TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4859/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. nato il [...] a [...]/SP – Brasile, residente Controparte_1 in Via Prefeito Vasco Antônio Venchiarutti, n.270, Jardim da Fonte, CAP: 13216-290 - Jundiaí /
SP – Brasile;
2. nata il [...] a [...]/ SP – Brasile, residente in Persona_1
Via Santo Amaro, n. 172, appartamento 403 Glória, cep: - Rio de Janeiro / RJ – C.F._1
Brasile.
Rappresentati e difesi dall' avvocato Giusepe Pinelli, del Foro di Palermo
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.11.2023 il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 04.12.2023 il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo al ricorso.
In data 13.05.2025 veniva fissata udienza per il giorno 03.06.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 16.05.2025 il difensore di parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini per nuova notifica alla controparte.
data 20.05.2025 , il Giudice, in accoglimento all'istanza di parte ricorrente, fissava nuova udienza per il giorno 08.07.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 24.06.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 07.07.2025, il si costituiva in giudizio. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale CP_2 disponga la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine all'ambito di applicazione delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Osserva che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte
- criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa – abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che
2 i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto, con sentenza 142/25, la Corte CP_2
Costituzionale dichiarava l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il prospetta altresì una possibile carenza procedimentale unitamente ad una carenza CP_2 ad agire per la valutazione della quale si rimette al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Argentina, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma
1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione
o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà; ritiene il che nessun CP_2 procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889 n. 123 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono". Nel caso in esame, il ricorrente ha dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento mediante il sistema prenot@mi del Consolato Generale D'Italia
3 a San Paolo in Brasile. Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In ogni caso, come su anticipato non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: figlio di e è Parte_1 Persona_2 CP_4 cittadino italiano in quanto nato a [...] il giorno 22 novembre 1874, come da estratto per riassunto dei registri degli atti di nascita rilasciato dal Comune di Caneva (PN).
Inoltre, pur se emigrato in Brasile non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Né egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre
1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto osservando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale
4 straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Né si ritiene che i ricorrenti abbiano l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata (sul punto il si rimette al Tribunale). Infatti, la cittadinanza per fatto CP_2 di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva. Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di
Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso a dar atto, CP_2 di non aver “ricevuto dalle evidenziate Amministrazioni, competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il eccepisce l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente Controparte_2 chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_2
5 accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto. A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda di cittadinanza CP_2 mentre l'attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del
Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Rappresenta, inoltre, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco del CP_2 luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella
Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_2 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il Ministero sostiene che:
- la pretesa di parte attrice si presenti, al momento, priva di attualità poiché postula un inadempimento da parte del soggetto tenuto all'effettuazione dell'incombente di cui non si allega alcun elemento probatorio: solo al passaggio in giudicato della eventuale sentenza favorevole potrà porsi ogni questione sulle annotazioni da effettuarsi.
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- non a caso il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello Stato Civile, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente ma CP_2 il Cancelliere;
- il resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei CP_2 singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. l'attività di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal Sindaco quale ufficiale del Governo o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente
6 alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al il potere di indirizzo ed al Controparte_5 prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_2 la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_2 alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2 favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . Ogni altra pretesa di CP_2 controparte, ove finalizzata alla annotazione di documentazione diversa dalla sentenza conclusiva del presente procedimento dovrà essere considerata inammissibile per il citato difetto di legittimazione e comunque improponibile in quanto lesiva della riserva di amministrazione, del pari oggetto di tutela costituzionale come quella di giurisdizione.
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante sia fondata e pertanto va accolta.
In primo luogo, quanto alla presunta “non attualità della domanda” per mancanza di
7 inadempimento di controparte, ci si riporta a quanto già affermato nel paragrafo 8 sull'equivalenza tra l'incertezza della definizione del procedimento e l'inadempimento.
In secondo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui
8 circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_2 trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2 periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2 abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_2 CP_2 al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_2 ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 07.10.2025
9 Il Giudice
Carmen ID
10