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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 9888/2022 RG. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FALCO COSIMO ANTONIO con Parte_1 domicilio eletto in VIALE MAZZINI N. 73/B ROMA contro contumace CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito:
A. Accertare l'inadempimento del della in ordine alle obbligazioni assunte;
CP_2 Controparte_1
B. Per l'effetto condannarlo al pagamento di:
- Euro 10.823,35 come da fatture allegate (doc. 1 a 7) a titolo di mancato pagamento di macchine operatrici;
- Euro 1.082,53 come da penale per ritardato pagamento ex Dec. Leg.vo 231/2002, per un totale di €
11.907,80 oltre interessi dal mese di luglio 2020 sino al saldo effettivo;
C. Porre in ogni caso, a carico del della convenuta spese, competenze ed CP_2 Controparte_1 onorari, del presente procedimento.”
Dopo alcuni rinvii per consentire a parte attrice di fornire adeguata prova della notifica dell'atto introduttivo alla società e la sua successiva dichiarazione di contumacia, la causa Controparte_1 veniva istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta contumace e mediante la documentazione offerta dall'attrice.
Occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
pagina 1 di 2 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie parte attrice sostiene che aveva commissionato alla società Controparte_1
“il noleggio di macchine operatrici, concordando il relativo pagamento in Parte_1 30/60 giorni data fattura come da contratto sottoscritto”.
Rilevava che a seguito del noleggio, l'attrice aveva provveduto ad emettere n.6 fatture per un totale di Euro 10.825,35 (doc.n.1-7), ma che la convenuta non aveva effettuato alcun versamento, nonostante i plurimi solleciti inviati anche a mezzo del legale.
Sul punto è bene evidenziare che il quadro probatorio documentale è costituito unicamente dalle fatture unilateralmente emesse e dai solleciti di pagamento delle stesse.
Parte attrice, nonostante faccia espresso riferimento ad un “contratto sottoscritto”, nulla ha prodotto.
Non vi è prova quindi né dell'esistenza dell'accordo negoziale intercorso come prospettato dall'attrice, né delle condizioni e/o clausole di quell'accordo, sia con riferimento ai prezzi eventualmente concordati, sia alle modalità di pagamento (30/60 giorni data fattura).
Manca, inoltre, qualunque elemento, anche indiziario, che possa ritenere veritiera una richiesta di noleggio proveniente dalla convenuta.
Parte attrice non ha quindi dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, poiché le fatture non sono da sole sufficienti a dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti e rimangono meri documenti di provenienza unilaterale.
A nulla poi rileva che parte convenuta contumace non sia comparsa a rendere l'interrogatorio deferito, poiché manca il presupposto di base per ritenere l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti.
Le domande attoree non posso quindi trovare accoglimento in quanto non provate.
Spese compensate, attesa la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
RIGETTA le domande attoree poiché non provate.
Spese compensate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 29/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 9888/2022 RG. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FALCO COSIMO ANTONIO con Parte_1 domicilio eletto in VIALE MAZZINI N. 73/B ROMA contro contumace CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito:
A. Accertare l'inadempimento del della in ordine alle obbligazioni assunte;
CP_2 Controparte_1
B. Per l'effetto condannarlo al pagamento di:
- Euro 10.823,35 come da fatture allegate (doc. 1 a 7) a titolo di mancato pagamento di macchine operatrici;
- Euro 1.082,53 come da penale per ritardato pagamento ex Dec. Leg.vo 231/2002, per un totale di €
11.907,80 oltre interessi dal mese di luglio 2020 sino al saldo effettivo;
C. Porre in ogni caso, a carico del della convenuta spese, competenze ed CP_2 Controparte_1 onorari, del presente procedimento.”
Dopo alcuni rinvii per consentire a parte attrice di fornire adeguata prova della notifica dell'atto introduttivo alla società e la sua successiva dichiarazione di contumacia, la causa Controparte_1 veniva istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta contumace e mediante la documentazione offerta dall'attrice.
Occorre premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
pagina 1 di 2 limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie parte attrice sostiene che aveva commissionato alla società Controparte_1
“il noleggio di macchine operatrici, concordando il relativo pagamento in Parte_1 30/60 giorni data fattura come da contratto sottoscritto”.
Rilevava che a seguito del noleggio, l'attrice aveva provveduto ad emettere n.6 fatture per un totale di Euro 10.825,35 (doc.n.1-7), ma che la convenuta non aveva effettuato alcun versamento, nonostante i plurimi solleciti inviati anche a mezzo del legale.
Sul punto è bene evidenziare che il quadro probatorio documentale è costituito unicamente dalle fatture unilateralmente emesse e dai solleciti di pagamento delle stesse.
Parte attrice, nonostante faccia espresso riferimento ad un “contratto sottoscritto”, nulla ha prodotto.
Non vi è prova quindi né dell'esistenza dell'accordo negoziale intercorso come prospettato dall'attrice, né delle condizioni e/o clausole di quell'accordo, sia con riferimento ai prezzi eventualmente concordati, sia alle modalità di pagamento (30/60 giorni data fattura).
Manca, inoltre, qualunque elemento, anche indiziario, che possa ritenere veritiera una richiesta di noleggio proveniente dalla convenuta.
Parte attrice non ha quindi dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, poiché le fatture non sono da sole sufficienti a dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti e rimangono meri documenti di provenienza unilaterale.
A nulla poi rileva che parte convenuta contumace non sia comparsa a rendere l'interrogatorio deferito, poiché manca il presupposto di base per ritenere l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti.
Le domande attoree non posso quindi trovare accoglimento in quanto non provate.
Spese compensate, attesa la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
RIGETTA le domande attoree poiché non provate.
Spese compensate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 29/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 2 di 2