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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1399/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1399/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata da:
, C.F. , nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 marzo 1990, cittadino albanese e
, C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
(ALBANIA) il 5 giugno 1992, cittadina albanese
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ramagnano, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Lushnje (Albania) in data 21
[...] giugno 2010 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (in RSona_1 data 23 giugno 2013) e (in data 15 gennaio 2022), hanno allegato il RSona_2 venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in ME (RM), Via Alcide De Gasperi n.51, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, il marito provvederà ad allontanarsi asportando i propri beni ed effetti personali, il locale sottostante pertinenza della medesima continuerà ad essere utilizzato da entrambi i coniugi;
RS
3) i figli minore, e , verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamen te;
i minori vivranno presso la madre nella casa di ME (RM), Via Alcide De Gasperi n.51; RS
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e nei tempi e con le modalità Per_1 di seguito indicati: potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, un pomeriggio a settimana dalle ore 16 e sino alle 20 con possibilità per i figli di cenare con il padre ovvero di pernottare presso l'abitazione del padre con impegno di quest'ultimo a riportarli a scuola il giorno successivo, a fine settimana alternati a partire dal sabato mattina e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge, entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i successivi quindici negli anni dispari
2 nonché, ad anni alterni per le vacanze pasquali (iniziando con la madre); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando dal 23 al 30 dicembre del 2022 (iniziando con la madre) secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) Il IG. rovvederà al mantenimento della moglie corrispondendo Parte_1 un assegno mensile di €.100.00 entro il 5 di ogni mese a decorrere dal giorno dell'udienza presidenziale o prima di quest'ultima dal momento in cui lascerà la casa coniugale;
6) Il IG. ontribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1 moglie la somma mensile di €.500,00, che si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
7) La IG.ra percepirà, inoltre, l'assegno unico et similia, Parte_2 attualmente di circa €.393,00;
8) Il mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Via Acide
De Gasperi n. 51 in ME (RM), la cui rata mensile pari ad euro 384,00 circa, verrà corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno sino alla sua estinzione;
9) Saranno, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché il 50% delle spese sportive e scolastiche, previamente concordate e documentate, così come previste da protocollo del Tribunale di Tivoli;
10) Il IG. provvederà, inoltre, al pagamento della rata del Parte_1 finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, di circa €.229,00 Pt_3 sino alla sua estinzione;
11) Il IG. rovvederà, altresì, al pagamento degli oneri condominiali Parte_1
e delle relative utenze sino all'udienza presidenziale, successivamente, resteranno integralmente a carico della IG.ra ; Parte_2
12) I ricorrenti sin da ora prestano il loro reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
13) Il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, nonché dei documenti di identità dei figli minori, potrà avvenire, come per legge, solo previo assenso di entrambi i coniugi;
in ogni caso, eventuali viaggi all'estero dei figli minori unitamente ad uno
3 dei due genitori, potrà essere effettuato esclusivamente previo consenso scritto da parte di entrambi;
14) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
15) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
2.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del mi nore, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del
Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), i figli minori delle parti risiedono in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4 3. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 28 marzo 2025, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
3.1. In ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento della prole e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento dei figli minori.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
5. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Lushnje (Albania) in data 21 giugno 2010 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ME (RM), Anno 2024,
Atto N. 143, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI SC IA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1399/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata da:
, C.F. , nato a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 marzo 1990, cittadino albanese e
, C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
(ALBANIA) il 5 giugno 1992, cittadina albanese
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Ramagnano, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Lushnje (Albania) in data 21
[...] giugno 2010 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli (in RSona_1 data 23 giugno 2013) e (in data 15 gennaio 2022), hanno allegato il RSona_2 venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in ME (RM), Via Alcide De Gasperi n.51, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, il marito provvederà ad allontanarsi asportando i propri beni ed effetti personali, il locale sottostante pertinenza della medesima continuerà ad essere utilizzato da entrambi i coniugi;
RS
3) i figli minore, e , verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamen te;
i minori vivranno presso la madre nella casa di ME (RM), Via Alcide De Gasperi n.51; RS
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e nei tempi e con le modalità Per_1 di seguito indicati: potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in ogni caso, un pomeriggio a settimana dalle ore 16 e sino alle 20 con possibilità per i figli di cenare con il padre ovvero di pernottare presso l'abitazione del padre con impegno di quest'ultimo a riportarli a scuola il giorno successivo, a fine settimana alternati a partire dal sabato mattina e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge, entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i successivi quindici negli anni dispari
2 nonché, ad anni alterni per le vacanze pasquali (iniziando con la madre); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio iniziando dal 23 al 30 dicembre del 2022 (iniziando con la madre) secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale;
5) Il IG. rovvederà al mantenimento della moglie corrispondendo Parte_1 un assegno mensile di €.100.00 entro il 5 di ogni mese a decorrere dal giorno dell'udienza presidenziale o prima di quest'ultima dal momento in cui lascerà la casa coniugale;
6) Il IG. ontribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1 moglie la somma mensile di €.500,00, che si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a decorrere dalla data dell'udienza presidenziale;
7) La IG.ra percepirà, inoltre, l'assegno unico et similia, Parte_2 attualmente di circa €.393,00;
8) Il mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in Via Acide
De Gasperi n. 51 in ME (RM), la cui rata mensile pari ad euro 384,00 circa, verrà corrisposto da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno sino alla sua estinzione;
9) Saranno, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché il 50% delle spese sportive e scolastiche, previamente concordate e documentate, così come previste da protocollo del Tribunale di Tivoli;
10) Il IG. provvederà, inoltre, al pagamento della rata del Parte_1 finanziamento contratto nell'interesse della famiglia, di circa €.229,00 Pt_3 sino alla sua estinzione;
11) Il IG. rovvederà, altresì, al pagamento degli oneri condominiali Parte_1
e delle relative utenze sino all'udienza presidenziale, successivamente, resteranno integralmente a carico della IG.ra ; Parte_2
12) I ricorrenti sin da ora prestano il loro reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
13) Il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, nonché dei documenti di identità dei figli minori, potrà avvenire, come per legge, solo previo assenso di entrambi i coniugi;
in ogni caso, eventuali viaggi all'estero dei figli minori unitamente ad uno
3 dei due genitori, potrà essere effettuato esclusivamente previo consenso scritto da parte di entrambi;
14) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione i rapporti economici tra loro intercorrenti e di non aver, pertanto, nulla più a che pretendere, l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
15) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 15 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
2.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento del mi nore, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del
Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), i figli minori delle parti risiedono in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4 3. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 28 marzo 2025, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
3.1. In ragione della residenza abituale del minore in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento della prole e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento dei figli minori.
4. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
5. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Lushnje (Albania) in data 21 giugno 2010 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ME (RM), Anno 2024,
Atto N. 143, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
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