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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 8782/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8782 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VANESSA DAINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato DIEGO CREMONA in virtù di delega in atti
Resistente
AVVOCATA VALERIA VEZZOSI, in proprio, quale curatrice speciale delle minori
Per_ e Persona_2
Intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19/6/2024): la ricorrente ha concluso come segue, insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate in atti, all'esito dell'istruttoria espletata, delle procedure di mediazione familiare, con l' e di monitoraggio dei SS di Empoli, con l'ausilio CP_2
della Curatrice delle minori:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria, istanza, deduzione, eccezione e domanda disattesa, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sig. e , nel Comune di Parte_1 CP_1
Empoli (FI) in data 13.07.2002, registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Empoli con atto 45 p. 2 s.a. Anno 2002, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Empoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, disponendo:
Per_ 1) in Via principale, l'affido super esclusivo delle figlie minori, ed Persona_2 alla madre, ed in Via subordinata, l'affido esclusivo delle medesime alla madre;
2) la corresponsione da parte del Sig. alla madre, a titolo di CP_1
mantenimento delle figlie, della somma mensile complessiva pari ad Euro 1.000,00
(Euro 500,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini ISTAT;
3) il rimborso da parte del Sig. alla madre, e\o viceversa, del 50% delle CP_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ludiche straordinarie, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, entro e non oltre 10 giorni, come da indicazioni della Linee Guida CNF 2017;
4) che il padre possa vedere le figlie ogni qual volta lo vorrà, purché ciò avvenga dietro espresso consenso delle medesime;
5) che le figlie rimangano collocate presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, posta in Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, di proprietà esclusiva del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento CP_1 Parte_1 dell'indipendenza economica delle figlie;
6) che venga imposto, nelle condizioni di divorzio, al Sig. , il pagamento CP_1 del mutuo bancario contratto dallo stesso, per l'acquisto della casa familiare, posta in
Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, fintanto che le figlie vivranno all'interno della
2 medesima, e quindi fintanto che le medesime, non raggiungeranno l'indipendenza economica;
7) che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della medesima, la somma pari ad Euro 250,00 mensili, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini
ISTAT;
8) che gli assegni familiari siano attribuiti per intero sullo stipendio dello Sig.ra
[...]
Parte_1
9) il Sig. restituisca alla Sig.ra la somma pari ad CP_1 Parte_1
Euro 2.400,00, sostenuta per intero da quest'ultima, per la spesa straordinaria di riparazione dell'impianto di riscaldamento della casa familiare;
10) che le parti si debbano dare reciprocamente comunicazione di ogni ed eventuale mutamento di residenza e\o domicilio;
11) che le parti si debbano dare reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio di ogni documento valido per l'espatrio;
In ogni caso, con vittoria, in favore della Sig.ra delle spese e Parte_1
compenso di Giudizio, ivi comprese le spese di CTU e CTP, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario”; il resistente ha concluso insistendo preliminarmente nel richiedere l'intervento - che ad oggi non si è dato - dei servizi sociali (per svolgere non soltanto 'monitoraggio', ma per tentare di aiutare fattivamente i genitori nei reciproci rapporti e nelle rispettive relazioni con le figlie), nonché nelle conclusioni di cui alla memoria difensiva 16.9.2021, con integrale vittoria di spese processuali, comprese quelle tecniche:
“pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito proposte.
A. Le parti continueranno a vivere separate, serbandosi reciproco rispetto. Per_ Per_ B. Le figlie minori, e , saranno affidate a entrambi i genitori, conservando
l'attuale residenza anagrafica. Per la frequentazione delle stesse, in considerazione degli impegni lavorativi del GN della sua attuale sistemazione CP_1 alloggiativa, dell'interesse e del gradimento delle minori (una delle quali, la maggiore, Per_
, è ad oggi seguita da specialista psicologa), si propone la regolamentazione che segue:
3 - una settimana le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 fino alle ore 20:00, il sabato o la domenica dalle ore 9:00, fino alle ore 20:00; la settimana successiva le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio (ore 18:30) fino alla sera
(ore 20:00); e così via alternativamente;
- compleanni delle figlie: nel caso di giorno festivo e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 14:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 14:30 del pomeriggio sino alle 18:00; nel caso di giorno feriale, la precedente frequentazione si applica al primo sabato successivo alla data del compleanno;
- nei giorni di Natale e Pasqua, e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 15:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 15:30 del pomeriggio sino alle 20:30;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 15 giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
I coniugi si impegnano a gestire la frequentazione delle figlie con la massima e reciproca disponibilità.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che dovranno prendere di comune accordo ogni decisione riguardante le figlie, salve quelle relative a questioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte anche separatamente.
C. Nessun obbligo di mantenimento reciproco graverà sulle parti, titolari di adeguati redditi propri e comunque in grado di procurarseli.
D. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del GN , sarà assegnata CP_1
alla GNa fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie o Parte_1 fino al ricorrere, ove previa, di ipotesi di revoca (l'assegnatario non abiti più stabilmente nell'immobile, l'assegnatario conviva o contragga nuovo matrimonio, salve altre ipotesi di ragione o di legge). Delle spese relative a tale immobile, comprese quelle afferenti il mutuo, dovrà farsi carico l'assegnataria sino al rilascio.
E. Il GN , oltre a provvedere in via diretta al mantenimento delle CP_1
figlie durante il periodo di frequentazione e a concorrere al mantenimento delle stesse con l'assegnazione dell'immobile di sua proprietà, verserà, sempre per le figlie, assegno mensile di euro 200,00 omnia. L'assegno si considera inclusivo di tutte le spese
4 ordinarie. Le eventuali spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori e ripartite al 50%. Per l'individuazione indicativa delle stesse e per la regolamentazione Contr della pattuizione e dei rimborsi si rinvia alle Linee Guida 29.11.2017 del
F. I genitori si impegnano a prestare ogni atto di assenso necessario per il rilascio o rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento necessario per le figlie minori.
Le condizioni sopra proposte valgono anche per i provvedimenti presidenziali.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, si chiede da subito che il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con integrale vittoria di spese di lite”; il curatore speciale delle minori ha concluso:
Per_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nell'interesse delle minori ed , Persona_2
disporre
1) l'affidamento delle minori condiviso ad entrambi i genitori con attribuzione alla madre del potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in materia Parte_1
sanitaria, scolastica e formativa con onere di comunicazione in forma tracciabile delle decisioni assunte preventiva alla esecuzione e onere al padre di dichiarare in forma tracciabile opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione;
2) Mantenere la collocazione delle figlie presso la madre con conseguente assegnazione
a questa della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di proprietà esclusiva del sig. CP_1
3) Imporre al sig. il pagamento delle rate del mutuo da lui contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di sua esclusiva proprietà quale condizione di divorzio;
4) Imporre al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 350,00.= mensile per ciascuna figlia (totali € 700,00.=) fino alla sentenza di divorzio;
5) Fissare calendario di frequentazione padre/figlie per un incontro al mese, al sabato
o alla domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima, subordinatamente alla loro volontà; rimettere la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie
5 6) Disporre un monitoraggio di sei/otto mesi della modalità di affidamento disposta, da parte del Servizio Sociale competente per territorio con onere di riferire al termine al
GT, rimettendo a questo gli atti di causa.
7) Imporre con la sentenza di divorzio ed a decorrere dalla pubblicazione di questa al sig. l'obbligo di corrispondere ex art 337 ter CC alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 450,00.= mensile per ciascuna figlia (totali € 900,00.) qualora non sia riconosciuto assegno divorzile alla sig.ra Parte_1
Imporre con la sentenza di divorzio ed a decorrere dalla pubblicazione di questa al sig.
l'obbligo di corrispondere ex art 337 ter CC alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 350,00.= per ciascuna figlia (totali € 700,00.) qualora sia riconosciuto assegno divorzile alla sig.ra Parte_1
In entrambi i casi con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla sentenza di divorzio.
8) Imporre ad entrambi genitori il pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese extra per le figlie, come indicate dalla Linee Guida CNF 2017, ed il rispetto della modalità di pagamento o rimborso ivi indicate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il CP_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
6 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 5523/2018 del 4/7/2018.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (7/8/2020), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori
(n. il 03/02/2008) ed (n. il 22/07/2011), occorre premettere Persona_3 Persona_2 che all'udienza presidenziale il padre ha ammesso di frequentare le figlie meno di quanto previsto dalle condizioni di separazione, e ha dichiarato di lasciarle a casa il sabato sera con la baby-sitter per poter frequentare liberamente la nuova compagna, la quale non aveva instaurato un buon rapporto con le minori (“È vero che il sabato sera stanno con la babysitter perché io ho una mia vita;
ho una compagna che non vive con me. Inizialmente ho tentato di fare una vita con le bambine e la mia fidanzata, ma con
l'andare del tempo (…) ho preferito separare le due cose per rendere meno complicato il rapporto con le bambine. La babysitter il sabato arriva alle 16 o alle 17, dipende da quando io devo uscire. La sera ritorno dopo cena, quando torno le bambine dormono già”: v. verbale udienza presidenziale del 07/10/2021).
All'udienza dell'8/3/2022 è poi emerso che le figlie avevano smesso di frequentare il padre da fine novembre 2021; la madre ha in particolare dichiarato: “è da fine novembre che le bambine non vogliono più andare dal padre, il padre dopo l'ultima udienza ha continuato a lasciare le figlie con la babysitter e a disinteressarsi di loro. La piccola ha detto che era come una prigione la casa del padre. Inoltre io gli ho comunicato che
7 avevamo tutte il Covid e lui non ha neppure chiesto come stavamo”; a fronte di tali deduzioni, il ha replicato: “io sono iscritto a una chat della scuola, e ho saputo CP_1 dalla chat della scuola come stavano”.
In questo contesto familiare, è stato conferito a l'incarico di sostenere le parti CP_2 nell'esercizio della genitorialità e di fornire supporto psicologico alle minori, ed è stata espletata una c.t.u. psicologica.
Ciò premesso, si osserva che dall'istruttoria svolta è emersa indubbiamente una fragilità del padre nell'esercizio della genitorialità: come risulta sin dalla relazione in data
27/12/2022 della dr.ssa presso , il padre non ha “sufficiente personale Per_4 CP_2 interesse per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità”, percorso che richiederebbe sforzo ed energia emotiva che egli “non sembra voler investire”.
Il c.t.u. dr. nella relazione depositata il 5/9/2023, ha evidenziato che “Gli Per_5
aspetti di personalità che compromettono nel sig. la capacità genitoriale sono CP_1 rappresentati dall'inclinazione a “ritirarsi” dalla relazione con l'altro quando sorgono situazioni conflittuali ed a “rinchiudersi” narcisisticamente nel suo mondo isolandosi e ponendosi in una posizione passiva di attesa che sia l'altro a ricercarlo. Nella sua personalità vi è una forte componente narcisistica che lo spinge a porsi, nella relazione, nella posizione di “oggetto del desiderio”. Egli ha costantemente bisogno di sentirsi desiderato e ricercato e quando viene a mancare questa percezione non è in grado di sostenere la relazione. Da parte sua, non riesce a “desiderare” l'altro, non accede alla posizione attiva di “soggetto desiderante”, ma rimane ancorato passivamente al bisogno di “essere desiderato”.
È a causa di questi tratti di personalità che è giunto ad interrompere completamente i rapporti con le figlie. Quando la relazione con loro ha cominciato a presentare
Per_ problemi a causa della presenza della sua compagna, , il sig. non ha CP_1
fatto nessun passo per venire incontro alla richiesta delle figlie di avere spazi maggiori di frequentazione esclusiva con lui, né ha cercato di trovare altre soluzioni di
“compromesso” tra il suo diritto legittimo ad una vita privata con la sua nuova compagna e la sua posizione di genitore.
Ha posto invece le figlie di fronte ad un aut-aut, pretendendo che accettassero le condizioni che lui poneva o “uscissero” dalla sua vita. Venuto meno il desiderio nei suoi confronti – o quanto meno posto questo desiderio in secondo piano rispetto alla
8 loro richiesta di essere nella posizione di “oggetto del desiderio” – il padre ha assunto quella posizione “passiva” che abbiamo riscontrato come suo tratto di personalità, abbandonando di fatto la posizione di genitore – ha continuato ad essere presente solo
a livello economico – e “scomparendo” dalla vita delle figlie” (pagg. 27 e 28).
Tale condotta paterna, pur se gravemente pregiudizievole nel rapporto con le figlie, non consente tuttavia di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, giacché anche quest'ultima, come emerso dalla relazione tecnica, presenta fragilità: in particolare, nella relazione psicodiagnostica si legge che al momento “ella appare presentare un disagio consistente, con un evidente disturbo dell'adattamento misto ad ansia, che ella stessa ammette (Quasi sempre sto in ansia per qualcuno o per qualcosa).
Appare presentare, infatti, un senso di impotenza debilitante, con un disturbo di ansia generalizzata. Le sue risorse, tante, rispetto ai coetanei, non bastano a farle gestire neanche il quotidiano, perché qualitativamente non adeguate: tutto ciò la porta a sentirsi sopraffatta da un ambiente di vita che le sembra al di sopra del suo controllo implementando l'iper-vigilanza e la sensazione di essere immersa in un mondo poco gestibile, periglioso e sopraffacente e funzionando solo in ambiente altamente strutturati, prevedibili e semplici. Appare massimizzare l'investimento sul pensiero (lo stesso che presenta il disturbo percettivo già evidenziato), dove si rifugia di fronte allo stress (nella fantasia, nelle attività nerd, come le ha chiamate nel colloquio), spegnendo, soffocando, la parte emotiva e muovendosi, nel suo stile di coping, con poca tolleranza all'errore proprio e altrui” (relazione di esame psicodiagnostico, pp. 10, 11).
Ciò posto, si deve tuttavia considerare che, dopo la separazione, la madre si è sempre presa cura in modo adeguato delle esigenze delle minori nella vita quotidiana, mentre il padre si è disinteressato di ogni aspetto della loro vita, non garantendo la propria presenza neppure sotto il profilo economico (contrariamente a quanto rilevato dal c.t.u.), giacché nel corso dell'anno 2024 egli ha cessato di versare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ove abitano la madre e le figlie, nella consapevolezza che ciò potrebbe comportare l'espropriazione dell'immobile (v. pag. 3 della memoria di replica conclusionale, ove si legge che è interesse del “non farsi espropriare la CP_1 casa”).
Tenuto conto di quanto finora rilevato, il Tribunale, dunque, per un verso ritiene di aderire al suggerimento del c.t.u., disponendo che le figlie restino affidate in via
9 condivisa ad entrambi i genitori, anche per stimolare un graduale riavvicinamento delle parti in ossequio al superiore diritto delle minori alla bigenitorialità, per altro verso, ritiene di mitigare tale regime in adesione alle conclusioni del curatore speciale delle minori, avvocata Valeria Vezzosi, la quale ha proposto di conferire alla madre il potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in materia sanitaria, scolastica e formativa, con onere di comunicazione delle decisioni assunte preventiva alla loro esecuzione, ed onere per il padre di dichiarare formalmente opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione. Tale previsione, da un lato, è volta a scongiurare che il processo decisionale della ricorrente sia rallentato dalla necessità di condividere ogni decisione con il padre, che non conosce le esigenze delle figlie, e, dall'altro, è finalizzata alla riattivazione di un dialogo tra le parti ai fini dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le minori.
Tutte le decisioni relative a mutamenti di residenza e/o domicilio, nonché a rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio, seguono invece i principi dell'affidamento condiviso.
In questo contesto di conflittualità tra le parti, occorre incaricare i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, del quale si dispone la vigilanza.
È altresì necessario disporre la presa in carico dei genitori da parte di , per CP_2 sostenerli nell'esercizio della genitorialità, nonché da parte di , per un supporto CP_4
psicologico.
3. In continuità con la situazione attuale, le minori devono essere collocate presso la madre, con la quale le bambine hanno finora vissuto.
Di conseguenza, viene assegnata a la casa coniugale ubicata in Vinci Parte_2
(FI), via Valinardi n. 42, identificata al catasto fabbricati del comune di Vinci al foglio
31, part. 238, sub. 500, cat. A/2, classe 3, consistenza 9,5 vani;
nonché al foglio 31, part. 216, cat. C/2, classe 4, consistenza 30 mq.
Quanto alla frequentazione tra padre e figlie, si deve osservare che questa è stata pressoché assente nelle more del giudizio, avendo le minori cessato di recarsi regolarmente dal padre da fine novembre 2021, come sopra rilevato, ed essendosi
Per_ verificato un solo incontro tra il e in data 10/02/2024. CP_1
10 Per_ Per_ ed hanno più volte ribadito la loro volontà di non vedere il padre, dichiarandosi deluse dal comportamento paterno, e sostenendo che gli sporadici riavvicinamenti del resistente non fossero frutto di un vero interesse nei loro confronti, ma fossero piuttosto dettati da ragioni di opportunità perché posti in essere a ridosso degli incontri con il c.t.u. o con il curatore speciale (v. pagg. 17, 18, 19, 21 e 31 c.t.u.; pagg. 3 e 4 memoria di costituzione del curatore speciale, pag. 7 comparsa conclusionale del curatore speciale: “le due minori, quando ascoltate dal Curatore, sono state entrambe ben decise nell'asserire che non hanno desiderio di incontrare il padre. Lo hanno ribadito anche nell'incontro ultimo avuto il 10.09.2024. Le motivazioni che adducono sono le medesime di sempre: disinteresse sostanziale del padre alla loro vita, messaggi freddi e stereotipati (“come stai?” “Buon ferragosto” gli ultimi riportati), che confermano loro la distanza emotiva del padre e quindi le inducono a tenerlo a distanza”).
Tuttavia, gli esiti della c.t.u. e le osservazioni del curatore speciale hanno fatto emergere che la mancata previsione di un calendario (pur ridotto) di frequentazione padre/figlie,
Per_ Per_ potrebbe aggravare le condizioni psicologiche di ed (le quali già
“manifestano sintomi di un disagio psicologico con note depressive” v. pag. 31 c.t.u.) e pregiudicare il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
Pertanto, il Tribunale, in conformità a quanto suggerito dal curatore speciale (il quale ha Per_ Per_ acquisito il previo assenso di ed sul punto: v. pag. 7 comparsa conclusionale), ritiene di prevedere che la frequentazione tra padre e figlie avvenga una volta al mese, il sabato o la domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi, previa Per_ Per_ richiesta di incontro inviata dal padre a e a e subordinatamente alla volontà di queste ultime, nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima;
rimettendo la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si deve premettere che ai sensi degli artt. 315bis e 316bis c.c., dalla filiazione deriva l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò posto, si osserva che la lavora come grafico pubblicitario con contratto a Parte_1
tempo indeterminato part time, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito imponibile da
11 lavoro dipendente pari a circa € 11.000,00; la ricorrente fruisce altresì dell'assegno unico per la prole nella misura di € 443,00 mensili, e abita con le figlie nella casa coniugale di proprietà del marito.
Il lavora nel settore informatico, e nell'anno 2023, nonché nel precedente anno CP_1
2022, ha percepito un reddito netto di circa € 36.000,00 (v. dichiarazioni dei redditi).
Egli abita in un appartamento ricevuto in eredità dal padre, divenuto di sua proprietà, ed
è gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, la cui rata mensile è salita a quasi € 500,00 nel corso del giudizio (v. nota depositata dal convenuto il
26/10/2023).
Entrambi i coniugi hanno poi a loro carico l'obbligo di versare rate mensili di finanziamenti dagli stessi contratti.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, oltre che dell'assenza di un mantenimento diretto delle figlie a carico del padre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di versare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa CP_1
coniugale (assegnata alla , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
della prole, nonché, allo stesso titolo, l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto della collocazione delle figlie presso la madre, spetta a quest'ultima percepire integralmente l'assegno unico per la prole.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori, rinviando alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
12 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di avere dovuto scegliere un lavoro part time per dedicarsi alle figlie, essendosi trasferita in Toscana da
Milano e non avendo parenti vicini che potessero aiutarla nella gestione della famiglia.
Ciò posto, considerato che il non ha contestato dette circostanze, si ritiene che CP_1
la sperequazione reddituale attualmente esistente tra le parti, sopra evidenziata al punto
4, sia il frutto di scelte condivise tra i coniugi durante la vita matrimoniale, in virtù delle quali la moglie si è dedicata, in parte, alla cura della prole e della casa, rinunciando a migliori occasioni lavorative e di guadagno, mentre il marito ha potuto coltivare la propria carriera. Attualmente, con un reddito imponibile di € 11.000,00 annui, la non è del tutto in grado di far fronte alle spese necessarie per la vita Parte_1
quotidiana.
Vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, sia la funzione assistenziale, sia la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutata anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dall'anno 2002 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2018.
Ritiene dunque il Tribunale che la ricorrente abbia il diritto di percepire dal convenuto un assegno divorzile, che, alla luce dei criteri appena indicati e delle condizioni delle parti, valutato altresì l'esborso di cui il è gravato a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario della prole (assegno di € 500,00 mensili oltre alla rata mensile
13 del mutuo di pari importo), considerato infine il vantaggio economico che deriva alla ricorrente dall'assegnazione della casa coniugale, risulta congruo stabilire nella misura di € 100,00 mensili, importo che il dovrà versare alla a decorrere CP_1 Parte_1
dalla presente pronuncia.
6. Infine, risulta inammissibile la richiesta della ricorrente di ordinare al la CP_1
restituzione della somma di € 2.400,00 (sostenuta per la riparazione dell'impianto di riscaldamento della casa familiare), trattandosi di domanda soggetta a rito diverso, non cumulabile nel presente giudizio.
7. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocata Vanessa Daini, dichiaratasi antistataria.
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi, fasi di studio, istruttoria e decisionale).
Le spese di c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, considerato che la consulenza è stata espletata nell'interesse delle figlie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Empoli (FI) in data 13/7/2002 da , n. a GI (MB) il 20/04/1975, e Parte_1
, n. a OL (FI) il 28/03/1970, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di Empoli al n. 45, parte II, serie A, anno 2002;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ Per_
- dispone che le figlie minori ed restino affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, attribuendo alla madre il potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in
14 materia sanitaria, scolastica e formativa, con onere di comunicazione delle decisioni assunte preventiva alla loro esecuzione, ed onere per il padre di dichiarare formalmente opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione;
- incarica i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, del quale dispone la vigilanza;
- dispone la presa in carico dei genitori da parte di , per sostenerli CP_2 nell'esercizio della genitorialità, nonché da parte di , per un supporto CP_4
psicologico; Per_ Per_
- colloca ed presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata in Vinci (FI), via Valinardi n. 42, Parte_1
identificata al catasto fabbricati del comune di Vinci al foglio 31, part. 238, sub. 500, cat. A/2, classe 3, consistenza 9,5 vani;
nonché al foglio 31, part. 216, cat. C/2, classe 4, consistenza 30 mq.;
- dispone che la frequentazione tra il padre e le figlie avvenga una volta al mese, il sabato o la domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi, previa Per_ Per_ richiesta di incontro inviata dal padre a e a e subordinatamente alla volontà di queste ultime, nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima;
rimette la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie;
- pone a carico di l'obbligo di versare la rata del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa coniugale (assegnata alla , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della prole, nonché, allo stesso titolo, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito da in Parte_1
misura integrale;
- pone le spese straordinarie necessarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
15 - pone a carico di l'obbligo di versare a con effetto a CP_1 Parte_1
decorrere dalla presente pronuncia, un assegno divorzile di € 100,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 10.860,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocata Vanessa Daini;
- condanna a rimborsare all'avvocata Valeria Vezzosi, quale curatore CP_1
Per_ speciale delle minori e le spese di lite del presente grado di Persona_2 giudizio, che liquida nell'importo di € 9.444,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8782 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VANESSA DAINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato DIEGO CREMONA in virtù di delega in atti
Resistente
AVVOCATA VALERIA VEZZOSI, in proprio, quale curatrice speciale delle minori
Per_ e Persona_2
Intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19/6/2024): la ricorrente ha concluso come segue, insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate in atti, all'esito dell'istruttoria espletata, delle procedure di mediazione familiare, con l' e di monitoraggio dei SS di Empoli, con l'ausilio CP_2
della Curatrice delle minori:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria, istanza, deduzione, eccezione e domanda disattesa, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sig. e , nel Comune di Parte_1 CP_1
Empoli (FI) in data 13.07.2002, registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Empoli con atto 45 p. 2 s.a. Anno 2002, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Empoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, disponendo:
Per_ 1) in Via principale, l'affido super esclusivo delle figlie minori, ed Persona_2 alla madre, ed in Via subordinata, l'affido esclusivo delle medesime alla madre;
2) la corresponsione da parte del Sig. alla madre, a titolo di CP_1
mantenimento delle figlie, della somma mensile complessiva pari ad Euro 1.000,00
(Euro 500,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini ISTAT;
3) il rimborso da parte del Sig. alla madre, e\o viceversa, del 50% delle CP_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ludiche straordinarie, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, entro e non oltre 10 giorni, come da indicazioni della Linee Guida CNF 2017;
4) che il padre possa vedere le figlie ogni qual volta lo vorrà, purché ciò avvenga dietro espresso consenso delle medesime;
5) che le figlie rimangano collocate presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, posta in Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, di proprietà esclusiva del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento CP_1 Parte_1 dell'indipendenza economica delle figlie;
6) che venga imposto, nelle condizioni di divorzio, al Sig. , il pagamento CP_1 del mutuo bancario contratto dallo stesso, per l'acquisto della casa familiare, posta in
Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, fintanto che le figlie vivranno all'interno della
2 medesima, e quindi fintanto che le medesime, non raggiungeranno l'indipendenza economica;
7) che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della medesima, la somma pari ad Euro 250,00 mensili, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini
ISTAT;
8) che gli assegni familiari siano attribuiti per intero sullo stipendio dello Sig.ra
[...]
Parte_1
9) il Sig. restituisca alla Sig.ra la somma pari ad CP_1 Parte_1
Euro 2.400,00, sostenuta per intero da quest'ultima, per la spesa straordinaria di riparazione dell'impianto di riscaldamento della casa familiare;
10) che le parti si debbano dare reciprocamente comunicazione di ogni ed eventuale mutamento di residenza e\o domicilio;
11) che le parti si debbano dare reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio di ogni documento valido per l'espatrio;
In ogni caso, con vittoria, in favore della Sig.ra delle spese e Parte_1
compenso di Giudizio, ivi comprese le spese di CTU e CTP, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario”; il resistente ha concluso insistendo preliminarmente nel richiedere l'intervento - che ad oggi non si è dato - dei servizi sociali (per svolgere non soltanto 'monitoraggio', ma per tentare di aiutare fattivamente i genitori nei reciproci rapporti e nelle rispettive relazioni con le figlie), nonché nelle conclusioni di cui alla memoria difensiva 16.9.2021, con integrale vittoria di spese processuali, comprese quelle tecniche:
“pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito proposte.
A. Le parti continueranno a vivere separate, serbandosi reciproco rispetto. Per_ Per_ B. Le figlie minori, e , saranno affidate a entrambi i genitori, conservando
l'attuale residenza anagrafica. Per la frequentazione delle stesse, in considerazione degli impegni lavorativi del GN della sua attuale sistemazione CP_1 alloggiativa, dell'interesse e del gradimento delle minori (una delle quali, la maggiore, Per_
, è ad oggi seguita da specialista psicologa), si propone la regolamentazione che segue:
3 - una settimana le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 fino alle ore 20:00, il sabato o la domenica dalle ore 9:00, fino alle ore 20:00; la settimana successiva le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio (ore 18:30) fino alla sera
(ore 20:00); e così via alternativamente;
- compleanni delle figlie: nel caso di giorno festivo e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 14:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 14:30 del pomeriggio sino alle 18:00; nel caso di giorno feriale, la precedente frequentazione si applica al primo sabato successivo alla data del compleanno;
- nei giorni di Natale e Pasqua, e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 15:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 15:30 del pomeriggio sino alle 20:30;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 15 giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
I coniugi si impegnano a gestire la frequentazione delle figlie con la massima e reciproca disponibilità.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che dovranno prendere di comune accordo ogni decisione riguardante le figlie, salve quelle relative a questioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte anche separatamente.
C. Nessun obbligo di mantenimento reciproco graverà sulle parti, titolari di adeguati redditi propri e comunque in grado di procurarseli.
D. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del GN , sarà assegnata CP_1
alla GNa fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie o Parte_1 fino al ricorrere, ove previa, di ipotesi di revoca (l'assegnatario non abiti più stabilmente nell'immobile, l'assegnatario conviva o contragga nuovo matrimonio, salve altre ipotesi di ragione o di legge). Delle spese relative a tale immobile, comprese quelle afferenti il mutuo, dovrà farsi carico l'assegnataria sino al rilascio.
E. Il GN , oltre a provvedere in via diretta al mantenimento delle CP_1
figlie durante il periodo di frequentazione e a concorrere al mantenimento delle stesse con l'assegnazione dell'immobile di sua proprietà, verserà, sempre per le figlie, assegno mensile di euro 200,00 omnia. L'assegno si considera inclusivo di tutte le spese
4 ordinarie. Le eventuali spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori e ripartite al 50%. Per l'individuazione indicativa delle stesse e per la regolamentazione Contr della pattuizione e dei rimborsi si rinvia alle Linee Guida 29.11.2017 del
F. I genitori si impegnano a prestare ogni atto di assenso necessario per il rilascio o rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento necessario per le figlie minori.
Le condizioni sopra proposte valgono anche per i provvedimenti presidenziali.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, si chiede da subito che il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con integrale vittoria di spese di lite”; il curatore speciale delle minori ha concluso:
Per_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nell'interesse delle minori ed , Persona_2
disporre
1) l'affidamento delle minori condiviso ad entrambi i genitori con attribuzione alla madre del potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in materia Parte_1
sanitaria, scolastica e formativa con onere di comunicazione in forma tracciabile delle decisioni assunte preventiva alla esecuzione e onere al padre di dichiarare in forma tracciabile opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione;
2) Mantenere la collocazione delle figlie presso la madre con conseguente assegnazione
a questa della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di proprietà esclusiva del sig. CP_1
3) Imporre al sig. il pagamento delle rate del mutuo da lui contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di sua esclusiva proprietà quale condizione di divorzio;
4) Imporre al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 350,00.= mensile per ciascuna figlia (totali € 700,00.=) fino alla sentenza di divorzio;
5) Fissare calendario di frequentazione padre/figlie per un incontro al mese, al sabato
o alla domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima, subordinatamente alla loro volontà; rimettere la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie
5 6) Disporre un monitoraggio di sei/otto mesi della modalità di affidamento disposta, da parte del Servizio Sociale competente per territorio con onere di riferire al termine al
GT, rimettendo a questo gli atti di causa.
7) Imporre con la sentenza di divorzio ed a decorrere dalla pubblicazione di questa al sig. l'obbligo di corrispondere ex art 337 ter CC alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 450,00.= mensile per ciascuna figlia (totali € 900,00.) qualora non sia riconosciuto assegno divorzile alla sig.ra Parte_1
Imporre con la sentenza di divorzio ed a decorrere dalla pubblicazione di questa al sig.
l'obbligo di corrispondere ex art 337 ter CC alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 350,00.= per ciascuna figlia (totali € 700,00.) qualora sia riconosciuto assegno divorzile alla sig.ra Parte_1
In entrambi i casi con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla sentenza di divorzio.
8) Imporre ad entrambi genitori il pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese extra per le figlie, come indicate dalla Linee Guida CNF 2017, ed il rispetto della modalità di pagamento o rimborso ivi indicate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il CP_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
6 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n. 5523/2018 del 4/7/2018.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (7/8/2020), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori
(n. il 03/02/2008) ed (n. il 22/07/2011), occorre premettere Persona_3 Persona_2 che all'udienza presidenziale il padre ha ammesso di frequentare le figlie meno di quanto previsto dalle condizioni di separazione, e ha dichiarato di lasciarle a casa il sabato sera con la baby-sitter per poter frequentare liberamente la nuova compagna, la quale non aveva instaurato un buon rapporto con le minori (“È vero che il sabato sera stanno con la babysitter perché io ho una mia vita;
ho una compagna che non vive con me. Inizialmente ho tentato di fare una vita con le bambine e la mia fidanzata, ma con
l'andare del tempo (…) ho preferito separare le due cose per rendere meno complicato il rapporto con le bambine. La babysitter il sabato arriva alle 16 o alle 17, dipende da quando io devo uscire. La sera ritorno dopo cena, quando torno le bambine dormono già”: v. verbale udienza presidenziale del 07/10/2021).
All'udienza dell'8/3/2022 è poi emerso che le figlie avevano smesso di frequentare il padre da fine novembre 2021; la madre ha in particolare dichiarato: “è da fine novembre che le bambine non vogliono più andare dal padre, il padre dopo l'ultima udienza ha continuato a lasciare le figlie con la babysitter e a disinteressarsi di loro. La piccola ha detto che era come una prigione la casa del padre. Inoltre io gli ho comunicato che
7 avevamo tutte il Covid e lui non ha neppure chiesto come stavamo”; a fronte di tali deduzioni, il ha replicato: “io sono iscritto a una chat della scuola, e ho saputo CP_1 dalla chat della scuola come stavano”.
In questo contesto familiare, è stato conferito a l'incarico di sostenere le parti CP_2 nell'esercizio della genitorialità e di fornire supporto psicologico alle minori, ed è stata espletata una c.t.u. psicologica.
Ciò premesso, si osserva che dall'istruttoria svolta è emersa indubbiamente una fragilità del padre nell'esercizio della genitorialità: come risulta sin dalla relazione in data
27/12/2022 della dr.ssa presso , il padre non ha “sufficiente personale Per_4 CP_2 interesse per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità”, percorso che richiederebbe sforzo ed energia emotiva che egli “non sembra voler investire”.
Il c.t.u. dr. nella relazione depositata il 5/9/2023, ha evidenziato che “Gli Per_5
aspetti di personalità che compromettono nel sig. la capacità genitoriale sono CP_1 rappresentati dall'inclinazione a “ritirarsi” dalla relazione con l'altro quando sorgono situazioni conflittuali ed a “rinchiudersi” narcisisticamente nel suo mondo isolandosi e ponendosi in una posizione passiva di attesa che sia l'altro a ricercarlo. Nella sua personalità vi è una forte componente narcisistica che lo spinge a porsi, nella relazione, nella posizione di “oggetto del desiderio”. Egli ha costantemente bisogno di sentirsi desiderato e ricercato e quando viene a mancare questa percezione non è in grado di sostenere la relazione. Da parte sua, non riesce a “desiderare” l'altro, non accede alla posizione attiva di “soggetto desiderante”, ma rimane ancorato passivamente al bisogno di “essere desiderato”.
È a causa di questi tratti di personalità che è giunto ad interrompere completamente i rapporti con le figlie. Quando la relazione con loro ha cominciato a presentare
Per_ problemi a causa della presenza della sua compagna, , il sig. non ha CP_1
fatto nessun passo per venire incontro alla richiesta delle figlie di avere spazi maggiori di frequentazione esclusiva con lui, né ha cercato di trovare altre soluzioni di
“compromesso” tra il suo diritto legittimo ad una vita privata con la sua nuova compagna e la sua posizione di genitore.
Ha posto invece le figlie di fronte ad un aut-aut, pretendendo che accettassero le condizioni che lui poneva o “uscissero” dalla sua vita. Venuto meno il desiderio nei suoi confronti – o quanto meno posto questo desiderio in secondo piano rispetto alla
8 loro richiesta di essere nella posizione di “oggetto del desiderio” – il padre ha assunto quella posizione “passiva” che abbiamo riscontrato come suo tratto di personalità, abbandonando di fatto la posizione di genitore – ha continuato ad essere presente solo
a livello economico – e “scomparendo” dalla vita delle figlie” (pagg. 27 e 28).
Tale condotta paterna, pur se gravemente pregiudizievole nel rapporto con le figlie, non consente tuttavia di disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, giacché anche quest'ultima, come emerso dalla relazione tecnica, presenta fragilità: in particolare, nella relazione psicodiagnostica si legge che al momento “ella appare presentare un disagio consistente, con un evidente disturbo dell'adattamento misto ad ansia, che ella stessa ammette (Quasi sempre sto in ansia per qualcuno o per qualcosa).
Appare presentare, infatti, un senso di impotenza debilitante, con un disturbo di ansia generalizzata. Le sue risorse, tante, rispetto ai coetanei, non bastano a farle gestire neanche il quotidiano, perché qualitativamente non adeguate: tutto ciò la porta a sentirsi sopraffatta da un ambiente di vita che le sembra al di sopra del suo controllo implementando l'iper-vigilanza e la sensazione di essere immersa in un mondo poco gestibile, periglioso e sopraffacente e funzionando solo in ambiente altamente strutturati, prevedibili e semplici. Appare massimizzare l'investimento sul pensiero (lo stesso che presenta il disturbo percettivo già evidenziato), dove si rifugia di fronte allo stress (nella fantasia, nelle attività nerd, come le ha chiamate nel colloquio), spegnendo, soffocando, la parte emotiva e muovendosi, nel suo stile di coping, con poca tolleranza all'errore proprio e altrui” (relazione di esame psicodiagnostico, pp. 10, 11).
Ciò posto, si deve tuttavia considerare che, dopo la separazione, la madre si è sempre presa cura in modo adeguato delle esigenze delle minori nella vita quotidiana, mentre il padre si è disinteressato di ogni aspetto della loro vita, non garantendo la propria presenza neppure sotto il profilo economico (contrariamente a quanto rilevato dal c.t.u.), giacché nel corso dell'anno 2024 egli ha cessato di versare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ove abitano la madre e le figlie, nella consapevolezza che ciò potrebbe comportare l'espropriazione dell'immobile (v. pag. 3 della memoria di replica conclusionale, ove si legge che è interesse del “non farsi espropriare la CP_1 casa”).
Tenuto conto di quanto finora rilevato, il Tribunale, dunque, per un verso ritiene di aderire al suggerimento del c.t.u., disponendo che le figlie restino affidate in via
9 condivisa ad entrambi i genitori, anche per stimolare un graduale riavvicinamento delle parti in ossequio al superiore diritto delle minori alla bigenitorialità, per altro verso, ritiene di mitigare tale regime in adesione alle conclusioni del curatore speciale delle minori, avvocata Valeria Vezzosi, la quale ha proposto di conferire alla madre il potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in materia sanitaria, scolastica e formativa, con onere di comunicazione delle decisioni assunte preventiva alla loro esecuzione, ed onere per il padre di dichiarare formalmente opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione. Tale previsione, da un lato, è volta a scongiurare che il processo decisionale della ricorrente sia rallentato dalla necessità di condividere ogni decisione con il padre, che non conosce le esigenze delle figlie, e, dall'altro, è finalizzata alla riattivazione di un dialogo tra le parti ai fini dell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le minori.
Tutte le decisioni relative a mutamenti di residenza e/o domicilio, nonché a rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio, seguono invece i principi dell'affidamento condiviso.
In questo contesto di conflittualità tra le parti, occorre incaricare i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, del quale si dispone la vigilanza.
È altresì necessario disporre la presa in carico dei genitori da parte di , per CP_2 sostenerli nell'esercizio della genitorialità, nonché da parte di , per un supporto CP_4
psicologico.
3. In continuità con la situazione attuale, le minori devono essere collocate presso la madre, con la quale le bambine hanno finora vissuto.
Di conseguenza, viene assegnata a la casa coniugale ubicata in Vinci Parte_2
(FI), via Valinardi n. 42, identificata al catasto fabbricati del comune di Vinci al foglio
31, part. 238, sub. 500, cat. A/2, classe 3, consistenza 9,5 vani;
nonché al foglio 31, part. 216, cat. C/2, classe 4, consistenza 30 mq.
Quanto alla frequentazione tra padre e figlie, si deve osservare che questa è stata pressoché assente nelle more del giudizio, avendo le minori cessato di recarsi regolarmente dal padre da fine novembre 2021, come sopra rilevato, ed essendosi
Per_ verificato un solo incontro tra il e in data 10/02/2024. CP_1
10 Per_ Per_ ed hanno più volte ribadito la loro volontà di non vedere il padre, dichiarandosi deluse dal comportamento paterno, e sostenendo che gli sporadici riavvicinamenti del resistente non fossero frutto di un vero interesse nei loro confronti, ma fossero piuttosto dettati da ragioni di opportunità perché posti in essere a ridosso degli incontri con il c.t.u. o con il curatore speciale (v. pagg. 17, 18, 19, 21 e 31 c.t.u.; pagg. 3 e 4 memoria di costituzione del curatore speciale, pag. 7 comparsa conclusionale del curatore speciale: “le due minori, quando ascoltate dal Curatore, sono state entrambe ben decise nell'asserire che non hanno desiderio di incontrare il padre. Lo hanno ribadito anche nell'incontro ultimo avuto il 10.09.2024. Le motivazioni che adducono sono le medesime di sempre: disinteresse sostanziale del padre alla loro vita, messaggi freddi e stereotipati (“come stai?” “Buon ferragosto” gli ultimi riportati), che confermano loro la distanza emotiva del padre e quindi le inducono a tenerlo a distanza”).
Tuttavia, gli esiti della c.t.u. e le osservazioni del curatore speciale hanno fatto emergere che la mancata previsione di un calendario (pur ridotto) di frequentazione padre/figlie,
Per_ Per_ potrebbe aggravare le condizioni psicologiche di ed (le quali già
“manifestano sintomi di un disagio psicologico con note depressive” v. pag. 31 c.t.u.) e pregiudicare il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.
Pertanto, il Tribunale, in conformità a quanto suggerito dal curatore speciale (il quale ha Per_ Per_ acquisito il previo assenso di ed sul punto: v. pag. 7 comparsa conclusionale), ritiene di prevedere che la frequentazione tra padre e figlie avvenga una volta al mese, il sabato o la domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi, previa Per_ Per_ richiesta di incontro inviata dal padre a e a e subordinatamente alla volontà di queste ultime, nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima;
rimettendo la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si deve premettere che ai sensi degli artt. 315bis e 316bis c.c., dalla filiazione deriva l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò posto, si osserva che la lavora come grafico pubblicitario con contratto a Parte_1
tempo indeterminato part time, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito imponibile da
11 lavoro dipendente pari a circa € 11.000,00; la ricorrente fruisce altresì dell'assegno unico per la prole nella misura di € 443,00 mensili, e abita con le figlie nella casa coniugale di proprietà del marito.
Il lavora nel settore informatico, e nell'anno 2023, nonché nel precedente anno CP_1
2022, ha percepito un reddito netto di circa € 36.000,00 (v. dichiarazioni dei redditi).
Egli abita in un appartamento ricevuto in eredità dal padre, divenuto di sua proprietà, ed
è gravato dal mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, la cui rata mensile è salita a quasi € 500,00 nel corso del giudizio (v. nota depositata dal convenuto il
26/10/2023).
Entrambi i coniugi hanno poi a loro carico l'obbligo di versare rate mensili di finanziamenti dagli stessi contratti.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, oltre che dell'assenza di un mantenimento diretto delle figlie a carico del padre, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di versare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa CP_1
coniugale (assegnata alla , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
della prole, nonché, allo stesso titolo, l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tenuto conto della collocazione delle figlie presso la madre, spetta a quest'ultima percepire integralmente l'assegno unico per la prole.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori, rinviando alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
12 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di avere dovuto scegliere un lavoro part time per dedicarsi alle figlie, essendosi trasferita in Toscana da
Milano e non avendo parenti vicini che potessero aiutarla nella gestione della famiglia.
Ciò posto, considerato che il non ha contestato dette circostanze, si ritiene che CP_1
la sperequazione reddituale attualmente esistente tra le parti, sopra evidenziata al punto
4, sia il frutto di scelte condivise tra i coniugi durante la vita matrimoniale, in virtù delle quali la moglie si è dedicata, in parte, alla cura della prole e della casa, rinunciando a migliori occasioni lavorative e di guadagno, mentre il marito ha potuto coltivare la propria carriera. Attualmente, con un reddito imponibile di € 11.000,00 annui, la non è del tutto in grado di far fronte alle spese necessarie per la vita Parte_1
quotidiana.
Vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, sia la funzione assistenziale, sia la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutata anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dall'anno 2002 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2018.
Ritiene dunque il Tribunale che la ricorrente abbia il diritto di percepire dal convenuto un assegno divorzile, che, alla luce dei criteri appena indicati e delle condizioni delle parti, valutato altresì l'esborso di cui il è gravato a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario della prole (assegno di € 500,00 mensili oltre alla rata mensile
13 del mutuo di pari importo), considerato infine il vantaggio economico che deriva alla ricorrente dall'assegnazione della casa coniugale, risulta congruo stabilire nella misura di € 100,00 mensili, importo che il dovrà versare alla a decorrere CP_1 Parte_1
dalla presente pronuncia.
6. Infine, risulta inammissibile la richiesta della ricorrente di ordinare al la CP_1
restituzione della somma di € 2.400,00 (sostenuta per la riparazione dell'impianto di riscaldamento della casa familiare), trattandosi di domanda soggetta a rito diverso, non cumulabile nel presente giudizio.
7. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocata Vanessa Daini, dichiaratasi antistataria.
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale delle minori, liquidato in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi, fasi di studio, istruttoria e decisionale).
Le spese di c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, considerato che la consulenza è stata espletata nell'interesse delle figlie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Empoli (FI) in data 13/7/2002 da , n. a GI (MB) il 20/04/1975, e Parte_1
, n. a OL (FI) il 28/03/1970, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di Empoli al n. 45, parte II, serie A, anno 2002;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ Per_
- dispone che le figlie minori ed restino affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, attribuendo alla madre il potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in
14 materia sanitaria, scolastica e formativa, con onere di comunicazione delle decisioni assunte preventiva alla loro esecuzione, ed onere per il padre di dichiarare formalmente opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione;
- incarica i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, con obbligo di relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, del quale dispone la vigilanza;
- dispone la presa in carico dei genitori da parte di , per sostenerli CP_2 nell'esercizio della genitorialità, nonché da parte di , per un supporto CP_4
psicologico; Per_ Per_
- colloca ed presso la madre;
- assegna a la casa coniugale ubicata in Vinci (FI), via Valinardi n. 42, Parte_1
identificata al catasto fabbricati del comune di Vinci al foglio 31, part. 238, sub. 500, cat. A/2, classe 3, consistenza 9,5 vani;
nonché al foglio 31, part. 216, cat. C/2, classe 4, consistenza 30 mq.;
- dispone che la frequentazione tra il padre e le figlie avvenga una volta al mese, il sabato o la domenica mattina dell'ultimo fine settimana del mese, da svolgersi, previa Per_ Per_ richiesta di incontro inviata dal padre a e a e subordinatamente alla volontà di queste ultime, nel luogo scelto dalle figlie e da queste comunicato al padre due giorni prima;
rimette la maggiore frequentazione alla volontà delle figlie;
- pone a carico di l'obbligo di versare la rata del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto della casa coniugale (assegnata alla , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della prole, nonché, allo stesso titolo, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno periodico di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito da in Parte_1
misura integrale;
- pone le spese straordinarie necessarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
15 - pone a carico di l'obbligo di versare a con effetto a CP_1 Parte_1
decorrere dalla presente pronuncia, un assegno divorzile di € 100,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 10.860,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocata Vanessa Daini;
- condanna a rimborsare all'avvocata Valeria Vezzosi, quale curatore CP_1
Per_ speciale delle minori e le spese di lite del presente grado di Persona_2 giudizio, che liquida nell'importo di € 9.444,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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