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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3894/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Verona, Piazza Renato Parte_1 C.F._1
Simoni n. 3, presso e nello studio dell'Avv. ROMANATO MARCO del Foro di Verona, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(P.IVA: ) e per essa (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), procuratrice di (P. IVA: ), in persona del P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. LUDINI
ELIO del Foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: CP_4
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, rigettare l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, previo accertamento di quanto in parte narrativa, accertare e dichiarare che nulla deve a in ragione dei rapporti Parte_1 Controparte_1 contrattuali di conto corrente numero 0740/00033791, successivamente diventato nr. 00901/1000/00014161 e, in seguito, nr. 100000009068; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1095/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 2667/2024 del Tribunale di Vicenza;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“In via preliminare, accertato il requisito del fumus in ordine alle ragioni creditorie di parte opposta, ed in ogni caso, accertata l'insussistenza delle eccezioni formulate da parte opponente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1095/2024 (R.G. n. 2667/2024) del Tribunale di Vicenza;
nel merito, ed in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1095/2024 (R.G. n. 2667/2024) del Tribunale di Vicenza, ritenendo fondate ed accertando compiutamente le ragioni di credito portate dal medesimo provvedimento, rigettando le infondate eccezioni formulate dall'opponente, nonché ogni ulteriore domanda da esso proposta;
in via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla Controparte_1
e per essa dalla (e per essa la , nei confronti Controparte_2 Controparte_3 del sig. , in relazione ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al pagamento in suo favore del consequenziale importo che sarà eventualmente accertato, oltre interessi così come richiesti in via monitoria;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1095/2024 del 3.7.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 122.143,93 a titolo di saldo del conto corrente aperto da presso Cassa di CP_5
Risparmio di Venezia S.p.A., rispetto al quale l'opponente, già legale rappresentante della società, aveva prestato garanzia fideiussoria in data 14.5.2001. esponeva: che aveva in Parte_1 CP_5
precedenza instaurato contro la Banca un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 394/2007) per pagina 2 di 7 l'accertamento dell'illegittimo addebito di interessi anatocistici e di commissioni non pattuite;
che la relativa vicenda giudiziaria si era poi conclusa con la sentenza n. 240/2017 della Corte d'Appello di
Venezia, la quale aveva rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla medesima per il CP_6
pagamento del saldo negativo del rapporto, in quanto non era stato dimostrata la chiusura del conto corrente e nemmeno la corretta ricostruzione del saldo dichiarato;
che il conto corrente in questione non era poi più stato movimentato dal 31.12.2006, essendo stati in seguito a tale data addebitati arbitrariamente solo interessi e costi privi di giustificazione;
che la pretesa monitoria di controparte era dunque inammissibile essendo stata già oggetto di una sentenza passata in giudicato;
che la stessa era comunque infondata per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto non pattuite;
che la fideiussione in atti era totalmente o parzialmente nulla per la sua corrispondenza al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine semestrale per il recupero del credito di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del garante in quanto nel caso di specie la dopo una richiesta di CP_6
pagamento datata 12.11.2019, era poi rimasta inerte. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio mediante la società mandataria designata, replicava: che i rapporti Controparte_1
bancari monitoriamente azionati erano stati revocati in data 12.11.2019; che era stata CP_5
dichiarata fallita in data 10.7.2020; che all'esito del giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 394/2007 era stato accertato un saldo negativo del conto corrente, ancora in essere, pari a € 18.075,12; che l'avversaria eccezione di giudicato era infondata sia perché non constava in atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sia perché l'oggetto del giudizio – che riguardava un rapporto di conto corrente ancora in essere – era diverso da quello del procedimento monitorio, attinente al conto corrente ormai revocato;
che la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi escludeva la sussistenza di un fenomeno di anatocismo illegittimo;
che tutte le condizioni economiche erano state pattuite tra le parti;
che la sottoscrizione della fideiussione in atti era avvenuta anteriormente al periodo oggetto delle indagini della Banca d'Italia, per cui il relativo provvedimento sanzionatorio non costituiva prova privilegiata circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale pregiudizievole per l'opponente, che ne pagina 3 di 7 doveva fornire adeguata prova processuale;
che la deroga all'art. 1957 c.c. era legittima e comunque il relativo termine poteva essere interrotto anche mediante una diffida stragiudiziale. Controparte_1
chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza formulata ex art. 648 c.p.c. dalla società convenuta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, alla successiva udienza di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in esame l'eccezione di giudicato sollevata dall'opponente la quale, a parere del giudicante, è parzialmente fondata.
Difatti, nel giudizio iscritto dinanzi all'intestato Tribunale con R.G. n. 394/2007 la aveva svolto la CP_6
medesima domanda di pagamento del saldo del conto corrente di attualmente azionata in CP_5
via monitoria, ottenendo in allora una pronuncia di rigetto nel merito (sia per inesigibilità del credito, poiché il conto corrente era ancora aperto, sia per difetto di prova dell'entità della pretesa, in quanto la non aveva prodotto gli estratti conto necessari per verificare la correttezza del saldo dichiarato). CP_6
Di conseguenza, per il principio del c.d. ne bis in idem non può più essere preteso giudizialmente il pagamento delle somme contabilizzate sul conto corrente per cui è causa in data anteriore a quella di proposizione della domanda riconvenzionale nell'antecedente giudizio già concluso.
Non coglie nel segno la replica della società opposta secondo cui la revoca del credito determinerebbe una fattispecie diversa da quella che era stata dedotta precedentemente in giudizio, stante l'evidente idoneità sia del petitum sia della causa petendi.
Il ricorso monitorio di poteva dunque riguardare solo l'asserito credito scaturito, da un Controparte_7
lato, dal quantum accertato nella sentenza di primo grado e confermata all'esito del giudizio di appello nella misura di € 18.075,12 (doc. 1 attoreo) e, dall'altro lato, dalle annotazioni sul conto corrente successive alla data, quantomeno, del 31.12.2006.
Ma prima di verificare la fondatezza entro i suddetti limiti della pretesa monitoria (esaminando altresì le contestazioni attoree circa l'addebito di interessi anatocistici e commissioni indeterminate) va preso in considerazione il motivo di opposizione imperniato sulla predicata nullità del contratto di fideiussione in forza del quale la domanda di pagamento viene oggi rivolta nei confronti di : profili di Parte_1
pagina 4 di 7 ordine logico e di economia decisionale impongono infatti all'attenzione del giudicante la primaria trattazione di tale questione.
L'opponente sostiene che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 14.5.2001 (doc. 9 fasc. mon.) sia nulla in ragione del provvedimento con cui la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della L. n. 287/1990, ha statuito l'illegittimità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI che era stato diffuso nel 2003 tra alcuni istituti di credito italiano per l'acquisizione delle garanzie fideiussorie presso la clientela.
Le clausole ritenute abusive sono la c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, la c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine la clausola di rinuncia al termine previsto dall'art. 1957 c.c. per il recupero del credito.
L'effettiva corrispondenza - non letterale ma evidentemente sostanziale - tra le clausole pattuite nel caso di specie e quelle del modello sanzionato introduce una presunzione iuris tantum di illegittimità predicabile per tutte le fideiussioni sottoscritte fino al completamento dell'istruttoria da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante, che appunto costituisce “prova privilegiata” della sussistenza dell'illecito (Cass. n. 13846/2019). Ma anche a voler ritenere che tale valenza probatoria non sia riconoscibile quando la fideiussione sia stata sottoscritta anteriormente al triennio 2003-2005 preso in esame dall'indagine della Banca d'Italia, va rilevato che nel caso di specie la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale è stata adeguatamente dimostrata dalla parte opponente anche mediante la produzione in giudizio dei moduli fideiussori all'epoca sottoposti da una pluralità di differenti istituti di credito ai rispettivi clienti (doc. 6 attoreo), comprovanti la diffusione del medesimo modello contrattuale in termini tali da far presumere con sufficiente ragionevolezza la loro imposizione in assenza di reali ed effettive alternative negoziali.
Invero, la società convenuta in giudizio poteva fornire la prova contraria, dimostrando che le clausole censurate erano state, nel caso concreto, espressamente pattuite con senza alcuna Parte_1
interrelazione con l'intesa interbancaria illecita. non ha tuttavia nemmeno offerto Controparte_1
siffatta prova, per cui non può che essere dichiarata la nullità, per quanto di rilievo ai fini di causa, della clausola f) della fideiussione sottoscritta in data 14.5.2001 (doc. 9 fasc. mon.).
pagina 5 di 7 Alla dichiarazione di tale nullità parziale del negozio de quo segue l'obbligo per la presso cui era CP_6
aperto il conto corrente in discussione, nonché per i suoi cessionari e aventi causa, di esperire le iniziative di recupero del relativo credito scaduto nel rispetto del termine decadenziale di legge di sei mesi. Obbligo che tuttavia, nel caso di specie, non è stato rispettato.
Volendo assumere infatti, secondo la ricostruzione della società opposta, che il credito relativo al pagamento del saldo del conto corrente in questione sia divenuto esigibile in data 12.11.2019 (doc. 10 fasc. mon.), risulta comunque che il creditore non abbia poi diligentemente coltivato le proprie istanze entro il successivo semestre, nemmeno in via stragiudiziale come era consentito dalla clausola g) della fideiussione in atti (“Il fideiussore è tenuto a pagare … a semplice richiesta scritta … quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”). Non consta agli atti di causa, infatti, alcuna richiesta di pagamento anteriore ed ulteriore rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto con R.G. n. 2667/2024, formulata dunque a circa cinque anni di distanza dalla revoca dei rapporti bancari per cui è causa.
Attesa la violazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore opponente deve così ritenersi non più vincolato all'obbligazione di garanzia illo tempore assunta in favore di con l'effetto che il decreto CP_5
ingiuntivo opposto deve essere revocato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, sia per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1095/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 3.7.2024;
pagina 6 di 7 2. condanna e per essa a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 9.142,00 per compenso, oltre Parte_1
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Verona, Piazza Renato Parte_1 C.F._1
Simoni n. 3, presso e nello studio dell'Avv. ROMANATO MARCO del Foro di Verona, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(P.IVA: ) e per essa (P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), procuratrice di (P. IVA: ), in persona del P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. LUDINI
ELIO del Foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: CP_4
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come in atti, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare, rigettare l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, previo accertamento di quanto in parte narrativa, accertare e dichiarare che nulla deve a in ragione dei rapporti Parte_1 Controparte_1 contrattuali di conto corrente numero 0740/00033791, successivamente diventato nr. 00901/1000/00014161 e, in seguito, nr. 100000009068; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1095/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 2667/2024 del Tribunale di Vicenza;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“In via preliminare, accertato il requisito del fumus in ordine alle ragioni creditorie di parte opposta, ed in ogni caso, accertata l'insussistenza delle eccezioni formulate da parte opponente, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1095/2024 (R.G. n. 2667/2024) del Tribunale di Vicenza;
nel merito, ed in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1095/2024 (R.G. n. 2667/2024) del Tribunale di Vicenza, ritenendo fondate ed accertando compiutamente le ragioni di credito portate dal medesimo provvedimento, rigettando le infondate eccezioni formulate dall'opponente, nonché ogni ulteriore domanda da esso proposta;
in via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla Controparte_1
e per essa dalla (e per essa la , nei confronti Controparte_2 Controparte_3 del sig. , in relazione ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, per l'effetto, Parte_1 condannarlo al pagamento in suo favore del consequenziale importo che sarà eventualmente accertato, oltre interessi così come richiesti in via monitoria;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1095/2024 del 3.7.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della somma di € 122.143,93 a titolo di saldo del conto corrente aperto da presso Cassa di CP_5
Risparmio di Venezia S.p.A., rispetto al quale l'opponente, già legale rappresentante della società, aveva prestato garanzia fideiussoria in data 14.5.2001. esponeva: che aveva in Parte_1 CP_5
precedenza instaurato contro la Banca un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 394/2007) per pagina 2 di 7 l'accertamento dell'illegittimo addebito di interessi anatocistici e di commissioni non pattuite;
che la relativa vicenda giudiziaria si era poi conclusa con la sentenza n. 240/2017 della Corte d'Appello di
Venezia, la quale aveva rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla medesima per il CP_6
pagamento del saldo negativo del rapporto, in quanto non era stato dimostrata la chiusura del conto corrente e nemmeno la corretta ricostruzione del saldo dichiarato;
che il conto corrente in questione non era poi più stato movimentato dal 31.12.2006, essendo stati in seguito a tale data addebitati arbitrariamente solo interessi e costi privi di giustificazione;
che la pretesa monitoria di controparte era dunque inammissibile essendo stata già oggetto di una sentenza passata in giudicato;
che la stessa era comunque infondata per l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto non pattuite;
che la fideiussione in atti era totalmente o parzialmente nulla per la sua corrispondenza al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine semestrale per il recupero del credito di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del garante in quanto nel caso di specie la dopo una richiesta di CP_6
pagamento datata 12.11.2019, era poi rimasta inerte. L'opponente chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio mediante la società mandataria designata, replicava: che i rapporti Controparte_1
bancari monitoriamente azionati erano stati revocati in data 12.11.2019; che era stata CP_5
dichiarata fallita in data 10.7.2020; che all'esito del giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale di Vicenza con R.G. n. 394/2007 era stato accertato un saldo negativo del conto corrente, ancora in essere, pari a € 18.075,12; che l'avversaria eccezione di giudicato era infondata sia perché non constava in atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, sia perché l'oggetto del giudizio – che riguardava un rapporto di conto corrente ancora in essere – era diverso da quello del procedimento monitorio, attinente al conto corrente ormai revocato;
che la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi escludeva la sussistenza di un fenomeno di anatocismo illegittimo;
che tutte le condizioni economiche erano state pattuite tra le parti;
che la sottoscrizione della fideiussione in atti era avvenuta anteriormente al periodo oggetto delle indagini della Banca d'Italia, per cui il relativo provvedimento sanzionatorio non costituiva prova privilegiata circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale pregiudizievole per l'opponente, che ne pagina 3 di 7 doveva fornire adeguata prova processuale;
che la deroga all'art. 1957 c.c. era legittima e comunque il relativo termine poteva essere interrotto anche mediante una diffida stragiudiziale. Controparte_1
chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza formulata ex art. 648 c.p.c. dalla società convenuta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, alla successiva udienza di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo presa in esame l'eccezione di giudicato sollevata dall'opponente la quale, a parere del giudicante, è parzialmente fondata.
Difatti, nel giudizio iscritto dinanzi all'intestato Tribunale con R.G. n. 394/2007 la aveva svolto la CP_6
medesima domanda di pagamento del saldo del conto corrente di attualmente azionata in CP_5
via monitoria, ottenendo in allora una pronuncia di rigetto nel merito (sia per inesigibilità del credito, poiché il conto corrente era ancora aperto, sia per difetto di prova dell'entità della pretesa, in quanto la non aveva prodotto gli estratti conto necessari per verificare la correttezza del saldo dichiarato). CP_6
Di conseguenza, per il principio del c.d. ne bis in idem non può più essere preteso giudizialmente il pagamento delle somme contabilizzate sul conto corrente per cui è causa in data anteriore a quella di proposizione della domanda riconvenzionale nell'antecedente giudizio già concluso.
Non coglie nel segno la replica della società opposta secondo cui la revoca del credito determinerebbe una fattispecie diversa da quella che era stata dedotta precedentemente in giudizio, stante l'evidente idoneità sia del petitum sia della causa petendi.
Il ricorso monitorio di poteva dunque riguardare solo l'asserito credito scaturito, da un Controparte_7
lato, dal quantum accertato nella sentenza di primo grado e confermata all'esito del giudizio di appello nella misura di € 18.075,12 (doc. 1 attoreo) e, dall'altro lato, dalle annotazioni sul conto corrente successive alla data, quantomeno, del 31.12.2006.
Ma prima di verificare la fondatezza entro i suddetti limiti della pretesa monitoria (esaminando altresì le contestazioni attoree circa l'addebito di interessi anatocistici e commissioni indeterminate) va preso in considerazione il motivo di opposizione imperniato sulla predicata nullità del contratto di fideiussione in forza del quale la domanda di pagamento viene oggi rivolta nei confronti di : profili di Parte_1
pagina 4 di 7 ordine logico e di economia decisionale impongono infatti all'attenzione del giudicante la primaria trattazione di tale questione.
L'opponente sostiene che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 14.5.2001 (doc. 9 fasc. mon.) sia nulla in ragione del provvedimento con cui la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della L. n. 287/1990, ha statuito l'illegittimità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI che era stato diffuso nel 2003 tra alcuni istituti di credito italiano per l'acquisizione delle garanzie fideiussorie presso la clientela.
Le clausole ritenute abusive sono la c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, la c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine la clausola di rinuncia al termine previsto dall'art. 1957 c.c. per il recupero del credito.
L'effettiva corrispondenza - non letterale ma evidentemente sostanziale - tra le clausole pattuite nel caso di specie e quelle del modello sanzionato introduce una presunzione iuris tantum di illegittimità predicabile per tutte le fideiussioni sottoscritte fino al completamento dell'istruttoria da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante, che appunto costituisce “prova privilegiata” della sussistenza dell'illecito (Cass. n. 13846/2019). Ma anche a voler ritenere che tale valenza probatoria non sia riconoscibile quando la fideiussione sia stata sottoscritta anteriormente al triennio 2003-2005 preso in esame dall'indagine della Banca d'Italia, va rilevato che nel caso di specie la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale è stata adeguatamente dimostrata dalla parte opponente anche mediante la produzione in giudizio dei moduli fideiussori all'epoca sottoposti da una pluralità di differenti istituti di credito ai rispettivi clienti (doc. 6 attoreo), comprovanti la diffusione del medesimo modello contrattuale in termini tali da far presumere con sufficiente ragionevolezza la loro imposizione in assenza di reali ed effettive alternative negoziali.
Invero, la società convenuta in giudizio poteva fornire la prova contraria, dimostrando che le clausole censurate erano state, nel caso concreto, espressamente pattuite con senza alcuna Parte_1
interrelazione con l'intesa interbancaria illecita. non ha tuttavia nemmeno offerto Controparte_1
siffatta prova, per cui non può che essere dichiarata la nullità, per quanto di rilievo ai fini di causa, della clausola f) della fideiussione sottoscritta in data 14.5.2001 (doc. 9 fasc. mon.).
pagina 5 di 7 Alla dichiarazione di tale nullità parziale del negozio de quo segue l'obbligo per la presso cui era CP_6
aperto il conto corrente in discussione, nonché per i suoi cessionari e aventi causa, di esperire le iniziative di recupero del relativo credito scaduto nel rispetto del termine decadenziale di legge di sei mesi. Obbligo che tuttavia, nel caso di specie, non è stato rispettato.
Volendo assumere infatti, secondo la ricostruzione della società opposta, che il credito relativo al pagamento del saldo del conto corrente in questione sia divenuto esigibile in data 12.11.2019 (doc. 10 fasc. mon.), risulta comunque che il creditore non abbia poi diligentemente coltivato le proprie istanze entro il successivo semestre, nemmeno in via stragiudiziale come era consentito dalla clausola g) della fideiussione in atti (“Il fideiussore è tenuto a pagare … a semplice richiesta scritta … quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”). Non consta agli atti di causa, infatti, alcuna richiesta di pagamento anteriore ed ulteriore rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto con R.G. n. 2667/2024, formulata dunque a circa cinque anni di distanza dalla revoca dei rapporti bancari per cui è causa.
Attesa la violazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore opponente deve così ritenersi non più vincolato all'obbligazione di garanzia illo tempore assunta in favore di con l'effetto che il decreto CP_5
ingiuntivo opposto deve essere revocato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società opposta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari sia per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, sia per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. che non prevede il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1095/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 3.7.2024;
pagina 6 di 7 2. condanna e per essa a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi e in € 9.142,00 per compenso, oltre Parte_1
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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