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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lilla Rosalia Colangelo
appellante
contro
società a responsabilità limitata con socio unico (c.f. e partita IVA Controparte_1
n. ), rappresentata in forza di procura speciale in data 14.12.2020 in P.IVA_1
autentica per Notaio di Milano, REP. 30310/13001, registrata a Persona_1
Milano DP 1 il 16/12/2020 al n. 90604 serie 1T da (già Controparte_2
giusta atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio CP_3 [...] Rep. 14763 Racc. 7869) -c.f. e n. iscr. Registro delle Imprese presso la CP_4
Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza – Brianza – Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466- in persona del legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis appellata
e
, residente in [...]al Vomano (TE), Contrada Torrito n 6; Controparte_5
altro appellato-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 7 febbraio 2023.
All'udienza tenutasi in data del 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Argomentato ed esposto in accoglimento dei motivi sopra riportati e in particolare in merito all'eccezione di nullità, dichiarare la nullità della fideiussione in data
20/10/2009 fino a € 30.000 rilasciata da poiché ricalca lo schema Parte_1 predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca d'Italia e per l'effetto:
Riformare l'impugnata sentenza n.86/2023 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata il
07/02/2023 in relazione al procedimento RG 4380/2016 e, quindi, dichiarare nullo e/o
pag. 2/15 revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non dovuto l'importo ingiunto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni dell'appellata , in comparsa e non modificate: CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
- nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n.
86/2023, pubblicata il 07.02.2023, emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott.ssa
Pasca, per i motivi spiegati in premessa;
-sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese domanda di nullità delle fideiussioni, per i motivi spiegati in premessa;
- condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 86/2023, pubblicata in data 7 febbraio 2023, il
Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione proposta da e Controparte_5 [...]
al decreto ingiuntivo n. 1236/2016 con il quale si ingiungeva loro il Parte_1
pagamento in solido – in qualità di fideiussori della società Cierre s.r.l. – di € 49.683,58
“nei limiti della fideiussione rispettivamente prestata”, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 46.752,48 oltre interessi a titolo di saldo debitore in c/c n.
pag. 3/15 04112/2000/100070 e apertura di credito in c/c del 13.02.2012 sino ad € 35.000,00, ed €
2.931,10 quale residuo dovuto del mutuo chirografario di originari € 30.000,00.
1.1. A sostegno della domanda gli opponenti contestavano, in ordine al rapporto di c/c
04112/2000/100070 relativo al contratto stipulato in data 13.02.2002, l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore alla misura legale, l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996,
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione di spese non pattuite nonché l'illegittima determinazione della valuta.
Eccepivano, poi, la nullità del contratto principale del 13.02.2012 per violazione degli art. 1325, 1418, 1421 c.c. e per esso del contratto di fideiussione collegato nonché la sua inefficacia.
In sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti eccepivano, inoltre, la nullità del contratto di fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust, in virtù della dedotta corrispondenza dello stesso con lo schema ABI.
2. Riteneva il primo giudice integralmente infondata l'opposizione.
2.1. Il Tribunale di Teramo rigettava le eccezioni relative all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e a titolo di spese di tenuta del conto in virtù della accertata assenza di addebito a tale titolo emersa dalla consulenza tecnica, nonché del meccanismo della determinazione della valuta ritenendo, in condivisione di quanto accertato dal tecnico, che questa fosse conforme a quanto stabilito dall'art. 120 Tub.
2.2. Accertava, poi, la legittimità dei tassi di interesse pattuiti ritenendo irrilevante la mancata specifica indicazione degli stessi nel contratto di canalizzazione flussi POS, in quanto rinvenibili nel contratto di conto corrente stipulato, con rigetto della relativa eccezione.
2.3. Riteneva fondata, invece, la contestazione relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 01.01.2014, in quanto nonostante fosse prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi nel pag. 4/15 contratto di conto corrente intercorso tra le parti, il modificato art. 120 Tub aveva in ogni caso istituito un divieto di interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.01.2014.
2.4. Relativamente all'eccepito superamento del tasso soglia riteneva il primo giudice di non disporre un ulteriore accertamento tecnico in conformità alle istruzioni della Banca di Italia sulla base del fatto che le contestazioni in merito sollevate dall'opponente non risultavano formulate in maniera sufficientemente specifica e analitica.
2.5. Riteneva, poi, nonostante la rilevata sussistenza di variazioni peggiorative delle pattuizioni contrattuali da parte dell'istituto di credito effettuate in assenza della necessaria comunicazione scritta accertata dal Ctu, la mancata eccezione da parte dell'opponente della violazione dell'art. 118 Tub, sicché non ne teneva conto nella decisione.
2.6. In merito alle contestazioni relative alla validità delle fideiussioni prestate rigettava l'eccezione di nullità delle clausole elencate nell'atto di citazione, in quanto munite di doppia sottoscrizione, e riteneva inoltre la data della sottoscrizione elemento non essenziale del contratto.
Parimenti riteneva infondata l'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. in mancanza di prova dei presupposti, nonché l'eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c., da ritenersi legittimamente derogato dalle disposizioni contrattuali.
Rigettava, inoltre, l'eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust sollevata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, a causa della mancata produzione in giudizio, da parte dell'onerato opponente, della necessaria documentazione probatoria consistente nel provvedimento della Banca di Italia n.
55/2005 e nel modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI del 2003, specificando in merito che non essendo fonti del diritto non potevano ritenersi soggette al principio iura novit curia.
2.7. In conclusione, il primo giudice rigettava l'opposizione proposta dagli opponenti ritenendo che in virtù del limite di concorrenza previsto per la garanzia fideiussoria pag. 5/15 prestata di 30.000,00 euro per il mutuo chirografario e di euro 35.00,00 per il fido transitato sul POS relativo al conto corrente oggetto di causa, le parti non avessero interesse all'accertamento dell'effettivo saldo dello stesso.
Condannava conseguentemente la soccombente alle spese di lite ponendo invece a carico dell'opposta le spese relativa alla Ctu espletata.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto parzialmente appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Violazione art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 117 comma 8 Tub - Violazione dell'art. 23 della l. n. 262/2005.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto non assolto l'onere della prova relativo alla eccepita nullità del contratto di fideiussione stipulato in asserita violazione della normativa antitrust 287/1990 per assenza di produzione documentale.
Al riguardo l'appellante deduce che avrebbe errato il primo giudice nel non ritenere il provvedimento della Banca D'Italia n. 55 fatto notorio e sottratto al principio iura novit curia, sostenendo, al contrario, che le istruzioni di vigilanza della Banca di Italia, essendo emanate in applicazione dell'art. 117 comma 8 TUB, sarebbero provvedimenti aventi natura regolamentare.
Deduce, pertanto, che l'eccezione di nullità avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dal primo giudice, risultando prodotto in atti il contratto di fideiussione dal quale emergeva la presenza delle clausole oggetto di censura sulla base del provvedimento della Banca di Italia.
Nel merito della suddetta eccezione l'appellante sostiene che il contratto sia conforme al modello predisposto dall'ABI e che tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare l'accordo tra gli istituti di credito. Nello specifico l'appellante sostiene che il contratto sottoscritto, contenendo gli art. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia, sarebbe in contrasto con la normativa antitrust pag. 6/15 in quanto oggetto di applicazione uniforme, con conseguente nullità della garanzia prestata in favore dell'istituto di credito.
3.2. Violazione di legge ex artt. 1175-1337-1375-1418-1421 c.c. Difetto di Motivazione
– Contraddittorietà – Illogicità.
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata laddove non si
è uniformata alla giurisprudenza citata, sostenendo che secondo la stessa la mera rispondenza delle condizioni contrattuali con gli art. 2,6 e 8 del modulo ABI sarebbe condizione necessaria e sufficiente per ritenere l'invalidità “a monte” tra gli istituti di credito con conseguente nullità dei contratti stipulati “a valle” tra la banca e il singolo garante.
Afferma al riguardo che l'inserimento di tali clausole comporta la nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di nullità del contratto sottoscritto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la quale rappresentante della Controparte_2 CP_1
eccependo in via preliminare e/o inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348
[...]
bis e 345 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva della in merito ad CP_1
eventuali pretese restitutorie e risarcitorie, e contestando nel merito l'appello proposto del quale ha invocato il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
5.1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata stante la modifica legislativa intervenuta con il D.lgs 149/2022, che ha previsto l'abrogazione degli art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore di tale riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
pag. 7/15 5.2. Parimenti in via preliminare deve essere vagliata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della cessionaria relativamente ad eventuali pretese e CP_1
responsabilità di natura patrimoniale derivanti da atti o fatti anteriori alla data di cessione del credito oggetto del rapporto di causa.
L'appellata eccepisce di essere succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale intercorso tra la e gli appellanti nella qualità di cessionaria ai sensi Controparte_6
degli artt.
1-4 l. n. 130/99 e, in virtù di tale cessione in blocco, di esser subentrata alla cedente non nei rapporti, bensì esclusivamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione, divenendo titolare delle sole situazioni soggettive attive e creditorie scaturenti dai rapporti sottostanti, con esclusione di ogni legittimazione passiva in merito a situazioni debitorie che rimangono in capo alle relative cedenti.
Posto che nel caso di specie non risultano avanzate dall'appellante pretese restitutorie sicché non si ravvisa l'interesse alla chiamata in causa della cedente, sul punto deve, in ogni caso, confermarsi l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di legittimità, che ha escluso la legittimazione passiva della cessionaria nel caso di eventuali domande di un tale contenuto.
Invero pare utile in astratto rammentare che con la sentenza n. 21843/2019 della Terza
Sezione civile della Suprema Corte, già più volte condivisa da questa Corte d'Appello con orientamento dal quale in questa sede non si ravvisano motivi per discostarsi, si è affermato che “i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza di rapporto
pag. 8/15 di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019).
Si è osservato in particolare che, sulla base della necessaria distinzione tra l'istituto della cessione del contratto e quello della cessione del credito e del vincolo della destinazione impresso ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, disciplinata dalla l. 130/1999, legge speciale e dunque prevalente sulla disciplina di cui all'art. 58 D.lvo 385/1993, alla cessionaria viene trasferito il solo lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, rivestendo la cessionaria la posizione di soggetto terzo in relazione al rapporto contrattuale.
Ed invero, l'art. 4 L. n. 130/1999 richiama espressamente solo i commi 2, 3 e 4 e non anche il quinto comma dell'art. 58 TUB (per cui “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”), alla luce del fatto che la cartolarizzazione del credito è un'operazioni di cessione del credito, e non del contratto, avente lo scopo di cedere alla società cessionaria solo il lato attivo delle obbligazioni.
L'art. 1 comma 1 lett b) della legge 130 del 1999, infatti, stabilisce che il patrimonio delle società cessionarie formato dalla emissione titoli per l'acquisto dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dall'escussione di tali crediti, è patrimonio separato ed a destinazione vincolata, perché finalizzata a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi proprio per finanziare l'operazione di cartolarizzazione ed i costi dell'operazione.
La Suprema Corte ha in merito chiarito:
“ Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di
pag. 9/15 domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori”(Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019 in parte motiva).
Gli stessi principi e la stessa impostazione interpretativa sono stati ribaditi con le pronunce della Cassazione n. 13735 del 2 maggio 2022 e Ord. n. 18454 del 5 luglio
2024 con la quale si è affermato in particolare che: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente – c.d. originatori – gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)”(Cass. Ord. n. 18454 del 5 luglio 2024).
In applicazione dei principi di diritto suesposti, condivisi da questa Corte, deve tuttavia nel caso di specie disattendersi l'eccezione sollevata non avendo l'appellante con il proposto gravame avanzato domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pag. 10/15 5.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene di trattare congiuntamente entrambi i motivi di gravame in quanto connessi ed attinenti alla dedotta nullità della fideiussione prestata dall'appellante per violazione della normativa antitrust prevista dalla l. n. 287/1990.
L'appellante si duole dell'impugnata sentenza laddove non ha riconosciuto la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust, sostenendo che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere non provata la rispondenza del contratto intercorso tra le parti alle previsioni contenute nel provvedimento della Banca di Italia a causa della mancata produzione documentale dello stesso.
Sostiene l'appellante che la mancata produzione documentale del provvedimento n. 55 del 2003 emesso dalla Banca di Italia non sia ostativa all'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla nullità del contratto intercorso in quanto, dovendo lo stesso essere considerato fatto notorio, avrebbe errato il primo giudice a non ritenere tale provvedimento fonte regolamentare del diritto e dunque soggetto al principio iura novit curia, sostenendo, inoltre, che il primo giudice avrebbe avuto in ogni caso l'obbligo di rilevare d'ufficio la nullità del contratto.
La doglianza è infondata.
Il generale il principio iura novit curia, espresso dall'art. 113 c.p.c., impone al giudice il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite e all'azione esercitata in causa ricercando e ponendo a fondamento della decisione le norme concretamente applicabili al caso di specie, anche se diverse da quelle individuate dalle parti.
Tale giudizio non si estende tuttavia alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi, nella cui fattispecie deve essere ricompreso il provvedimento della
Banca di Italia n. 55/2005, il quale non è qualificabile come fatto notorio - cioè quale fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire incontestabile- posta la sua natura di provvedimento amministrativo avente carattere sanzionatorio poiché emesso dalla Banca d'Italia nella sua veste di Autorità Antitrust.
pag. 11/15 Al riguardo, il giudice di legittimità, con la pronuncia n. 19401/2024, ha chiarito che
“come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), "Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n.
6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.07.2024, n. 19401;di recente anche Corte di Appello di L'Aquila, 01.10.2024, n. 1211/2024).
Data la non riconducibilità del citato provvedimento della Banca d'Italia nell'alveo degli atti notori né degli atti normativi, è pertanto onere della parte eccipiente la nullità
(id est, nel caso di specie, l'appellante) produrre in giudizio il suddetto documento con conseguente correttezza di quanto statuito dal primo giudice.
Chiarita l'esclusione del documento in questione dall'applicabilità del principio iura novit curia, e dunque la sua necessaria allegazione e produzione in giudizio ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione, deve rilevarsi che anche il rilievo officioso della nullità presuppone che la parte abbia nel corso del giudizio di pag. 12/15 merito tempestivamente e ritualmente allegato le circostanze fattuali tali da consentire al giudice la rilevazione medesima, comprendenti, dunque, nell'ipotesi di eccezione di nullità della fideiussione richiamata, tutti gli elementi necessari ad assolvere il relativo onere probatorio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 1170 del
17 gennaio 2025, ha espressamente affermato che:
“Premesso che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art due, comma due, lettera a della l.n. 7 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma tre, della legge citata e dell'art 1419 C.C., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata- perché restrittive, in concreto della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Cass. Sez. Un. N. 41994-2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità- sia pure l'ufficio- presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (Cass. n.
16102- 2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (ex aliis Cass. n. 4867- 2024,
Cass n. 34053- 2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione indurre dei fatti già legati e provati”( cfr, anche nelle rispettive motivazioni Cass n. Tre- 2023 e Cass n.
2607,5038,5478,10712 e 19401 del 2024).
pag. 13/15 Tanto chiarito, rilevata la correttezza della decisione assunta in primo grado, stante la mancata produzione in giudizio del suddetto provvedimento, bisogna comunque evidenziare il carattere non dirimente, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, della mera allegazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, dato che questo costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002-maggio 2005) esaminati dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/19).
Si deve infatti distinguere tra le cause (dette “follow on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento della Banca d'Italia e dunque dallo stesso direttamente interessate, e le cause (dette “stand alone”) aventi ad oggetto fideiussioni sottoscritte successivamente a tale provvedimento, per le quali non si ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento della Banca d'Italia.
In virtù del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., infatti, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.
Nel caso di cui occupa, pertanto, trattandosi di fideiussione rilasciata nel 2009, l'allora opponente aveva l'onere di allegare in giudizio e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali, appunto, oltre che il provvedimento della Banca di Italia, deve necessariamente comprendersi anche la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Tali elementi probatori non sono stati offerti in primo grado e risultano inammissibili nel presente grado di giudizio posta la preclusione processuale ex art. 345, terzo comma,
c.p.c., per la quale in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Per tali ragioni, l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata.
pag. 14/15 6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra richiesta o istanza, deve essere rigettato, risultando le doglianze proposte inammissibili e/o infondate nel merito con conferma integrale della sentenza emessa in primo grado.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.86/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in Parte_1
data 07.02.2023, nei confronti della mandataria di Controparte_2 Controparte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla suddetta appellata le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida, in €. 6.946,00 per compensi oltre 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lilla Rosalia Colangelo
appellante
contro
società a responsabilità limitata con socio unico (c.f. e partita IVA Controparte_1
n. ), rappresentata in forza di procura speciale in data 14.12.2020 in P.IVA_1
autentica per Notaio di Milano, REP. 30310/13001, registrata a Persona_1
Milano DP 1 il 16/12/2020 al n. 90604 serie 1T da (già Controparte_2
giusta atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio CP_3 [...] Rep. 14763 Racc. 7869) -c.f. e n. iscr. Registro delle Imprese presso la CP_4
Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza – Brianza – Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466- in persona del legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis appellata
e
, residente in [...]al Vomano (TE), Contrada Torrito n 6; Controparte_5
altro appellato-contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 7 febbraio 2023.
All'udienza tenutasi in data del 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Argomentato ed esposto in accoglimento dei motivi sopra riportati e in particolare in merito all'eccezione di nullità, dichiarare la nullità della fideiussione in data
20/10/2009 fino a € 30.000 rilasciata da poiché ricalca lo schema Parte_1 predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca d'Italia e per l'effetto:
Riformare l'impugnata sentenza n.86/2023 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata il
07/02/2023 in relazione al procedimento RG 4380/2016 e, quindi, dichiarare nullo e/o
pag. 2/15 revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non dovuto l'importo ingiunto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni dell'appellata , in comparsa e non modificate: CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
- nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n.
86/2023, pubblicata il 07.02.2023, emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott.ssa
Pasca, per i motivi spiegati in premessa;
-sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese domanda di nullità delle fideiussioni, per i motivi spiegati in premessa;
- condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 86/2023, pubblicata in data 7 febbraio 2023, il
Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione proposta da e Controparte_5 [...]
al decreto ingiuntivo n. 1236/2016 con il quale si ingiungeva loro il Parte_1
pagamento in solido – in qualità di fideiussori della società Cierre s.r.l. – di € 49.683,58
“nei limiti della fideiussione rispettivamente prestata”, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 46.752,48 oltre interessi a titolo di saldo debitore in c/c n.
pag. 3/15 04112/2000/100070 e apertura di credito in c/c del 13.02.2012 sino ad € 35.000,00, ed €
2.931,10 quale residuo dovuto del mutuo chirografario di originari € 30.000,00.
1.1. A sostegno della domanda gli opponenti contestavano, in ordine al rapporto di c/c
04112/2000/100070 relativo al contratto stipulato in data 13.02.2002, l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore alla misura legale, l'illegittima applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996,
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione di spese non pattuite nonché l'illegittima determinazione della valuta.
Eccepivano, poi, la nullità del contratto principale del 13.02.2012 per violazione degli art. 1325, 1418, 1421 c.c. e per esso del contratto di fideiussione collegato nonché la sua inefficacia.
In sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti eccepivano, inoltre, la nullità del contratto di fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust, in virtù della dedotta corrispondenza dello stesso con lo schema ABI.
2. Riteneva il primo giudice integralmente infondata l'opposizione.
2.1. Il Tribunale di Teramo rigettava le eccezioni relative all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e a titolo di spese di tenuta del conto in virtù della accertata assenza di addebito a tale titolo emersa dalla consulenza tecnica, nonché del meccanismo della determinazione della valuta ritenendo, in condivisione di quanto accertato dal tecnico, che questa fosse conforme a quanto stabilito dall'art. 120 Tub.
2.2. Accertava, poi, la legittimità dei tassi di interesse pattuiti ritenendo irrilevante la mancata specifica indicazione degli stessi nel contratto di canalizzazione flussi POS, in quanto rinvenibili nel contratto di conto corrente stipulato, con rigetto della relativa eccezione.
2.3. Riteneva fondata, invece, la contestazione relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo al 01.01.2014, in quanto nonostante fosse prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi nel pag. 4/15 contratto di conto corrente intercorso tra le parti, il modificato art. 120 Tub aveva in ogni caso istituito un divieto di interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.01.2014.
2.4. Relativamente all'eccepito superamento del tasso soglia riteneva il primo giudice di non disporre un ulteriore accertamento tecnico in conformità alle istruzioni della Banca di Italia sulla base del fatto che le contestazioni in merito sollevate dall'opponente non risultavano formulate in maniera sufficientemente specifica e analitica.
2.5. Riteneva, poi, nonostante la rilevata sussistenza di variazioni peggiorative delle pattuizioni contrattuali da parte dell'istituto di credito effettuate in assenza della necessaria comunicazione scritta accertata dal Ctu, la mancata eccezione da parte dell'opponente della violazione dell'art. 118 Tub, sicché non ne teneva conto nella decisione.
2.6. In merito alle contestazioni relative alla validità delle fideiussioni prestate rigettava l'eccezione di nullità delle clausole elencate nell'atto di citazione, in quanto munite di doppia sottoscrizione, e riteneva inoltre la data della sottoscrizione elemento non essenziale del contratto.
Parimenti riteneva infondata l'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. in mancanza di prova dei presupposti, nonché l'eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c., da ritenersi legittimamente derogato dalle disposizioni contrattuali.
Rigettava, inoltre, l'eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust sollevata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, a causa della mancata produzione in giudizio, da parte dell'onerato opponente, della necessaria documentazione probatoria consistente nel provvedimento della Banca di Italia n.
55/2005 e nel modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI del 2003, specificando in merito che non essendo fonti del diritto non potevano ritenersi soggette al principio iura novit curia.
2.7. In conclusione, il primo giudice rigettava l'opposizione proposta dagli opponenti ritenendo che in virtù del limite di concorrenza previsto per la garanzia fideiussoria pag. 5/15 prestata di 30.000,00 euro per il mutuo chirografario e di euro 35.00,00 per il fido transitato sul POS relativo al conto corrente oggetto di causa, le parti non avessero interesse all'accertamento dell'effettivo saldo dello stesso.
Condannava conseguentemente la soccombente alle spese di lite ponendo invece a carico dell'opposta le spese relativa alla Ctu espletata.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto parzialmente appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Violazione art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 117 comma 8 Tub - Violazione dell'art. 23 della l. n. 262/2005.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto non assolto l'onere della prova relativo alla eccepita nullità del contratto di fideiussione stipulato in asserita violazione della normativa antitrust 287/1990 per assenza di produzione documentale.
Al riguardo l'appellante deduce che avrebbe errato il primo giudice nel non ritenere il provvedimento della Banca D'Italia n. 55 fatto notorio e sottratto al principio iura novit curia, sostenendo, al contrario, che le istruzioni di vigilanza della Banca di Italia, essendo emanate in applicazione dell'art. 117 comma 8 TUB, sarebbero provvedimenti aventi natura regolamentare.
Deduce, pertanto, che l'eccezione di nullità avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dal primo giudice, risultando prodotto in atti il contratto di fideiussione dal quale emergeva la presenza delle clausole oggetto di censura sulla base del provvedimento della Banca di Italia.
Nel merito della suddetta eccezione l'appellante sostiene che il contratto sia conforme al modello predisposto dall'ABI e che tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare l'accordo tra gli istituti di credito. Nello specifico l'appellante sostiene che il contratto sottoscritto, contenendo gli art. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia, sarebbe in contrasto con la normativa antitrust pag. 6/15 in quanto oggetto di applicazione uniforme, con conseguente nullità della garanzia prestata in favore dell'istituto di credito.
3.2. Violazione di legge ex artt. 1175-1337-1375-1418-1421 c.c. Difetto di Motivazione
– Contraddittorietà – Illogicità.
Con tale motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata laddove non si
è uniformata alla giurisprudenza citata, sostenendo che secondo la stessa la mera rispondenza delle condizioni contrattuali con gli art. 2,6 e 8 del modulo ABI sarebbe condizione necessaria e sufficiente per ritenere l'invalidità “a monte” tra gli istituti di credito con conseguente nullità dei contratti stipulati “a valle” tra la banca e il singolo garante.
Afferma al riguardo che l'inserimento di tali clausole comporta la nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di nullità del contratto sottoscritto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la quale rappresentante della Controparte_2 CP_1
eccependo in via preliminare e/o inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348
[...]
bis e 345 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva della in merito ad CP_1
eventuali pretese restitutorie e risarcitorie, e contestando nel merito l'appello proposto del quale ha invocato il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
5.1 In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata stante la modifica legislativa intervenuta con il D.lgs 149/2022, che ha previsto l'abrogazione degli art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore di tale riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
pag. 7/15 5.2. Parimenti in via preliminare deve essere vagliata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della cessionaria relativamente ad eventuali pretese e CP_1
responsabilità di natura patrimoniale derivanti da atti o fatti anteriori alla data di cessione del credito oggetto del rapporto di causa.
L'appellata eccepisce di essere succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale intercorso tra la e gli appellanti nella qualità di cessionaria ai sensi Controparte_6
degli artt.
1-4 l. n. 130/99 e, in virtù di tale cessione in blocco, di esser subentrata alla cedente non nei rapporti, bensì esclusivamente nei crediti oggetto dell'intervenuta cessione, divenendo titolare delle sole situazioni soggettive attive e creditorie scaturenti dai rapporti sottostanti, con esclusione di ogni legittimazione passiva in merito a situazioni debitorie che rimangono in capo alle relative cedenti.
Posto che nel caso di specie non risultano avanzate dall'appellante pretese restitutorie sicché non si ravvisa l'interesse alla chiamata in causa della cedente, sul punto deve, in ogni caso, confermarsi l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di legittimità, che ha escluso la legittimazione passiva della cessionaria nel caso di eventuali domande di un tale contenuto.
Invero pare utile in astratto rammentare che con la sentenza n. 21843/2019 della Terza
Sezione civile della Suprema Corte, già più volte condivisa da questa Corte d'Appello con orientamento dal quale in questa sede non si ravvisano motivi per discostarsi, si è affermato che “i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza di rapporto
pag. 8/15 di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019).
Si è osservato in particolare che, sulla base della necessaria distinzione tra l'istituto della cessione del contratto e quello della cessione del credito e del vincolo della destinazione impresso ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, disciplinata dalla l. 130/1999, legge speciale e dunque prevalente sulla disciplina di cui all'art. 58 D.lvo 385/1993, alla cessionaria viene trasferito il solo lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra cedente e ceduto, rivestendo la cessionaria la posizione di soggetto terzo in relazione al rapporto contrattuale.
Ed invero, l'art. 4 L. n. 130/1999 richiama espressamente solo i commi 2, 3 e 4 e non anche il quinto comma dell'art. 58 TUB (per cui “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.”), alla luce del fatto che la cartolarizzazione del credito è un'operazioni di cessione del credito, e non del contratto, avente lo scopo di cedere alla società cessionaria solo il lato attivo delle obbligazioni.
L'art. 1 comma 1 lett b) della legge 130 del 1999, infatti, stabilisce che il patrimonio delle società cessionarie formato dalla emissione titoli per l'acquisto dei crediti oggetto di cartolarizzazione e dall'escussione di tali crediti, è patrimonio separato ed a destinazione vincolata, perché finalizzata a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi proprio per finanziare l'operazione di cartolarizzazione ed i costi dell'operazione.
La Suprema Corte ha in merito chiarito:
“ Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di
pag. 9/15 domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori”(Cass. Sent. n. 21843 del 30 agosto 2019 in parte motiva).
Gli stessi principi e la stessa impostazione interpretativa sono stati ribaditi con le pronunce della Cassazione n. 13735 del 2 maggio 2022 e Ord. n. 18454 del 5 luglio
2024 con la quale si è affermato in particolare che: “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente – c.d. originatori – gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)”(Cass. Ord. n. 18454 del 5 luglio 2024).
In applicazione dei principi di diritto suesposti, condivisi da questa Corte, deve tuttavia nel caso di specie disattendersi l'eccezione sollevata non avendo l'appellante con il proposto gravame avanzato domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pag. 10/15 5.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene di trattare congiuntamente entrambi i motivi di gravame in quanto connessi ed attinenti alla dedotta nullità della fideiussione prestata dall'appellante per violazione della normativa antitrust prevista dalla l. n. 287/1990.
L'appellante si duole dell'impugnata sentenza laddove non ha riconosciuto la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust, sostenendo che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere non provata la rispondenza del contratto intercorso tra le parti alle previsioni contenute nel provvedimento della Banca di Italia a causa della mancata produzione documentale dello stesso.
Sostiene l'appellante che la mancata produzione documentale del provvedimento n. 55 del 2003 emesso dalla Banca di Italia non sia ostativa all'assolvimento dell'onere probatorio in merito alla nullità del contratto intercorso in quanto, dovendo lo stesso essere considerato fatto notorio, avrebbe errato il primo giudice a non ritenere tale provvedimento fonte regolamentare del diritto e dunque soggetto al principio iura novit curia, sostenendo, inoltre, che il primo giudice avrebbe avuto in ogni caso l'obbligo di rilevare d'ufficio la nullità del contratto.
La doglianza è infondata.
Il generale il principio iura novit curia, espresso dall'art. 113 c.p.c., impone al giudice il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite e all'azione esercitata in causa ricercando e ponendo a fondamento della decisione le norme concretamente applicabili al caso di specie, anche se diverse da quelle individuate dalle parti.
Tale giudizio non si estende tuttavia alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi, nella cui fattispecie deve essere ricompreso il provvedimento della
Banca di Italia n. 55/2005, il quale non è qualificabile come fatto notorio - cioè quale fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da apparire incontestabile- posta la sua natura di provvedimento amministrativo avente carattere sanzionatorio poiché emesso dalla Banca d'Italia nella sua veste di Autorità Antitrust.
pag. 11/15 Al riguardo, il giudice di legittimità, con la pronuncia n. 19401/2024, ha chiarito che
“come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), "Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,..., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n.
6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.07.2024, n. 19401;di recente anche Corte di Appello di L'Aquila, 01.10.2024, n. 1211/2024).
Data la non riconducibilità del citato provvedimento della Banca d'Italia nell'alveo degli atti notori né degli atti normativi, è pertanto onere della parte eccipiente la nullità
(id est, nel caso di specie, l'appellante) produrre in giudizio il suddetto documento con conseguente correttezza di quanto statuito dal primo giudice.
Chiarita l'esclusione del documento in questione dall'applicabilità del principio iura novit curia, e dunque la sua necessaria allegazione e produzione in giudizio ai fini dell'accertamento della nullità del contratto di fideiussione, deve rilevarsi che anche il rilievo officioso della nullità presuppone che la parte abbia nel corso del giudizio di pag. 12/15 merito tempestivamente e ritualmente allegato le circostanze fattuali tali da consentire al giudice la rilevazione medesima, comprendenti, dunque, nell'ipotesi di eccezione di nullità della fideiussione richiamata, tutti gli elementi necessari ad assolvere il relativo onere probatorio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 1170 del
17 gennaio 2025, ha espressamente affermato che:
“Premesso che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art due, comma due, lettera a della l.n. 7 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma tre, della legge citata e dell'art 1419 C.C., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata- perché restrittive, in concreto della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
(Cass. Sez. Un. N. 41994-2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità- sia pure l'ufficio- presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (Cass. n.
16102- 2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (ex aliis Cass. n. 4867- 2024,
Cass n. 34053- 2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione indurre dei fatti già legati e provati”( cfr, anche nelle rispettive motivazioni Cass n. Tre- 2023 e Cass n.
2607,5038,5478,10712 e 19401 del 2024).
pag. 13/15 Tanto chiarito, rilevata la correttezza della decisione assunta in primo grado, stante la mancata produzione in giudizio del suddetto provvedimento, bisogna comunque evidenziare il carattere non dirimente, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, della mera allegazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, dato che questo costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002-maggio 2005) esaminati dal provvedimento stesso (Cass. n. 13846/19).
Si deve infatti distinguere tra le cause (dette “follow on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento della Banca d'Italia e dunque dallo stesso direttamente interessate, e le cause (dette “stand alone”) aventi ad oggetto fideiussioni sottoscritte successivamente a tale provvedimento, per le quali non si ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento della Banca d'Italia.
In virtù del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., infatti, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza dell'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto impugnato.
Nel caso di cui occupa, pertanto, trattandosi di fideiussione rilasciata nel 2009, l'allora opponente aveva l'onere di allegare in giudizio e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali, appunto, oltre che il provvedimento della Banca di Italia, deve necessariamente comprendersi anche la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione.
Tali elementi probatori non sono stati offerti in primo grado e risultano inammissibili nel presente grado di giudizio posta la preclusione processuale ex art. 345, terzo comma,
c.p.c., per la quale in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Per tali ragioni, l'appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata.
pag. 14/15 6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra richiesta o istanza, deve essere rigettato, risultando le doglianze proposte inammissibili e/o infondate nel merito con conferma integrale della sentenza emessa in primo grado.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.86/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in Parte_1
data 07.02.2023, nei confronti della mandataria di Controparte_2 Controparte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere alla suddetta appellata le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida, in €. 6.946,00 per compensi oltre 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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