Versione
21 novembre 1965
21 novembre 1965
Art. 2.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.