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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – II sezione civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 773/22 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Aldo Lombardo (C.F. C.F._1
presso il cui studio in Messina, via C. Battisti n. 191, è C.F._2
elettIVmente domiciliato.
OPPONENTE
E
in persona dell'Amministratore IC , nato a Controparte_1 Controparte_2
Catania il 26/08/1962, P. IV , elettIVmente domiciliata in Messina, Via P.IVA_1
M. Giurba n. 6, presso lo studio dell'Avv. Roberto Fiumara, cod. fisc.
[...]
, che la rappresenta e difende. C.F._3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2022 R.G., con il quale il Tribunale di Messina gli intimava il pagamento della somma di €. 6.405,00, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della Controparte_1
Parte opponente, dopo avere eccepito l'infondatezza della domanda proposta da parte opposta, la mancanza di prova scritta, l'improcedibilità della domanda, l'inammissibilità della
1
domanda per carenza della negoziazione assistita, l'assenza dei requisiti richiesti per
l'intrapresa azione. Infondatezza, la mancanza delle richieste ex lege formalità al fine di intraprendere l'azione di pagamento, chiedeva all'adito Tribunale:
1.Nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2.Ritenere e dichiarare non dovuta con qualsiasi statuizione e/o motIVzione la somma vantata dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nei confronti del Signor 3.In subordine, ritenere e dichiarare dovuta Parte_1 dall'odierno opponente in favore dell'odierna opposta la minore somma che sarà determinata in corso di causa;
4.In via istruttoria, concedere termine per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti;
5.Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestava le eccezioni di parte avversa e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 19.06.2025, la causa venIV assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
L'eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è fondata.
L'art. 3 del decreto legge n. 132 del 2014, che stabilisce l'obbligatorietà della negoziazione assistita come condizione di procedibilità a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, al comma 3 prevede l'esclusione da tale obbligo per i procedimenti per decreto ingiuntivo, inclusa l'opposizione. Pertanto, l'agente immobiliare che intenda procedere con decreto ingiuntivo per il recupero della provvigione, non è tenuto a esperire preventIVmente la negoziazione assistita.
L'eccezione di mancanza di prova scritta non è fondata e deve essere rigettata, posto che parte opposta ha prodotto regolare contratto di agenzia sottoscritto dalle parti e non specificamente contestato.
2 Va rigettata anche l'eccezione di caducazione del contratto sollevata da parte opponente, in quanto non è supportata da elementi probatori . Infatti, l'incarico di mediazione è stato sottoscritto dalle parti in data 20.01.2020 con scadenza 20.07.2020, tacitamente rinnovabile per uguali periodi, salvo disdetta per raccomandata, con preavviso di giorni 15 (art. 1 della scrittura). Ne consegue che, in mancanza di prova di disdetta, l'incarico deve ritenersi tacitamente rinnovato per i successivi semestri e che la proposta di acquisto sottoscritta dall'aspirante acquirente, sig. in Tes_1 data 12.04.2021 è stata formulata in vigenza dell'incarico di mediazione.
Quanto al diritto alla provvigione si rileva che, a norma dell'art. 5 dell'incarico di mediazione, matura il diritto alla provvigione del 3% più IV sul prezzo d'incarico alla presentazione della proposta d'acquisto alle condizione accettate dal venditore e che, ai sensi dell'art. 9 alcun diritto alla provvigione sarà riconosciuto in caso di mancata conclusione dell'affare e, cioè, proposta di acquisto controfirmata da entrambe le parti per reciproco consenso, salvo i casi sotto elencati: … d) per mio rifiuto a vendere malgrado l'acquisizione da parte vostra di una proposta d'acquisto conforme o comunque da me accettata. Pertanto, il diritto alla provvigione sorge alla presentazione di una proposta di acquisto conforme alle condizioni stabilite dal venditore, nonostante quest'ultimo si rifiuti di concludere l'affare.
Parte opposta ha prodotto in atti una prima proposta di acquisto formulata in data
30.07.2020 dal sig. per il prezzo di €. 160.000,00, rifiutata dal venditore, e Tes_1 una seconda proposta, sottoscritta in data 12.04.2021 dallo stesso sig. per Tes_1
il prezzo di €. 175.000,00, conforme alla richiesta del venditore. I testi e Testimone_2
hanno confermato che tali proposte venIVno sottoposte al venditore, Testimone_3 il quale rifiutava la prima tramite telex del 29.09.2020 e la seconda in data 03.04.2021 presso gli uffici dell'agenzia immobiliare. In mancanza di contestazioni e di contraddizioni non si rilevano motivi per non ritenere attendibili le testimonianze.
Risulta, quindi, provata la sussistenza di un valido incarico di mediazione e la sottoscrizione di una proposta di acquisto dell'immobile alle condizioni stabilite dal venditore. Ne consegue che l'agente immobiliare ha maturato il diritto alla
3 provvigione alle condizioni stabilite in contratto, alla stregua degli artt. 5 e 9 lett. d) dell'incarico di mediazione.
Non si comprende l'eccezione di Mancanza delle richieste ex lege formalità al fine di intraprendere l'azione di pagamento e per quali motivi non sarebbe consentita l'azione con ricorso per decreto ingiuntivo bensì attraverso l'istituto del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c..
Per quanto detto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitIVmente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.500,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 23.10.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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