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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] e residente a [...] Sila n. 43, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 27.02.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, dei requisiti sanitari per la fruizione della disconosciutale indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988 -, deducendo l'errata stima dell'incidenza delle infermità certificate nell'esibita documentazione sanitaria (i.e. “cardiopatia ipertensiva, valvulopatia aortica, ateromasia aortica, mielopatia cervicale, paraparesi spastica con paralisi emisoma destro”) sulla capacità di autonoma esecuzione degli atti fondamentali della vita quotidiana, con particolare riguardo all'importante deficit deambulatorio e alla progressiva perdita della manualità e delle abilità motorie cagionate dalla patologia neuromuscolare. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “esiti di tromboendoarteriectomia carotidea bilaterale, esiti di mielopatia cervicale C4-C5-C6 trattata chirurgicamente con artrodesi, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo 2, ictus cerebri, dislipidemia”, il C.T.U., all'esito della chiesta visita domiciliare, avendo trovato la ricorrente “in buone condizioni generali e sta bene, deambula normalmente con l'uso di un bastone, vive a casa con il figlio che lavora e spesso è fuori casa e quindi la paziente si trova sola a casa e la notte si alza regolarmente senza assistenza, ha riferito di essere in grado di assumere tutte le medicine da sola” ed eseguito “accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, farmaci, igiene personale
e dell'ambiente domestico senza le quali non è possibile condurre una vita sufficientemente decorosa e che la perdita della capacità di compierne alcune di queste funzioni importanti giustificano il riconoscimento dell'indennità”, ha concluso che la sig.ra “è in grado Parte_1 di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua, per cui il giudizio espresso dal precedente C.T.U. è condivisibile” (cfr. relazione depositata il 14.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 544/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] e residente a [...] Sila n. 43, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 27.02.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. - il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, dei requisiti sanitari per la fruizione della disconosciutale indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988 -, deducendo l'errata stima dell'incidenza delle infermità certificate nell'esibita documentazione sanitaria (i.e. “cardiopatia ipertensiva, valvulopatia aortica, ateromasia aortica, mielopatia cervicale, paraparesi spastica con paralisi emisoma destro”) sulla capacità di autonoma esecuzione degli atti fondamentali della vita quotidiana, con particolare riguardo all'importante deficit deambulatorio e alla progressiva perdita della manualità e delle abilità motorie cagionate dalla patologia neuromuscolare. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio e il rigetto della proposta opposizione. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.12.2024.
*** L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito della presente fase del giudizio è invero pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal C.T.U. nominato nella precedente fase. Premesso che la ricorrente è affetta da “esiti di tromboendoarteriectomia carotidea bilaterale, esiti di mielopatia cervicale C4-C5-C6 trattata chirurgicamente con artrodesi, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo 2, ictus cerebri, dislipidemia”, il C.T.U., all'esito della chiesta visita domiciliare, avendo trovato la ricorrente “in buone condizioni generali e sta bene, deambula normalmente con l'uso di un bastone, vive a casa con il figlio che lavora e spesso è fuori casa e quindi la paziente si trova sola a casa e la notte si alza regolarmente senza assistenza, ha riferito di essere in grado di assumere tutte le medicine da sola” ed eseguito “accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, farmaci, igiene personale
e dell'ambiente domestico senza le quali non è possibile condurre una vita sufficientemente decorosa e che la perdita della capacità di compierne alcune di queste funzioni importanti giustificano il riconoscimento dell'indennità”, ha concluso che la sig.ra “è in grado Parte_1 di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua, per cui il giudizio espresso dal precedente C.T.U. è condivisibile” (cfr. relazione depositata il 14.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale.
Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 544/2024 R.G.; dichiara che non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle disposte CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella