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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2185/21 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n.
1143/2021 del 18.2.21
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato
APPELLANTE-APPELLATO incidentale
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti K. Verlingieri, CP_1
E. Maddalena e E. Lavorgna
APPELLATA- APPELLANTE incidentale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il appella la sentenza del Tribunale di Napoli – Parte_1
Sezione Lavoro n.1143/2021 del 18.2.21 con la quale il G.L. ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1388/19 per euro 14.534,11 quale corrispettivo retributivo di n.1127,55 ore di lavoro straordinario svolte dalla in qualità di CP_1 dipendente a tempo indeterminato del
[...]
con la qualifica di Assistente Controparte_2 alla fruizione, accoglienza e vigilanza, presso la sede del
[...]
. Controparte_3
In primo grado il aveva contestato il fondamento della Parte_1 pretesa posta a base dell'ingiunzione opposta rilevando che le ore di lavoro straordinario accumulate dalla nella banca CP_1 ore non erano state autorizzate, eccependo, altresì, la decadenza e la prescrizione quinquennale.
La replicava che risultava documentato che aveva CP_1 accumulato, al 19.11.2018, n.1127,55 ore di lavoro straordinario autorizzate non retribuite, né recuperate.
Il Giudice di primo grado riteneva:
-infondata l'eccezione di prescrizione atteso che le ore risultavano accumulate al 19.11.2018 e rilevando che il Parte_1 non aveva indicato i periodi per i quali sarebbe maturata la prescrizione,
-sussistente l'autorizzazione all'espletamento dello straordinario proprio per l'avvenuto inserimento delle ore nella banca ore alla luce delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 27 del CCNL Integrativo 1998/2001 (disciplinante la
Banca delle ore) e dell'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 ed alla luce della nota rilasciata alla (con timbro e firma dalla CP_1 stessa Amministrazione datrice di lavoro), rigettando l'opposizione e condannando il opponente Parte_1 alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno dell'appello il deduce che: Parte_1
-il compenso per le ore di lavoro straordinario non è dovuto alla ex normativa applicabile al caso di specie, CP_1
pag. 2/7 -la lavoratrice è decaduta dal diritto di chiedere ed ottenere la retribuzione dello straordinario,
-si è maturata la prescrizione,
-la somma richiesta è erroneamente calcolata al lordo e non al netto.
In ordine al primo motivo il contesta l'interpretazione Parte_1 del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto che l'inserimento delle ore nella banca ore costituisse prova della previa autorizzazione all'esecuzione dello straordinario eccependo, invece, la mera natura di contabilizzazione dell'inserimento; in ordine alla eccepita decadenza richiama la previsione di cui alla banca ore che prevede che la richiesta di pagamento delle ore inserite (in sostituzione della fruizione dei riposi compensativi) deve avvenire entro il mese di dicembre;
quanto alla prescrizione che la lavoratrice aveva omesso ogni indicazione in ordine ai periodi di lavoro straordinario (ponendo a base della domanda il solo computo globale delle ore eccedentarie) e che il termine quinquennale decorre(va) dalla maturazione dello straordinario;
sulla quantificazione della somma sostiene che debbano escludersi gli importi da versare a cura di essa amministrazione.
contrasta l'appello deducendo: CP_1
-la fondatezza della pretesa creditoria alla luce dell'estratto della banca ore fornito dall'amministrazione,
-l'infondatezza della eccezione di prescrizione atteso che il credito vantato si riferiva alle ore di servizio eccedenti accumulate al 19.11.2018,
-l'infondatezza della eccezione di decadenza atteso che il diritto di credito relativo alla retribuzione del lavoro straordinario non è soggetto a decadenza, bensì unicamente al termine prescrizionale quinquennale,
pag. 3/7 -la corretta quantificazione del credito al lordo delle ritenute contributive e fiscali,
e spiegando appello incidentale sulla omessa pronuncia del
Giudice di primo grado in ordine alla richiesta di acquisizione di nuovi documenti avanzata con istanza del 9.2.2021 (nello specifico gli ordini di servizio dell'amministrazione datrice n.119 del 2004 e n.17 del 2017 quali autorizzazioni al lavoro straordinario di cui al giudizio).
**********
L'appello del è infondato e va rigettato. Parte_1
Come argomentato già da questa Corte in analoga controversia
(cfr. sentenza n.3785/2024 del 29.10.24, allegata dalla appellata principale) l'autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario non richiede un atto formale ed espresso poiché (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) “(…) qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria
pag. 4/7 a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108
c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D. Lgs. n.
165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa (..) Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino”.
Nel caso della risulta prodotta, già in primo grado, la CP_1 nota n.562 del 17.1.19 a firma del direttore del Polo Museale in cui si attesta espressamente che la lavoratrice aveva accumulato n.1127,55 ore in accredito al 19.11.18, attestazione che si aggiunge all'inserimento delle ore accumulate nella banca ore.
In base ai principi espressi dalla S.C. sopra richiamati deve ritenersi che le prestazioni eccedenti l'orario ordinario siano state rese dalla nella piena consapevolezza del datore di CP_1
pag. 5/7 lavoro che ne ha dato espresso riconoscimento formale, con conseguente diritto della lavoratrice alla loro remunerazione.
Quanto alla eccepita prescrizione non si può che convenire con il
Giudice di primo grado laddove, a fronte di una maturazione del credito al novembre 2018 (come emerge dalla documentazione di provenienza datoriale), difetta l'indicazione/allegazione di una diversa (o di diverse) epoca di maturazione del diritto in capo alla lavoratrice.
Infondata è, anche, l'eccezione di decadenza in quanto con la citata nota del 17.1.19 si è verificato l'effetto di cui all'art.2966 cc (riconoscimento che ha impedito la decadenza al dicembre 2018).
Corretta è la determinazione della somma dovuta al netto e non al lordo, principio pacifico e consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cassazione nn.18044/15, 16668/20).
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale non avendo l'appellata più un attuale interesse alla pronuncia sulla ammissione della documentazione allegata tardivamente in primo grado.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, in esso assorbito l'appello incidentale;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15% con distrazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 23.1.2025
pag. 6/7 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7