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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5623/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Gisella Dedato Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5623 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni, vertente TRA (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo C.F._1
Ojetti n. 79, presso lo studio degli Avv.ti Francesco De Propris, Gianluca Navarrini e Luigi De Propris che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Troiani che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1121/2020
– usucapione
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. , coniugato dal 1976 in regime di Parte_1 comunione dei beni con , si rivolgeva al Persona_1
Tribunale di Tivoli rappresentando di possedere uti dominus da oltre venti anni – esattamente dal 1974 – il garage sito al piano terra del fabbricato di via Dante Alighieri n. 16, individuato nel catasto edilizio urbano del Comune di Gerano al F 7, particella 475, sub 6 cat. c/6, cl 5 di 16 mq (18 mq sup. catastale). Esponeva che tale garage era una pertinenza dell'unità immobiliare a uso abitativo (acquistata dal costruttore nel 1968) dove risiedeva, sita al piano Controparte_1 quarto dell'edificio sito in via Dante Alighieri n.
3. Il garage oggetto della domanda gli era stato “venduto e consegnato” nel 1974 proprio dal (v. citazione pag. 2); il formale contratto di compravendita CP del garage, però, non era stato “mai rogitato”, tanto che la visura catastale prodotta individua come proprietario Ciò Controparte_1 premesso, affermava di aver sempre sostenuto le spese condominiali e gli oneri tributari del garage, posseduto come proprietario. Concludeva chiedendo di dichiarare in proprio favore l'intervenuto acquisto della proprietà del bene per usucapione, con ordine al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di ogni e qualsiasi sua responsabilità. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto Controparte_1 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava l'esistenza dell'asserito vincolo pertinenziale tra il garage oggetto di causa e l'appartamento del trattandosi di Parte_1 immobili ubicati in due diversi edifici sulla stressa strada, edificati a distanza di 8 anni l'uno dall'altro. Affermava altresì di aver pagato costantemente gli oneri condominiali relativi al garage, le tasse e negava di aver mai venduto il garage al . Depositava prospetti Parte_1 condominiali dal 2015 al 2018 dai quali risultava il proprietario del garage. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'attore al rilascio dell'immobile oggetto di causa, libero da persone e da cose e al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dalla data di inizio dell'abusiva occupazione sino a quella di rilascio, nella misura di euro 50,00 mensili ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o, comunque, in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.N.A. come per legge. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1121/2020, rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo non provata la necessaria interversione del possesso in danno del proprietario (“Risulta, dunque,
2 che l'attore ebbe a conseguire la materiale detenzione dell'immobile in attesa della stipula di un contratto di compravendita, mai sottoscritto. Non prova, tuttavia, né allega la necessaria interversione del possesso in danno del proprietario, con la conseguenza che non vi è prova, allo stato, che lo stesso possa vantare un possesso utile all'usucapione”, cfr. pag. 3 sentenza di primo grado); altresì, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto tardiva. Compensava le spese di lite.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di
[...] primo grado. In particolare, criticava:
2.a) errore nel giudizio di fatto relativo ai rapporti tra le parti. Il Giudice di prime cure avrebbe frainteso la vicenda, soffermandosi sul mancato acquisto del garage da parte di . Tuttavia, ai fini Parte_1 dell'acquisto per usucapione della proprietà del bene in contesa, “non è la vendita che si intende provare”. Ciò che dovrebbe essere provato – deduceva l'appellante – sarebbe “solo il fatto dell'avvenuto accordo tra le parti in causa (valido o nullo non ha rilevanza ai fini del presente giudizio) in forza del quale l'una vendeva, o era convinta di vendere all'altra, che era convinta di acquistare, il garage e, soprattutto, che si trasferiva e si riceveva il possesso del bene” (cfr. pag. 4 atto di citazione in appello);
2.b) violazione o falsa applicazione dell'art. 1141 c.c. Il Giudice di prime cure avrebbe disatteso la norma di cui all'art. 1141 c.c., in forza del quale “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”. Nello specifico, il Giudicante avrebbe erroneamente ritenuto la disponibilità materiale del bene in capo all'odierno appellante come integrante una situazione detentoria anziché possessoria, malgrado il garage fosse stato consegnato dal al CP [...]
per usarlo come proprio. Tale vendita – sottolineava Pt_1
l'appellante – era senz'altro nulla e quindi priva di effetti giuridici per mancanza di forma, “ma non per questo priva di conseguenze materiali, come ad esempio quella di aver posto le parti nella convinzione di aver, rispettivamente, ceduto e acquistato il bene e il suo possesso. Con la conseguenza che l'odierno comparente si è pubblicamente e pacificamente comportato come proprietario per oltre quaranta anni” (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello). Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare proprietario del garage sito in Parte_1
Gerano, censito in catasto edilizio urbano del Comune di Gerano al piano terra del garage di via Dante Alighieri n. 16, individuato con il
3 n. 6, F 7, particella 475, sub 6 cat. c/6, cl 5 di 16 mq (18 mq sup. catastale), per acquisto per usucapione a seguito del possesso protrattosi per oltre venti anni. Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari competente di procedere alla trascrizione della pronuncia e condanna della controparte all'integrale refusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. Con condanna di parte appellante alla refusione di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi di giudizio, oltre oneri di legge.
4. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza del 18.2.2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.3.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello va rigettato. Con riguardo a entrambi i motivi di appello 2. a) e 2.b), trattati congiuntamente perché strettamente connessi, l'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della comparsa di risposta e delle risultanze istruttorie fanno emergere quanto segue. Di AN afferma di essere entrato in possesso del garage sito a via Dante Alighieri 16, nel Comune di Gerano, al momento nel quale concordava, nel 1974, con il proprietario (cfr. atto di Controparte_1 citazione notificato il 18/10/2017, comparsa di risposta), l'acquisto del garage. Avendo il esercitato il possesso del bene Parte_1 ultraventennale, si sarebbero realizzate- secondo l'appellante- le condizioni per il suo acquisto a titolo originario. A giudizio della Corte, non risulta provato l'asserito possesso del bene uti dominus. Lo stesso affermava, in citazione, di aver acquisito la Parte_1 disponibilità materiale del bene in occasione di una compravendita mai formalizzata, in tal modo, riconoscendo il diritto di proprietà del CP al momento di acquisire il bene. È pacifico, poi, che la vendita non si sia concretizzata. Stando a quanto affermato dal , può Parte_1 ritenersi, ragionevolmente, che la disponibilità del bene sia proseguita per la tolleranza del richiamando il , negli atti CP Parte_1 processuali di primo grado, i “rapporti più che amichevoli che sono intercorsi tra le parti” ovvero tra e (vedi memoria Parte_1 CP
4 ex art. 183 co. 1 c.p.c. pag. 4, del ), fino al contenzioso in Parte_1 esame. Come preme evidenziare, rispetto a tale iniziale detenzione (la disponibilità del bene in capo al , con la consapevolezza che Parte_1 ne fosse proprietario e con l'intento di acquistare da CP quest'ultimo il garage), non è stata provata alcuna opposizione fatta, negli anni, dal contro a norma dell'art. 1141 co. 2 Parte_1 CP
c.c. Giova rammentare, al riguardo, che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 17376 del 3 luglio 2018). In senso contrario a quanto esposto in gravame, il Giudice di prime cure non ha travisato i fatti, nè omesso di esaminare le produzioni documentali. Nel dettaglio, l'appellante risulta aver documentato il pagamento al di una sola annualità della TARI 2013 Controparte_2 relativa al garage e, per alcune mensilità, di aver provveduto al pagamento delle utenze del garage;
tutti elementi che non sono idonei a sostenere la tesi dell'appellante e che, in ogni caso, risultano coerenti con la ritenuta mera detenzione del bene in capo al (cfr. CP_3
Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 21726 del 27/08/2019, nella quale la Corte ha negato l'avvenuta usucapione nell'ipotesi di una compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, nella quale la res era stata consegnata all'attore che agiva per l'accertamento dell'usucapione, il quale ultimo aveva anche attivato le utenze del bene, in quanto detti comportamenti di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"). Va esclusa, pertanto, la prova dell'interversio possessionis e, di conseguenza, la presenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 5.200,00 e inferiore a euro 26.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
5 rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1121/2020 nei confronti di CP
.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 24.6.2025. La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa Sarah Varlese dell' CP_4
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