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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/07/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5873 /2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5873 /2014 R.G. (cui risulta riunito il proc. n. 6059/2014) introitata all'udienza del 27/01/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti BORZI' IOLANDA e TORRE GIUSEPPE, giusta procura in atti;
, c.f. , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Pellegrino, Parte_5 C.F._5 come da procura in atti.
-attori opponenti -
CONTRO
nata in VENEZUELA in data 07/10/1963 c.f. , Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSANO ANNAMARIA, come da procura in atti;
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n. 2683/2014 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
L'odierno giudizio trae origine dalle opposizioni proposte dai sigg. Parte_1 [...]
e avverso il medesimo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 decreto ingiuntivo (n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n.
2683/2014 R.G.).
Letti gli atti e le difese delle parti, ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza 18 maggio
2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez.
6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella fattispecie in oggetto, si rinviene in capo all'opposta la carenza dell'interesse ad agire (che costituisce una delle condizioni dell'azione) e, precisamente, dell'interesse a ottenere un secondo titolo esecutivo giudiziale per il soddisfacimento della pretesa creditoria già formante oggetto del decreto di liquidazione emesso in data 02.08.2013 nel corso della procedura iscritta al n. 940/2013 V.G. e dichiarato immediatamente efficace.
A riprova del superiore assunto si evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell'art. 532 c.p.c. il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
In caso di accettazione dell'eredità da parte del chiamato è quest'ultimo che subentra al curatore nella tutela delle ragioni dell'eredità e viene di conseguenza meno l'utilità dell'istituto.
Ne discende che i provvedimenti emessi nei confronti del curatore dell'eredità giacente fanno stato e hanno efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente (ex multis Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2725 del 30 gennaio 2023).
Nel caso di specie, il decreto di liquidazione del 02.08.2013 (emesso in favore dell' Arch. , che CP_1 richiama e congloba la richiesta del suddetto ausiliario, è stato dichiarato immediatamente efficace in ossequio al principio sancito dall'art. 168 DPR 115/2002 comma 2 secondo cui il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è titolo provvisoriamente esecutivo.
Lo stesso diviene irrevocabile in assenza di opposizione ai sensi dell'art.170 c.p.c. (o in caso di rigetto della stessa).
Applicando i superiori principi alla fattispecie in oggetto, si rileva come, in esito alla mancata opposizione da parte del curatore dell'eredità giacente e al rigetto dell'opposizione introitata dagli “eredi beneficiati”
e proposta ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, il suddetto decreto sia Parte_3 Parte_4 divenuto irrevocabile.
Ora: con il ricorso depositato in cancelleria in data 07.05.2014, l'Arch. ha chiesto l'emissione di CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi beneficiati di cui in epigrafe. Essendo, però, già questi ultimi subentrati nella medesima posizione del curatore per effetto dell'accettazione dell'eredità, è evidente come la suddetta professionista fosse già munita (al momento del deposito del ricorso suddetto) di titolo esecutivo per la medesima pretesa (costituito dal decreto di liquidazione del 02.08.2013). La stessa arch. nel ricorso di cui trattasi, dà atto di quanto sopra e cioè della cessazione della curatela CP_1 per effetto dell'intervenuta accettazione da parte dei chiamati all'eredità e pone tale circostanza a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti.
Posto quanto sopra, ciò che viene in rilievo nel caso che ci occupa, come detto, è la mancanza dell'interesse a ottenere un secondo titolo esecutivo giudiziale per il soddisfacimento della pretesa creditoria già formante oggetto del decreto di liquidazione emesso in data 02.08.2013.
Il principio dell'interesse (ex art. 100 c.p.c.) non consente, invero, l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico e concreto.
La questione è rilevabile d'ufficio e, pertanto, irrilevante -ai fini della decisione di merito- si palesa ogni contestazione volta a sentir dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata, sul punto, dagli opponenti.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che la carenza dell' interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di eccezione di parte, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Corte di cassazione ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022).
Sulla questione medesima, ad ogni buon conto, le parti hanno contraddetto con conseguente rispetto del principio del contraddittorio.
L'opposta evidenzia nelle note difensive del 27.03.2025 (pag. 5) che la necessità di nuovo titolo esecutivo si sarebbe resa necessaria per il fatto “che alcuno degli odierni opponenti era parte del giudizio n. 940/2013 V.G, talché il decreto di liquidazione alcuna efficacia poteva avere nei loro confronti;
ciò lo si evince indirettamente dalla circostanza che il G. T. ha posto il relativo pagamento a cura della curatela. In tale evenienza, anche volendo ipotizzare che il provvedimento in oggetto avesse la valenza di titolo esecutivo, questi non poteva, come detto, essere azionato nei confronti di chi parte non era in tale giudizio”.
Tale assunto è smentito da quanto sopra richiamato in ordine agli effetti della cessazione della curatela, cessazione che opera di diritto (quale conseguenza dell'accettazione) senza, quindi, necessità di alcun provvedimento giudiziale (e l'erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario).
Deduce ancora l'opposta che il secondo titolo esecutivo si sarebbe reso necessario per il fatto che il provvedimento di liquidazione emesso dal Giudice Tutelare non avrebbe consentito all'Arch. di CP_1 iscrivere ipoteca su beni degli eredi.
Anche tale assunto non può essere condiviso in ragione del disposto di cui all'art. 2830 c.c. secondo cui
“Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore”. Né tantomeno la creditrice avrebbe potuto iscrivere ipoteca su beni personali degli eredi beneficiati che, in quanto tali, rispondono dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni loro pervenuti, senza che possa essere intaccato il loro patrimonio personale. Alla luce di tutto quanto sopra detto, non essendo in discussione, a prescindere dalle modalità di redazione e dall'espressioni utilizzate (dovendosi avere riguardo alla sostanza dell'atto), che il provvedimento emesso in data 02.08.2013 sia un decreto di liquidazione compensi e che allo stesso si applichi la disciplina di cui ai sopra richiamati artt.168 DPR 115/2002 comma 2 (in ordine alla immediata esecutività) e 170 del medesimo DPR
(che individua il rimedio tipico di impugnazione), deve dichiararsi l'insussistenza dell'interesse ad agire in relazione alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la parte opponenete non ha dedotto e provato il vantaggio concreto che potrebbe derivarle dall'emissione di un secondo titolo esecutivo ..
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Atteso che la questione relativa alla inammissibile (nel caso di specie) duplicazione dei titoli esecutivi non ha formato oggetto di specifico motivo di opposizione negli gli atti introduttivi ma viene rilevata d'ufficio dal giudice, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Rimane assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n. 2683/2014 R.G.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 26/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5873 /2014 R.G. (cui risulta riunito il proc. n. 6059/2014) introitata all'udienza del 27/01/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] cod. fisc , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti BORZI' IOLANDA e TORRE GIUSEPPE, giusta procura in atti;
, c.f. , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Pellegrino, Parte_5 C.F._5 come da procura in atti.
-attori opponenti -
CONTRO
nata in VENEZUELA in data 07/10/1963 c.f. , Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa dall'Avv. SIRACUSANO ANNAMARIA, come da procura in atti;
-convenuta opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n. 2683/2014 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
L'odierno giudizio trae origine dalle opposizioni proposte dai sigg. Parte_1 [...]
e avverso il medesimo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 decreto ingiuntivo (n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n.
2683/2014 R.G.).
Letti gli atti e le difese delle parti, ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza 18 maggio
2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez.
6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella fattispecie in oggetto, si rinviene in capo all'opposta la carenza dell'interesse ad agire (che costituisce una delle condizioni dell'azione) e, precisamente, dell'interesse a ottenere un secondo titolo esecutivo giudiziale per il soddisfacimento della pretesa creditoria già formante oggetto del decreto di liquidazione emesso in data 02.08.2013 nel corso della procedura iscritta al n. 940/2013 V.G. e dichiarato immediatamente efficace.
A riprova del superiore assunto si evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell'art. 532 c.p.c. il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
In caso di accettazione dell'eredità da parte del chiamato è quest'ultimo che subentra al curatore nella tutela delle ragioni dell'eredità e viene di conseguenza meno l'utilità dell'istituto.
Ne discende che i provvedimenti emessi nei confronti del curatore dell'eredità giacente fanno stato e hanno efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente (ex multis Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 2725 del 30 gennaio 2023).
Nel caso di specie, il decreto di liquidazione del 02.08.2013 (emesso in favore dell' Arch. , che CP_1 richiama e congloba la richiesta del suddetto ausiliario, è stato dichiarato immediatamente efficace in ossequio al principio sancito dall'art. 168 DPR 115/2002 comma 2 secondo cui il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è titolo provvisoriamente esecutivo.
Lo stesso diviene irrevocabile in assenza di opposizione ai sensi dell'art.170 c.p.c. (o in caso di rigetto della stessa).
Applicando i superiori principi alla fattispecie in oggetto, si rileva come, in esito alla mancata opposizione da parte del curatore dell'eredità giacente e al rigetto dell'opposizione introitata dagli “eredi beneficiati”
e proposta ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, il suddetto decreto sia Parte_3 Parte_4 divenuto irrevocabile.
Ora: con il ricorso depositato in cancelleria in data 07.05.2014, l'Arch. ha chiesto l'emissione di CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi beneficiati di cui in epigrafe. Essendo, però, già questi ultimi subentrati nella medesima posizione del curatore per effetto dell'accettazione dell'eredità, è evidente come la suddetta professionista fosse già munita (al momento del deposito del ricorso suddetto) di titolo esecutivo per la medesima pretesa (costituito dal decreto di liquidazione del 02.08.2013). La stessa arch. nel ricorso di cui trattasi, dà atto di quanto sopra e cioè della cessazione della curatela CP_1 per effetto dell'intervenuta accettazione da parte dei chiamati all'eredità e pone tale circostanza a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti.
Posto quanto sopra, ciò che viene in rilievo nel caso che ci occupa, come detto, è la mancanza dell'interesse a ottenere un secondo titolo esecutivo giudiziale per il soddisfacimento della pretesa creditoria già formante oggetto del decreto di liquidazione emesso in data 02.08.2013.
Il principio dell'interesse (ex art. 100 c.p.c.) non consente, invero, l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico e concreto.
La questione è rilevabile d'ufficio e, pertanto, irrilevante -ai fini della decisione di merito- si palesa ogni contestazione volta a sentir dichiarare la tardività dell'eccezione sollevata, sul punto, dagli opponenti.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che la carenza dell' interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in assenza di eccezione di parte, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Corte di cassazione ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022).
Sulla questione medesima, ad ogni buon conto, le parti hanno contraddetto con conseguente rispetto del principio del contraddittorio.
L'opposta evidenzia nelle note difensive del 27.03.2025 (pag. 5) che la necessità di nuovo titolo esecutivo si sarebbe resa necessaria per il fatto “che alcuno degli odierni opponenti era parte del giudizio n. 940/2013 V.G, talché il decreto di liquidazione alcuna efficacia poteva avere nei loro confronti;
ciò lo si evince indirettamente dalla circostanza che il G. T. ha posto il relativo pagamento a cura della curatela. In tale evenienza, anche volendo ipotizzare che il provvedimento in oggetto avesse la valenza di titolo esecutivo, questi non poteva, come detto, essere azionato nei confronti di chi parte non era in tale giudizio”.
Tale assunto è smentito da quanto sopra richiamato in ordine agli effetti della cessazione della curatela, cessazione che opera di diritto (quale conseguenza dell'accettazione) senza, quindi, necessità di alcun provvedimento giudiziale (e l'erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario).
Deduce ancora l'opposta che il secondo titolo esecutivo si sarebbe reso necessario per il fatto che il provvedimento di liquidazione emesso dal Giudice Tutelare non avrebbe consentito all'Arch. di CP_1 iscrivere ipoteca su beni degli eredi.
Anche tale assunto non può essere condiviso in ragione del disposto di cui all'art. 2830 c.c. secondo cui
“Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore”. Né tantomeno la creditrice avrebbe potuto iscrivere ipoteca su beni personali degli eredi beneficiati che, in quanto tali, rispondono dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni loro pervenuti, senza che possa essere intaccato il loro patrimonio personale. Alla luce di tutto quanto sopra detto, non essendo in discussione, a prescindere dalle modalità di redazione e dall'espressioni utilizzate (dovendosi avere riguardo alla sostanza dell'atto), che il provvedimento emesso in data 02.08.2013 sia un decreto di liquidazione compensi e che allo stesso si applichi la disciplina di cui ai sopra richiamati artt.168 DPR 115/2002 comma 2 (in ordine alla immediata esecutività) e 170 del medesimo DPR
(che individua il rimedio tipico di impugnazione), deve dichiararsi l'insussistenza dell'interesse ad agire in relazione alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la parte opponenete non ha dedotto e provato il vantaggio concreto che potrebbe derivarle dall'emissione di un secondo titolo esecutivo ..
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Atteso che la questione relativa alla inammissibile (nel caso di specie) duplicazione dei titoli esecutivi non ha formato oggetto di specifico motivo di opposizione negli gli atti introduttivi ma viene rilevata d'ufficio dal giudice, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
Rimane assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo n.1158/14 emesso dal Tribunale di Messina in data05.07.2014 nel procedimento n. 2683/2014 R.G.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 26/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.