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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7889/ 2020
Il giudice Dott.ssa TI FE
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc considerato che le parti hanno depositato le note scritte e le memorie difensive e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI FE, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7889/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo” TRA
nato a [...] il [...] c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Gianmarino
Chiappa, c.f. presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in C.F._2
Eboli, alla via Gen. F. Gonzaga n. 113;
- OPPONENTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. , p.iva Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rainone, presso lo studio del quale P.IVA_2
elettivamente domicilia, in Salerno, alla via Giacinto Vicinanza n. 16, scala A.
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.10.2020 il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1687/2020 del 10.08.2020, con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto da , lo condannava “al pagamento della somma di € 17.770,76 CP_1
oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come
per legge”. La pretesa creditoria di erivava dalla cessione del credito da parte Controparte_1
di Santander Consumer Bank S.p.A. con la quale, il sig. aveva stipulato Pt_1
originariamente un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. 6573351. L'opponente eccepiva l'inesistenza giuridica del D.I. opposto per carenza della legittimazione attiva della
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa o reietta, così provvedere: - in accoglimento della presente opposizione,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1687/2020 del 10.08.2020, per difetto di legittimazione attiva in capo
all'ingiungente ed in ogni caso perché inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed
inefficace e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. nessuna somma deve alla Parte_1
- condannare l'opposta al pagamento di spese e compenso professionale del presente Controparte_1 giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, antistatario.” Con comparsa depositata in data
02.03.2021, si costituiva in giudizio a quale eccepiva la ritualità della cessione Controparte_1
del credito vantato dalla società nonché l'assoluta infondatezza ed indeterminatezza delle pretese di parte opponente. Rassegnava a sua volta le seguenti conclusioni: In via preliminare:
“Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
concedersi termine per
l'instaurazione della procedura di mediazione. Nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_2
creditrice nei confronti del sig. della somma di € 17.770,76 oltre i successivi Parte_1
interessi di mora al tasso contrattuale (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, con condanna dell'opponente al
pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%” .
Instauratosi il contraddittorio, con provvedimento del 04.03.2021., rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione,
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità
tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza),
anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli,
opinabili e controvertibili.
Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7,
lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n.
37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata
Parte opponente eccepisce come unico motivo di opposizione la carenza di legittimazione attiva della nsistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra CP_1
l'originaria titolare del credito Santander Consumer Bank S.p.A. (cedente) e la CP_3
(cessionaria).
[...]
Con comparsa del 02.03.2021 la i costituiva in giudizio, deducendo di aver CP_1
acquistato ex art. 58 TUB il portafoglio di tutti i crediti deteriorati precedentemente acquistati da , tra cui vi tra cui vi è quello vantato nei confronti dell'odierno CP_3
opponente.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria, ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando: 1. atto di cessione del credito da Santander a CP_3
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); 2. estratto elenco crediti ceduti;
3. verbale di conferimento
[...]
ramo di azienda da ad IF PL (cfr. doc. 4), atto ricognitivo del conferimento CP_3
del ramo di azienda (cfr. doc. 5); 4. relativo elenco crediti ceduti (cfr. doc. 6) la G.U. contenente la pubblicazione del conferimento del ramo di azienda.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1687/2020
dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 (Fase Studio 460,00 € Fase
Introduttiva € 389,00, Fase istruttoria 840,00€ Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI FE
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 7889/ 2020
Il giudice Dott.ssa TI FE
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc considerato che le parti hanno depositato le note scritte e le memorie difensive e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa TI FE, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7889/2020 avente ad oggetto “opposizione decreto ingiuntivo” TRA
nato a [...] il [...] c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Gianmarino
Chiappa, c.f. presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in C.F._2
Eboli, alla via Gen. F. Gonzaga n. 113;
- OPPONENTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. , p.iva Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rainone, presso lo studio del quale P.IVA_2
elettivamente domicilia, in Salerno, alla via Giacinto Vicinanza n. 16, scala A.
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.10.2020 il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1687/2020 del 10.08.2020, con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto da , lo condannava “al pagamento della somma di € 17.770,76 CP_1
oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, €
540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come
per legge”. La pretesa creditoria di erivava dalla cessione del credito da parte Controparte_1
di Santander Consumer Bank S.p.A. con la quale, il sig. aveva stipulato Pt_1
originariamente un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. 6573351. L'opponente eccepiva l'inesistenza giuridica del D.I. opposto per carenza della legittimazione attiva della
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa o reietta, così provvedere: - in accoglimento della presente opposizione,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1687/2020 del 10.08.2020, per difetto di legittimazione attiva in capo
all'ingiungente ed in ogni caso perché inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed
inefficace e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. nessuna somma deve alla Parte_1
- condannare l'opposta al pagamento di spese e compenso professionale del presente Controparte_1 giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, antistatario.” Con comparsa depositata in data
02.03.2021, si costituiva in giudizio a quale eccepiva la ritualità della cessione Controparte_1
del credito vantato dalla società nonché l'assoluta infondatezza ed indeterminatezza delle pretese di parte opponente. Rassegnava a sua volta le seguenti conclusioni: In via preliminare:
“Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
concedersi termine per
l'instaurazione della procedura di mediazione. Nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_2
creditrice nei confronti del sig. della somma di € 17.770,76 oltre i successivi Parte_1
interessi di mora al tasso contrattuale (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino all'effettivo soddisfo, con condanna dell'opponente al
pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%” .
Instauratosi il contraddittorio, con provvedimento del 04.03.2021., rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione,
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità
tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza),
anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli,
opinabili e controvertibili.
Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7,
lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n.
37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata
Parte opponente eccepisce come unico motivo di opposizione la carenza di legittimazione attiva della nsistendo in ordine all'illegittimità della cessione del credito tra CP_1
l'originaria titolare del credito Santander Consumer Bank S.p.A. (cedente) e la CP_3
(cessionaria).
[...]
Con comparsa del 02.03.2021 la i costituiva in giudizio, deducendo di aver CP_1
acquistato ex art. 58 TUB il portafoglio di tutti i crediti deteriorati precedentemente acquistati da , tra cui vi tra cui vi è quello vantato nei confronti dell'odierno CP_3
opponente.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione.
La verifica della legittimazione attiva, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie, parte opposta in qualità di cessionaria, già in sede monitoria, ha infatti regolarmente provato di essere legittimata ad agire per la riscossione del credito vantato nei confronti dell'opponente depositando: 1. atto di cessione del credito da Santander a CP_3
(cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); 2. estratto elenco crediti ceduti;
3. verbale di conferimento
[...]
ramo di azienda da ad IF PL (cfr. doc. 4), atto ricognitivo del conferimento CP_3
del ramo di azienda (cfr. doc. 5); 4. relativo elenco crediti ceduti (cfr. doc. 6) la G.U. contenente la pubblicazione del conferimento del ramo di azienda.
Spese processuali
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate in complessivi € 2.540 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1687/2020
dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 (Fase Studio 460,00 € Fase
Introduttiva € 389,00, Fase istruttoria 840,00€ Fase Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa TI FE