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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1651/2022 R.G. vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con gli Avv.ti Paolo Barabino e Alessia Panichi
[...] Parte_6
attori e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
[...
con l'Avv. Andrea Girardi
convenuta e
(C.F. ), nato a [...], il [...] _3 C.F._1
e residente in [...]59;
1 (C.F. , nata a [...] M.mo (LI), il 25 P_ CodiceFiscale_2
gennaio 1965 ed ivi residente, Via Enrico De Nicola n. 53/59
convenuti contumaci e
, , e , rappre- Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sentati e difesi dall'avv. Rodolfo Nesci
intervenuti
in punto: risarcimento danni – danno da perdita parentale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19.12.2024
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione,
accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI. Controparte_9
nella determinazione causale del sinistro oggetto del presente giudizio nonché
[...]
la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra e lo stesso sini- Parte_7
stro stradale per cui è causa, condannare, per i titoli e le causali di cui in narrativa, il me-
desimo SI. , quale conducente dell'auto che ha investito la SI.ra _3 Pt_7
, in solido con i convenuti SI.ra proprietaria della predetta auto, e
[...] P_
2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_10
al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, pa-
trimoniali e biologico rispettivamente subiti dagli attori in conseguenza del sinistro de quo
e come di seguito quantificati: , €. 691.561,00 (detratti €. 166.000,00 già ver- Parte_1
sati); • , €. 369.846,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); • Parte_4 Parte_5
€. 386.689,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); • , €. 371.856,00 (detratti €. Parte_6
166.000,00 già versati); • €. 402.162,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); Parte_2
• , €. 429.332,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); ovvero a quelle Pt_1 Parte_3
somme diverse, minori o maggiori, che saranno accertate all'esito del giudizio e saranno
ritenute di giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino
all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale
pronuncia di legge”;
dal procuratore di parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto
conto delle argomentazioni esposte in narrativa, nonché contenere l'accoglimento delle
domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio compre-
se spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”;
dal procuratore di parti intervenute:
3 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione,
accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI. Controparte_9
nella determinazione causale del sinistro oggetto del presente giudizio nonché
[...]
la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra e lo stesso sini- Parte_7
stro stradale per cui è causa, condannare il medesimo SI. , quale condu- _3
cente dell'auto che ha investito la SI.ra , in solido con i convenuti SI.ra Parte_7
proprietaria della predetta auto, e in P_ Controparte_10
persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dagli
istanti in conseguenza del sinistro de quo e come di seguito quantificati:
, €. 69.360.80 (235.360,80 detratti €. 166.000,00 già versati); • Controparte_5 CP_6
, €. 79.167,50 (245.167,50 detratti €. 166.000,00 già versati); • , €.
[...] Controparte_8
103.467,20 (127.487,20 detratti €. 24.020,00 già versati); • , Controparte_7
€.103.467,20 (127.487,20 detratti €. 24.020,00 già versati);
ovvero a quelle somme diverse, minori o maggiori, che saranno accertate all'esito del giu-
dizio e saranno ritenute di giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
fatto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del legale sottoscritto il
quale ne ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
4 Con atto di citazione del 16 maggio 2022 - in proprio ed in qualità di Parte_1
soggetto esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori e Parte_2 [...]
- e citavano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
dinnanzi all'intestato Tribunale e la compagnia di _3 P_
assicurazioni in persona del Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusio-
ni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza
Cont e/o eccezione, accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI.
lerio -conducente- nella determinazione causale del sinistro oggetto del _3
presente giudizio nonché la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra
e lo stesso sinistro stradale per cui è causa, condannare, per i tito- Parte_7
li e le causali di cui in narrativa, il medesimo SI. , quale condu- _3
cente dell'auto che ha investito la SI.ra , in solido con i convenuti Parte_7
SI.ra proprietaria della predetta auto, e P_ Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore al rimborso delle
[...]
spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patrimoniali e
biologico rispettivamente subiti dagli attori in conseguenza del sinistro de quo e
come di seguito quantificati: , €. 575.308,00 (detratti €. 166.000,00 Parte_1
già versati); • , €. 316.377,87 (detratti €. 166.000,00 già versati); • Parte_4
€. 334.576,62 (detratti €. 166.000,00 già versati); • , Parte_5 Parte_6
€. 318.257,60 (detratti €. 166.000,00 già versati); • €. 358.567,85 Parte_2
(detratti €. 166.000,00 già versati); • , €. 365.962,47 (detratti Pt_1 Parte_3
€. 166.000,00 già versati); ovvero a quelle somme diverse, minori o maggiori, che
5 saranno accertate all'esito del giudizio e saranno ritenute di giustizia. Con interes-
si e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vit-
toria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , con com- Controparte_11
parsa di risposta in data 06/10/2022, senza nulla eccepire in ordine alla responsabi-
lità del proprio assicurato in relazione al sinistro per cui è causa, ma contestando la quantificazione del danno effettuata da parti attrici, sia in riferimento alla perdita del rapporto parentale, sia in riferimento al danno biologico proprio, sia in riferi-
mento al danno patrimoniale.
Restavano contumaci, invece, i convenuti e _3 P_
Successivamente, con atto di intervento e (quali Controparte_5 Controparte_6
genitori della defunta ), e , Parte_7 Controparte_7 Controparte_8
(quali sorelle della stessa ), si costituivano nel presente giudizio per Parte_7
far valere nei confronti dei convenuti il loro diritto ad ottenere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli ammessi ed espleta-
ta Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Infine, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6 2. In punto an
L'istituto assicuratore convenuto in giudizio non contestava l'an bensì esclusiva-
mente l'entità della pretesa risarcitoria, ritenendo gli importi corrisposti (su cui si veda infra) ai familiari della vittima del sinistro de quo satisfattivi.
Trattasi, invero, di pretesa spiccata a seguito del tragico sinistro occorso nel pome-
riggio del 17.12.2019 allorquando , mentre stava attraversando sulle Parte_7
strisce pedonali via della Cava di IG MO all'altezza dei civici
161/163, veniva investita da il quale era alla guida _3
dell'autovettura Fiat Panda, targata CC505NP, di proprietà della madre P_
(ed assicurata con con il conseguente
[...] CP_12 Controparte_10
immediato decesso della citata . Parte_7
Emerge per tabulas che con sentenza – definitiva – n. 320 del 15.06.2021 (cfr. doc.
n. 7 di parti attrici), applicata su accordo/richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il
Tribunale di Livorno condannava alla pena di anni due e mesi die- _3
ci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si legge, segnatamente,
nella citata sentenza che “dalle fonti di prova in atti, essenzialmente costituite dal
verbale di accertamenti urgenti, dalle consulenza tecniche disposte dal PM, dal
verbale di interrogatorio dell'imputato e dai verbali di sit in atti, emerge che, in
data 17.12.2019 l'imputato alla guida della propria autovettura, percorrendo la
strada con andamento rettilineo sita in IG M.mo, via della Cava, investiva
, in quel momento intenta a percorrere l'attraversamento pedonale Parte_7
e ne cagionava la morte a causa dei traumi riportati a seguito dell'urto. Inoltre,
si allontanava dal luogo del sinistro e non prestava nessuna cura alla per- _3
7 sona investita. Orbene, alla luce di tale ricostruzione in punto di fatto, appare evi-
dente l'impossibilità di giungere ad una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non
sussistendone i presupposti normativi, poiché la condotta, così come descritta, in-
tegra gli estremi dei reati di omicidio stradale aggravato ex art. 589 bis e 589 ter
c.p., concorrendo, peraltro, il reato di omissione di soccorso stradale, non assorbi-
ta nella previsione della citata aggravante (…) tenuto conto:
a) del fatto che l'investimento è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, senza
ostacoli alla visibilità eventualmente determinati anche da avverse condizioni me-
teo, tanto suggerendo un importante discostamento di dallo standard fissa- _3
to dalla regola cautelare violata;
b) del fatto che la vittima, , stava Parte_7
correttamente attraversando la strada lungo il percorso pedonale e, dunque, era
esigibile da quella particolare cautela imposta al conducente del mezzo a _3
motore quando si approssima agli attraversamenti pedonali;
c) del fatto che non sono state riscontrate tracce di frenata, segno di una condotta
di guida scriteriata;
d) del fatto che dopo l'investimento, che peraltro ha determinato il cari- _3
camento del corpo della vittima sull'autovettura, è fuggito abbandonando
sull'asfalto la povera ”. Parte_7
Ora, se è pacifico che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia solo equiparata ad una sen-
tenza di condanna e che – ai sensi dell'art. 445 c.p.p. – non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimento civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda discono-
scere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato
8 avrebbe chiesto di essere punito per una sua insussistente responsabilità ed il Giu-
dice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscioglierlo.
A norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte imputata è subordinata al superamento del vaglio, di cui già supra si è detto,
da parte del Giudice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare – in quanto emergente dagli atti acquisiti – sentenza di proscioglimen-
to dell'imputato stesso a norma dell'art. 129 c.p.p. e cioè, per restare alle sole ipo-
tesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Il riconosci-
mento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimento che deriva non solo dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice
penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una fondamentale pro-
va di tipo presuntivo, la quale, ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., può addirit-
tura essere esclusiva nell'ambito del giudizio di responsabilità in sede civile laddo-
ve i fatti oggetto della sentenza penale siano, come nel caso de quo, gli stessi con-
siderati nell'accertamento della responsabilità civile.
In tal senso, qualora innanzi ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudi-
ce civile ritenga di non dover sposare gli effetti del citato valore probatorio, dovrà
illustrarne i motivi incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di mo-
tivazione censurabile in Cassazione. Questo orientamento, assolutamente predomi-
nante nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav.,
9 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav.,
09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un.,
31/07/2006, n. 17289), è pienamente condiviso dalle pronunce di merito rese in te-
ma (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. VIII, 01/10/2011, Tribunale civile di Trie-
ste 24/06/2011).
Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio – ormai pacifico –
per cui il Giudice civile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso compresa, quindi, anche la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli al-
tri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento si è formata.
Così, nel giudizio civile possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazio-
ni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confer-
mate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi,
precisi e concordanti).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, nessun dubbio può sussistere dunque in me-
rito alla responsabilità dell'investitore anche alla luce della condot- _3
ta processuale dello stesso, il quale nemmeno si costituiva, ed in considerazione della circostanza, di cui si è detto, che l'istituto assicuratore costituito non conte-
stava in alcun modo la responsabilità dello stesso nella causazione del sini- _3
stro.
Il presente giudizio, quindi, si limita in sostanza alla corretta quantificazione delle pretese degli attori (segnatamente la vittima del sinistro era moglie di Parte_1
e madre degli altri attori, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_2
10 e e degli intervenuti (rispetto a questi Pt_1 Parte_3 Parte_7
era figlia di e di , nonché sorella di Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e di ).
[...] Controparte_8
3. In punto quantum del risarcimento
Parti attrici ( quale marito della vittima, Parte_1 Parte_4 Parte_5
e quali figli della signora
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3
) agivano sostanzialmente allegando le seguenti categorie di danno: Parte_7
a) danno cd. da perdita parentale;
b) danno biologico, sotto il profilo delle conseguenze psichiche subite per via del-
la perdita del congiunto;
c) danni patrimoniali cd. materiali (vedasi infra in dettaglio);
d) danno patrimoniale da lucro cessante, allegandosi che la vittima avrebbe sta-
bilmente contribuito al ménage della famiglia di origine con i proventi della sua attività lavorativa;
e) danno patrimoniale da lucro cessante, allegandosi che l'attore a Parte_1
seguito della tragica perdita della moglie, avrebbe subito una contrazione del proprio reddito lavorativo.
Parti intervenute ( e quali genitori della vittima, Controparte_5 Controparte_6
e quali sorelle di ) agivano, Controparte_7 Controparte_8 Parte_7
invece, invocando il danno da cd. perdita parentale.
11 Premesso che la domanda degli intervenienti appena citati è da ritenersi ammissi-
bile stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (che ben si contempera con le esigenze di economia processuale volte a favorire il simulta-
neus processus in casi in cui, come accade nel presente processo, si esaminano di-
verse pretese nascenti da un unico asserito fatto illecito) cui si intende dare segui-
to, secondo cui “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al
momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.
268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e
non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo
comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande
nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto
attività coessenziale all'intervento stesso” (così, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 11681 del 26/05/2014, Rv. 630954 – 01; più di recente, si veda Cass.
civ., Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/12/2016, Rv. 642335 – 02).
4. Danno da perdita parentale - liquidazione
Tanto premesso, per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli attori e dagli intervenuti per la morte della congiunta e Parte_7
relativamente al profilo della spettanza (oltre che del quantum) di tale risarcimento conviene partire dal principio statuito dalla Suprema Corte in base al quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa)
12 “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.,
nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art.
1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integra-
le risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale
(da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente
emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur
senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente
nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidia-
na). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione com-
prensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e in-
tensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado
di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro
capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del ca-
so concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di
comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte
la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensi-
tà del rapporto familiare” (Cass. civ., Sez. III, n. 9231/2013).
Il diritto al risarcimento "iure proprio" del danno non patrimoniale (comprensivo sia del danno morale, sia di quello da perdita parentale, i quali, seppur distinti, con-
corrono a delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito) viene at-
tribuito in capo ai prossimi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli
13 stessi sofferenze e patemi d'animo cagionati dalla perdita della persona cara e im-
mediatamente ricollegabili all'illecito: un tale illecito è dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solida-
rietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare for-
mazione sociale costituita dalla famiglia", (Cass. civ., Sez. III, n. 23725/2008).
La questione che si pone, soprattutto nel nostro caso, è quella di individuare,
all'interno della sfera dei congiunti, coloro ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere un tale ristoro. Sicuramente possono ritenersi legittimati in tal senso i componenti della famiglia cosiddetta nucleare e, dunque, tanto gli attori (marito e figli) quanto gli intervenuti (genitori e sorelle), in quanto soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela.
A tal proposito deve poi considerarsi superato quell'orientamento giurisprudenziale che richiede, ai fini del riconoscimento del danno da perdita parentale in capo ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, la sussistenza di una situazione di convivenza, la quale rappresenterebbe il connotato minimo attraverso cui si esterio-
rizza l'intimità delle relazioni di parentela. La stessa Cassazione infatti ha chiarito come, nella prospettiva di ritenuta risarcibilità dei pregiudizi di natura non patri-
moniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, “il riferi-
mento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati
"iure proprio" a cagione del carattere plurioffensivo dell'illecito, deve essere inte-
so nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ul-
14 timi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva
a connotare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiu-
dizievoli che ne siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate
quale danno‐conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o
affinità giuridicamente rilevanti come tali” e che dunque “affinché si configuri la
lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi
necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come "stabile legame tra due
persone", connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”
(Cass. pen., Sez. IV, 46351/2014).
Ad ogni modo, si ribadisce che, quanto a tutte le parti che agiscono in giudizio e dunque sia gli attori che gli intervenuti, lo stretto legame di parentela con la con-
giunta venuta a mancare determina di per sé il diritto al risarcimento per la perdita del caro, dovendosi poi procedere ad analizzare, in concreto, il grado del legame che li univa alla vittima nell'ottica di una equilibrata valutazione del danno, da ope-
rarsi necessariamente secondo il criterio equitativo.
Ciò chiarito, prima di procedere alla fase della liquidazione del danno si reputa uti-
le, per organicità di trattazione, procedere all'analisi di quanto emergeva dall'istruttoria in punto rapporti tra la deceduta ed i componenti Parte_7
della sua famiglia, tanto attuale (in sostanza gli attori) quanto di origine (gli inter-
venuti e, dunque, genitori e sorelle).
Ribadito che la perdita rispettivamente di marito e figli non pone particolari temi in punto risarcibilità del danno da perdita parentale subito per quanto sopra riportato
15 (si tratta, infatti, di componenti della famiglia nucleare), va comunque sottolineato,
anche e soprattutto in funzione della quantificazione del danno, che dall'istruttoria orale (si vedano, in sostanza, le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 [...]
di cui all'udienza del 13 settembre 2023) risultava la descrizione di una Tes_2
famiglia particolarmente unita. In particolare, emergeva che la defunta Pt_7
era un vero e proprio punto di riferimento per la famiglia tutta e, in partico-
[...]
lare, come è logico che sia per i numerosi figli alle cui molteplici esigenze era dedi-
ta (cfr. dichiarazione testimone secondo cui la madre era il punto di ri- Tes_1
ferimento costante su problematiche scolastiche, emotive o di vario tipo dei figli),
figli (rispettivamente all'epoca dell'incidente di anni venti diciannove Pt_4
diciassette , tredici e nove i quali convive- Pt_5 Pt_6 Pt_2 Parte_3
vano con la madre ed il superstite padre (di anni 56 all'epoca del si- Parte_1
nistro).
In generale, quindi, le citate testimoni confermavano che il nucleo familiare convi-
veva, che erano uniti nelle diverse e naturali attività svolte in ambito familiare (at-
tività spirituali, conviviali, di svago etc.), che, come accennato, era proprio Pt_7
ad occuparsi in maniera preponderante della cura ed educazione dei figli,
[...]
essendo per gli stessi il punto di riferimento diretto in relazione ad esigenze mate-
riali e morali;
aspetti questi ultimi dei quali, in esito al tragico evento, si è dovuto fare esclusivamente carico il marito e padre Parte_1
Per quanto riguarda il legame tra i genitori ( di anni 81 all'epoca Controparte_5
del sinistro e di anni 73 all'epoca del sinistro) e la defunta Controparte_6 Pt_7
16 e la relazione tra quest'ultima e le sue sorelle ( e ri- Pt_7 CP_7 CP_8
spettivamente di anni 54 e 51 all'epoca del sinistro), pacifico era che i familiari in-
tervenuti non erano conviventi con la (rispettivamente) figlia e sorella defunta.
Purtuttavia, nonostante la distanza tra i luoghi di residenza, emergeva il quadro di un legame saldo tra figlia e genitori e tra sorelle.
sul punto, è la dichiarazione, resa alla citata udienza del 13.9.2023, della te- Pt_3
stimone , la quale confermava che le tre sorelle, avendo in comune Parte_8
la passione per la musica, avevano costituito un trio musicale, interesse comune che le aveva tenute avvinte nonostante la lontananza.
Ancora, la testimone, significativamente, dichiarava: “E' vero che avevano effet-
tuato un comune percorso spirituale ed avevano programmato di vivere vicino. Ho
avuto anche modo di ospitare le sorelle in occasione del matrimonio della primo-
genita, ovverosia ed ospitai sia la sorella sia Persona_1 CP_8 Per_2
[.
con tutti i figli ed ebbi modo di parlare e di conoscere, vedendolo, il loro rap-
porto spirituale che definirei quasi simbiotico. Ciò non solo in occasione di questo
evento ma anche durante tutto il percorso che ho fatto con la famiglia Per_3
Sapevo che si sentivano costantemente e si cercavano e si parlavano ad esempio
quando avevano bisogno l'una di aiuto dell'altra.
Aggiungo anche che ebbi modo di notare il crollo dei ragazzi ovverosia dei primi
tre figli di per i quali aveva fatto la baby-sitter quando Persona_1 Pt_7
ancora non era sposata. I due ragazzi per i primi due anni non riuscirono neanche
a dare esami all'università.
17 Al momento dell'incidente viveva in zona Livorno, a Caserta e Pt_7 CP_8
a Giarre. Per_1
Nonostante al momento vivessero lontane, avevano il progetto, come già detto, di
vivere insieme ed oggi due, e , già vivono entrambe in Assisi Per_1 CP_8
in Umbria, sebbene non conviventi”.
In definitiva è provato che il rapporto fosse di estrema unione. Tanto è vero che le sorelle avevano anche programmato di trasferirsi per poter vivere l'una vicina all'altra, proposito questo che si è peraltro poi concretizzato relativamente alle so-
relle superstiti.
Ciò illustrato, la misura del danno patito rispettivamente dal marito, dai cinque fi-
gli, dai genitori e dalle sorelle della deceduta non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della irrimediabile gravità della perdita e della tragica serietà del pregiudizio.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, il quale dovrà tuttavia esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp.
artt. 1226 e 2056 c.c.).
A tal fine si adottano le tabelle del Tribunale di Milano per il 2024 che prevedono un ventaglio di ipotesi che consente di tener conto delle circostanze del caso con-
creto (tipizzabili, in particolare, per ciò che concerne il legame del congiunto – ma-
rito, figli, genitori, sorelle – la convivenza o meno, l'esistenza di congiunti supersti-
18 ti, l'età della vittima e dei familiari, l'intensità della relazione affettiva che caratte-
rizzava il rapporto parentale con la persona deceduta), con applicazione del sistema liquidativo-tabellare cd. a punti. Sul tema si osserva che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha ritenuto legittimamente applicabile il predetto sistema volto ad ottenere una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (sul punto, arg. ex Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213, secondo cui “in tema
di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato li-
quidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre im-
pugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in for-
za di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca,
con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le
tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporte-
rebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attri-
buitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammis-
sibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualiz-
zare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non addu-
cendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio
per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici pa-
rametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).”).
Le tabelle applicabili – è bene ricordarlo - tengono conto anche del c.d. danno mo-
rale “transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma compo-
nente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali.
19 Si precisa che il valore ottenuto va devalutato alla data del sinistro e successiva-
mente rivalutato, con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate.
****
Applicando i parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si ottengono (chi scrive non ignora – è bene sottolinearlo – che l'applicazione di questo, per così dire, ca-
none costituisce una necessaria semplificazione al fine di rendere possibile la valu-
tazione equitativa) i seguenti risultati, riportati per ogni singolo danneggiato.
(di anni 56 all'epoca del sinistro), marito di Parte_1 [...]
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 54
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 278.174,43
20 acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 111.340,26
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 143.359,84
****
(di anni 20, figlio) Parte_4
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
21 DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 177.471,53
****
(di anni 19, figlio) Parte_5
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
22 Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 177.471,53
****
(di anni 17, figlio) Parte_6
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
23 € 177.471,53
****
(di anni 13, figlia) Parte_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00
devalutato al sinistro€ 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
24 € 177.471,53
****
(di anni 9, figlia) Parte_3
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 367.634,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 311.290,43
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00
devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 144.456,26
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
25 € 185.999,46
****
(di anni 81, padre) Controparte_5
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 226.838,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 192.072,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 25.238,65
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 32.496,86
****
26 (di anni 73, madre) Controparte_6
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 32
IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.482,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 205.319,22
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 38.485,05
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate: €
49.552,70
****
(di anni 54, sorella) Controparte_7
SVILUPPO del CALCOLO
27 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 80.514,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 24.020,00 devalutato al sinistro € 24.140,70
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 56.374,12
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate: €
72.586,38
****
(di anni 51, sorella) Controparte_8
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
28 Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 80.514,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 24.020,00 devalutato al sinistro € 24.140,70
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 56.374,12
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 72.586,38
****
Si precisa che, per comodità di calcolo ed al fine di illustrare con più chiarezza an-
che i criteri relativi alle successive poste di danno, si è proceduto allo scomputo di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore convenuto (ed accettato dagli attori e dagli intervenuti a titolo di acconto sul maggior dovuto) da tale posta di danno,
dunque dalla liquidazione del dovuto per il danno da perdita parentale (segnata-
CP_1 mente gli acconti venivano corrisposti in data 1.10.2020: cfr. doc. 1 di parte ).
Per quanto riguarda i criteri da applicarsi in punto di devalutazione, rivalutazione ed interessi si veda quanto in dettaglio esplicato infra sub paragrafo 4. Tali criteri,
29 ovviamente, valgono per tutte le liquidazioni secondo cd. criteri tabellari (con la precisazione che, ove, come nel caso di specie, vadano detratti acconti, le somme dovranno essere rese omogenee, tramite devalutazione delle stesse alla data del si-
nistro con successiva detrazione dagli importi anch'essi devalutati e poi successi-
vamente rivalutati ad oggi) ed ugualmente per tutti i danneggiati.
****
Circa lo sviluppo di calcoli, si precisa che, stante l'utilizzazione del sistema cd. a punti che tiene conto dell'età dei congiunti al momento della perdita del caro,
dell'età del defunto, della convivenza o meno e dell'esistenza di altri (con contem-
plazione del numero) familiari superstiti, si è ritenuto in virtù di quanto emerso dall'istruttoria orale e dianzi illustrato, di assegnare il valore massimo tabellare re-
lativamente alla qualità ed intensità dei legami familiari che, come detto, avvince-
vano la vittima del sinistro tanto alla sua famiglia costituita (marito e figli) quanto a quella di origine (genitori e sorelle).
5. Danno biologico - liquidazione
Per ciò che concerne il danno biologico allegato dagli attori, ai fini della sua quan-
tificazione, veniva assunta CTU medico-legale.
L'incarico veniva affidato al dott. il quale si avvaleva, previa au- Persona_4
torizzazione del Giudice, dell'opera dell'ausiliario medico specialista in Psichiatria,
che veniva individuato nella persona del dott. Persona_5
30 Gli approdi raggiunti dal CTU nella relazione finale, cui si rinvia integralmente,
sono pienamente condivisibili in quanto sorretti da argomentazioni basate su criteri logico-scientifici puntualmente esposti;
sicché l'opera del CTU stesso è scevra da censure.
In particolare (si veda relazione del CTU, pp. 5 e ss.: parti in grassetto evidenziate dal redattore), il dott. afferma che: “in conseguenza del decesso della sig.ra _4
, vittima di incidente del traffico occorso in data 17.12.2019, i Parte_7
prossimi congiunti Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_4
e hanno subito un danno psichico che, in consi- Parte_3 Parte_6
derazione del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento psico-lesivo, può indub-
biamente considerarsi stabilizzato.
In particolare:
- è risultato essere affetto da un disturbo depressivo persistente mo- Parte_1
derato con disturbi coesistenti in relazione all'abuso di alcol;
- è risultata essere affetta da un disturbo da lutto persistente compli- Parte_2
cato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da lutto persistente com- Parte_5
plicato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da stress post-traumatico di Parte_4
grado lieve;
31 - è risultata essere affetta da un disturbo da ansia di separa- Parte_3
zione di grado moderato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da lutto persistente compli- Parte_6
cato.
Prendendo come riferimento i valori tabellari proposti nella “Guida alla valuta-
zione psichiatrica e medico legale del danno biologico di natura psichica – secon-
da edizione” di e si possono formulare le seguenti considera- Per_6 Per_7
zioni:
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da tenuto Parte_1
conto della circostanza dell'abuso di alcool, appare quantificabile all'interno di
una fascia percentuale tra il 26-30%;
- per quanto concerne la sintomatologia presentata da la condizione Parte_2
di lutto provoca uno stato di stress eccessivo che supera le normali capacità di
adattamento dell'individuo, pertanto appaiono applicabili le percentuali previste
per il disturbo dell'adattamento complicato (per la presenza degli elementi fobico
ossessivi e dismorfofobici), quantificabili attorno al 15%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da appare Parte_5
correlabile più a un disturbo disadattivo in cui prevale la persistenza dei sintomi e
la coartazione dei sentimenti, assimilabile ad un disturbo dell'adattamento compli-
cato, valutabile intorno al 14%;
32 - il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da in conside- Parte_4
razione della relativamente adeguata funzionalità del soggetto, appare quantifica-
bile attorno al 10%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da ap- Parte_3
pare quantificabile attorno al 18%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da in consi- Parte_6
derazione della relativamente adeguata funzionalità del soggetto appare quantifi-
cabile attorno al 10%.
Applicando un coefficiente di taratura di 0,8 in relazione alla portata stressogena
dell'evento, si addiviene alle seguenti valutazioni conclusive:
- soggetto presenta attualmente un disturbo depressivo persistente Parte_1
che implica un danno biologico valutabile prossimo al 23% (ventitré per cento);
- presenta un disturbo da lutto persistente complicato cui corri- Parte_2
sponde un danno biologico prossimo al 12% (dodici per cento);
- presenta un disturbo da lutto persistente complicato cui corri- Parte_5
sponde un danno biologico prossimo al 11% (undici per cento);
- presenta un disturbo da stress post-traumatico Lieve cui corri- Parte_4
sponde un danno biologico prossimo al 8% (otto per cento);
- presenta un disturbo da ansia di separazione cui corri- Parte_3
sponde un danno biologico prossimo al 14% (quattordici per cento);
33 - disturbo da lutto persistente complicato cui corrisponde un danno Parte_6
biologico prossimo al 8% (otto per cento).
Per quanto concerne l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del sig.
[...]
questa non appare agevolmente valutabile poiché legata a fattori pret- Parte_10
tamente soggettivi e non standardizzabile sulla base della mera diagnosi psichia-
trica.
Ciò premesso, il soggetto, musicista di professione, ha dichiarato di non aver più
preso parte a concerti, di aver rinunciato all'incarico di direttore del conservato-
rio e di aver cessando l'attività libero-professionale. Indubbiamente la portata
dell'evento e la natura del danno presentano caratteri tali da giustificare una ap-
prezzabile ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica del danneg-
giato, la cui valutazione dovrà necessariamente essere posta in via equitativa, an-
che tenendo conto della eventuale contrazione del reddito rispetto al periodo ante-
cedente al sinistro.
Le spese mediche documentate (fattura per relazione tecnica di parte dott.ssa
[...]
€ 1.000,00 e progetto di notula dott.ssa del 28.4.2022 per n. 74 Per_8 Per_9
sedute per un onorario complessivo di € 7.548,00) sono da ritenere congrue ed at-
tinenti al caso.
In linea con il tariffario del Controparte_13
anche il progetto di notula per relazione medico-
[...]
legale di parte del dott. , per un onorario complessivo di € 2.500,00 + Persona_10
Iva.
34 Non prevedibili ulteriori spese future”.
Puntuali sono pure le repliche del CTU (e dell'ausiliario) nei confronti delle osser-
vazioni mosse dal CTP di parte convenuta, queste ultime riportate alle pagine 8 e seguenti della relazione alle quali si rinvia integralmente.
Peraltro, stante il carattere squisitamente tecnico dell'indagine, per completezza,
corre l'obbligo di riportare che gli approdi raggiunti in sede di CTU sono pure per-
fettamente coerenti con quanto narrato dai testimoni circa il patimento subito dai congiunti e familiari in conseguenza del tragico decesso di . Parte_7
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale soffer-
to dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551,
che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale
soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte,
determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si
verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione
economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata
35 all'art. 185 c.p. ....”
..... Il danno non patrimoniale “è risarcibile - sulla base di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un
fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente
espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059
c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e
cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia
minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.,
impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi,
ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della
vita o alla felicità”.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la quale: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile, anche
quando non sussista un fatto-reato né ricorra alcuna delle altra ipotesi in cui la
legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre
condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione
dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
36 tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri
disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla
qualità della vita o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez.
III, 16.12.2014, n. 26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione per ciascun soggetto, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2018 ratione temporis applicabili
(con successiva rivalutazione) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice
F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi
37 sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta,
in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Di seguito, quindi, gli importi cui si giunge in base ai parametri sopra illustrati, per ciascun soggetto che ha riportato un danno all'integrità psico-fisica.
(di anni 56 all'epoca del sinistro), marito di , Parte_1 Parte_7
38 invalidità permanente quantificata nel 23% e danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 82.013,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 105.598,56.
****
(di anni 20, figlio), invalidità permanente quantificata nell'8% e dan- Parte_4
no quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 17.389,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 22.389,80.
(di anni 19, figlio), invalidità permanente quantificata nell'11% e Parte_5
danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 29.481,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 37.959,26.
****
(di anni 17, figlio), invalidità permanente quantificata nell'8% e dan- Parte_6
no quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 17.677,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 22.760,62.
****
(di anni 13, figlia), invalidità permanente quantificata nell'12% e Parte_2
danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 34.944,00, importo
39 che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 44.993,29.
****
(di anni 9, figlia), invalidità permanente quantificata nell'12% Parte_3
e danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 45.837,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 59.018,96.
6. Danni patrimoniali cd. materiali
Per quanto riguarda i danni cd. materiali, il CTU riconosceva come congrue le se-
guenti spese mediche: € 1.000,00 per dott.ssa ed € 7.548,00 per prestazioni Per_8
dott.ssa del 28.4.2022; 3.050,00 per prestazioni Dott. Per_9 Persona_11
(cfr. anche doc. 30 di parti attrici); 1.030,00, per sedute di psicoterapia Dott.ssa
(cfr. doc.ti nn. 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater e 28 quinques degli atto- Persona_12
ri).
L'importo totale di 12.628,00 euro, debitamente rivalutato alla data di oggi, verrà,
per comodità di calcolo, suddiviso in parti uguali per tutti gli attori.
La somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate
(si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), ammonta ad euro 15.467,66, somma che, divisa per i sei attori ammonta ad euro 2.577,94 ciascuno.
40 Ancora, gli attori (segnatamente il marito allegavano un danno Parte_1
emergente, provato in effetti per tabulas, salvo quanto specificato per ciascuna vo-
ce (si vedano i documenti di parti attrici di seguito citati), per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ritengono provate e riconducibili all'evento de quo):
€. 1.386,00, quale acconto di un viaggio a Londra che la vittima del sinistro con tutta la famiglia, avrebbe dovuto effettuare durante le festività natalizie del 2019,
posta questa non sufficientemente provata dalla mera produzione del cd. screenshot
sub doc. 25 di parti attrici.
€. 1.734,00 per le onoranze funebri della moglie (cfr. doc. n. 26);
€. 32,00 per marche da bollo per la pratica al cimitero di IG MO (cfr.
doc.
n. 27);
€. 364,54 (marca €. 27,00, F23 €. 294,00, marche €. 16,00 + €. 16,00 + €. 11,54)
per il procedimento di Volontaria Giurisdizione finalizzato all'ottenimento della autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario nell'interesse dei minori (cfr. doc. n. 31 e 31 bis);
€. 894,11 (€. 27,00 marca, €. 635,11 pagamento Cancelliere, €. 32,00 marche;
€.
200,00 F23), per il procedimento di Volontaria Giurisdizione per la nomina del
Cancelliere per la redazione dell'inventario ex art. 769 cpc (cfr. docc. 32, 32 bis, 32
ter e 32 quater);
41 €. 27,00, marca per l'istanza per ottenere autorizzazione alla riscossione di somme a favore di minori (cfr. doc. n. 33);
€. 54,00, marche per le costituzioni di parte civile nel procedimento penale.
Per tali ulteriori voci di danno, si arriva ad un totale di euro 3.105,65, che, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate (anche in tal caso si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), ammonta ad euro 3.804,02, importo da riconoscersi, come dianzi accennato, all'attore Parte_1
7. Danno da lucro cessante: perdita del reddito della defunta - Parte_7
quantificazione
Va, quindi, affrontato il tema del danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dagli attori, secondo i quali avrebbe stabilmente contribuito al mé- Parte_7
nage economico della propria famiglia.
Principio di partenza è che il danno da lucro cessante non può mai essere conside-
rato in re ipsa, ovverosia automaticamente discendente dalla perdita del congiunto in sé considerata, dovendo invece necessariamente provarsi, da parte del danneg-
giato, l'effettivo venir meno di un contributo economico così come il suo ammon-
tare (sul punto si veda Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 02/02/2007 -
Rv. 594988 – 01, nonché Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18177 del 28/08/2007 -
Rv. 598972 – 01, secondo cui “i genitori di persona deceduta in conseguenza
dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro,
42 hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente
contribuito ai bisogni della famiglia, fornendo la relativa prova sulla scorta di ap-
posite circostanze di fatto collegate al caso di specie. (Nell'affermare il suindicato
principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato sul punto
il proposito gravame, rilevando che il giovane solo occasionalmente coadiuvava i
genitori nell'attività aziendale e che "nessun elemento lasciava presumere che il
defunto avrebbe continuato a lavorare nell'azienda familiare")”. Più di recente si veda pure Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014 - Rv. 629754 – 01, se- condo cui “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai geni-
tori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la
prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragione-
volmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimen-
tare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le
necessità della famiglia”).
Ciò detto, va citata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (in particolare,
Cassazione civile ordinanza n. 6619 del 16 marzo 2018) che ha definito il parame-
tro del lucro cessante derivante da perdita del congiunto e le modalità di calcolo dell'entità del risarcimento;
invero, l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei be-
nefici economici che la vittima destinava loro.
43 Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. Se viene scelta la liquidazione in forma capitale, questa deve avvenire:
a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
c) moltiplicando il risultato per:
c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole rite-
nere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del so-
stegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un perio-
do di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corri-
spondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno eco-
nomico.
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenti-
cato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indiffe-
44 renza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale che, in assenza del fatto illecito,
avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito di-
sponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito e la liquidazione sarebbe ini-
qua per il debitore. Deve considerarsi, altresì, come nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di pro-
babilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni,
il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sini-
stro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti allo sviluppo della car-
riera e ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id
quod plerumque accidit si sarebbero verificati (cfr. Cass. ord. n. 6619/18).
Parte attrice, in sostanza, allegava il seguente metodo.
Si assumeva come base del calcolo l'utile netto dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da (emergente per tabulas: cfr. doc. n. 15 attoreo) pari ad Parte_7
€. 15.138,00.
45 Ora rispetto a quanto proposto da parte attrice, devono operarsi due correttivi. In
primis, va equitativamente operato un aumento data la ragionevole probabilità degli incrementi che il reddito avrebbe fisiologicamente avuto, se la percettrice fosse ri-
masta in vita.
La base di calcolo, quindi, può ragionevolmente essere fissata in 18.000,00 euro.
Detto ciò, va tuttavia detratta la cd. quota sibi, pari a ciò che la percettrice di reddi-
to avrebbe tenuto per sé o comunque impiegato per se stessa. A tal proposito, se pure è vero che il nucleo familiare è, come detto in precedenza, numeroso, con-
stando di marito e cinque figli, e se si può quindi ragionevolmente ritenere che una parte largamente maggioritaria del reddito percepito e percipiendo sarebbe stato de-
stinata ai bisogni della famiglia, non si può revocare in dubbio che una quota, sep-
pur limitata, del reddito sarebbe per l'appunto stata destinata alle esigenze proprie di . Parte_7
La quota sibi può equitativamente determinarsi in un sesto dei 18.000,00 euro come sopra determinato, sicché la base di calcolo va fissata in 15.000,00 euro (18.000-
3.000 euro).
Il calcolo con capitalizzazione (su cui infra si dirà) va comunque applicato a parere di chi scrive dal corrente anno 2025 ad oggi, poiché, dall'anno 2020 incluso fino a tutto il 2024 (in sostanza trattasi dei cinque anni compresi tra decesso della percet-
trice di reddito e liquidazione), è più corretto parlare, più che di danno patrimoniale futuro, di danno da lucro cessante già concretizzatosi.
Per i cinque anni di cui trattasi, quindi, devesi: assumere come base il reddito netto di 15.000,00 euro;
detrarsi la quota sibi di un terzo (e, quindi, 2.500,00 euro); de-
46 terminare, quindi il danno riportato dai congiunti nel reddito, per così dire, netto e,
dunque, in euro 12.500,00 (15.000-2.500) annui, moltiplicati per i cinque anni, per un totale di 62.500,00 euro.
Tale somma, rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, con decorrenza media calcolata dal 30.6.2022 (punto temporale medio tra l'1.1.2020 ed il 31.12.2024), ammonta ad oggi ad euro 72.545,63.
Tale importo va poi diviso in ragione delle quote ereditarie per la successione legit-
tima; si avrà, dunque, che un terzo della somma spetta al marito (e, quindi,
24.182,00 euro), mentre i restanti due terzi (48.364,00 euro) andranno divisi per i cinque figli, sicché a ciascuno di essi deve essere riconosciuto l'importo di
9.673,00 euro.
Detto questo, si deve procedere al calcolo del danno patrimoniale futuro, con capi-
talizzazione operata seguendo il condivisibile parametro tabellare proposto da parti attrici (cfr. tabella prodotta sub doc. 23 attoreo).
Detto che il reddito netto da utilizzare come base, detratta la quota sibi, è pari ad euro15.000,00, questo va suddiviso tra gli eredi come da successione legittima
(come dianzi già illustrato e, dunque, 5.000,00 per il marito superstite ed i restanti
10.000,00 suddivisi per i cinque figli, per un importo di 2.000,00 euro a testa). Suc-
cessivamente i predetti importi vanno moltiplicati i coefficienti di capitalizzazione di cui alla citata tabella n. 7 dell'allegato 1 al decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale 22 novembre 2016 (cfr. doc. n. 23), ottenendosi così l'importo da riconoscere a ciascun erede (il metodo ora considerato è stato ritenuto applicabi-
le, ad esempio, da Cass. civ., Sez. VI, 16.03.2018, n. 6619, secondo cui “la liquida-
47 zione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di
persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni ero-
gate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta
per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di
capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i
due; per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita tempo-
ranea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protrat-
to il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del cal-
colo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presu-
mibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in
vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la
vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la
produzione del reddito”).
Rispetto allo sviluppo proposto dagli attori, vanno ovviamente cambiati i coeffi-
cienti da applicare, dal momento che l'età va considerata ad oggi, stante la liquida-
zione sopra fatta del danno da lucro cessante tra la data del sinistro e tutto l'anno
2024.
Si avrà quindi:
per (coniuge, 61 anni ad oggi), €. 5.000,00 (quota parte dell'utile Parte_1
netto spettante in eredità) X 19,33 (coefficiente tabella età) = €. 96.650,00
per (figlio, 25 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante Parte_4
in eredità) X 0,54 (coefficiente tabella età) = €. 1.080,00
48 (figlio 24 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante Parte_5
in eredità) X 1,02 (coefficiente tabella età) = €. 2.040,00
(figlio, 22 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante in Parte_6
eredità) X 1,85 (coefficiente tabella età) = €. 3.700,00
(figlia, 18 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante in Parte_2
eredità) X 2,52 (coefficiente tabella età) = €. 5.040,00
(figlia, 14 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spet- Parte_3
tante in eredità) X 6,1 (coefficiente tabella età) = €. 12.200,00.
Il danno da perdita di reddito, già concretizzatasi o futura, della defunta Pt_7
è così, con la citata liquidazione secondo equità, completamente determina-
[...]
to, non residuando, a parere di chi scrive, spazio per una ulteriore liquidazione rela-
tivamente all'apporto materiale pur indubbiamente dato dalla signora . Tale Pt_7
apporto, infatti, non pare a chi scrive suscettibile di una valutazione patrimoniale e il venire meno di esso rientra, invece, nei profili legati ai molteplici pregiudizi de-
rivanti dalla perdita del legame con il congiunto, pregiudizio già sopra contempla-
to, proprio con applicazione dei parametri massimi anche e soprattutto in relazione al legame, come accennato, materiale, morale e spirituale particolarmente intenso che univa i congiunti con la loro cara tragicamente scomparsa.
8. Danno da lucro cessante – diminuzione del reddito dell'attore Parte_1
Quanto al danno allegato e corrispondente alla diminuzione reddituale patita dall'attore vanno qui considerati vari fattori. Parte_1
49 In primis, corre l'obbligo di citare nuovamente la considerazione del CTU, secondo cui “Per quanto concerne l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del sig.
questa non appare agevolmente valutabile poiché legata a fattori Parte_1
prettamente soggettivi e non standardizzabile sulla base della mera diagnosi psi-
chiatrica.
Ciò premesso, il soggetto, musicista di professione, ha dichiarato di non aver più
preso parte a concerti, di aver rinunciato all'incarico di direttore del conservato-
rio e di aver cessando l'attività libero-professionale. Indubbiamente la portata
dell'evento e la natura del danno presentano caratteri tali da giustificare una ap-
prezzabile ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica del danneg-
giato […]”.
Sul tema, veniva pure assunta istruttoria orale.
In particolare, il testimone docente al conservatorio e Tes_3 Per_13
quindi collega di dichiarava: “Conosco la famiglia da molto Parte_1 Pt_1
tempo giacché è tanto che io e siamo colleghi. È tutto vero (che sino alla Pt_1
data del 17 dicembre 2019 ha svolto le professioni di musicista, di Parte_1
insegnante di strumento presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Masca-
gni di Livorno, di Direttore di detto dall'anno 2013 sino al novembre 2019, CP_10
dopo di che di Vice Direttore), sino alla data dell'incidente.
È vero (che l'attività di insegnamento del corno occupava il SI. per Parte_1
n. 324 ore annue distribuite, settimanalmente, su tre giorni): è il nostro stato con-
trattuale.
50 È vero (che l'attività di Direzione del Conservatorio Mascagni di Livorno occupava il SI. per non meno di 5 ore al giorno, dal lunedì alla domenica di Parte_1
ogni settimana), si tratta di una quantificazione per difetto: in realtà era sempre lì.
È vero (che il SI. si è recato all'estero per tournée musicali e/o im- Parte_1
pegni Istituzionali per il Conservatorio).
L'altra persona (a proposito della circostanza se il partecipasse a tournee Pt_1
all'estero) ritratta nella foto è il prof. anch'egli docente. Sono sicu- Persona_14
ro che questa foto sia stata scattata in Cina in una delle occasioni di cui ho detto
sopra.
Penso di sì (a proposito del fatto se a partire dall'anno 2001 e sino al 17 dicembre
2019, il SI. ha svolto attività lavorativa di musico-terapia in colla- Parte_1
borazione con più Enti pubblici e privati nonché, da professionista privato, presso il suo Studio di Livorno, via Grande 68): so di alcune di queste collaborazioni, ma
non so nel dettaglio. A me sembra che dopo l'incidente non abbia continuato quasi
nessuna di queste attività.
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha lasciato l'incarico di Parte_1
Vice Direttore del Conservatorio di Livorno).
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha declinato l'invito del Parte_1
corpo docente del Conservatorio a candidarsi nuovamente come Diretto- Per_13
re dello stesso Conservatorio, carica ricoperta dal 2013 al 2019): tra l'altro ne sono
particolarmente informato giacché facevo parte del consiglio accademico.
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha abbandonato Parte_1
l'attività di cornista).
51 È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha richiesto ed ottenuto Parte_1
di abbandonare la cattedra di strumento (corno) presso il Conservatorio di Livorno
per essere assegnato alla cattedra di “musica d'insieme per strumenti a fiato”, do-
cenza che per l'insegnamento non richiede di dover suonare il proprio strumento):
peraltro votai a favore della richiesta del prof. nel consiglio accademico. Pt_1
Non è vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha continuato a Parte_1
partecipare a tournée musicali e/o impegni istituzionali): non ha più partecipato a
tali eventi”.
Pur in mancanza di un parametro puramente obiettivo e scientifico, appare chiaro,
sulla base del criterio del più probabile che non, che il marito di , in Parte_7
conseguenza e a causa del tragico evento che lo separava prematuramente dalla moglie, si trovava in uno stato di prostrazione tale per cui non era possibile dare continuità alla sua attività artistico-lavorativa così come avveniva prima del lutto.
Tra l'altro, pare pure il caso di soggiungere che, ad esempio, l'attività concertistica itinerante veniva senz'altro resa oltremodo difficoltosa, se non impossibile, per il fatto che, in seguito al decesso della moglie e madre dei cinque figli comuni,
[...]
si trovava a dover seguire, da unico genitore, i predetti cinque figli. Per_15
Devesi, quindi, a questo punto quantificarsi in maniera equa e ragionevole il pre-
giudizio patrimoniale de quo.
Emerge per tabulas (cfr. dichiarazioni dei redditi degli anni 2019, per l'anno 2018,
2020, per l'anno 2019 e 2021, per l'anno 2020 – rispettivamente, docc. 24, 24 bis e
24 ter attorei) che, allorquando la moglie era ancora in vita, il marito percepiva un reddito di rispettivi €. 68.323,00 e €. 62.181,00, con un utile netto di €. 50.174,00 e
52 €. 49.1010, mentre il reddito stesso, dopo il decesso della signora , diminui- Pt_7
va sino ad €. 40.264,00, con un utile pari ad €. 37.462,00, e dunque con un cd. delta negativo pari ad €. 12.000,00 netti circa all'anno.
Ora, operando una liquidazione che anche in questo caso, quantomeno in parte, non può non essere effettuata equitativamente, va considerato che in un primo periodo,
costituito dal quinquennio 2020 – 2024, il danno subito non possa che farsi coinci-
dere con l'intera differenza negativa di cui sopra, sicché si avrà un importo di
60.000,00 euro (12.000 euro per 5 anni).
Anche in tal caso, l'importo va ad oggi rivalutato con interessi calcolati sulle som-
me via via rivalutate (si adotta, come già supra fatto, come dies a quo per la rivalu-
tazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), sicché si giunge ad un importo, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via riva-
lutate di euro 69.643,80.
Per quanto riguarda, invece, la riduzione futura (dunque per gli anni dal 2025 a ve-
nire) si può considerare condivisibile l'assunto secondo cui è ragionevole ipotizzare un'età pensionabile, per l'attore di 67 anni, giungendosi, in sostan- Parte_1
za, a tutto l'anno 2030 (trattasi dunque di sei anni, dal 2025 al 2030).
Va equitativamente considerato, relativamente al futuro sessennio, che Pt_1
- stanti i tempi di necessaria elaborazione del grave lutto subito e stante pure
[...]
il fatto che i figli hanno raggiunto (tutti tranne ad oggi quindicenne) Parte_3
la maggiore età e, dunque, verosimilmente, un'indipendenza dal punto di vista, se non altro, di gestione del ménage familiare – potrà ragionevolmente recuperare,
53 quantomeno in parte, quella differenza negativa di cui sopra si è detto, dovendosi,
d'altro canto considerare che, fisiologicamente e secondo l'id quod plerumque ac-
cidit, l'ultima parte della carriera professionale non costituisce, solitamente, un momento di, per così dire, espansione lavorativa. Contemperando le due opposte considerazioni, si può ragionevolmente quantificare il presumibile delta negativo in
6.000,00 euro per ciascun anno dei prossimi sei (incluso il corrente anno 2025), per giungere, dunque, ad un danno complessivamente determinato in 36.000,00 euro.
La posta di danno di cui si tratta ammonta, dunque, ad un totale (ad oggi già rivalu-
tato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate), di 105.643,80 euro
(posta ovviamente da riconoscere al solo attore . Parte_1
9. Somma delle poste
Stante la complessità della questione occorre, a questo punto, riportare la somma totale delle singole voci per ciascuna parte, importi questi che corrisponderanno,
quindi, a quelli indicati in dispositivo.
143.359,84 euro + 105.598,56 + 2.577,94 + 3.804,02 + 24.182,00 + Parte_1
96.650,00 + 105.643,80 = 481.815,36 euro
177.471,53 euro + 22.389,80 + 2.577,94 + 9.673,00 + 1.080,00 = Parte_4
228.761,73 euro
177.471,53 euro + 37.959,26 + 2.577,94 + 9.673,00 + 2.040,00 = Parte_5
229.721,73 euro
54 177.471,53 euro + 22.760,62 + 2.577,94 + 9.673,00 + 3.700,00 = Parte_6
216.183,09 euro
177.471,53 euro + 44.993,29 + 2.577,94 + 9.673,00 + 5.040,00 = Parte_2
239.755,76 euro
185.999,56 euro + 59.018,96 + 2.577,94 + 9.673,00 + Parte_3
12.200,00 = 269.469,46 euro
32.496,86 euro Controparte_5
49.552,70 euro Controparte_6
72.586,38 euro Controparte_7
72.586,38 euro Controparte_8
10. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parti convenute dovranno rifon-
dere agli attori ed agli intervenuti le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014
ed entrato in vigore il 03.04.2014.
55 Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega,
nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione, per quanto riguarda il rapporto pro-
cessuale tra attori e convenuti, lo scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.00,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto riguardo alla pluralità di parti,
circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 30%.
Per ciò che concerne il rapporto processuale tra intervenuti e convenuti, deve trova-
re applicazione, in ragione del medesimo criterio di cui sopra, lo scaglione da €
52.001,00 ad € 260.00,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto ri-
guardo alla pluralità di parti, circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 30%.
A carico dei convenuti dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccombenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU medico-legale nella misura liquidata.
P.Q.M.
56 Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara integralmente responsabile del sinistro verificatosi in data _3
17.12.2019 e
2) accertati i danni patiti da parti attrici e parti intervenute come esposti in parte motiva,
per l'effetto
3) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_1
di Euro € 481.815,36, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
4) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_4
di Euro € 228.761,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
5) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo comples- Parte_5
57 sivo di Euro € 229.721,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indi-
ci ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, ol-
tre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
6) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_6
di Euro € 216.183,09, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
7) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_2
di Euro € 239.755,76, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
8) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo com- Parte_3
plessivo di Euro € 269.469,46, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
58 9) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo com- Controparte_5
plessivo di Euro € 32.496,86, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
10) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo comples- Controparte_6
sivo di Euro € 49.552,70, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
11) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo com- Controparte_7
plessivo di Euro € 72.586,38, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
12) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo comples- Controparte_8
sivo di Euro € 72.586,38, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
59 ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo
13) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti attrici le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 49.336,30 per compenso unico di avvocato, oltre ad Euro 1.776,35 per anticipazioni, oltre ad Euro 3.004,04 per spese di CTP, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accesso-
ri come per legge;
14) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti intervenute le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 18.333,90 per com-
penso unico di avvocato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
15) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio, condannando gli stessi convenuti a restituire agli attori e/o agli inter-
venuti anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, in data 08.04.2025
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
60
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1651/2022 R.G. vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con gli Avv.ti Paolo Barabino e Alessia Panichi
[...] Parte_6
attori e
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
[...
con l'Avv. Andrea Girardi
convenuta e
(C.F. ), nato a [...], il [...] _3 C.F._1
e residente in [...]59;
1 (C.F. , nata a [...] M.mo (LI), il 25 P_ CodiceFiscale_2
gennaio 1965 ed ivi residente, Via Enrico De Nicola n. 53/59
convenuti contumaci e
, , e , rappre- Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sentati e difesi dall'avv. Rodolfo Nesci
intervenuti
in punto: risarcimento danni – danno da perdita parentale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19.12.2024
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione,
accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI. Controparte_9
nella determinazione causale del sinistro oggetto del presente giudizio nonché
[...]
la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra e lo stesso sini- Parte_7
stro stradale per cui è causa, condannare, per i titoli e le causali di cui in narrativa, il me-
desimo SI. , quale conducente dell'auto che ha investito la SI.ra _3 Pt_7
, in solido con i convenuti SI.ra proprietaria della predetta auto, e
[...] P_
2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_10
al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, pa-
trimoniali e biologico rispettivamente subiti dagli attori in conseguenza del sinistro de quo
e come di seguito quantificati: , €. 691.561,00 (detratti €. 166.000,00 già ver- Parte_1
sati); • , €. 369.846,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); • Parte_4 Parte_5
€. 386.689,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); • , €. 371.856,00 (detratti €. Parte_6
166.000,00 già versati); • €. 402.162,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); Parte_2
• , €. 429.332,00 (detratti €. 166.000,00 già versati); ovvero a quelle Pt_1 Parte_3
somme diverse, minori o maggiori, che saranno accertate all'esito del giudizio e saranno
ritenute di giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino
all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale
pronuncia di legge”;
dal procuratore di parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto
conto delle argomentazioni esposte in narrativa, nonché contenere l'accoglimento delle
domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio compre-
se spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”;
dal procuratore di parti intervenute:
3 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione,
accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI. Controparte_9
nella determinazione causale del sinistro oggetto del presente giudizio nonché
[...]
la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra e lo stesso sini- Parte_7
stro stradale per cui è causa, condannare il medesimo SI. , quale condu- _3
cente dell'auto che ha investito la SI.ra , in solido con i convenuti SI.ra Parte_7
proprietaria della predetta auto, e in P_ Controparte_10
persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dagli
istanti in conseguenza del sinistro de quo e come di seguito quantificati:
, €. 69.360.80 (235.360,80 detratti €. 166.000,00 già versati); • Controparte_5 CP_6
, €. 79.167,50 (245.167,50 detratti €. 166.000,00 già versati); • , €.
[...] Controparte_8
103.467,20 (127.487,20 detratti €. 24.020,00 già versati); • , Controparte_7
€.103.467,20 (127.487,20 detratti €. 24.020,00 già versati);
ovvero a quelle somme diverse, minori o maggiori, che saranno accertate all'esito del giu-
dizio e saranno ritenute di giustizia. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
fatto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del legale sottoscritto il
quale ne ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
4 Con atto di citazione del 16 maggio 2022 - in proprio ed in qualità di Parte_1
soggetto esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori e Parte_2 [...]
- e citavano in giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
dinnanzi all'intestato Tribunale e la compagnia di _3 P_
assicurazioni in persona del Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusio-
ni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza
Cont e/o eccezione, accertate e dichiarate le esclusive responsabilità e colpa del SI.
lerio -conducente- nella determinazione causale del sinistro oggetto del _3
presente giudizio nonché la sussistenza del nesso causale tra la morte della SI.ra
e lo stesso sinistro stradale per cui è causa, condannare, per i tito- Parte_7
li e le causali di cui in narrativa, il medesimo SI. , quale condu- _3
cente dell'auto che ha investito la SI.ra , in solido con i convenuti Parte_7
SI.ra proprietaria della predetta auto, e P_ Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore al rimborso delle
[...]
spese sostenute ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patrimoniali e
biologico rispettivamente subiti dagli attori in conseguenza del sinistro de quo e
come di seguito quantificati: , €. 575.308,00 (detratti €. 166.000,00 Parte_1
già versati); • , €. 316.377,87 (detratti €. 166.000,00 già versati); • Parte_4
€. 334.576,62 (detratti €. 166.000,00 già versati); • , Parte_5 Parte_6
€. 318.257,60 (detratti €. 166.000,00 già versati); • €. 358.567,85 Parte_2
(detratti €. 166.000,00 già versati); • , €. 365.962,47 (detratti Pt_1 Parte_3
€. 166.000,00 già versati); ovvero a quelle somme diverse, minori o maggiori, che
5 saranno accertate all'esito del giudizio e saranno ritenute di giustizia. Con interes-
si e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vit-
toria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , con com- Controparte_11
parsa di risposta in data 06/10/2022, senza nulla eccepire in ordine alla responsabi-
lità del proprio assicurato in relazione al sinistro per cui è causa, ma contestando la quantificazione del danno effettuata da parti attrici, sia in riferimento alla perdita del rapporto parentale, sia in riferimento al danno biologico proprio, sia in riferi-
mento al danno patrimoniale.
Restavano contumaci, invece, i convenuti e _3 P_
Successivamente, con atto di intervento e (quali Controparte_5 Controparte_6
genitori della defunta ), e , Parte_7 Controparte_7 Controparte_8
(quali sorelle della stessa ), si costituivano nel presente giudizio per Parte_7
far valere nei confronti dei convenuti il loro diritto ad ottenere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testimoni sui capitoli ammessi ed espleta-
ta Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale.
Infine, sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.12.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6 2. In punto an
L'istituto assicuratore convenuto in giudizio non contestava l'an bensì esclusiva-
mente l'entità della pretesa risarcitoria, ritenendo gli importi corrisposti (su cui si veda infra) ai familiari della vittima del sinistro de quo satisfattivi.
Trattasi, invero, di pretesa spiccata a seguito del tragico sinistro occorso nel pome-
riggio del 17.12.2019 allorquando , mentre stava attraversando sulle Parte_7
strisce pedonali via della Cava di IG MO all'altezza dei civici
161/163, veniva investita da il quale era alla guida _3
dell'autovettura Fiat Panda, targata CC505NP, di proprietà della madre P_
(ed assicurata con con il conseguente
[...] CP_12 Controparte_10
immediato decesso della citata . Parte_7
Emerge per tabulas che con sentenza – definitiva – n. 320 del 15.06.2021 (cfr. doc.
n. 7 di parti attrici), applicata su accordo/richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il
Tribunale di Livorno condannava alla pena di anni due e mesi die- _3
ci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si legge, segnatamente,
nella citata sentenza che “dalle fonti di prova in atti, essenzialmente costituite dal
verbale di accertamenti urgenti, dalle consulenza tecniche disposte dal PM, dal
verbale di interrogatorio dell'imputato e dai verbali di sit in atti, emerge che, in
data 17.12.2019 l'imputato alla guida della propria autovettura, percorrendo la
strada con andamento rettilineo sita in IG M.mo, via della Cava, investiva
, in quel momento intenta a percorrere l'attraversamento pedonale Parte_7
e ne cagionava la morte a causa dei traumi riportati a seguito dell'urto. Inoltre,
si allontanava dal luogo del sinistro e non prestava nessuna cura alla per- _3
7 sona investita. Orbene, alla luce di tale ricostruzione in punto di fatto, appare evi-
dente l'impossibilità di giungere ad una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non
sussistendone i presupposti normativi, poiché la condotta, così come descritta, in-
tegra gli estremi dei reati di omicidio stradale aggravato ex art. 589 bis e 589 ter
c.p., concorrendo, peraltro, il reato di omissione di soccorso stradale, non assorbi-
ta nella previsione della citata aggravante (…) tenuto conto:
a) del fatto che l'investimento è avvenuto in un tratto di strada rettilineo, senza
ostacoli alla visibilità eventualmente determinati anche da avverse condizioni me-
teo, tanto suggerendo un importante discostamento di dallo standard fissa- _3
to dalla regola cautelare violata;
b) del fatto che la vittima, , stava Parte_7
correttamente attraversando la strada lungo il percorso pedonale e, dunque, era
esigibile da quella particolare cautela imposta al conducente del mezzo a _3
motore quando si approssima agli attraversamenti pedonali;
c) del fatto che non sono state riscontrate tracce di frenata, segno di una condotta
di guida scriteriata;
d) del fatto che dopo l'investimento, che peraltro ha determinato il cari- _3
camento del corpo della vittima sull'autovettura, è fuggito abbandonando
sull'asfalto la povera ”. Parte_7
Ora, se è pacifico che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia solo equiparata ad una sen-
tenza di condanna e che – ai sensi dell'art. 445 c.p.p. – non spieghi l'efficacia di giudicato nel procedimento civile, è però altrettanto pacifico che essa costituisca un indiscutibile elemento di prova per il Giudice civile, il quale, ove intenda discono-
scere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato
8 avrebbe chiesto di essere punito per una sua insussistente responsabilità ed il Giu-
dice penale abbia accolto la richiesta, anziché proscioglierlo.
A norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p. l'applicazione della pena su richiesta della parte imputata è subordinata al superamento del vaglio, di cui già supra si è detto,
da parte del Giudice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare – in quanto emergente dagli atti acquisiti – sentenza di proscioglimen-
to dell'imputato stesso a norma dell'art. 129 c.p.p. e cioè, per restare alle sole ipo-
tesi che certamente si ripercuoterebbero in senso negativo sul destino dell'azione civile, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Il riconosci-
mento insito nella sentenza di patteggiamento (riconoscimento che deriva non solo dalla valutazione dell'imputato, il quale formula la richiesta di applicazione della pena, ma anche dalla valutazione del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice
penale che ritiene di non dover prosciogliere l'imputato), pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, è una fondamentale pro-
va di tipo presuntivo, la quale, ricavata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p., può addirit-
tura essere esclusiva nell'ambito del giudizio di responsabilità in sede civile laddo-
ve i fatti oggetto della sentenza penale siano, come nel caso de quo, gli stessi con-
siderati nell'accertamento della responsabilità civile.
In tal senso, qualora innanzi ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il Giudi-
ce civile ritenga di non dover sposare gli effetti del citato valore probatorio, dovrà
illustrarne i motivi incorrendo diversamente, con la sentenza civile, in vizio di mo-
tivazione censurabile in Cassazione. Questo orientamento, assolutamente predomi-
nante nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav.,
9 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav.,
09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un.,
31/07/2006, n. 17289), è pienamente condiviso dalle pronunce di merito rese in te-
ma (cfr. Tribunale civile di Milano, Sez. VIII, 01/10/2011, Tribunale civile di Trie-
ste 24/06/2011).
Tale quadro, del resto, è perfettamente coerente con il principio – ormai pacifico –
per cui il Giudice civile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso compresa, quindi, anche la sentenza di patteggiamento, oltre che dagli al-
tri documenti che provengano dal procedimento penale su cui quella sentenza di patteggiamento si è formata.
Così, nel giudizio civile possono essere utilizzate come indizi anche le dichiarazio-
ni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confer-
mate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi (purché siano gravi,
precisi e concordanti).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, nessun dubbio può sussistere dunque in me-
rito alla responsabilità dell'investitore anche alla luce della condot- _3
ta processuale dello stesso, il quale nemmeno si costituiva, ed in considerazione della circostanza, di cui si è detto, che l'istituto assicuratore costituito non conte-
stava in alcun modo la responsabilità dello stesso nella causazione del sini- _3
stro.
Il presente giudizio, quindi, si limita in sostanza alla corretta quantificazione delle pretese degli attori (segnatamente la vittima del sinistro era moglie di Parte_1
e madre degli altri attori, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_2
10 e e degli intervenuti (rispetto a questi Pt_1 Parte_3 Parte_7
era figlia di e di , nonché sorella di Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e di ).
[...] Controparte_8
3. In punto quantum del risarcimento
Parti attrici ( quale marito della vittima, Parte_1 Parte_4 Parte_5
e quali figli della signora
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3
) agivano sostanzialmente allegando le seguenti categorie di danno: Parte_7
a) danno cd. da perdita parentale;
b) danno biologico, sotto il profilo delle conseguenze psichiche subite per via del-
la perdita del congiunto;
c) danni patrimoniali cd. materiali (vedasi infra in dettaglio);
d) danno patrimoniale da lucro cessante, allegandosi che la vittima avrebbe sta-
bilmente contribuito al ménage della famiglia di origine con i proventi della sua attività lavorativa;
e) danno patrimoniale da lucro cessante, allegandosi che l'attore a Parte_1
seguito della tragica perdita della moglie, avrebbe subito una contrazione del proprio reddito lavorativo.
Parti intervenute ( e quali genitori della vittima, Controparte_5 Controparte_6
e quali sorelle di ) agivano, Controparte_7 Controparte_8 Parte_7
invece, invocando il danno da cd. perdita parentale.
11 Premesso che la domanda degli intervenienti appena citati è da ritenersi ammissi-
bile stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (che ben si contempera con le esigenze di economia processuale volte a favorire il simulta-
neus processus in casi in cui, come accade nel presente processo, si esaminano di-
verse pretese nascenti da un unico asserito fatto illecito) cui si intende dare segui-
to, secondo cui “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al
momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.
268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e
non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo
comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande
nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto
attività coessenziale all'intervento stesso” (così, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 11681 del 26/05/2014, Rv. 630954 – 01; più di recente, si veda Cass.
civ., Sez. 3, Sentenza n. 25620 del 14/12/2016, Rv. 642335 – 02).
4. Danno da perdita parentale - liquidazione
Tanto premesso, per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli attori e dagli intervenuti per la morte della congiunta e Parte_7
relativamente al profilo della spettanza (oltre che del quantum) di tale risarcimento conviene partire dal principio statuito dalla Suprema Corte in base al quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa)
12 “ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.,
nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art.
1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integra-
le risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale
(da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente
emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur
senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente
nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidia-
na). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione com-
prensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e in-
tensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado
di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro
capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del ca-
so concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di
comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte
la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensi-
tà del rapporto familiare” (Cass. civ., Sez. III, n. 9231/2013).
Il diritto al risarcimento "iure proprio" del danno non patrimoniale (comprensivo sia del danno morale, sia di quello da perdita parentale, i quali, seppur distinti, con-
corrono a delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito) viene at-
tribuito in capo ai prossimi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli
13 stessi sofferenze e patemi d'animo cagionati dalla perdita della persona cara e im-
mediatamente ricollegabili all'illecito: un tale illecito è dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solida-
rietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare for-
mazione sociale costituita dalla famiglia", (Cass. civ., Sez. III, n. 23725/2008).
La questione che si pone, soprattutto nel nostro caso, è quella di individuare,
all'interno della sfera dei congiunti, coloro ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere un tale ristoro. Sicuramente possono ritenersi legittimati in tal senso i componenti della famiglia cosiddetta nucleare e, dunque, tanto gli attori (marito e figli) quanto gli intervenuti (genitori e sorelle), in quanto soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela.
A tal proposito deve poi considerarsi superato quell'orientamento giurisprudenziale che richiede, ai fini del riconoscimento del danno da perdita parentale in capo ai soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, la sussistenza di una situazione di convivenza, la quale rappresenterebbe il connotato minimo attraverso cui si esterio-
rizza l'intimità delle relazioni di parentela. La stessa Cassazione infatti ha chiarito come, nella prospettiva di ritenuta risarcibilità dei pregiudizi di natura non patri-
moniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, “il riferi-
mento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati
"iure proprio" a cagione del carattere plurioffensivo dell'illecito, deve essere inte-
so nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ul-
14 timi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva
a connotare l'ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiu-
dizievoli che ne siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate
quale danno‐conseguenza), a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o
affinità giuridicamente rilevanti come tali” e che dunque “affinché si configuri la
lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi
necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come "stabile legame tra due
persone", connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”
(Cass. pen., Sez. IV, 46351/2014).
Ad ogni modo, si ribadisce che, quanto a tutte le parti che agiscono in giudizio e dunque sia gli attori che gli intervenuti, lo stretto legame di parentela con la con-
giunta venuta a mancare determina di per sé il diritto al risarcimento per la perdita del caro, dovendosi poi procedere ad analizzare, in concreto, il grado del legame che li univa alla vittima nell'ottica di una equilibrata valutazione del danno, da ope-
rarsi necessariamente secondo il criterio equitativo.
Ciò chiarito, prima di procedere alla fase della liquidazione del danno si reputa uti-
le, per organicità di trattazione, procedere all'analisi di quanto emergeva dall'istruttoria in punto rapporti tra la deceduta ed i componenti Parte_7
della sua famiglia, tanto attuale (in sostanza gli attori) quanto di origine (gli inter-
venuti e, dunque, genitori e sorelle).
Ribadito che la perdita rispettivamente di marito e figli non pone particolari temi in punto risarcibilità del danno da perdita parentale subito per quanto sopra riportato
15 (si tratta, infatti, di componenti della famiglia nucleare), va comunque sottolineato,
anche e soprattutto in funzione della quantificazione del danno, che dall'istruttoria orale (si vedano, in sostanza, le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 [...]
di cui all'udienza del 13 settembre 2023) risultava la descrizione di una Tes_2
famiglia particolarmente unita. In particolare, emergeva che la defunta Pt_7
era un vero e proprio punto di riferimento per la famiglia tutta e, in partico-
[...]
lare, come è logico che sia per i numerosi figli alle cui molteplici esigenze era dedi-
ta (cfr. dichiarazione testimone secondo cui la madre era il punto di ri- Tes_1
ferimento costante su problematiche scolastiche, emotive o di vario tipo dei figli),
figli (rispettivamente all'epoca dell'incidente di anni venti diciannove Pt_4
diciassette , tredici e nove i quali convive- Pt_5 Pt_6 Pt_2 Parte_3
vano con la madre ed il superstite padre (di anni 56 all'epoca del si- Parte_1
nistro).
In generale, quindi, le citate testimoni confermavano che il nucleo familiare convi-
veva, che erano uniti nelle diverse e naturali attività svolte in ambito familiare (at-
tività spirituali, conviviali, di svago etc.), che, come accennato, era proprio Pt_7
ad occuparsi in maniera preponderante della cura ed educazione dei figli,
[...]
essendo per gli stessi il punto di riferimento diretto in relazione ad esigenze mate-
riali e morali;
aspetti questi ultimi dei quali, in esito al tragico evento, si è dovuto fare esclusivamente carico il marito e padre Parte_1
Per quanto riguarda il legame tra i genitori ( di anni 81 all'epoca Controparte_5
del sinistro e di anni 73 all'epoca del sinistro) e la defunta Controparte_6 Pt_7
16 e la relazione tra quest'ultima e le sue sorelle ( e ri- Pt_7 CP_7 CP_8
spettivamente di anni 54 e 51 all'epoca del sinistro), pacifico era che i familiari in-
tervenuti non erano conviventi con la (rispettivamente) figlia e sorella defunta.
Purtuttavia, nonostante la distanza tra i luoghi di residenza, emergeva il quadro di un legame saldo tra figlia e genitori e tra sorelle.
sul punto, è la dichiarazione, resa alla citata udienza del 13.9.2023, della te- Pt_3
stimone , la quale confermava che le tre sorelle, avendo in comune Parte_8
la passione per la musica, avevano costituito un trio musicale, interesse comune che le aveva tenute avvinte nonostante la lontananza.
Ancora, la testimone, significativamente, dichiarava: “E' vero che avevano effet-
tuato un comune percorso spirituale ed avevano programmato di vivere vicino. Ho
avuto anche modo di ospitare le sorelle in occasione del matrimonio della primo-
genita, ovverosia ed ospitai sia la sorella sia Persona_1 CP_8 Per_2
[.
con tutti i figli ed ebbi modo di parlare e di conoscere, vedendolo, il loro rap-
porto spirituale che definirei quasi simbiotico. Ciò non solo in occasione di questo
evento ma anche durante tutto il percorso che ho fatto con la famiglia Per_3
Sapevo che si sentivano costantemente e si cercavano e si parlavano ad esempio
quando avevano bisogno l'una di aiuto dell'altra.
Aggiungo anche che ebbi modo di notare il crollo dei ragazzi ovverosia dei primi
tre figli di per i quali aveva fatto la baby-sitter quando Persona_1 Pt_7
ancora non era sposata. I due ragazzi per i primi due anni non riuscirono neanche
a dare esami all'università.
17 Al momento dell'incidente viveva in zona Livorno, a Caserta e Pt_7 CP_8
a Giarre. Per_1
Nonostante al momento vivessero lontane, avevano il progetto, come già detto, di
vivere insieme ed oggi due, e , già vivono entrambe in Assisi Per_1 CP_8
in Umbria, sebbene non conviventi”.
In definitiva è provato che il rapporto fosse di estrema unione. Tanto è vero che le sorelle avevano anche programmato di trasferirsi per poter vivere l'una vicina all'altra, proposito questo che si è peraltro poi concretizzato relativamente alle so-
relle superstiti.
Ciò illustrato, la misura del danno patito rispettivamente dal marito, dai cinque fi-
gli, dai genitori e dalle sorelle della deceduta non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della irrimediabile gravità della perdita e della tragica serietà del pregiudizio.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, il quale dovrà tuttavia esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp.
artt. 1226 e 2056 c.c.).
A tal fine si adottano le tabelle del Tribunale di Milano per il 2024 che prevedono un ventaglio di ipotesi che consente di tener conto delle circostanze del caso con-
creto (tipizzabili, in particolare, per ciò che concerne il legame del congiunto – ma-
rito, figli, genitori, sorelle – la convivenza o meno, l'esistenza di congiunti supersti-
18 ti, l'età della vittima e dei familiari, l'intensità della relazione affettiva che caratte-
rizzava il rapporto parentale con la persona deceduta), con applicazione del sistema liquidativo-tabellare cd. a punti. Sul tema si osserva che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha ritenuto legittimamente applicabile il predetto sistema volto ad ottenere una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (sul punto, arg. ex Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, n.25213, secondo cui “in tema
di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato li-
quidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre im-
pugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in for-
za di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca,
con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le
tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporte-
rebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attri-
buitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammis-
sibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualiz-
zare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non addu-
cendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio
per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici pa-
rametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).”).
Le tabelle applicabili – è bene ricordarlo - tengono conto anche del c.d. danno mo-
rale “transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma compo-
nente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali.
19 Si precisa che il valore ottenuto va devalutato alla data del sinistro e successiva-
mente rivalutato, con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate.
****
Applicando i parametri di cui alla tabella di Milano 2024, si ottengono (chi scrive non ignora – è bene sottolinearlo – che l'applicazione di questo, per così dire, ca-
none costituisce una necessaria semplificazione al fine di rendere possibile la valu-
tazione equitativa) i seguenti risultati, riportati per ogni singolo danneggiato.
(di anni 56 all'epoca del sinistro), marito di Parte_1 [...]
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 54
IMPORTO del RISARCIMENTO € 328.524,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 278.174,43
20 acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 111.340,26
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 143.359,84
****
(di anni 20, figlio) Parte_4
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
21 DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 177.471,53
****
(di anni 19, figlio) Parte_5
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
22 Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 177.471,53
****
(di anni 17, figlio) Parte_6
Parte_9
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
23 € 177.471,53
****
(di anni 13, figlia) Parte_2
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 62
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 304.667,23
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00
devalutato al sinistro€ 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 137.833,06
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
24 € 177.471,53
****
(di anni 9, figlia) Parte_3
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 367.634,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 311.290,43
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00
devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 144.456,26
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
25 € 185.999,46
****
(di anni 81, padre) Controparte_5
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 226.838,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 192.072,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 25.238,65
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 32.496,86
****
26 (di anni 73, madre) Controparte_6
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 32
IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.482,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 205.319,22
acconto dell'1.10.2020 di euro 166.000,00 devalutato al sinistro € 166.834,17
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 38.485,05
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate: €
49.552,70
****
(di anni 54, sorella) Controparte_7
SVILUPPO del CALCOLO
27 Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 80.514,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 24.020,00 devalutato al sinistro € 24.140,70
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 56.374,12
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate: €
72.586,38
****
(di anni 51, sorella) Controparte_8
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
28 Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Importo devalutato alla data del sinistro € 80.514,82
acconto dell'1.10.2020 di euro 24.020,00 devalutato al sinistro € 24.140,70
DIFFERENZA dopo detrazione acconto € 56.374,12
Importo rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate:
€ 72.586,38
****
Si precisa che, per comodità di calcolo ed al fine di illustrare con più chiarezza an-
che i criteri relativi alle successive poste di danno, si è proceduto allo scomputo di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore convenuto (ed accettato dagli attori e dagli intervenuti a titolo di acconto sul maggior dovuto) da tale posta di danno,
dunque dalla liquidazione del dovuto per il danno da perdita parentale (segnata-
CP_1 mente gli acconti venivano corrisposti in data 1.10.2020: cfr. doc. 1 di parte ).
Per quanto riguarda i criteri da applicarsi in punto di devalutazione, rivalutazione ed interessi si veda quanto in dettaglio esplicato infra sub paragrafo 4. Tali criteri,
29 ovviamente, valgono per tutte le liquidazioni secondo cd. criteri tabellari (con la precisazione che, ove, come nel caso di specie, vadano detratti acconti, le somme dovranno essere rese omogenee, tramite devalutazione delle stesse alla data del si-
nistro con successiva detrazione dagli importi anch'essi devalutati e poi successi-
vamente rivalutati ad oggi) ed ugualmente per tutti i danneggiati.
****
Circa lo sviluppo di calcoli, si precisa che, stante l'utilizzazione del sistema cd. a punti che tiene conto dell'età dei congiunti al momento della perdita del caro,
dell'età del defunto, della convivenza o meno e dell'esistenza di altri (con contem-
plazione del numero) familiari superstiti, si è ritenuto in virtù di quanto emerso dall'istruttoria orale e dianzi illustrato, di assegnare il valore massimo tabellare re-
lativamente alla qualità ed intensità dei legami familiari che, come detto, avvince-
vano la vittima del sinistro tanto alla sua famiglia costituita (marito e figli) quanto a quella di origine (genitori e sorelle).
5. Danno biologico - liquidazione
Per ciò che concerne il danno biologico allegato dagli attori, ai fini della sua quan-
tificazione, veniva assunta CTU medico-legale.
L'incarico veniva affidato al dott. il quale si avvaleva, previa au- Persona_4
torizzazione del Giudice, dell'opera dell'ausiliario medico specialista in Psichiatria,
che veniva individuato nella persona del dott. Persona_5
30 Gli approdi raggiunti dal CTU nella relazione finale, cui si rinvia integralmente,
sono pienamente condivisibili in quanto sorretti da argomentazioni basate su criteri logico-scientifici puntualmente esposti;
sicché l'opera del CTU stesso è scevra da censure.
In particolare (si veda relazione del CTU, pp. 5 e ss.: parti in grassetto evidenziate dal redattore), il dott. afferma che: “in conseguenza del decesso della sig.ra _4
, vittima di incidente del traffico occorso in data 17.12.2019, i Parte_7
prossimi congiunti Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_4
e hanno subito un danno psichico che, in consi- Parte_3 Parte_6
derazione del tempo trascorso dal verificarsi dell'evento psico-lesivo, può indub-
biamente considerarsi stabilizzato.
In particolare:
- è risultato essere affetto da un disturbo depressivo persistente mo- Parte_1
derato con disturbi coesistenti in relazione all'abuso di alcol;
- è risultata essere affetta da un disturbo da lutto persistente compli- Parte_2
cato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da lutto persistente com- Parte_5
plicato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da stress post-traumatico di Parte_4
grado lieve;
31 - è risultata essere affetta da un disturbo da ansia di separa- Parte_3
zione di grado moderato;
- è risultato essere affetto da un disturbo da lutto persistente compli- Parte_6
cato.
Prendendo come riferimento i valori tabellari proposti nella “Guida alla valuta-
zione psichiatrica e medico legale del danno biologico di natura psichica – secon-
da edizione” di e si possono formulare le seguenti considera- Per_6 Per_7
zioni:
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da tenuto Parte_1
conto della circostanza dell'abuso di alcool, appare quantificabile all'interno di
una fascia percentuale tra il 26-30%;
- per quanto concerne la sintomatologia presentata da la condizione Parte_2
di lutto provoca uno stato di stress eccessivo che supera le normali capacità di
adattamento dell'individuo, pertanto appaiono applicabili le percentuali previste
per il disturbo dell'adattamento complicato (per la presenza degli elementi fobico
ossessivi e dismorfofobici), quantificabili attorno al 15%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da appare Parte_5
correlabile più a un disturbo disadattivo in cui prevale la persistenza dei sintomi e
la coartazione dei sentimenti, assimilabile ad un disturbo dell'adattamento compli-
cato, valutabile intorno al 14%;
32 - il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da in conside- Parte_4
razione della relativamente adeguata funzionalità del soggetto, appare quantifica-
bile attorno al 10%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da ap- Parte_3
pare quantificabile attorno al 18%;
- il quadro in relazione alla sintomatologia presentata da in consi- Parte_6
derazione della relativamente adeguata funzionalità del soggetto appare quantifi-
cabile attorno al 10%.
Applicando un coefficiente di taratura di 0,8 in relazione alla portata stressogena
dell'evento, si addiviene alle seguenti valutazioni conclusive:
- soggetto presenta attualmente un disturbo depressivo persistente Parte_1
che implica un danno biologico valutabile prossimo al 23% (ventitré per cento);
- presenta un disturbo da lutto persistente complicato cui corri- Parte_2
sponde un danno biologico prossimo al 12% (dodici per cento);
- presenta un disturbo da lutto persistente complicato cui corri- Parte_5
sponde un danno biologico prossimo al 11% (undici per cento);
- presenta un disturbo da stress post-traumatico Lieve cui corri- Parte_4
sponde un danno biologico prossimo al 8% (otto per cento);
- presenta un disturbo da ansia di separazione cui corri- Parte_3
sponde un danno biologico prossimo al 14% (quattordici per cento);
33 - disturbo da lutto persistente complicato cui corrisponde un danno Parte_6
biologico prossimo al 8% (otto per cento).
Per quanto concerne l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del sig.
[...]
questa non appare agevolmente valutabile poiché legata a fattori pret- Parte_10
tamente soggettivi e non standardizzabile sulla base della mera diagnosi psichia-
trica.
Ciò premesso, il soggetto, musicista di professione, ha dichiarato di non aver più
preso parte a concerti, di aver rinunciato all'incarico di direttore del conservato-
rio e di aver cessando l'attività libero-professionale. Indubbiamente la portata
dell'evento e la natura del danno presentano caratteri tali da giustificare una ap-
prezzabile ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica del danneg-
giato, la cui valutazione dovrà necessariamente essere posta in via equitativa, an-
che tenendo conto della eventuale contrazione del reddito rispetto al periodo ante-
cedente al sinistro.
Le spese mediche documentate (fattura per relazione tecnica di parte dott.ssa
[...]
€ 1.000,00 e progetto di notula dott.ssa del 28.4.2022 per n. 74 Per_8 Per_9
sedute per un onorario complessivo di € 7.548,00) sono da ritenere congrue ed at-
tinenti al caso.
In linea con il tariffario del Controparte_13
anche il progetto di notula per relazione medico-
[...]
legale di parte del dott. , per un onorario complessivo di € 2.500,00 + Persona_10
Iva.
34 Non prevedibili ulteriori spese future”.
Puntuali sono pure le repliche del CTU (e dell'ausiliario) nei confronti delle osser-
vazioni mosse dal CTP di parte convenuta, queste ultime riportate alle pagine 8 e seguenti della relazione alle quali si rinvia integralmente.
Peraltro, stante il carattere squisitamente tecnico dell'indagine, per completezza,
corre l'obbligo di riportare che gli approdi raggiunti in sede di CTU sono pure per-
fettamente coerenti con quanto narrato dai testimoni circa il patimento subito dai congiunti e familiari in conseguenza del tragico decesso di . Parte_7
A proposito della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle Milano ratione temporis applicabili e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale soffer-
to dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito.
In merito a quanto appena detto si veda: Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551,
che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale
soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte,
determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si
verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione
economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata
35 all'art. 185 c.p. ....”
..... Il danno non patrimoniale “è risarcibile - sulla base di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un
fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente
espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059
c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e
cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia
minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.,
impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza);
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi,
ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della
vita o alla felicità”.
Nello stesso senso, si veda anche Cass. civ., Sez. III, 16.12.2014, n. 21415, secondo la quale: “sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile, anche
quando non sussista un fatto-reato né ricorra alcuna delle altra ipotesi in cui la
legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre
condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione
dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
36 tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri
disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla
qualità della vita o alla felicità” (nello stesso senso si vedano anche: Cass. civ. Sez.
III, 16.12.2014, n. 26367; Cass. civ., Sez. III, 16.06.2014, n. 13670).
Prima di passare alla concreta liquidazione per ciascun soggetto, vanno illustrati i seguenti principi.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2018 ratione temporis applicabili
(con successiva rivalutazione) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio).
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice
F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi
37 sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta,
in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Di seguito, quindi, gli importi cui si giunge in base ai parametri sopra illustrati, per ciascun soggetto che ha riportato un danno all'integrità psico-fisica.
(di anni 56 all'epoca del sinistro), marito di , Parte_1 Parte_7
38 invalidità permanente quantificata nel 23% e danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 82.013,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 105.598,56.
****
(di anni 20, figlio), invalidità permanente quantificata nell'8% e dan- Parte_4
no quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 17.389,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 22.389,80.
(di anni 19, figlio), invalidità permanente quantificata nell'11% e Parte_5
danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 29.481,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 37.959,26.
****
(di anni 17, figlio), invalidità permanente quantificata nell'8% e dan- Parte_6
no quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 17.677,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giunge ad euro 22.760,62.
****
(di anni 13, figlia), invalidità permanente quantificata nell'12% e Parte_2
danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 34.944,00, importo
39 che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 44.993,29.
****
(di anni 9, figlia), invalidità permanente quantificata nell'12% Parte_3
e danno quantificato, secondo parametro tabellare applicato, in 45.837,00, importo che ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, giun-
ge ad euro 59.018,96.
6. Danni patrimoniali cd. materiali
Per quanto riguarda i danni cd. materiali, il CTU riconosceva come congrue le se-
guenti spese mediche: € 1.000,00 per dott.ssa ed € 7.548,00 per prestazioni Per_8
dott.ssa del 28.4.2022; 3.050,00 per prestazioni Dott. Per_9 Persona_11
(cfr. anche doc. 30 di parti attrici); 1.030,00, per sedute di psicoterapia Dott.ssa
(cfr. doc.ti nn. 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater e 28 quinques degli atto- Persona_12
ri).
L'importo totale di 12.628,00 euro, debitamente rivalutato alla data di oggi, verrà,
per comodità di calcolo, suddiviso in parti uguali per tutti gli attori.
La somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate
(si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), ammonta ad euro 15.467,66, somma che, divisa per i sei attori ammonta ad euro 2.577,94 ciascuno.
40 Ancora, gli attori (segnatamente il marito allegavano un danno Parte_1
emergente, provato in effetti per tabulas, salvo quanto specificato per ciascuna vo-
ce (si vedano i documenti di parti attrici di seguito citati), per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ritengono provate e riconducibili all'evento de quo):
€. 1.386,00, quale acconto di un viaggio a Londra che la vittima del sinistro con tutta la famiglia, avrebbe dovuto effettuare durante le festività natalizie del 2019,
posta questa non sufficientemente provata dalla mera produzione del cd. screenshot
sub doc. 25 di parti attrici.
€. 1.734,00 per le onoranze funebri della moglie (cfr. doc. n. 26);
€. 32,00 per marche da bollo per la pratica al cimitero di IG MO (cfr.
doc.
n. 27);
€. 364,54 (marca €. 27,00, F23 €. 294,00, marche €. 16,00 + €. 16,00 + €. 11,54)
per il procedimento di Volontaria Giurisdizione finalizzato all'ottenimento della autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario nell'interesse dei minori (cfr. doc. n. 31 e 31 bis);
€. 894,11 (€. 27,00 marca, €. 635,11 pagamento Cancelliere, €. 32,00 marche;
€.
200,00 F23), per il procedimento di Volontaria Giurisdizione per la nomina del
Cancelliere per la redazione dell'inventario ex art. 769 cpc (cfr. docc. 32, 32 bis, 32
ter e 32 quater);
41 €. 27,00, marca per l'istanza per ottenere autorizzazione alla riscossione di somme a favore di minori (cfr. doc. n. 33);
€. 54,00, marche per le costituzioni di parte civile nel procedimento penale.
Per tali ulteriori voci di danno, si arriva ad un totale di euro 3.105,65, che, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate (anche in tal caso si adotta come dies a quo per la rivalutazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), ammonta ad euro 3.804,02, importo da riconoscersi, come dianzi accennato, all'attore Parte_1
7. Danno da lucro cessante: perdita del reddito della defunta - Parte_7
quantificazione
Va, quindi, affrontato il tema del danno patrimoniale da lucro cessante richiesto dagli attori, secondo i quali avrebbe stabilmente contribuito al mé- Parte_7
nage economico della propria famiglia.
Principio di partenza è che il danno da lucro cessante non può mai essere conside-
rato in re ipsa, ovverosia automaticamente discendente dalla perdita del congiunto in sé considerata, dovendo invece necessariamente provarsi, da parte del danneg-
giato, l'effettivo venir meno di un contributo economico così come il suo ammon-
tare (sul punto si veda Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 02/02/2007 -
Rv. 594988 – 01, nonché Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18177 del 28/08/2007 -
Rv. 598972 – 01, secondo cui “i genitori di persona deceduta in conseguenza
dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro,
42 hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente
contribuito ai bisogni della famiglia, fornendo la relativa prova sulla scorta di ap-
posite circostanze di fatto collegate al caso di specie. (Nell'affermare il suindicato
principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato sul punto
il proposito gravame, rilevando che il giovane solo occasionalmente coadiuvava i
genitori nell'attività aziendale e che "nessun elemento lasciava presumere che il
defunto avrebbe continuato a lavorare nell'azienda familiare")”. Più di recente si veda pure Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014 - Rv. 629754 – 01, se- condo cui “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai geni-
tori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la
prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragione-
volmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimen-
tare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le
necessità della famiglia”).
Ciò detto, va citata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (in particolare,
Cassazione civile ordinanza n. 6619 del 16 marzo 2018) che ha definito il parame-
tro del lucro cessante derivante da perdita del congiunto e le modalità di calcolo dell'entità del risarcimento;
invero, l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei be-
nefici economici che la vittima destinava loro.
43 Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. Se viene scelta la liquidazione in forma capitale, questa deve avvenire:
a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
c) moltiplicando il risultato per:
c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole rite-
nere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del so-
stegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un perio-
do di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corri-
spondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno eco-
nomico.
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenti-
cato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indiffe-
44 renza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale che, in assenza del fatto illecito,
avrebbero rappresentato voci di spesa e come tali avrebbero ridotto il reddito di-
sponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito e la liquidazione sarebbe ini-
qua per il debitore. Deve considerarsi, altresì, come nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di pro-
babilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni,
il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sini-
stro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti allo sviluppo della car-
riera e ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id
quod plerumque accidit si sarebbero verificati (cfr. Cass. ord. n. 6619/18).
Parte attrice, in sostanza, allegava il seguente metodo.
Si assumeva come base del calcolo l'utile netto dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da (emergente per tabulas: cfr. doc. n. 15 attoreo) pari ad Parte_7
€. 15.138,00.
45 Ora rispetto a quanto proposto da parte attrice, devono operarsi due correttivi. In
primis, va equitativamente operato un aumento data la ragionevole probabilità degli incrementi che il reddito avrebbe fisiologicamente avuto, se la percettrice fosse ri-
masta in vita.
La base di calcolo, quindi, può ragionevolmente essere fissata in 18.000,00 euro.
Detto ciò, va tuttavia detratta la cd. quota sibi, pari a ciò che la percettrice di reddi-
to avrebbe tenuto per sé o comunque impiegato per se stessa. A tal proposito, se pure è vero che il nucleo familiare è, come detto in precedenza, numeroso, con-
stando di marito e cinque figli, e se si può quindi ragionevolmente ritenere che una parte largamente maggioritaria del reddito percepito e percipiendo sarebbe stato de-
stinata ai bisogni della famiglia, non si può revocare in dubbio che una quota, sep-
pur limitata, del reddito sarebbe per l'appunto stata destinata alle esigenze proprie di . Parte_7
La quota sibi può equitativamente determinarsi in un sesto dei 18.000,00 euro come sopra determinato, sicché la base di calcolo va fissata in 15.000,00 euro (18.000-
3.000 euro).
Il calcolo con capitalizzazione (su cui infra si dirà) va comunque applicato a parere di chi scrive dal corrente anno 2025 ad oggi, poiché, dall'anno 2020 incluso fino a tutto il 2024 (in sostanza trattasi dei cinque anni compresi tra decesso della percet-
trice di reddito e liquidazione), è più corretto parlare, più che di danno patrimoniale futuro, di danno da lucro cessante già concretizzatosi.
Per i cinque anni di cui trattasi, quindi, devesi: assumere come base il reddito netto di 15.000,00 euro;
detrarsi la quota sibi di un terzo (e, quindi, 2.500,00 euro); de-
46 terminare, quindi il danno riportato dai congiunti nel reddito, per così dire, netto e,
dunque, in euro 12.500,00 (15.000-2.500) annui, moltiplicati per i cinque anni, per un totale di 62.500,00 euro.
Tale somma, rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, con decorrenza media calcolata dal 30.6.2022 (punto temporale medio tra l'1.1.2020 ed il 31.12.2024), ammonta ad oggi ad euro 72.545,63.
Tale importo va poi diviso in ragione delle quote ereditarie per la successione legit-
tima; si avrà, dunque, che un terzo della somma spetta al marito (e, quindi,
24.182,00 euro), mentre i restanti due terzi (48.364,00 euro) andranno divisi per i cinque figli, sicché a ciascuno di essi deve essere riconosciuto l'importo di
9.673,00 euro.
Detto questo, si deve procedere al calcolo del danno patrimoniale futuro, con capi-
talizzazione operata seguendo il condivisibile parametro tabellare proposto da parti attrici (cfr. tabella prodotta sub doc. 23 attoreo).
Detto che il reddito netto da utilizzare come base, detratta la quota sibi, è pari ad euro15.000,00, questo va suddiviso tra gli eredi come da successione legittima
(come dianzi già illustrato e, dunque, 5.000,00 per il marito superstite ed i restanti
10.000,00 suddivisi per i cinque figli, per un importo di 2.000,00 euro a testa). Suc-
cessivamente i predetti importi vanno moltiplicati i coefficienti di capitalizzazione di cui alla citata tabella n. 7 dell'allegato 1 al decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale 22 novembre 2016 (cfr. doc. n. 23), ottenendosi così l'importo da riconoscere a ciascun erede (il metodo ora considerato è stato ritenuto applicabi-
le, ad esempio, da Cass. civ., Sez. VI, 16.03.2018, n. 6619, secondo cui “la liquida-
47 zione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di
persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni ero-
gate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta
per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di
capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i
due; per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita tempo-
ranea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protrat-
to il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del cal-
colo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presu-
mibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in
vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la
vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la
produzione del reddito”).
Rispetto allo sviluppo proposto dagli attori, vanno ovviamente cambiati i coeffi-
cienti da applicare, dal momento che l'età va considerata ad oggi, stante la liquida-
zione sopra fatta del danno da lucro cessante tra la data del sinistro e tutto l'anno
2024.
Si avrà quindi:
per (coniuge, 61 anni ad oggi), €. 5.000,00 (quota parte dell'utile Parte_1
netto spettante in eredità) X 19,33 (coefficiente tabella età) = €. 96.650,00
per (figlio, 25 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante Parte_4
in eredità) X 0,54 (coefficiente tabella età) = €. 1.080,00
48 (figlio 24 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante Parte_5
in eredità) X 1,02 (coefficiente tabella età) = €. 2.040,00
(figlio, 22 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante in Parte_6
eredità) X 1,85 (coefficiente tabella età) = €. 3.700,00
(figlia, 18 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spettante in Parte_2
eredità) X 2,52 (coefficiente tabella età) = €. 5.040,00
(figlia, 14 anni), €. 2.000,00 (quota parte dell'utile netto spet- Parte_3
tante in eredità) X 6,1 (coefficiente tabella età) = €. 12.200,00.
Il danno da perdita di reddito, già concretizzatasi o futura, della defunta Pt_7
è così, con la citata liquidazione secondo equità, completamente determina-
[...]
to, non residuando, a parere di chi scrive, spazio per una ulteriore liquidazione rela-
tivamente all'apporto materiale pur indubbiamente dato dalla signora . Tale Pt_7
apporto, infatti, non pare a chi scrive suscettibile di una valutazione patrimoniale e il venire meno di esso rientra, invece, nei profili legati ai molteplici pregiudizi de-
rivanti dalla perdita del legame con il congiunto, pregiudizio già sopra contempla-
to, proprio con applicazione dei parametri massimi anche e soprattutto in relazione al legame, come accennato, materiale, morale e spirituale particolarmente intenso che univa i congiunti con la loro cara tragicamente scomparsa.
8. Danno da lucro cessante – diminuzione del reddito dell'attore Parte_1
Quanto al danno allegato e corrispondente alla diminuzione reddituale patita dall'attore vanno qui considerati vari fattori. Parte_1
49 In primis, corre l'obbligo di citare nuovamente la considerazione del CTU, secondo cui “Per quanto concerne l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del sig.
questa non appare agevolmente valutabile poiché legata a fattori Parte_1
prettamente soggettivi e non standardizzabile sulla base della mera diagnosi psi-
chiatrica.
Ciò premesso, il soggetto, musicista di professione, ha dichiarato di non aver più
preso parte a concerti, di aver rinunciato all'incarico di direttore del conservato-
rio e di aver cessando l'attività libero-professionale. Indubbiamente la portata
dell'evento e la natura del danno presentano caratteri tali da giustificare una ap-
prezzabile ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica del danneg-
giato […]”.
Sul tema, veniva pure assunta istruttoria orale.
In particolare, il testimone docente al conservatorio e Tes_3 Per_13
quindi collega di dichiarava: “Conosco la famiglia da molto Parte_1 Pt_1
tempo giacché è tanto che io e siamo colleghi. È tutto vero (che sino alla Pt_1
data del 17 dicembre 2019 ha svolto le professioni di musicista, di Parte_1
insegnante di strumento presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Masca-
gni di Livorno, di Direttore di detto dall'anno 2013 sino al novembre 2019, CP_10
dopo di che di Vice Direttore), sino alla data dell'incidente.
È vero (che l'attività di insegnamento del corno occupava il SI. per Parte_1
n. 324 ore annue distribuite, settimanalmente, su tre giorni): è il nostro stato con-
trattuale.
50 È vero (che l'attività di Direzione del Conservatorio Mascagni di Livorno occupava il SI. per non meno di 5 ore al giorno, dal lunedì alla domenica di Parte_1
ogni settimana), si tratta di una quantificazione per difetto: in realtà era sempre lì.
È vero (che il SI. si è recato all'estero per tournée musicali e/o im- Parte_1
pegni Istituzionali per il Conservatorio).
L'altra persona (a proposito della circostanza se il partecipasse a tournee Pt_1
all'estero) ritratta nella foto è il prof. anch'egli docente. Sono sicu- Persona_14
ro che questa foto sia stata scattata in Cina in una delle occasioni di cui ho detto
sopra.
Penso di sì (a proposito del fatto se a partire dall'anno 2001 e sino al 17 dicembre
2019, il SI. ha svolto attività lavorativa di musico-terapia in colla- Parte_1
borazione con più Enti pubblici e privati nonché, da professionista privato, presso il suo Studio di Livorno, via Grande 68): so di alcune di queste collaborazioni, ma
non so nel dettaglio. A me sembra che dopo l'incidente non abbia continuato quasi
nessuna di queste attività.
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha lasciato l'incarico di Parte_1
Vice Direttore del Conservatorio di Livorno).
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha declinato l'invito del Parte_1
corpo docente del Conservatorio a candidarsi nuovamente come Diretto- Per_13
re dello stesso Conservatorio, carica ricoperta dal 2013 al 2019): tra l'altro ne sono
particolarmente informato giacché facevo parte del consiglio accademico.
È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha abbandonato Parte_1
l'attività di cornista).
51 È vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha richiesto ed ottenuto Parte_1
di abbandonare la cattedra di strumento (corno) presso il Conservatorio di Livorno
per essere assegnato alla cattedra di “musica d'insieme per strumenti a fiato”, do-
cenza che per l'insegnamento non richiede di dover suonare il proprio strumento):
peraltro votai a favore della richiesta del prof. nel consiglio accademico. Pt_1
Non è vero (che dopo il 17 dicembre 2019 il SI. ha continuato a Parte_1
partecipare a tournée musicali e/o impegni istituzionali): non ha più partecipato a
tali eventi”.
Pur in mancanza di un parametro puramente obiettivo e scientifico, appare chiaro,
sulla base del criterio del più probabile che non, che il marito di , in Parte_7
conseguenza e a causa del tragico evento che lo separava prematuramente dalla moglie, si trovava in uno stato di prostrazione tale per cui non era possibile dare continuità alla sua attività artistico-lavorativa così come avveniva prima del lutto.
Tra l'altro, pare pure il caso di soggiungere che, ad esempio, l'attività concertistica itinerante veniva senz'altro resa oltremodo difficoltosa, se non impossibile, per il fatto che, in seguito al decesso della moglie e madre dei cinque figli comuni,
[...]
si trovava a dover seguire, da unico genitore, i predetti cinque figli. Per_15
Devesi, quindi, a questo punto quantificarsi in maniera equa e ragionevole il pre-
giudizio patrimoniale de quo.
Emerge per tabulas (cfr. dichiarazioni dei redditi degli anni 2019, per l'anno 2018,
2020, per l'anno 2019 e 2021, per l'anno 2020 – rispettivamente, docc. 24, 24 bis e
24 ter attorei) che, allorquando la moglie era ancora in vita, il marito percepiva un reddito di rispettivi €. 68.323,00 e €. 62.181,00, con un utile netto di €. 50.174,00 e
52 €. 49.1010, mentre il reddito stesso, dopo il decesso della signora , diminui- Pt_7
va sino ad €. 40.264,00, con un utile pari ad €. 37.462,00, e dunque con un cd. delta negativo pari ad €. 12.000,00 netti circa all'anno.
Ora, operando una liquidazione che anche in questo caso, quantomeno in parte, non può non essere effettuata equitativamente, va considerato che in un primo periodo,
costituito dal quinquennio 2020 – 2024, il danno subito non possa che farsi coinci-
dere con l'intera differenza negativa di cui sopra, sicché si avrà un importo di
60.000,00 euro (12.000 euro per 5 anni).
Anche in tal caso, l'importo va ad oggi rivalutato con interessi calcolati sulle som-
me via via rivalutate (si adotta, come già supra fatto, come dies a quo per la rivalu-
tazione una data media calcolata in via di buona approssimazione), sicché si giunge ad un importo, ad oggi rivalutato e con interessi calcolati sulle somme via via riva-
lutate di euro 69.643,80.
Per quanto riguarda, invece, la riduzione futura (dunque per gli anni dal 2025 a ve-
nire) si può considerare condivisibile l'assunto secondo cui è ragionevole ipotizzare un'età pensionabile, per l'attore di 67 anni, giungendosi, in sostan- Parte_1
za, a tutto l'anno 2030 (trattasi dunque di sei anni, dal 2025 al 2030).
Va equitativamente considerato, relativamente al futuro sessennio, che Pt_1
- stanti i tempi di necessaria elaborazione del grave lutto subito e stante pure
[...]
il fatto che i figli hanno raggiunto (tutti tranne ad oggi quindicenne) Parte_3
la maggiore età e, dunque, verosimilmente, un'indipendenza dal punto di vista, se non altro, di gestione del ménage familiare – potrà ragionevolmente recuperare,
53 quantomeno in parte, quella differenza negativa di cui sopra si è detto, dovendosi,
d'altro canto considerare che, fisiologicamente e secondo l'id quod plerumque ac-
cidit, l'ultima parte della carriera professionale non costituisce, solitamente, un momento di, per così dire, espansione lavorativa. Contemperando le due opposte considerazioni, si può ragionevolmente quantificare il presumibile delta negativo in
6.000,00 euro per ciascun anno dei prossimi sei (incluso il corrente anno 2025), per giungere, dunque, ad un danno complessivamente determinato in 36.000,00 euro.
La posta di danno di cui si tratta ammonta, dunque, ad un totale (ad oggi già rivalu-
tato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate), di 105.643,80 euro
(posta ovviamente da riconoscere al solo attore . Parte_1
9. Somma delle poste
Stante la complessità della questione occorre, a questo punto, riportare la somma totale delle singole voci per ciascuna parte, importi questi che corrisponderanno,
quindi, a quelli indicati in dispositivo.
143.359,84 euro + 105.598,56 + 2.577,94 + 3.804,02 + 24.182,00 + Parte_1
96.650,00 + 105.643,80 = 481.815,36 euro
177.471,53 euro + 22.389,80 + 2.577,94 + 9.673,00 + 1.080,00 = Parte_4
228.761,73 euro
177.471,53 euro + 37.959,26 + 2.577,94 + 9.673,00 + 2.040,00 = Parte_5
229.721,73 euro
54 177.471,53 euro + 22.760,62 + 2.577,94 + 9.673,00 + 3.700,00 = Parte_6
216.183,09 euro
177.471,53 euro + 44.993,29 + 2.577,94 + 9.673,00 + 5.040,00 = Parte_2
239.755,76 euro
185.999,56 euro + 59.018,96 + 2.577,94 + 9.673,00 + Parte_3
12.200,00 = 269.469,46 euro
32.496,86 euro Controparte_5
49.552,70 euro Controparte_6
72.586,38 euro Controparte_7
72.586,38 euro Controparte_8
10. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza parti convenute dovranno rifon-
dere agli attori ed agli intervenuti le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014
ed entrato in vigore il 03.04.2014.
55 Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si collega,
nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione, per quanto riguarda il rapporto pro-
cessuale tra attori e convenuti, lo scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.00,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto riguardo alla pluralità di parti,
circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 30%.
Per ciò che concerne il rapporto processuale tra intervenuti e convenuti, deve trova-
re applicazione, in ragione del medesimo criterio di cui sopra, lo scaglione da €
52.001,00 ad € 260.00,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), avuto ri-
guardo alla pluralità di parti, circostanza che giustifica l'aumento del compenso nella misura del 30%.
A carico dei convenuti dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccombenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU medico-legale nella misura liquidata.
P.Q.M.
56 Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara integralmente responsabile del sinistro verificatosi in data _3
17.12.2019 e
2) accertati i danni patiti da parti attrici e parti intervenute come esposti in parte motiva,
per l'effetto
3) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_1
di Euro € 481.815,36, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
4) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_4
di Euro € 228.761,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
5) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo comples- Parte_5
57 sivo di Euro € 229.721,73, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indi-
ci ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, ol-
tre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
6) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_6
di Euro € 216.183,09, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
7) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo complessivo Parte_2
di Euro € 239.755,76, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
8) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo com- Parte_3
plessivo di Euro € 269.469,46, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
58 9) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questo subiti, liquidandoli nell'importo com- Controparte_5
plessivo di Euro € 32.496,86, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
10) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo comples- Controparte_6
sivo di Euro € 49.552,70, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
11) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo com- Controparte_7
plessivo di Euro € 72.586,38, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi,
oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
12) condanna le parti convenute contumaci e e la convenuta _3 P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, a CP_1
risarcire a i danni da questa subiti, liquidandoli nell'importo comples- Controparte_8
sivo di Euro € 72.586,38, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici
59 ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo
13) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti attrici le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 49.336,30 per compenso unico di avvocato, oltre ad Euro 1.776,35 per anticipazioni, oltre ad Euro 3.004,04 per spese di CTP, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accesso-
ri come per legge;
14) condanna le parti convenute in solido tra di loro a rifondere a parti intervenute le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 18.333,90 per com-
penso unico di avvocato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
15) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio, condannando gli stessi convenuti a restituire agli attori e/o agli inter-
venuti anticipi eventualmente da questi già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, in data 08.04.2025
Il Giudice dott. Giulio Scaramuzzino
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