Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2026, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10655 del 2024, proposto da RI AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Agamennone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 7/2024, protocollo n. 0006416/2024 del 24.01.2024, notificata alla ricorrente in data 25.02.2024 dal Comune di Anzio, avente ad oggetto “ Ordinanza di sgombero e richiesta di indennità per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito trascritto al patrimonio comunale ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa VI NI e udito il difensore del Comune di Anzio come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Comune di Anzio, in esito all’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione n. 48/1999 e alla conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili distinti in catasto al foglio 10, particella 2668, sub 501 - -502 - 503 (come da nota di trascrizione n. 114 dell’8 giugno 2012), ne ha ordinato lo sgombero “ da persone o da cose a qualsivoglia titolo ivi presenti ”, contestualmente avviando “le procedure finalizzate al recupero delle somme dovute […] per occupazione sine titulo”.
2. Avverso tale ordinanza la sig.ra AR, con atto notificato il 18 giugno 2024, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3. A seguito dell’opposizione ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre n. 1971, n. 1199, da parte del Comune di Anzio, notificata il 5 agosto 2024, la sig.ra AR ha successivamente provveduto, con atto depositato in data 17 ottobre 2024, alla tempestiva trasposizione, ai sensi del medesimo art. 10 nonché dell’art. 48, comma 1, c.p.a., del ricorso straordinario innanzi a questo Tribunale.
4. Il gravame è affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo (“ I. Annullabilità per vizi di legittimità / Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380/2001 commi 3 e 4 ”), la ricorrente lamenta la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione n. 48/1999 e del successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, il che renderebbe inefficaci i successivi provvedimenti adottati nei propri confronti, compreso quello di acquisizione al patrimonio comunale.
Con il secondo motivo ( “II. Eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere nello svolgimento del procedimento amministrativo e violazione del principio della buona azione amministrativa ex art. 97 Cost. ”), la ricorrente deduce che la medesima circostanza della mancata notifica dell’ordinanza di demolizione integrerebbe altresì “un’evidente mancanza di diligenza dell’Amministrazione nello svolgere l’istruttoria e nell’adottare i provvedimenti successivi, in palese violazione dell’art. 97 Cost.” .
5. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare presentata in via incidentale, il Comune di Anzio, già costituitosi in giudizio, ha depositato alcuni documenti, tra cui la prova della notificazione della comunicazione relativa all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, eseguita presso la residenza della ricorrente nelle mani del fratello della stessa, e una memoria con cui controdeduce alle doglianze avversarie.
6. Con ordinanza n. 5355 del 27 novembre 2024, la Sezione, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora , ha respinto la domanda cautelare.
7. In data 2 gennaio 2026 il Comune resistente ha versato in atti il “ verbale di presa di possesso ” del “ fabbricato abusivamente realizzato e della prospiciente area di sedime identificata in catasto al NCEU […] al fg. 10 p.lla 2668 sub. 501/502/503 ”, nel quale si dà atto dell’esecuzione del provvedimento impugnato, avvenuta il 4 febbraio 2025.
8. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., riguardo a profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio rileva che l’esecuzione, da parte del Comune di Anzio, della gravata ordinanza di sgombero, come attestata dal citato verbale, determina il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una pronuncia nel merito. È documentato, infatti, che il fabbricato abusivo, già entrato in proprietà dell’amministrazione comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non è più in possesso della sig.ra AR, sicché la stessa non potrebbe ricavare alcun vantaggio dall’annullamento del provvedimento con il quale le è stato intimato lo sgombero, né, del resto, è stato manifestato da parte sua, ex art. 34, comma 3, c.p.a., un interesse all’accertamento della relativa illegittimità a fini risarcitori.
10. È appena il caso di osservare che non muta i termini della questione il riferimento, peraltro appena accennato e contenuto solo nella parte in fatto, alla pretesa non debenza dell’indennità di occupazione (per essere, in tesi, l’immobile inagibile e inabitabile e, dunque, non occupato da alcuno almeno dal 28 giugno 2016). Trattasi, infatti, di censura palesemente inammissibile per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato, sul punto, si limita a preannunciare il recupero di una somma, non specificata, a titolo di “ indennità risarcitoria per occupazione senza titolo ”, palesandosi, pertanto, in parte qua , privo di effetti lesivi.
11. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
12. L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
VI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NI | LA MA |
IL SEGRETARIO