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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 1658/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi - Presidente -; dott. Tania De Antoniis - Giudice rel. ed est -; dott. Alessandra Filoni - Giudice - ;
nel proc.to civile n. 1658/2025 r.g.;
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, rappresentato dal Controparte_1 funzionario delegato ai sensi dell'art. 3 comma 3 quinquies D. Lgs. 25/2008 come modificato dall'art. 6 DL 13/2017;
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 09/05/2025; ha pronunziato il seguente
DECRETO 1. Svolgimento del processo e profili processuali. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da proveniente dal Pakistan, avverso il provvedimento Parte_1 notificato in data 5.3.2025, con il quale l'Unità Dublino costituita presso il
[...]
Controparte_2
[...] si dell'art. 18 lett. b) del Regolamento Dublino 604/2013 in Germania, che aveva riconosciuto la propria competenza in data 28.10.2024. Il ricorrente precisa di non avere presentato alcuna domanda di asilo in Germania, ma di essere stato soltanto identificato e lamenta la mancata consegna di opuscolo informativo inerente la procedura Dublino in lingua a lui comprensibile e il mancato svolgimento del colloquio personale ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 604/2013; la violazione degli artt. 7, 8, 10 bis legge 241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo;
la violazione del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 10 Cost., vista la situazione esistente in Pakistan e il rischio di refoulement indiretto non essendoci alcuna garanzia che la domanda del ricorrente sarà nuovamente vagliata dalla Germania, visto anche il rafforzamento delle procedure di rimpatrio che integrano carenza sistemica idonea ad escludere il trasferimento anche alla luce dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Chiede per tali ragioni l'annullamento del provvedimento di trasferimento e la dichiarazione della competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale. Costituendosi in giudizio l'amministrazione afferma che la domanda presentata in Germania risulta sia dal riscontro Eurodac sia dall'accettazione dello Stato individuato come competente;
che gli obblighi informativi erano stati soddisfatti con la consegna dell'opuscolo come da documentazione depositata e che il colloquio era stato svolto con l'assistenza di un interprete;
che in ogni caso la violazione degli artt. 4 e 5 Regolamento Dublino III, essendo vizio meramente formale, non poteva inficiare il provvedimento di trasferimento;
che non trovava applicazione nel caso di specie la legge 241/1990; che doveva escludersi l'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III in caso di rischio di refoulement secondario secondo quanto affermato dalla CGUE con pronuncia del 30.11.2023. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa. Il Collegio, non ritenendo necessario fissare udienza, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 3 commi 3 quinquies e 3 sexies d.lgs. 25/2008 decideva il procedimento in camera di consiglio.
2.Mancata presentazione della domanda in Germania Sostiene il ricorrente che nel caso di specie non potrebbe essere individuato lo Stato competente sulla base della presentazione di domanda di protezione internazionale, in quanto egli non aveva mai presentato una simile richiesta alle autorità tedesche. A tale proposito, è pacifico che il ricorrente sia stato fotosegnalato in Germania ed è ben plausibile che a prescindere dalla formalizzazione della domanda in Germania abbia fatto presente all'autorità di polizia di trovarsi in Europa per chiedere protezione internazionale. Orbene, il fotosegnalamento per la prima volta in Germania con manifestazione della volontà di richiedere protezione invero è sufficiente per individuare la competenza in capo a tale Stato membro, dal momento che ai sensi dell'art. 13 Regolamento Dublino III la competenza in caso di accesso illegale va individuata nel paese di primo ingresso per coloro che provengono da paese terzo tenuto conto anche delle rilevazioni contenute nel sistema Eurodac;
la competenza dello Stato di primo ingresso cessa dopo 12 mesi dall'attraversamento clandestino alla frontiera. Nel caso che ci occupa l'accettazione della competenza da parte della Germania è intervenuta prima della scadenza di 12 mesi (fotosegnalamento in Germania per richiesta protezione 15.8.2024; riconoscimento della competenza 28.10.2024). Si osserva al riguardo che le risultanze del sistema Eurodac risultano vincolanti secondo il Regolamento UE n. 603/2013 per l'individuazione dello Stato competente, in quanto alimentate da registrazioni effettuate da pubblici ufficiali, con possibilità dell'interessato di chiedere in caso di inesattezza dei dati la rettifica secondo un preciso procedimento previsto dall'art. 29 commi 5 ss. Regolamento n. 603/2013 che nel caso di specie non risulta essere stato attivato. D'altro canto, la presenza di domanda avanzata in Germania viene confermata anche dall'accettazione della competenza da parte di questo Stato membro ai sensi dell'art. 18 lett. b) Regolamento Dublino III che riguarda le ipotesi in cui la domanda è in fase di esame. Anche poi a voler sostenere che nessuna domanda sia stata presentata in Germania, ai sensi dell'art. 13 comma 2 citato va individuato come competente in via principale lo Stato in cui il ricorrente ha formalizzato la domanda dopo essere rimasto sul suo territorio per almeno cinque mesi e in subordine, ove il richiedente abbia soggiornato per almeno cinque mesi in vari Stati membri, è competente lo Stato in cui ha soggiornato più di recente. Analizzando il caso di specie alla luce della suddetta disposizione va rilevato che il ricorrente ha indicato nel modello C3 il percorso migratorio (Iran, Turchia, Grecia, Serbia, Germania), ma non ha allegato per quanto tempo è rimasto nei vari paesi europei, né ha specificamente contestato la documentazione allegata da parte resistente e in particolare i fotosegnalamenti registrati nel sistema Eurodac;
di certo non può essere individuato come competente lo Stato italiano in quanto non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia soggiornato per cinque mesi sul territorio nazionale prima di presentare la domanda, circostanza da escludere visto il lasso di tempo intercorso tra il fotosegnalamento in Germania (15.8.2025) e quello in Italia (27.8.2025). Al contrario, poiché dal modello C3 risulta che il percorso migratorio è durato vari mesi, essendo uscito il ricorrente dal proprio paese in data 17.10.2023, è ben plausibile che la Germania abbia accettato la competenza a trattare la richiesta di protezione in quanto l'interessato ha soggiornato sul proprio territorio per un periodo superiore a cinque mesi più recentemente rispetto agli altri paesi attraversati. Ne deriva che l'individuazione della Germania come stato competente risulta anche sotto i profili sopra analizzati del tutto corretta.
3.Violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis legge 241/1990. La censura non può essere condivisa. Ed infatti, a fronte di una procedura la cui disciplina è rimessa interamente ad un regolamento europeo le norme di diritto interno non possono essere invocate nella parte in cui non sono richiamate dal regolamento stesso. Per completezza, peraltro, si osserva che nel momento in cui si ritenga che possa trovare applicazione la disposizione nazionale invocata, in ogni caso la legge n. 241/1990 dovrebbe avere integrale applicazione anche nella parte in cui all'art. 21 octies secondo periodo sancisce che il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato 3399/2018). Nel caso di specie come si vedrà nel prosieguo non vi sono elementi emersi nel corso del giudizio che potrebbero portare ad individuare un diverso Stato competente.
4.Violazione dell'art. 4 e 5 Regolamento Dublino III: l'opuscolo comune e il colloquio. Il ricorrente lamenta che non gli siano state fornite le informazioni di cui alla norma sopra citata con consegna di opuscolo comune in lingua a lui comprensibile e che né in Germania né in Italia abbia svolto un colloquio in lingua a lui comprensibile al fine di far emergere elementi rilevanti per la determinazione dello Stato competente. Al riguardo, va ricordato che nelle more del procedimento la CGUE con pronuncia 30.11.2023 nella causa C-228/21 ha deciso sui rinvii pregiudiziali di vari Tribunali italiani e della Suprema Corte di Cassazione, precisando quanto agli obblighi informativi e al colloquio personale che:
- L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
- L'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
- Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.
- Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 di tale regolamento o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Applicando tali principi al caso di specie occorre innanzitutto rilevare che dai documenti prodotti da parte resistente risulta il verbale del colloquio personale svolto dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 604/2013, con apposizione della sottoscrizione dell'interessato e del mediatore linguistico. Alcuna contestazione di tale documentazione è stata svolta dal ricorrente nel termine di 10 giorni previsto dalla normativa per replicare alla costituzione dell'amministrazione resistente (art. 3 comma 3 sexies d.lgs. 25/2008), sicché la circostanza deve ritenersi essere stata sufficientemente provata. Ritenuto provato lo svolgimento del colloquio personale, l'asserita mancata consegna dell'opuscolo informativo non può avere rilievo alcuno, in quanto nel ricorso non viene individuato alcun elemento che, a causa della violazione dell'art. 4 citato, il ricorrente non abbia potuto rappresentare al fine di modificare l'individuazione dello Stato competente. Si ritiene, infine, che la proposizione tempestiva di un ricorso con motivi specifici e articolati avverso la decisione assunta dall'Unità comprova la CP_1 completezza delle informazioni fornite al richiedente, escluden asi lesione del diritto di difesa e di ricorso effettivo in giudizio avverso la decisione di trasferimento.
5. Rilevanza della situazione del paese di origine, rischio di refoulement secondario e clausola discrezionale art. 17 Regolamento Dublino III. Sostiene il ricorrente che la certezza di essere rimpatriato nel paese di origine a seguito del trasferimento in Germania lo esporrebbe al rischio di un trattamento inumano e degradante che impone il divieto di respingimento. Sul punto la pronuncia CGUE 30.11.2023 ha sancito il seguente principio: l'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. A sostegno di tale assunto la Corte di Giustizia ha valorizzato il principio del mutual trust che fonda il sistema di protezione internazionale europeo e che soltanto in presenza di carenze sistemiche può essere legittimamente superato, negando il trasferimento nello Stato individuato come competente ai sensi dei criteri individuati nel Regolamento Dublino III. Il principio era già stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, laddove si rilevava che la decisione dello Stato membro circa il riconoscimento o meno della protezione internazionale non è sindacabile, se non ritenendo che vi siano carenze "sistemiche" nel diritto di quel paese (Cass. 29461/2020), che, come si vedrà nel prosieguo, non sussistono nel caso di specie Va a tale proposito ulteriormente osservato che oggetto della fase disciplinata dal Regolamento Dublino III è solo l'individuazione dello stato competente, che va effettuata prescindendo dagli esiti indiretti che potranno aversi sulla decisione nel merito della controversia, che attiene ad una fase diversa che esula dalla competenza dello Stato italiano (in merito si legga Cass. 22826/2021, che afferma che è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e perché come si vedrà nel prosieguo l'operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del citato Regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice). D'altro canto, tutti gli stati membri sono vincolati dal divieto di refoulement, sicché nessuno di essi può essere considerato paese non sicuro sotto tale profilo in assenza delle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 2 Regolamento 604/13. Ed infatti come si legge in alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 23727/2020) "Il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione è fondato su un sistema "comune" di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali" (Cass., Sez. U., 8044/2018). Questo spirito di reciproca fiducia si fonda su un sistema comune di valori e di regole che li incarnano che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare…omissis….Il regolamento introduce un sistema di individuazione della competenza volto, da un lato, a impedire che ciascuno Stato appartenente all'Unione Europea possa dichiararsi incompetente ad esaminare la domanda, dall'altro a ostacolare movimenti interni dei richiedenti protezione, dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere dove il richiedente abbia diritto di veder esaminata la domanda medesima, e in tale ambito prevede espressamente, al suo art. 3, che la domanda d'asilo sia esaminata da un solo Stato membro. L'improprio utilizzo dei criteri di competenza finisce invece per accordare al migrante che abbia già inutilmente presentato in altro Stato membro una domanda di protezione internazionale una seconda possibilità, a dispetto del disposto della norma appena citata e del principio generale di reciproca fiducia sopra evocato.” Si ritiene, pertanto, che nessun rilievo possano avere la situazione politica sussistente nel paese di origine, tanto più che nel caso di specie la domanda risulta essere ancora in fase di esame, sicché non corrisponde al vero che non verrà vagliata dalle autorità tedesche.
6. Violazione dell'art. 3 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013: definizione di carenza sistemica e rilevabilità d'ufficio. Se, da un lato, deve ritenersi che il giudice nazionale non può bloccare il trasferimento se non in caso di sussistenza di una carenza sistemica nello Stato individuato come competente, d'altro canto vista la portata assoluta ed inderogabile del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, richiamato dall'art. 3 comma 2 del Regolamento UE 604/2013, “gli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente, determinato conformemente al regolamento Dublino III, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, C- 163/17, EU:C:2019:218, punto 85 e giurisprudenza ivi citata)” così testualmente al punto 134 sentenza CGUE 30.11.2023 causa C-228/21). Aggiunge la Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo richiamata che “quando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento dispone di elementi prodotti dall'interessato per dimostrare l'esistenza di un tale rischio, tale giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, e alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone (sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 90)” (punto 136 sentenza 30.11.2023 causa C- 228/21). Ne deriva che anche nell'ambito del procedimento di individuazione dello Stato competente il giudice è chiamato al dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 25442/2022), che si colloca in rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di allegare ed indicare carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e protezione dello Stato competente, pur non potendo in ogni caso il giudice dare corso al trasferimento allorquando la carenza sistemica non possa essere ignorata, ad esempio allorquando essa è attestata da atti o pronunce univoche e definitive di organi di controllo o giurisdizionali sovrannazionali. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il trasferimento in Germania alla luce del pregresso triplice diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato non garantirebbe la possibilità di presentare una nuova istanza nonostante il rischio cui il ricorrente verrebbe esposto in patria alla luce della situazione in Afghanistan dopo l'ascesa al potere dei Talebani nell'agosto 2021. Tale doglianza, oltre a rilevare sotto il profilo del rischio del refoulement indiretto, impone di verificare le garanzie fornite dal sistema di accoglienza tedesco. Ciò premesso, va ricordato che l'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III prevede che “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato Membro ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”. Dalla lettura della disposizione riportata emerge che le carenze che rilevano ai fini dell'individuazione dello Stato competente sono unicamente quelle sistemiche che hanno quindi una portata generalizzata o che comunque colpiscono determinati gruppi di persone (sentenza Jawo, C-163/17, punto 90) e in grado di inficiare in modo grave il funzionamento del sistema di protezione internazionale, rimanendo, dunque, irrilevanti eventuali violazioni episodiche e riscontrate in casi singoli. La norma chiarisce poi che tali carenze generalizzate devono afferire a due ambiti specifici:
- la procedura di asilo prevista dalla direttiva procedure 2013/32/UE, che disciplina le garanzie procedimentali volte a permettere al richiedente asilo di esporre in maniera completa le ragioni poste a sostegno della domanda di protezione, con l'assistenza di un interprete e/o mediatore culturale, nonché ad accedere eventualmente ad un ricorso effettivo all'autorità giudiziale che implica l'informazione sulle modalità e sui termini di impugnazione e la garanzia di assistenza legale gratuita, ove sprovvisto di adeguati mezzi;
- le condizioni di accoglienza previste nella direttiva accoglienza 2013/33/UE, ossia le modalità con cui vengono tutelati i diritti fondamentali dei richiedenti asilo dal momento in cui manifestano la volontà di proporre domanda di protezione internazionale sino a quando permangono come richiedenti asilo sul territorio dello Stato competente (ossia fino al rimpatrio o fino all'emissione di un permesso di soggiorno definitivo). Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato in varie pronunce che è “irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, che l'interessato sia esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, a causa del suo trasferimento verso lo Stato membro competente, ai sensi del regolamento Dublino III, al momento stesso del trasferimento, durante la procedura di asilo ovvero all'esito di quest'ultima (sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, EU:C:2019:218, punti 87 e 88)” (così testualmente al punto 135 dell nuncia della Corte di Giustizia 30.11.2023 C-228/21, nonché in senso analogo al punto 87 sentenza CGUE 19.3.2019 C-297/17), giungendo ad affermare che il rischio di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sussiste anche ogni qual volta “l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana” (punto 90 sentenza CGUE 19.3.2019 C-297/17). Dalle pronunce riportate in stralcio si desume inoltre che per avere rilievo le carenze riscontrate devono essere anche di una gravità notevole tale da mettere a repentaglio la stessa dignità umana, esponendo il richiedente asilo a tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti, vietati dall'art. 4 della Carta europea dei diritti fondamentali espressamente richiamato dall'art. 3 comma 2 in esame. Precisa a tale riguardo la Corte di Giustizia europea che “detta soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita dell'interessato, non implichino una estrema deprivazione materiale che ponga detto soggetto in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante (sentenza in data odierna, C-163/17, punto 93)” (così testualmente in CGUE 19.3.2019, causa C-297/17). Dunque, non è sufficiente che la carenza afferisca ad un diritto fondamentale, quale l'accesso effettivo e consapevole alla giustizia, le condizioni materiali (vitto, alloggio, vestiario), l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'accesso al lavoro, la tutela dell'unità familiare, la libertà di movimento, la libertà di espressione e di pensiero, la protezione dei dati di carattere personale, tutti diritti fondamentali contemplati sia nella direttiva accoglienza sia nella carta dell'unione europea, ma è, altresì, necessario che il rischio di lesione sia di un adeguato livello di gravità, avuto, peraltro, riguardo alle circostanze del caso concreto, alla durata del trattamento, agli effetti fisici e mentali, al sesso, all'età, allo stato di salute dell'istante (Corte EDU, 4 novembre 2014, c. Svizzera). Per_2 eriva che la presenza di una carenza sistemica che può mettere a rischio un diritto fondamentale dei richiedenti asilo in generale non necessariamente impedisce il trasferimento, in quanto occorre verificare se nel caso concreto in esame essa espone a rischio effettivo di trattamento inumano e degradante il singolo richiedente asilo. Infine, il giudice deve avere fondati motivi di ritenere sussistente la carenza sistemica. È, dunque, necessario un attento esame dell'apparato normativo vigente nello Stato ritenuto competente unitamente alla valutazione della sua concreta attuazione, partendo dai report ufficiali realizzati da organismi europei o nazionali (ad esempio, i report annuali che sulla situazione del diritto di asilo di ciascuno Stato nazionale vengono elaborati dall'ECRE, European Council of Refugee and Exiles e inseriti nell'Asylum Information Database – AIDA) e dalle pronunce sulle carenze sistemiche e sulla violazione dei diritti fondamentali nei vari Stati europei pronunciate dalla giurisprudenza nazionale (italiana e degli altri paesi europei), nonché dalla CGUE e dalla CEDU;
tali dati potranno, poi, essere incrociati ed arricchiti da quelli che emergono da report e notizie provenienti da ONG o da articoli di stampa, previa verifica e valutazione delle fonti da cui essi attingono. In conclusione, può, dunque, affermarsi che la carenza che rileva al fine di impedire il trasferimento ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 Regolamento Dublino III deve avere le caratteristiche di sistematicità, adeguato riscontro nelle fonti, gravità sotto il profilo del diritto che rischia di essere leso e dell'importanza della lesione, rilevanza concreta nel caso specifico. Si aggiunga, infine, che anche in assenza di carenze sistemiche il rischio nel caso concreto di subire un trattamento inumano e degradante in ogni caso esclude la possibilità di attuare il trasferimento vista la portata assoluta del divieto di cui all'art. 4 della Carta europea dei diritti fondamentali. A tale proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che, anche in assenza di fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente, il trasferimento del richiedente asilo deve essere inibito qualora sussista comunque il rischio concreto ed effettivo che il soggetto in esame subisca trattamenti inumani e degradanti, senza che ciò comporti una violazione del principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri (cfr. in tal senso CGUE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2017 nella causa C-578/16; CGUE, Grande Sezione, sentenza 19 marzo 2019 nella causa C-163/17 ; Cass. ss. uu. Persona_3
8044/2018). Alla luce di tale ricostruzione generale, occorre, dunque, valutare se nel caso di specie sussistano carenze sistemiche di rilievo al fine di impedire il trasferimento in Germania, precisando che dalle allegazioni attoree non emergono elementi per ritenere che, a prescindere da carenze sistemiche, il ricorrente corra comunque il rischio concreto ed effettivo di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti a causa del trasferimento nello Stato competente.
7. Sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Germania: quadro normativo e relativa attuazione1.
7.1 Novità riscontrate nell'anno 2023/2024 rispetto al periodo precedente. Tra le riforme varate dal Governo, insediatosi nel dicembre 2021, nel corso del 2022 e 2023 ricordiamo l'introduzione, accanto alle forme di protezione tradizionali (rifugio, protezione sussidiaria, asilo costituzionale, divieto di espulsione), dello status tollerato o Duldung, riconosciuto a coloro che, pur obbligati a lasciare la Germania perché la domanda di protezione è stata respinta, vedono sospeso il loro allontanamento per motivi giuridici (ad esempio la situazione nel paese di origine) o per motivi pratici (l'allontanamento è impedito da mancanza di documenti di viaggio o da una malattia); la riforma entrata in vigore il 1.1.2023 ha anche mitigato le condizioni necessarie per legalizzare il soggiorno in Germania, prevedendo il soggiorno per i giovani e per le persone che dimostrano un'integrazione sostenibile. Sempre dal 1.1.2023 si segnala l'entrata in vigore della Legge sull'accelerazione dei procedimenti giudiziari in materia di asilo e delle procedure di asilo tra le cui novità si evidenzia l'introduzione di una consulenza indipendente per i richiedenti asilo in luogo di quella fornita dallo Stato, che era stata criticata per il rischio di mancanza di autonomia;
la possibilità di condurre colloqui a distanza o di rinunciarvi nel caso in cui lo straniero sia impossibilitato a presenziare;
la possibilità per il giudice di seconda istanza di esaminare questioni di fatto oltre che di diritto;
l'armonizzazione dei termini delle procedure con quelli previsti dalla direttiva procedure;
la revisione dei motivi di cessazione e revoca dei permessi di soggiorno. Nel 2023 sono stati introdotti ulteriori controlli temporanei alla frontiera, oltre che con l'Austria, anche con Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca, prorogati e ancora oggi in vigore. Si registra un inasprimento del clima politico nei confronti dei migranti che ha portato a fare irruzione nei locali di chiese in cui le persone erano ospitate nel contesto dell'asilo ecclesiastico, ma, a fronte delle proteste i richiedenti asilo interessati, questi non sono stati rimpatriati. L'aumento degli arrivi ha pregiudicato le condizioni di accoglienza soprattutto per i minori, rendendo necessario reintrodurre rifugi di emergenza allestiti in aree espositive o in tende con condizioni materiali al di sotto degli standard;
inoltre, si è verificato un forte sovraffollamento nei centri di arrivo regolari con arretrato nella registrazione e difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria e sociale, soprattutto per i bambini;
il governo ritiene che tale arretrato dovrebbe essere compensato nel corso del 2024. Dall'inizio del 2023 sono previsti corsi di integrazione per tutti i richiedenti asilo;
nel 2024 gli Stati federali hanno deciso di sostituire le prestazioni economiche in contanti con la , o carta CP_3 di pagamento nell'ambito della legge per migliorare gli allontanamenti che mira a rendere meno appetibili le condizioni di permanenza. Sempre nell'ambito della stessa legge è stato ridotto il tempo di attesa per l'accesso al mondo del lavoro che è divenuto possibile dopo sei mesi per i richiedenti che vivono all'interno dei centri di accoglienza e per i richiedenti in stato di tolleranza e dopo tre mesi per chi vive fuori senza che vi sia sul punto alcuna discrezionalità delle autorità amministrative. Di contro, vi sono state modifiche al quadro giuridico delle espulsioni e della detenzione con ampliamento delle ipotesi in cui questa è ammessa, prolungamento della durata massima di custodia in attesa di espulsione, inasprimento dei divieti di reingresso. Si è anche proceduto a riaprire nel 2022 l'esame delle domande di richiedenti asilo che avevano già ottenuto protezione in Grecia, in passato dichiarate inammissibili e ora esaminati nel merito dopo una pronuncia del Tribunale amministrativo federale che, applicando i principi stabiliti dalla CGUE (sentenza del 19.3.2019, causa C-297/17, e altri), ha affermato che una domanda non può essere Per_4 dichiarata inammissibile e va esaminata o, anche se il richiedente ha ottenuto la protezione in altro Stato membro qualora quest'ultimo non garantisca ai beneficiari di protezione internazionale la tutela dei diritti fondamentali, sicché il trasferimento integrerebbe un trattamento inumano e degradante. Si registrano pronunce significative della Corte Costituzionale federale che hanno inciso sul sistema di accoglienza: in un caso l'intervento della Corte nel 2022 ha permesso che gli adulti non sposati che vivono in centri di accoglienza collettiva abbiano diritto al medesimo importo per prestazioni sociali economiche degli adulti non sposati che vivono in alloggi privati;
in altro procedimento la Corte ha statuito che i centri di accoglienza sono protetti dalla Costituzione tedesca anche sotto il profilo della privacy, sicché qualsiasi ingresso o irruzione del personale di sicurezza è soggetto alle disposizioni di legge e va giustificati caso per caso. A giugno 2023 tuttavia la Corte amministrativa federale ha limitato l'inviolabilità del domicilio ritenendo ammissibili perquisizioni da parte del personale di sicurezza, mentre un'altra sentenza sempre dello stesso anno ha sancito che i benefici per richiedenti asilo possono essere ridotti o revocati se il richiedente asilo viola il suo obbligo di residenza. Nel 2023 vi è stata un'ulteriore diminuzione delle procedure di revoca di permessi già concessi, sebbene lo status sia stato revocato a più di duemila persone provenienti da Siria, Iraq, Iran, Afghanistan. I tagli annunciati dal governo per il finanziamento alle strutture di sostegno agli immigrati sono stati in parte ritirati a fronte delle proteste delle associazioni coinvolte.
7.2 Accesso al territorio. La fase amministrativa è gestita dal che ha al suo interno CP_4 strumenti di monitoraggio sull'esito dei casi trattati, reso necessario dalle critiche avanzate negli ultimi anni sulla qualità delle decisioni amministrative. Contro la decisione negativa emessa in sede amministrativa è previsto ricorso giudiziale al Tribunale amministrativo da presentarsi entro 14 giorni con effetto sospensivo, salvo i casi di manifesta infondatezza o irricevibilità, in cui è comunque possibile presentare istanza di sospensiva motivata entro 7 giorni, termine che è stato criticato in quanto non integrerebbe un rimedio giudiziario effettivo in violazione della Costituzione tedesca;
la sospensione è in concreto concessa solo in casi eccezionali. È previsto il ricorso ai Tribunali di seconda istanza solo in circostanze eccezionali, ad esempio se il caso è di fondamentale importanza o la decisione di primo grado viola i principi fondamentali della giurisprudenza. Si registra una procedura di rifiuto dell'ingresso alla frontiera introdotta nel 2018 nel caso di persone che hanno presentato domanda di asilo in Grecia e Spagna, nell'ambito della quale i trasferimenti sono disposti non nel rispetto del regolamento Dublino ma in base alla nozione nazionale di paesi sicuri e in virtù di accordi amministrativi con gli Stati UE;
nella pratica, però, la procedura è stata applicata soltanto in 50 casi tra agosto 2018 e dicembre 2021, mentre nel 2022 e nel 2023 solo due persone sono state rimpatriate in Spagna, nessuna in Grecia. La procedura è stata oggetto di una decisione del Tribunale amministrativo di Monaco che nel 2021 l'ha ritenuta illegittima, dovendo trovare applicazione il regolamento Dublino, ma la pronuncia non ha determinato una modifica della prassi del competente. Controparte_5 Ris i controlli alla frontiera lungo il confine austriaco dal 2015 e ai confini con Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera dal 2023 con proroga fino ai primi mesi del 2024 nonostante la CGUE con sentenza del 26.4.2022 abbia stabilito che la proroga di tali disposizioni non può superare i sei mesi, prorogabili per altri sei al massimo. Il divario tra arrivi registrati alla frontiera e domande di asilo presentate ha portato alcune ONG a sospettare una prassi di respingimenti illegali che vengono negati dalle autorità e di cui non si ha piena evidenza. Sono previsti programmi legali di reinsediamento e accesso legale, di cui uno dedicato a soggetti provenienti dall'Afghanistan, che garantiscono un accesso regolare per un numero di posti elevato a
6.500 nel 2023, utilizzato per un totale di 4.614 persone a marzo 2024, in quanto secondo il BAMF diverse persone ammesse per il 2023 entreranno in Germania nel corso del 2024.
7.3 Procedura amministrativa e rimedi giudiziali. La domanda viene presentata presso una struttura di accoglienza o una stazione di polizia o un ufficio delle autorità per stranieri con rilascio di un certificato di arrivo e registrazione dei dati personali come fotografie e impronte digitali. Successivamente viene individuata la filiale del competente con il programma di distribuzione CP_4 EASY, che tiene conto delle capacità di acco degli Stati;
pertanto, il richiedente asilo dovrà presentarsi al BAMF per la formalizzazione della domanda e il rilascio di un permesso temporaneo per richiesta asilo, poiché in mancanza la procedura si interrompe. L'arretrato nella registrazione delle domande è stato colmato nel 2023, allorché il numero di domande presentate è stato inferiore al numero di quelle registrate. Nel febbraio 2023 la pratica di lettura da dispositivi mobili per stabilire l'identità e il paese di origine del richiedente asilo è stata dichiarata illegittima dalla Corte amministrativa tedesca, in quanto viola il diritto alla riservatezza e all'integrità dei sistemi informativi sicché tale strumento non è lecito quando il ha a disposizione altri strumenti;
ciò nonostante il governo federale ha approvato una CP_4 legge nel gennaio 2024 che consente la lettura dei dispositivi mobili ignorando la sentenza. Vengono, inoltre, utilizzati mezzi come la biometria delle immagini, la trascrizione dei nomi e il software per la rilevazione della lingua: se tali strumenti indicano un'identità o un paese di origine diverso da quanto dichiarato ciò andrà chiarito durante il colloquio. La procedura regolare deve chiudersi in sei mesi, ma è possibile prorogare il termine sino ad un massimo di 21 mesi o rinviare la decisione se la situazione nel paese di origine è incerta, con monitoraggio di essa ogni sei mesi e adeguata informazione alla Commissione europea e ai richiedenti asilo. Nonostante i vari accorgimenti si nota una durata media della procedura di primo grado di maggiore durata rispetto all'anno precedente, mentre risultano ridotti i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari;
si registra, inoltre, un aumento significativo delle domande pendenti in sede amministrativa. Il richiedente asilo viene, poi, indirizzato nei centri di prima accoglienza. Per snellire la procedura sono stati aperti centri di arrivo che coadiuvano il BAMF nelle fasi di registrazione, esami medici, colloqui, applicando la procedura diretta (Direktverfahren), limitatamente ai casi chiari, in cui la protezione può essere facilmente riconosciuta o respinta, e la procedura ordinaria negli altri casi. Ci sono, poi, centri Anker dove vengono svolte non solo procedure di asilo, ma anche procedure di rimpatrio, ma in entrambi i casi i risultati raggiunti dalla struttura non sono pienamente soddisfacenti, considerato che non si nota un'accelerazione nella definizione delle procedure di asilo e che quanto alle procedure di rimpatrio si registra un tasso di fuga particolarmente elevato. I diritti di informazione sono curati con fogli informativi disponibili in 44 lingue straniere e video esplicativi che vengono mostrati nei centri di arrivo;
inoltre sono stati sviluppati ulteriori strumenti come informazioni sul sito Web del opuscoli, video esplicativi e una app per i rifugiati appena CP_4 arrivati. Dal 2022 è, inoltre, present nsulenza indipendente finanziata dal governo federale, ma svolta da attori della società civile, sicché l'informazione fornita si sviluppa in sessioni informative di gruppo (curata solitamente dal BAMF) e sessioni di consulenza individuali (gestite dalle associazioni indipendenti). Vi sono perplessità sulla piena attivazione della consulenza indipendente dovute all'incertezza sia sulle modalità di erogazione dei fondi stanziati e sia sulle possibilità di accesso ai centri che verrà garantita alle associazioni di consulenza. Attualmente i servizi forniti dalle ONG riguardano anche la consulenza legale gratuita, ma non sono accessibili presso tutti i centri di accoglienza, vista la difficoltà di spostamento soprattutto per i richiedenti accolti in centri che si trovano in zone remote;
molto spesso, poi, il contatto con le ONG è impedito dall'obbligo di residenza e dall'obbligo di rimanere in un determinato centro di accoglienza. Nel 2023 la Corte amministrativa federale ha stabilito che non vi è alcun obbligo di garantire un accesso regolare ai centri di accoglienza delle associazioni assistenziali, salvo che il richiedente asilo non l'abbia chiesto espressamente. Il colloquio personale prevede la presenza di un interprete e con la riforma del 2022 viene ampliata la possibilità di un colloquio in videoconferenza esteso a tutte le tipologie di procedura, ivi compresa quella ordinaria, che viene però ancora esclusa dalle linee guida interne del A fronte CP_4 delle critiche sulla scarsa qualità del colloquio, il ha ampliato la garanzia di qualità con CP_4 chiarimento sufficiente degli aspetti più rilevanti uto personale e approfondimento delle informazioni incoerenti e contraddittorie. Anche il servizio di interpretariato criticato in passato è stato implementato con previsione della possibilità di presentare reclamo nel contesto delle mediazioni linguistiche e pubblicazione di un nuovo codice di condotta per gli interpreti. Il colloquio viene trascritto riassuntivamente e il richiedente ha la possibilità di correggere errori e incomprensioni;
firmando l'interessato attesta di avere avuto modo di chiarire tutti gli aspetti, ma non mancano problematiche sulla trascrizione nelle fasi successive nelle quali è difficile correggere eventuali errori, non essendovi altra registrazione del colloquio che la trascrizione riassuntiva. Il ricorso in primo grado va presentato entro 14 giorni ridotti a 7 nei casi di rigetto per manifesta infondatezza, termine considerato inadeguato a garantire un rimedio giudiziale efficace;
il ricorso ha effetto sospensivo, salvo i casi di manifesta infondatezza. Per accelerare la definizione del procedimento la riforma entrata in vigore nel 2023 permette di evitare l'audizione in casi di manifesta infondatezza o inammissibilità, ma il richiedente può sempre chiedere che venga fissata udienza. È previsto un ricorso in secondo grado in casi eccezionali e un ulteriore ricorso di terzo grado, detto revisione, per i casi di importanza fondamentale dinanzi alla Corte amministrativo federale che può indagare non soltanto questioni di diritto di importanza fondamentale, ma anche questioni di fatto inerenti la situazione del paese di origine in caso di contrasti sul punto tra le varie Corti Amministrative superiori;
tale modifica introdotta dal 1.1.2023 è volta a garantire maggiore uniformità della giurisprudenza nella valutazione della situazione dei paesi di origine. In caso di violazione di diritti fondamentali, è ammesso ricordo alla Corte Costituzionale federale. L'assistenza legale gratuita non è prevista nella fase amministrativa (in cui è possibile essere rappresentati da un avvocato a proprie spese ma non da rappresentanti delle ONG), ma è fornita durante i procedimenti giudiziari benché soggetta ad autorizzazione del giudice di merito fondata sulle possibilità di successo del ricorso;
gli avvocati ritengono che i compensi non siano adeguati, sicché pattuiscono onorari maggiori con i clienti. Sono previste inoltre:
- una procedura alla frontiera aeroportuale, in cui si registrano difficoltà nel reperimento di interpreti e tassi di accoglimento in sede amministrativa più bassi della procedura ordinaria;
di contro questa è l'unica procedura in cui vi è la possibilità di assistenza legale gratuita nella fase dell'impugnazione;
- una procedura accelerata in caso di provenienza da paese di origine sicuro e altre ipotesi specifiche, raramente applicata nella pratica;
- una procedura di ammissibilità per le domande reiterate, per le quali non è prevista l'assistenza legale gratuita, per le domande di richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri, nelle quali non si rilevano criticità particolari, per i casi . CP_1
7.4 Condizione di nza Dublinati. La procedura è gestita dal e CP_1 CP_4 solitamente avviata in caso di riscontro delle impronte digitali nel sistema Eurodac;
la detenzione in vista di trasferimento avviene soltanto per rischio elevato di fuga. Dopo la pronuncia CGUE CP_1 del 26.7.2017, C-670/16, , sul decorso dei termini per le richieste , il si è CP_6 CP_1 CP_4 adeguato facendo decorr dal momento della registrazione e del r l c di arrivo e non dalla presentazione della domanda. I trasferimenti avvengono ad opera della polizia, anche se i richiedenti si dichiarano disposti ad un allontanamento volontario;
viene disposto il trattenimento in attesa dell'allontanamento, ma solitamente i trasferimenti avvengono in giornata sicché non è necessario alcuna detenzione pre-espulsione CP_1 con le garanzie anche giudiziarie previste in tal caso. Si registrano casi di uso eccessivo della forza e contenzione fisica con trattamento umiliante e farmaci sedativi nell'anno 2018 per trasferimenti in Bassa Sassonia e a Berlino;
anche nel 2020 e nel 2021 si sono registrati casi di uso di mezzi CP_1 nzione fisica da parte della polizia, proseguiti nel 2023 sia pure per un numero più limitato di casi: i trasferimenti come i rimpatri forzati sono in ogni caso soggetti al monitoraggio di una struttura governativa e in alcune zone anche di un'agenzia indipendente e non risultano denunce per abuso di mezzi di costrizione2 con riferimento agli anni successivi al 2018, allorquando l'utilizzo della forza determinò l'intervento del Comitato europeo anti-tortura3. Può accadere che per evitare i trasferimenti i richiedenti vengano accolti dalle istituzioni CP_1 ecclesiastiche: l'asilo ecclesiastico non è disciplinat gge ma viene rispettato come espressione di una tradizione cristiano-umanitaria. Per evitare le espulsioni le autorità ecclesiastiche possono presentare un dossier sulle difficoltà umanitarie che può portare il a rivedere il caso applicando CP_4 la clausola discrezionale ex art. 17 Regolamento Dublino III. Benché l'Alta Corte bavarese abbia statuito che dare rifugio e cibo a persone obbligate a lasciare la Germania nell'ambito dell'asilo ecclesiastico non può considerarsi reato, nel 2023 vi sono state varie violazioni dell'asilo ecclesiastico per attuare i trasferimenti verso altri Stati. Peraltro, se le persone lasciano il distretto assegnato CP_1 per trovare rifugio in una chiesta non hanno più diritto ai benefici sociali. Le decisioni sono impugnabili nel termine di 7 giorni (il che determina difficoltà pratiche CP_1 di avere un rimedio giudiziale effettivo) con possibilità di richiedere in sede giudiziale la sospensione che non è automatica. I Tribunali amministrativi degli Stati federali hanno emesso pronunce divergenti sulla sussistenza di carenze sistemiche dei vari Stati membri;
è prevista l'assistenza legale come per gli altri procedimenti giudiziali a fronte di rigetto della domanda di asilo ma solitamente essa non viene concessa se non con riguardo ai trasferimenti verso Italia, Ungheria e Bulgaria, in cui le possibilità di successo del ricorso sono più elevate per la presenza di giurisprudenza contrastante sulle carenze sistemiche. Non sono stati segnalati casi di rimpatriati che abbiano incontrato difficoltà nel CP_1 riaccedere ad una procedura di asilo o abbiano avuto altri problemi dopo essere stati trasferiti in Germania. I richiedenti, se hanno già presentato domanda di asilo in Germania, sono obbligati a tornare nella regione alla quale erano stati assegnati durante la precedente procedura di asilo. Se la loro domanda è già stata respinta con una decisione definitiva, è possibile che siano posti in stato di detenzione preventiva al loro ritorno in Germania.
7.5 Persone vulnerabili. Nonostante la legge non preveda un obbligo di identificare sistematicamente le persone vulnerabili ad eccezione dei minori non accompagnati, il BAMF ha elaborato un modello per l'identificazione dei gruppi vulnerabili in collaborazione con varie ONG al fine di rendere omogenea la prassi presso i vari Stati federali competenti per tale adempimento;
trattandosi, peraltro, di procedura non vincolante giuridicamente non può dirsi fino a che punto verrà adottata dagli Stati federali, tanto che il gruppo di lavoro federale, che nel 2023 ha analizzato i tentativi degli Stati di affrontare tali carenze, ha riscontrato un approccio non sistematico. È stato, poi, rilevato che l'accelerazione del procedimento può portare a non identificare la vulnerabilità in tempo utile per assegnare un funzionario del adeguatamente formato e garantire CP_4 misure procedurali specifiche. Nel 2022 le linee guida interne hanno onerato anche il BAMF dell'individuazione di vulnerabilità; in tal caso il BAMF, che non ha unità specializzate nel trattamento di gruppi vulnerabili, si avvale comunque di funzionari speciali per il colloquio (che secondo gli avvocati hanno portato ad un miglioramento nel settore) ed investe l'assistente sociale incaricato dell'individuazione delle misure specifiche da adottare, benché l'individuazione di vulnerabilità da parte dei servizi sociali non implichi automaticamente il diritto a condizioni di accoglienza specifiche. Il sistema di accoglienza prevede specifiche misure per le varie categorie di soggetti vulnerabili, che tutelano la privacy per donne sole o persone LGBTIQ+ e garantiscono l'assenza di barriere architettoniche per persone con disabilità. Non sono, però, previsti esoneri per specifiche vulnerabilità dalla procedura aeroportuale e si segnalano colloqui di diverse ore condotti in aeroporto con donne incinte.
7.5.1 Minori non accompagnati. In caso di dubbio sull'età di minori non accompagnati e in assenza di documenti al seguito, l'età viene stabilita sulla base di un'ispezione qualificata condotta da due membri esperti dello staff dell'ufficio con l'aiuto di interpreti. Nel 2023 si è rilevato che la grande discrezionalità di tale valutazione aveva portato ad identificare come adulti alcuni minori che peraltro non avevano avuto sufficiente accesso ai rimedi legali per contestare la decisione. Solo in caso di permanenza del dubbio si dispone una visita medica specialistica con uso di radiografie o altri metodi che escludono in ogni caso l'esame dei genitali. Dal 2022 ai minori non accompagnati non è applicata la procedura aeroportuale e quindi non viene negato l'accesso al territorio;
l'esenzione non riguarda, però, i minori che arrivano al seguito di famiglie. I minori non accompagnati sono affidati all'ufficio assistenza ai minori (Jugendamt) che individua l'ufficio responsabile in una fase preliminare, che può durare anche vari mesi, durante la quale i minori hanno accesso all'assistenza psicologica di emergenza, alla rappresentanza legale e ai servizi di assistenza, ma non vengono iscritti a scuola. Solo una volta individuato l'ufficio competente si apre la procedura e viene nominato il tutore legale, che spesso non ha la formazione adeguata per supportare il minore nella procedura di asilo o è sovraccaricato dalla necessità di seguire un alto numero di minori a lui affidati.
7.5.2 Nazionalità specifiche. Si nota una diversa tipologia di permesso di soggiorno concesso negli anni ai richiedenti provenienti dalla Siria, cui veniva in passato riconosciuto lo status di rifugiato, mentre negli anni più recenti viene solitamente concessa la protezione sussidiaria in quanto si ritiene che il semplice rifiuto di arruolarsi non sia sufficiente ad ottenere il rifugio (in tal senso si è espressa nel gennaio 2023 anche la Corte amministrativa federale), nonostante la CGUE nel 2021 abbia affermato che nel contesto della guerra civile siriana tale rifiuto integra una forte presunzione di correlazione con uno dei presupposti per ottenere lo status. Nonostante vi siano stati allontanamenti di cittadini siriani nella prima metà del 2023, la Siria non è elencata tra i paesi di destinazione degli allontanamenti, sicché presumibilmente si tratta di trasferimenti in altri paesi membri per il Regolamento Dublino o di allontanamenti a seguito di un rifiuto di ingresso. Dopo la presa del potere da parte dei talebani il 15.8.2021, in Afghanistan la Germania ha avviato un'operazione di evacuazione per i cittadini tedeschi nel paese e per i cittadini afghani che avevano lavorato per le autorità tedesche. Nel 2022 è stato avviato un nuovo programma di ammissione umanitaria di cittadini afghani (che prevedeva l'ammissione per un massimo di 1.000 persone al mese fino alla fine del mandato dell'attuale governo nel 2025), rivolto a candidati scelti dalle ONG in base a specifici requisiti, come attivisti per i diritti umani, donne, chi ha lavorato nel campo della giustizia, dei media, dello sport, della politica, nel mondo accademico o persone particolarmente vulnerabili;
il programma varato nel 2022 e sospeso a marzo 2023 per accuse di abuso è stato poi riaperto nel giugno 2023 con nuovi meccanismi di screening che ne rallentano secondo le ONG l'operatività. I tassi di accoglimento delle domande di cittadini afghani anche reiterate sono prossime al 100% e le persone senza uno status di protezione ricevono regolarmente lo stato di tolleranza. Il 1 gennaio 2024 è stato revocato il divieto federale di espulsione nei confronti dell'Iran, proclamato nel dicembre 2022, nonostante il quale anche nel 2023 vi sono state 4 espulsioni in Iran. Dopo il conflitto in Ucraina sono aumentate le domande presentate da cittadini russi anche se la giurisprudenza tedesca ritiene che l'obiezione di coscienza non sia elemento sufficiente per ottenere protezione. Sono stati rilasciati permessi speciali o è stato riconosciuto lo stato tollerato ai lavoratori culturali o dei media russi fuggiti in Germania. Nella prima metà del 2023, nessuna persona è stata trasferita in Russia coattivamente. Anche il conflitto in Palestina ha fatto crescere notevolmente il numero di richieste di protezione internazionale soprattutto dopo che nel giugno 2023, prima dell'escalation del conflitto, la Corte amministrativa di Oldenburg aveva già affermato che la situazione in Cisgiordania costituiva un pericolo per la salute e la vita di coloro che vi risiedono e che le persone palestinesi presenti sul territorio tedesco avevano diritto allo stato di tolleranza o Per_5
Georgia e sono state aggiunte alla lista dei paesi sicuri con critiche delle ONG che Per_6 hanno rilevato pr he relative ad alcune minoranze come Rom e persone LGBTIQ+.
7.6 Condizioni di accoglienza in generale dei richiedenti asilo. L'accoglienza in Germania prevede una collocazione iniziale nei centri di prima accoglienza o di arrivo e un successivo smistamento con assegnazione ai centri di accoglienza collettiva o in appartamenti decentrati. Nel 2018 sono stati istituiti gli AnkER, centri di arrivo finalizzati a centralizzare e snellire la procedura di asilo che il governo eletto nel 2021 ha dichiarato di non voler continuare ad utilizzare, anche se almeno fino a settembre 2023 il era presente in nove di queste strutture. CP_4
I richiedenti asilo hanno diritto alle condizioni di accoglienza dal momento in cui viene rilasciato il certificato di arrivo (il che avviene di solito entro pochi giorni dalla segnalazione alle autorità della volontà di presentare richiesta di asilo) e per tutta la durata del procedimento di ricorso giudiziale, anche nei casi di domanda manifestamente infondata o irricevibile in cui la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata rigettata;
in tale caso, infatti, pur perdendo lo status di richiedente asilo, le persone ottengono la che dà accesso ai sussidi al pari di coloro cui viene concesso un Per_5 permesso di soggiorno temporaneo. I richiedenti asilo devono utilizzare prima le risorse a loro disposizione e l'eventuale denaro trovato in loro possesso viene trattenuto e utilizzato per coprire i costi dell'accoglienza, ad eccezione di una somma di 200 euro in contanti. I richiedenti asilo hanno diritto ad un pocket money (attualmente garantito in molti Stati con il rilascio di una carta di debito) per le esigenze quotidiane che viene graduato in base all'età e alle condizioni personali e può essere soggetto a riduzione o revoca in casi predeterminati e tassativi, fermo restando in ogni caso la fornitura di alloggio, cibo e beni di prima necessità; la somma spettante viene annualmente adeguata in base al costo della vita e ulteriori spese possono essere finanziate a richiesta del richiedente asilo se necessarie per salvaguardare i mezzi di sussistenza o lo stato di salute. La Corte costituzionale federale ha dichiarato illegittima l'erogazione a favore di adulti non sposati accolti in centri di accoglienza di benefici economici inferiori rispetto a quelli riconosciuti ad adulti non sposati ricoverati fuori dai centri di accoglienza, sul presupposto che i primi potessero godere di un'economia familiare all'interno del centro. Con riferimento alle riduzioni delle prestazioni economiche, la Corte costituzionale federale ha dichiarato che i benefici possono essere subordinati agli obblighi di cooperazione, ma al contempo ha evidenziato che qualsiasi distinzione tra cittadino tedesco e cittadino straniero nell'accesso al sistema del welfare debba essere motivata. Nella pratica la riduzione dei sussidi si applica raramente ai richiedenti asilo se la procedura è in corso, salvo i casi di domanda respinta perché manifestamente infondato o inammissibile, oppure nei casi in cui la persona è fuggita o non si è presentata all'appuntamento per il trasferimento . CP_1
7.6.1 Libertà di movimento. I richiedenti asilo sono obbligati a permanere nell'area in cui si trova il centro di accoglienza, cui sono stati inizialmente assegnati con possibilità di ottenere comunque il permesso di spostarsi in altre aree geografiche in presenza di specifiche esigenze. È previsto un obbligo di permanenza nei centri di accoglienza con limite temporale massimo che può variare tra i vari Stati federali e per varie categorie di persone;
ingressi e uscite dai centri sono monitorati e in caso di assenza prolungata senza preavviso è prevista la cancellazione dal centro di accoglienza e la sospensione del pagamento delle prestazioni;
sono forniti biglietti per trasporto pubblico in caso di appuntamenti ufficiali come i colloqui mentre gli altri spostamenti anche per ragioni sanitarie sono a carico CP_4 dei richiedenti asilo.
7.6.2 Alloggi. Nel 2022 sono state introdotte soluzioni alloggiative di emergenza per far fronte al crescente numero di richiedenti asilo provenienti da Ucraina e Afghanistan;
tali soluzioni emergenziali sono state prorogate fino al 2024. I centri si distinguono in centri di prima accoglienza, centri di arrivo, Anker, centri di accoglienza collettiva e sistemazione decentralizzata. In alcuni centri, in cui si erano rilevate condizioni precarie, sono stati avviati lavori di sistemazione e ristrutturazione (struttura di Monaco Funkkaserne). Sono stati registrati frequenti disagi nel 2022 a causa del sovraffollamento, che ha determinato carenza di servizi igienici e mancanza di adeguata tutela della privacy. Le ONG hanno rilevato in particolare che l'alloggio di minori nei centri di prima accoglienza viola i loro diritti ed è un pericolo per la loro salute mentale, mentre il sostegno psico-sociale fornito ai giovani rifugiati è inadeguato;
inadeguatezze sono state registrate anche nel centro Anker di Manching/Ingolstadt per il trattamento di persone con disturbi psicologici. Vengono segnalate carenze anche nei centri di emergenza con servizi igienici a volte non funzionanti e sporchi e sistemi di riscaldamento fuori uso (tende di emergenza di Brema), scarsa protezione dal freddo e difficoltà di accesso delle ONG (tende dell'ex aeroporto di Berlino-Tegel), edifici in degrado dove girano topi (centro accoglienza ). Per_7 Dopo il ricovero nei centri di prima accoglienz denti asilo vengono distribuiti nei centri di accoglienza collettiva o in sistemazioni in alloggi autonomi;
in tal caso le condizioni variano molto in base alle regioni di destinazione. Le strutture sono spesso criticate, in quanto non conformi agli standard di base e inadatte alla tutela della privacy, così come sono state mosse critiche alla qualità del cibo, insufficiente o inadeguato a particolari esigenze di salute;
in alcuni centri mancato spazi idonei per i minori. Risulta motivo di preoccupazione anche la sicurezza personale dei richiedenti, essendosi verificati anche nel 2023 attacchi contro i centri di accoglienza (in riduzione dal 2019) e aggressioni contro i singoli richiedenti asilo, la maggior parte dei quali classificate come crimini a sfondo razziale;
vi sono state anche segnalazioni di molestie violente o razziali da parte del personale dei centri. Si registrano criticità nell'accoglienza di minori non accompagnati (posticipato accesso all'istruzione, maltrattamenti, cibo non adeguato, numero di tutori legali non adeguato) generalmente legate al sovraffollamento. Infine, diverse città hanno aperto centri specializzati nell'accoglienza di persone LGBTIQ+ considerate gruppo particolarmente vulnerabile.
7.6.3 Accesso al mercato del lavoro. Di regola i richiedenti asilo ricoverati nei centri di prima accoglienza non possono reperire attività lavorativa, alcuni possono avere un permesso di lavoro dopo 9 mesi dall'apertura della procedura di asilo a determinate condizioni. Al di fuori dei centri di accoglienza i richiedenti asilo possono trovare lavoro dopo 3 mesi di permanenza sul territorio e dal 2020 possono svolgere qualsiasi lavoro anche autonomo se in possesso di permesso per richiesta asilo o di permesso per soggiorno tollerato dopo sei mesi dalla concessione del permesso. Per_5 Le modifiche introdotte nel 2023 prevedono la possibilità di accedere al lavoro già dopo sei mesi per i richiedenti che sono all'interno del centro e dopo 3 mesi per chi è fuori dal centro aumentati a 6 mesi per chi fruisce della e comunque non a discrezione dell'autorità. Per_5
I richiedenti provenienti da paesi sicuri che devono permanere nei centri di prima accoglienza per l'intera durata della procedura non hanno accesso al mercato del lavoro, essendo esso precluso finché permane l'obbligo di permanenza nei centri di prima accoglienza. Permangono difficoltà di impiego legate alla lingua, ai pregiudizi, alla difficoltà di riconoscimento delle qualifiche professionali. A novembre 2023 per favorire l'integrazione è stato approvato il programma Job-Turbo diviso in tre fasi (formazione, inserimento nei centri per l'impiego, avvio al lavoro).
7.6.4 Accesso all'istruzione. In linea di principio viene garantito ai minori stranieri il medesimo accesso all'istruzione previsto per i minori tedeschi, ma si notano differenze tra i vari Stati federali, difficoltà di accesso per la mancanza di corsi di alfabetizzazione e criticità delle scuole tedesche sopraffatte dall'organizzazione di classi per bisogni speciali. Le difficoltà di accesso all'istruzione registrate nei centri di prima accoglienza sono state solo in parte ovviate da un progetto del
[...] che ha favorito l'accesso immediato a materiale di lettura per agevolare l'apprendimento Controparte_7 esca;
l'insegnamento viene a volte fornito negli stessi centri di accoglienza piuttosto che nelle strutture scolastiche, prassi oggetto di una pronuncia del Tribunale amministrativo che ha sancito che i minori che avevano sufficienti competenze in lingua tedesca dovevano avere il diritto di frequentare il sistema scolastico. L'accesso è precluso ai soggetti di età superiore a 16 anni, molti dei quali avrebbero bisogno di istruzione non avendo terminato la scuola nel paese di origine. I richiedenti asilo hanno accesso alla formazione professionale e universitaria anche se sussistono difficoltà pratiche, essendo necessaria la conoscenza della lingua tedesca e una copertura assicurativa sanitaria, tanto che sono state istituite strutture di supporto;
in ogni caso il numero di richiedenti asilo iscritti all'università continua ad aumentare o rimane comunque numericamente alto. Il organizza per gli adulti corsi di integrazione aperti a tutti i richiedenti asilo dall'inizio del CP_4 2023, al do sono state rimosse le restrizioni di accesso garantito in passato soltanto ad alcune categorie di richiedenti asilo;
i corsi fanno registrare alcune carenze di personale e mezzi, tanto che solo una metà dei partecipanti acquisisce il livello B1 di conoscenza della lingua.
7.6.5 Assistenza sanitaria. È prevista l'assistenza sanitaria per i primi 18 mesi limitata ai casi di malattie acute e dolore, vaccinazioni e controlli medici preventivi necessari;
ulteriori prestazioni mediche possono essere concesse ove indispensabili nel caso individuale per garantire la tutela della salute. Dopo diciotto mesi il richiedente asilo può accedere all'assistenza sanitaria standard prevista per i cittadini tedeschi, con rilascio di una tessera sanitaria. A seguito delle modifiche apportate da gennaio 2024 l'accesso ai benefici standard sarà possibile soltanto dopo 36 mesi. Sono previste prestazioni specifiche per donne incinte o neomamme e in ogni caso l'assistenza specifica indispensabile nel singolo caso. È prevista la presenza di personale medico e infermieristico nei centri di accoglienza, ma l'accesso alle cure varia tra i vari Stati federali, in alcuni dei quali si registrano criticità come la ritrosia del medico di base a prescrivere visite specialistiche, la mancanza di adeguati fondi e di posti sufficienti, la distanza tra centri di accoglienza e centri di trattamento che possono rendere difficile l'accesso alle cure necessarie per le vittime di traumi e tortura;
per queste ultime sono previste strutture specializzate che hanno, però, posti limitati, sicché non è sempre garantito l'accesso alle terapie con attese che in media superano i 6 mesi. I tagli ai finanziamenti per tali strutture annunciati nel 2023 avranno secondo le organizzazioni del settore un impatto pesante su un sistema già insufficiente.
7.7 Detenzione. È prevista in ipotesi di pericolo di fuga, o per eseguire un ordine di allontanamento anche a seguito di trasferimento secondo il Regolamento Dublino III. I richiedenti asilo non possono essere trattenuti finché hanno un permesso di soggiorno e fino a quando la loro domanda non è stata definitivamente respinta, ma la legge sul miglioramento degli allontanamenti dal 27.2.2024 ammette la detenzione dei richiedenti asilo nel caso di domanda reiterata presentata per evitare l'allontanamento o in caso di pericolo significativo per la sicurezza interna o per la vita propria o altrui o ancora in presenza di condanne penali. Negli ultimi anni sono state introdotte riforme che ampliano le possibilità di detenzione finalizzata all'allontanamento e prevedono la possibilità di acceso delle autorità agli appartamenti privati per arrestare le persone da espellere. Non possono essere detenuti in linea di principio i richiedenti asilo minori (salvo il tempo necessario eventualmente per verificare la minore età) e altri gruppi vulnerabili e in alcuni stati sono previste misure speciali per alcune categorie di persone (anziani, donne in allattamento, disabili). Sono previsti specifici limiti di tempo per la detenzione pre-espulsione con durata massima di 6 mesi prorogabili fino a 18 nel caso in cui la persona ostacoli l'espulsione, ma questo avviene in rarissimi casi. La regola generale è che la detenzione deve essere disposta se lo scopo non può essere raggiunto con altri mezzi meno severi, ma ugualmente efficaci, come la restrizione geografica, l'obbligo di segnalazione, l'obbligo di risiedere in un posto specifico o di essere a casa durante la notte, l'obbligo di rivolgersi ad un servizio di consulenza per i rimpatriati. La detenzione è solitamente disposta in strutture specializzate distinte dalle carceri ordinarie. Le condizioni nei luoghi di detenzione sono eterogenee, in alcuni casi sono segnalate carenze e condizioni prossime al regime carcerario, con difficoltà di accesso a cure mediche;
si registrano interventi della magistratura che ha rilevato l'inadeguatezza di alcune strutture in cui, siccome le condizioni sono troppo simili a vere e proprie carceri, (uso in alcuni casi di detenzione in celle di massima sicurezza, divieto di indossare propri vestiti, severe restrizioni alle visite4), non sono soddisfatti gli standard di strutture specializzate come individuati dalla CGUE nella decisione del 10.3.2022 (causa C-519/20, K contro ). Sono state riscontrate difficoltà di accesso alle strutture da parte di familiari, Controparte_8 personale di ONG, sacerdoti, aggravatesi nel periodo pandemico. Inoltre, vengono rilevate carenze nell'assistenza sanitaria e psicologica con isolamento dei detenuti (sia pure per periodi molto brevi in caso di violazione delle norme del centro), che possono portare all'elaborazione di pensieri suicidi.5 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha evidenziato nel rapporto del settembre 2022 i notevoli progressi riscontrati nel sistema detentivo tedesco, palesando, però, preoccupazioni per la durata dell'isolamento, la mancanza di cure psichiatriche adeguate, la tendenza ad interrogare i minori senza la presenza di un avvocato o di una persona di fiducia;
non sono stati riscontrati casi di maltrattamenti o violenze da parte del personale addetto ai centri, se non denunce sporadiche6. Gli ordini di detenzione sono soggetti al controllo giudiziario, ma avvocati e ONG hanno evidenziato gravi carenze in tale controllo in primo grado, confermate dal Tribunale di seconda istanza che ha dichiarato illegali molti ordini di detenzione emessi dal giudice di prime cure. È garantito l'accesso all'assistenza legale anche se il gratuito patrocinio viene raramente concesso, essendo legato alla previsione di accoglimento della domanda;
le difficoltà di accesso all'assistenza legale sono state oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, con riferimento alla struttura di Eichstätt, ha ritenuto tali ostacoli non in linea con le previsioni costituzionali. La modifica normativa contenuta nella legge sul miglioramento del rimpatrio nel febbraio 2024 prevede che i detenuti che non hanno un avvocato ne otterranno uno nominato dal Tribunale, ma non è ancora chiaro come ciò verrò implementato e garantito.
7.8 Contenuto della protezione internazionale. I permessi rilasciati hanno durata di tre anni per le persone con status di rifugiato, un anno per i beneficiari di protezione sussidiaria rinnovabili per altri due anni, un anno almeno per i beneficiari di protezione umanitaria. Dopo un certo periodo di tempo, i beneficiari di protezione internazionale possono accedere al permesso di stabilimento o di soggiorno permanente. È prevista, inoltre, la possibilità di naturalizzazione a determinate condizioni e dal 2023 a differenza degli altri stranieri non è richiesto ai rifugiati di rinunciare alla precedente nazionalità. La legge sull'accelerazione dei procedimenti giudiziari entrata in vigore il 1.1.2023 limita i motivi di cessazione e revoca con la finalità di ridurre la pressione sui Tribunali e sul e di garantire un CP_4 quadro giuridico più coerente con la direttiva 2011/95/UE. In particolare, si che la modifica nelle condizioni di sicurezza del paese di origine sia stabile e che ci si possa attendere ragionevolmente che il rifugiato torni nel paese di origine (circostanza da escludere ad esempio nel caso in cui vi siano stati traumi o disturbi mentali derivanti da persecuzioni). È prevista la tutela giudiziaria in caso di revoca dello status ed è possibile che dopo la perdita dello status venga concesso altro permesso per diverso motivo, tenendo conto del grado di integrazione in Germania. I rifugiati beneficiano di agevolazioni per ottenere il ricongiungimento familiare, mentre le stesse condizioni non si applicano ai beneficiari di protezione sussidiaria, che sottostanno ad una quota mensile massima di 1.000 visti per ricongiungimento. Nel dicembre 2022 la Corte Amministrativa federale ha sancito che tale distinzione non viola la Costituzione. I beneficiari di protezione non hanno limiti alla libertà di movimento, ma esiste un obbligo di residenza triennale nel Lander in cui si è svolta la procedura di asilo, con possibilità di deroga a domanda a fronte di una serie di motivazioni ulteriormente ampliate nel 2022. La presenza di un obbligo di soggiorno previsto per facilitare l'integrazione è stata ritenuta illegittima dall'Alta Corte Amministrativa della Renania settentrionale-Westfalia con successiva modifica delle parti censurate da parte del governo. Si riscontrano difficoltà nel reperire una sistemazione al di fuori dei centri di accoglienza per la carenza di alloggi soprattutto a basso prezzo;
è previsto un sussidio nel caso in cui i beneficiari non riescano a coprire il costo della vita ad un livello adeguato. L'accesso al mondo del lavoro non ha preclusioni, sono previsti programmi di consulenza specifici per stranieri organizzati dal BAMF, nonché ulteriori programmi di integrazione introdotti in alcuni Stati federali. I risultati dell'integrazione lavorativa sono generalmente buoni, pur essendoci difficoltà nel riconoscimento del titolo di studio ottenuto in patria e un tasso di disoccupazione in crescita soprattutto dopo il periodo pandemico. I beneficiari di protezione hanno accesso al pari dei cittadini tedeschi ai servizi sociali (istruzione, previdenza sociale) e al sistema di assicurazioni sociali che include anche l'assicurazione sanitaria pubblica.
7.9 Giurisprudenza europea su casi Dublino III. Non si registrano decisioni di giudizi nazionali ed europei, che hanno bloccato il trasferimento in Germania, individuato come Stato competente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III per la presenza di carenze sistemiche.
7.10 Conclusioni e valutazioni nel caso specifico. Dall'esame complessivo delle condizioni di accoglienza sopra descritte si ritiene che non sussistano nel sistema tedesco carenze sistemiche idonee a giustificare la sospensione del trasferimento ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III. Va registrato dal punto di vista della legislazione un recente ampliamento delle possibilità di accesso degli stranieri ad un permesso di soggiorno, con previsione accanto alla protezione unionale, che garantisce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, anche di una protezione nazionale che prevede l'asilo costituzionale, della protezione per gravi motivi umanitari e da ultimo anche di un permesso di soggiorno per status tollerato o Duldung per coloro che, pur non avendo avuto accesso alla protezione, non possono essere rimpatriati per ostacoli giuridici o di fatto. Inoltre, sono state ridotte le ragioni di revoca, con approvazione di programmi di integrazione per coloro che hanno visto accogliere la propria domanda. Va, inoltre, registrata la presenza di un efficace e diffuso controllo giudiziale sul sistema di accoglienza, con ampliamento delle possibilità di verifica in secondo grado esteso anche a questioni di merito oltre che di diritto, che spesso ha inciso sulle condizioni di accoglienza, inducendo il governo federale o dei singoli Stati a modificare gli aspetti ritenuti non legittimi dai Tribunali. I problemi spesso registrati in sede di sistemazione ed accoglienza dipendono in via principale da fenomeni di sovraffollamento dovuti ad un aumento in alcuni periodi dei flussi migratori, ma si registra il costante impegno dell'autorità amministrativa a fare fronte all'aumento di pressione migratoria spesso registrato negli anni scorsi, approntando soluzioni emergenziali e transitorie ed intervenendo con miglioramenti anche strutturali laddove vi siano strutture fatiscenti o non adeguate, che risultano riscontrate soltanto in alcuni centri. In un sistema in cui la suddivisione dei compiti di accoglienza tra i vari Stati può determinare evidenti disparità di trattamento, si nota una particolare attenzione a garantire uniformità da parte del governo federale, ad esempio emanando linee guida in materia di individuazione di soggetti vulnerabili o ampliando il controllo giudiziale di secondo livello anche alle situazioni dei paesi di origine dei richiedenti asilo. Le criticità riscontrate con riferimento a particolari gruppi di richiedenti asilo, come i minori non accompagnati o alcune categorie di soggetti vulnerabili, o nell'ambito di particolari procedure, come quelle aeroportuali alla frontiera, non hanno rilevanza nel caso in esame. Anche le problematiche riscontrate nelle strutture di detenzione non sono tali da far ritenere che il richiedente asilo sia esposto a trattamenti inumani e degradanti, per integrare i quali è necessaria una “soglia particolarmente elevata di gravità (che) sarebbe raggiunta quando l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (sentenza in data odierna, Jawo, C-163/17, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). Detta soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita dell'interessato, non implichino una estrema deprivazione materiale che ponga detto soggetto in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante (sentenza in data odierna, C-163/17, punto 93)” (così testualmente nella sentenza e altri del 19.3.201 Per_4
297/17 punti 86-91). A tale riguardo, va rilevato che to non tutte le strutture preposte alla detenzione pre-espulsione sono affette da carenze nella gestione o nelle condizioni materiali, per le quali sono stati riscontrati notevoli progressi dal Comitato europeo contro la tortura, dall'altro che anche in tale caso sussiste un attento controllo tramite due gradi di giudizio idoneo a verificare il rispetto degli standard minimi di trattamento al momento dell'emissione di un ordine di detenzione. Con riferimento a casi di aggressione a singoli migranti e di attacchi a centri di accoglienza, si ritiene che si tratti di casi isolati che non sono idonei a mettere a rischio la tenuta del sistema, avendo in ogni caso i richiedenti asilo accesso alla protezione garantita dalle forze di polizia e dalla magistratura e trattandosi in ogni caso di episodi in diminuzione costante. Anche le denunce circa l'uso della forza nelle procedure di trasferimento non volontario non sembrano evidenziare una prassi sistematica ed in ogni caso non vi sono elementi per affermare che l'uso della forza non sia stato proporzionale e ragionevole nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del soggetto da rimpatriare come previsto dall'art. 8 comma 4 della direttiva rimpatri 2008/115/CE. Anche le doglianze contenute nel ricorso introduttivo circa il rafforzamento delle procedure di rimpatrio invero non integrano una carenza sistemica, ma rientrano nella gestione dell'immigrazione irregolare che prevede il rimpatrio per i soggetti che non abbiano titolo a permanere sul territorio nazionale. Per tutte le ragioni esposte va esclusa la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza della Germania, con conseguente infondatezza delle doglianze avanzate ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III.
8. Regolamento delle spese di lite. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, in quanto l'amministrazione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato, con la conseguenza che: “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass., sez. 1, sent.
2.9.04 n. 17674, conforme a sent. 2.9.05, n. 17708, in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio); nel caso di specie non essendo stata presentata alcuna nota sulle spese vive sostenute non può procedersi alla relativa liquidazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1658/2025 r.g., così provvede: rigetta integralmente il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura della cancelleria al ricorrente e all'Unità presso il CP_1 [...]
Controparte_2
.
[...]
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 09.05.2024
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
(Atto sottoscritto digitalmente)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Notizie reperite per lo più dal Country Report Germany del giugno 2024, reperibile sul sito Asylum in Europe al link https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2024/06/AIDA-DE_2023-Update.pdf 2 Si veda sul punto il monitoraggio del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà relativa al periodo 2018/2019. Report completo reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/3afb8d00fff01d3749c8e7993fbe6213.pdf 3 https://www.coe.int/it/web/portal/-/germany-anti-torture-committee-calls-on-authorities-to-ensure-better-treatment-of- foreign-nationals-being-removed-by-air 4 Nel dicembre 2023 la Corte Suprema federale ha statuito che quando il tribunale ordina la detenzione deve controllare che la struttura rispetti le condizioni previste dal diritto europeo, evidenziando che le norme applicate nel centro di detenzione di Hof andavano oltre quanto necessario per far rispettare l'ordine di espulsione. 5 In un rapporto di maggio 2019 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha criticato le condizioni del centro di detenzione di Eichstätt, ritenendo che accanto a condizioni materiali molto buone vi erano una serie di restrizioni inutili con un regime paragonabile a quello dei detenuti. 6 Si veda il comunicato stampa reperibile in https://search.coe.int/directorate_of_communications#{%22CoEIdentifier%22:[%220900001680a807fc%22],%22sort%22 :[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi - Presidente -; dott. Tania De Antoniis - Giudice rel. ed est -; dott. Alessandra Filoni - Giudice - ;
nel proc.to civile n. 1658/2025 r.g.;
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, rappresentato dal Controparte_1 funzionario delegato ai sensi dell'art. 3 comma 3 quinquies D. Lgs. 25/2008 come modificato dall'art. 6 DL 13/2017;
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 09/05/2025; ha pronunziato il seguente
DECRETO 1. Svolgimento del processo e profili processuali. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da proveniente dal Pakistan, avverso il provvedimento Parte_1 notificato in data 5.3.2025, con il quale l'Unità Dublino costituita presso il
[...]
Controparte_2
[...] si dell'art. 18 lett. b) del Regolamento Dublino 604/2013 in Germania, che aveva riconosciuto la propria competenza in data 28.10.2024. Il ricorrente precisa di non avere presentato alcuna domanda di asilo in Germania, ma di essere stato soltanto identificato e lamenta la mancata consegna di opuscolo informativo inerente la procedura Dublino in lingua a lui comprensibile e il mancato svolgimento del colloquio personale ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 604/2013; la violazione degli artt. 7, 8, 10 bis legge 241/1990 sulla partecipazione al procedimento amministrativo;
la violazione del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 10 Cost., vista la situazione esistente in Pakistan e il rischio di refoulement indiretto non essendoci alcuna garanzia che la domanda del ricorrente sarà nuovamente vagliata dalla Germania, visto anche il rafforzamento delle procedure di rimpatrio che integrano carenza sistemica idonea ad escludere il trasferimento anche alla luce dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Chiede per tali ragioni l'annullamento del provvedimento di trasferimento e la dichiarazione della competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale. Costituendosi in giudizio l'amministrazione afferma che la domanda presentata in Germania risulta sia dal riscontro Eurodac sia dall'accettazione dello Stato individuato come competente;
che gli obblighi informativi erano stati soddisfatti con la consegna dell'opuscolo come da documentazione depositata e che il colloquio era stato svolto con l'assistenza di un interprete;
che in ogni caso la violazione degli artt. 4 e 5 Regolamento Dublino III, essendo vizio meramente formale, non poteva inficiare il provvedimento di trasferimento;
che non trovava applicazione nel caso di specie la legge 241/1990; che doveva escludersi l'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III in caso di rischio di refoulement secondario secondo quanto affermato dalla CGUE con pronuncia del 30.11.2023. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa. Il Collegio, non ritenendo necessario fissare udienza, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 3 commi 3 quinquies e 3 sexies d.lgs. 25/2008 decideva il procedimento in camera di consiglio.
2.Mancata presentazione della domanda in Germania Sostiene il ricorrente che nel caso di specie non potrebbe essere individuato lo Stato competente sulla base della presentazione di domanda di protezione internazionale, in quanto egli non aveva mai presentato una simile richiesta alle autorità tedesche. A tale proposito, è pacifico che il ricorrente sia stato fotosegnalato in Germania ed è ben plausibile che a prescindere dalla formalizzazione della domanda in Germania abbia fatto presente all'autorità di polizia di trovarsi in Europa per chiedere protezione internazionale. Orbene, il fotosegnalamento per la prima volta in Germania con manifestazione della volontà di richiedere protezione invero è sufficiente per individuare la competenza in capo a tale Stato membro, dal momento che ai sensi dell'art. 13 Regolamento Dublino III la competenza in caso di accesso illegale va individuata nel paese di primo ingresso per coloro che provengono da paese terzo tenuto conto anche delle rilevazioni contenute nel sistema Eurodac;
la competenza dello Stato di primo ingresso cessa dopo 12 mesi dall'attraversamento clandestino alla frontiera. Nel caso che ci occupa l'accettazione della competenza da parte della Germania è intervenuta prima della scadenza di 12 mesi (fotosegnalamento in Germania per richiesta protezione 15.8.2024; riconoscimento della competenza 28.10.2024). Si osserva al riguardo che le risultanze del sistema Eurodac risultano vincolanti secondo il Regolamento UE n. 603/2013 per l'individuazione dello Stato competente, in quanto alimentate da registrazioni effettuate da pubblici ufficiali, con possibilità dell'interessato di chiedere in caso di inesattezza dei dati la rettifica secondo un preciso procedimento previsto dall'art. 29 commi 5 ss. Regolamento n. 603/2013 che nel caso di specie non risulta essere stato attivato. D'altro canto, la presenza di domanda avanzata in Germania viene confermata anche dall'accettazione della competenza da parte di questo Stato membro ai sensi dell'art. 18 lett. b) Regolamento Dublino III che riguarda le ipotesi in cui la domanda è in fase di esame. Anche poi a voler sostenere che nessuna domanda sia stata presentata in Germania, ai sensi dell'art. 13 comma 2 citato va individuato come competente in via principale lo Stato in cui il ricorrente ha formalizzato la domanda dopo essere rimasto sul suo territorio per almeno cinque mesi e in subordine, ove il richiedente abbia soggiornato per almeno cinque mesi in vari Stati membri, è competente lo Stato in cui ha soggiornato più di recente. Analizzando il caso di specie alla luce della suddetta disposizione va rilevato che il ricorrente ha indicato nel modello C3 il percorso migratorio (Iran, Turchia, Grecia, Serbia, Germania), ma non ha allegato per quanto tempo è rimasto nei vari paesi europei, né ha specificamente contestato la documentazione allegata da parte resistente e in particolare i fotosegnalamenti registrati nel sistema Eurodac;
di certo non può essere individuato come competente lo Stato italiano in quanto non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia soggiornato per cinque mesi sul territorio nazionale prima di presentare la domanda, circostanza da escludere visto il lasso di tempo intercorso tra il fotosegnalamento in Germania (15.8.2025) e quello in Italia (27.8.2025). Al contrario, poiché dal modello C3 risulta che il percorso migratorio è durato vari mesi, essendo uscito il ricorrente dal proprio paese in data 17.10.2023, è ben plausibile che la Germania abbia accettato la competenza a trattare la richiesta di protezione in quanto l'interessato ha soggiornato sul proprio territorio per un periodo superiore a cinque mesi più recentemente rispetto agli altri paesi attraversati. Ne deriva che l'individuazione della Germania come stato competente risulta anche sotto i profili sopra analizzati del tutto corretta.
3.Violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis legge 241/1990. La censura non può essere condivisa. Ed infatti, a fronte di una procedura la cui disciplina è rimessa interamente ad un regolamento europeo le norme di diritto interno non possono essere invocate nella parte in cui non sono richiamate dal regolamento stesso. Per completezza, peraltro, si osserva che nel momento in cui si ritenga che possa trovare applicazione la disposizione nazionale invocata, in ogni caso la legge n. 241/1990 dovrebbe avere integrale applicazione anche nella parte in cui all'art. 21 octies secondo periodo sancisce che il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato 3399/2018). Nel caso di specie come si vedrà nel prosieguo non vi sono elementi emersi nel corso del giudizio che potrebbero portare ad individuare un diverso Stato competente.
4.Violazione dell'art. 4 e 5 Regolamento Dublino III: l'opuscolo comune e il colloquio. Il ricorrente lamenta che non gli siano state fornite le informazioni di cui alla norma sopra citata con consegna di opuscolo comune in lingua a lui comprensibile e che né in Germania né in Italia abbia svolto un colloquio in lingua a lui comprensibile al fine di far emergere elementi rilevanti per la determinazione dello Stato competente. Al riguardo, va ricordato che nelle more del procedimento la CGUE con pronuncia 30.11.2023 nella causa C-228/21 ha deciso sui rinvii pregiudiziali di vari Tribunali italiani e della Suprema Corte di Cassazione, precisando quanto agli obblighi informativi e al colloquio personale che:
- L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
- L'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
- Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.
- Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 di tale regolamento o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Applicando tali principi al caso di specie occorre innanzitutto rilevare che dai documenti prodotti da parte resistente risulta il verbale del colloquio personale svolto dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 604/2013, con apposizione della sottoscrizione dell'interessato e del mediatore linguistico. Alcuna contestazione di tale documentazione è stata svolta dal ricorrente nel termine di 10 giorni previsto dalla normativa per replicare alla costituzione dell'amministrazione resistente (art. 3 comma 3 sexies d.lgs. 25/2008), sicché la circostanza deve ritenersi essere stata sufficientemente provata. Ritenuto provato lo svolgimento del colloquio personale, l'asserita mancata consegna dell'opuscolo informativo non può avere rilievo alcuno, in quanto nel ricorso non viene individuato alcun elemento che, a causa della violazione dell'art. 4 citato, il ricorrente non abbia potuto rappresentare al fine di modificare l'individuazione dello Stato competente. Si ritiene, infine, che la proposizione tempestiva di un ricorso con motivi specifici e articolati avverso la decisione assunta dall'Unità comprova la CP_1 completezza delle informazioni fornite al richiedente, escluden asi lesione del diritto di difesa e di ricorso effettivo in giudizio avverso la decisione di trasferimento.
5. Rilevanza della situazione del paese di origine, rischio di refoulement secondario e clausola discrezionale art. 17 Regolamento Dublino III. Sostiene il ricorrente che la certezza di essere rimpatriato nel paese di origine a seguito del trasferimento in Germania lo esporrebbe al rischio di un trattamento inumano e degradante che impone il divieto di respingimento. Sul punto la pronuncia CGUE 30.11.2023 ha sancito il seguente principio: l'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. A sostegno di tale assunto la Corte di Giustizia ha valorizzato il principio del mutual trust che fonda il sistema di protezione internazionale europeo e che soltanto in presenza di carenze sistemiche può essere legittimamente superato, negando il trasferimento nello Stato individuato come competente ai sensi dei criteri individuati nel Regolamento Dublino III. Il principio era già stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, laddove si rilevava che la decisione dello Stato membro circa il riconoscimento o meno della protezione internazionale non è sindacabile, se non ritenendo che vi siano carenze "sistemiche" nel diritto di quel paese (Cass. 29461/2020), che, come si vedrà nel prosieguo, non sussistono nel caso di specie Va a tale proposito ulteriormente osservato che oggetto della fase disciplinata dal Regolamento Dublino III è solo l'individuazione dello stato competente, che va effettuata prescindendo dagli esiti indiretti che potranno aversi sulla decisione nel merito della controversia, che attiene ad una fase diversa che esula dalla competenza dello Stato italiano (in merito si legga Cass. 22826/2021, che afferma che è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e perché come si vedrà nel prosieguo l'operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del citato Regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice). D'altro canto, tutti gli stati membri sono vincolati dal divieto di refoulement, sicché nessuno di essi può essere considerato paese non sicuro sotto tale profilo in assenza delle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 2 Regolamento 604/13. Ed infatti come si legge in alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 23727/2020) "Il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione è fondato su un sistema "comune" di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali" (Cass., Sez. U., 8044/2018). Questo spirito di reciproca fiducia si fonda su un sistema comune di valori e di regole che li incarnano che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare…omissis….Il regolamento introduce un sistema di individuazione della competenza volto, da un lato, a impedire che ciascuno Stato appartenente all'Unione Europea possa dichiararsi incompetente ad esaminare la domanda, dall'altro a ostacolare movimenti interni dei richiedenti protezione, dando agli Stati e non alle persone la facoltà di decidere dove il richiedente abbia diritto di veder esaminata la domanda medesima, e in tale ambito prevede espressamente, al suo art. 3, che la domanda d'asilo sia esaminata da un solo Stato membro. L'improprio utilizzo dei criteri di competenza finisce invece per accordare al migrante che abbia già inutilmente presentato in altro Stato membro una domanda di protezione internazionale una seconda possibilità, a dispetto del disposto della norma appena citata e del principio generale di reciproca fiducia sopra evocato.” Si ritiene, pertanto, che nessun rilievo possano avere la situazione politica sussistente nel paese di origine, tanto più che nel caso di specie la domanda risulta essere ancora in fase di esame, sicché non corrisponde al vero che non verrà vagliata dalle autorità tedesche.
6. Violazione dell'art. 3 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013: definizione di carenza sistemica e rilevabilità d'ufficio. Se, da un lato, deve ritenersi che il giudice nazionale non può bloccare il trasferimento se non in caso di sussistenza di una carenza sistemica nello Stato individuato come competente, d'altro canto vista la portata assoluta ed inderogabile del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, richiamato dall'art. 3 comma 2 del Regolamento UE 604/2013, “gli Stati membri, ivi compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente, determinato conformemente al regolamento Dublino III, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, C- 163/17, EU:C:2019:218, punto 85 e giurisprudenza ivi citata)” così testualmente al punto 134 sentenza CGUE 30.11.2023 causa C-228/21). Aggiunge la Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo richiamata che “quando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento dispone di elementi prodotti dall'interessato per dimostrare l'esistenza di un tale rischio, tale giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, e alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone (sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 90)” (punto 136 sentenza 30.11.2023 causa C- 228/21). Ne deriva che anche nell'ambito del procedimento di individuazione dello Stato competente il giudice è chiamato al dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 25442/2022), che si colloca in rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di allegare ed indicare carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e protezione dello Stato competente, pur non potendo in ogni caso il giudice dare corso al trasferimento allorquando la carenza sistemica non possa essere ignorata, ad esempio allorquando essa è attestata da atti o pronunce univoche e definitive di organi di controllo o giurisdizionali sovrannazionali. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il trasferimento in Germania alla luce del pregresso triplice diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato non garantirebbe la possibilità di presentare una nuova istanza nonostante il rischio cui il ricorrente verrebbe esposto in patria alla luce della situazione in Afghanistan dopo l'ascesa al potere dei Talebani nell'agosto 2021. Tale doglianza, oltre a rilevare sotto il profilo del rischio del refoulement indiretto, impone di verificare le garanzie fornite dal sistema di accoglienza tedesco. Ciò premesso, va ricordato che l'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III prevede che “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato Membro ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”. Dalla lettura della disposizione riportata emerge che le carenze che rilevano ai fini dell'individuazione dello Stato competente sono unicamente quelle sistemiche che hanno quindi una portata generalizzata o che comunque colpiscono determinati gruppi di persone (sentenza Jawo, C-163/17, punto 90) e in grado di inficiare in modo grave il funzionamento del sistema di protezione internazionale, rimanendo, dunque, irrilevanti eventuali violazioni episodiche e riscontrate in casi singoli. La norma chiarisce poi che tali carenze generalizzate devono afferire a due ambiti specifici:
- la procedura di asilo prevista dalla direttiva procedure 2013/32/UE, che disciplina le garanzie procedimentali volte a permettere al richiedente asilo di esporre in maniera completa le ragioni poste a sostegno della domanda di protezione, con l'assistenza di un interprete e/o mediatore culturale, nonché ad accedere eventualmente ad un ricorso effettivo all'autorità giudiziale che implica l'informazione sulle modalità e sui termini di impugnazione e la garanzia di assistenza legale gratuita, ove sprovvisto di adeguati mezzi;
- le condizioni di accoglienza previste nella direttiva accoglienza 2013/33/UE, ossia le modalità con cui vengono tutelati i diritti fondamentali dei richiedenti asilo dal momento in cui manifestano la volontà di proporre domanda di protezione internazionale sino a quando permangono come richiedenti asilo sul territorio dello Stato competente (ossia fino al rimpatrio o fino all'emissione di un permesso di soggiorno definitivo). Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato in varie pronunce che è “irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, che l'interessato sia esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, a causa del suo trasferimento verso lo Stato membro competente, ai sensi del regolamento Dublino III, al momento stesso del trasferimento, durante la procedura di asilo ovvero all'esito di quest'ultima (sentenza del 19 marzo 2019, C-163/17, EU:C:2019:218, punti 87 e 88)” (così testualmente al punto 135 dell nuncia della Corte di Giustizia 30.11.2023 C-228/21, nonché in senso analogo al punto 87 sentenza CGUE 19.3.2019 C-297/17), giungendo ad affermare che il rischio di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sussiste anche ogni qual volta “l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana” (punto 90 sentenza CGUE 19.3.2019 C-297/17). Dalle pronunce riportate in stralcio si desume inoltre che per avere rilievo le carenze riscontrate devono essere anche di una gravità notevole tale da mettere a repentaglio la stessa dignità umana, esponendo il richiedente asilo a tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti, vietati dall'art. 4 della Carta europea dei diritti fondamentali espressamente richiamato dall'art. 3 comma 2 in esame. Precisa a tale riguardo la Corte di Giustizia europea che “detta soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita dell'interessato, non implichino una estrema deprivazione materiale che ponga detto soggetto in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante (sentenza in data odierna, C-163/17, punto 93)” (così testualmente in CGUE 19.3.2019, causa C-297/17). Dunque, non è sufficiente che la carenza afferisca ad un diritto fondamentale, quale l'accesso effettivo e consapevole alla giustizia, le condizioni materiali (vitto, alloggio, vestiario), l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'accesso al lavoro, la tutela dell'unità familiare, la libertà di movimento, la libertà di espressione e di pensiero, la protezione dei dati di carattere personale, tutti diritti fondamentali contemplati sia nella direttiva accoglienza sia nella carta dell'unione europea, ma è, altresì, necessario che il rischio di lesione sia di un adeguato livello di gravità, avuto, peraltro, riguardo alle circostanze del caso concreto, alla durata del trattamento, agli effetti fisici e mentali, al sesso, all'età, allo stato di salute dell'istante (Corte EDU, 4 novembre 2014, c. Svizzera). Per_2 eriva che la presenza di una carenza sistemica che può mettere a rischio un diritto fondamentale dei richiedenti asilo in generale non necessariamente impedisce il trasferimento, in quanto occorre verificare se nel caso concreto in esame essa espone a rischio effettivo di trattamento inumano e degradante il singolo richiedente asilo. Infine, il giudice deve avere fondati motivi di ritenere sussistente la carenza sistemica. È, dunque, necessario un attento esame dell'apparato normativo vigente nello Stato ritenuto competente unitamente alla valutazione della sua concreta attuazione, partendo dai report ufficiali realizzati da organismi europei o nazionali (ad esempio, i report annuali che sulla situazione del diritto di asilo di ciascuno Stato nazionale vengono elaborati dall'ECRE, European Council of Refugee and Exiles e inseriti nell'Asylum Information Database – AIDA) e dalle pronunce sulle carenze sistemiche e sulla violazione dei diritti fondamentali nei vari Stati europei pronunciate dalla giurisprudenza nazionale (italiana e degli altri paesi europei), nonché dalla CGUE e dalla CEDU;
tali dati potranno, poi, essere incrociati ed arricchiti da quelli che emergono da report e notizie provenienti da ONG o da articoli di stampa, previa verifica e valutazione delle fonti da cui essi attingono. In conclusione, può, dunque, affermarsi che la carenza che rileva al fine di impedire il trasferimento ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 Regolamento Dublino III deve avere le caratteristiche di sistematicità, adeguato riscontro nelle fonti, gravità sotto il profilo del diritto che rischia di essere leso e dell'importanza della lesione, rilevanza concreta nel caso specifico. Si aggiunga, infine, che anche in assenza di carenze sistemiche il rischio nel caso concreto di subire un trattamento inumano e degradante in ogni caso esclude la possibilità di attuare il trasferimento vista la portata assoluta del divieto di cui all'art. 4 della Carta europea dei diritti fondamentali. A tale proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che, anche in assenza di fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente, il trasferimento del richiedente asilo deve essere inibito qualora sussista comunque il rischio concreto ed effettivo che il soggetto in esame subisca trattamenti inumani e degradanti, senza che ciò comporti una violazione del principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri (cfr. in tal senso CGUE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2017 nella causa C-578/16; CGUE, Grande Sezione, sentenza 19 marzo 2019 nella causa C-163/17 ; Cass. ss. uu. Persona_3
8044/2018). Alla luce di tale ricostruzione generale, occorre, dunque, valutare se nel caso di specie sussistano carenze sistemiche di rilievo al fine di impedire il trasferimento in Germania, precisando che dalle allegazioni attoree non emergono elementi per ritenere che, a prescindere da carenze sistemiche, il ricorrente corra comunque il rischio concreto ed effettivo di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti a causa del trasferimento nello Stato competente.
7. Sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Germania: quadro normativo e relativa attuazione1.
7.1 Novità riscontrate nell'anno 2023/2024 rispetto al periodo precedente. Tra le riforme varate dal Governo, insediatosi nel dicembre 2021, nel corso del 2022 e 2023 ricordiamo l'introduzione, accanto alle forme di protezione tradizionali (rifugio, protezione sussidiaria, asilo costituzionale, divieto di espulsione), dello status tollerato o Duldung, riconosciuto a coloro che, pur obbligati a lasciare la Germania perché la domanda di protezione è stata respinta, vedono sospeso il loro allontanamento per motivi giuridici (ad esempio la situazione nel paese di origine) o per motivi pratici (l'allontanamento è impedito da mancanza di documenti di viaggio o da una malattia); la riforma entrata in vigore il 1.1.2023 ha anche mitigato le condizioni necessarie per legalizzare il soggiorno in Germania, prevedendo il soggiorno per i giovani e per le persone che dimostrano un'integrazione sostenibile. Sempre dal 1.1.2023 si segnala l'entrata in vigore della Legge sull'accelerazione dei procedimenti giudiziari in materia di asilo e delle procedure di asilo tra le cui novità si evidenzia l'introduzione di una consulenza indipendente per i richiedenti asilo in luogo di quella fornita dallo Stato, che era stata criticata per il rischio di mancanza di autonomia;
la possibilità di condurre colloqui a distanza o di rinunciarvi nel caso in cui lo straniero sia impossibilitato a presenziare;
la possibilità per il giudice di seconda istanza di esaminare questioni di fatto oltre che di diritto;
l'armonizzazione dei termini delle procedure con quelli previsti dalla direttiva procedure;
la revisione dei motivi di cessazione e revoca dei permessi di soggiorno. Nel 2023 sono stati introdotti ulteriori controlli temporanei alla frontiera, oltre che con l'Austria, anche con Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca, prorogati e ancora oggi in vigore. Si registra un inasprimento del clima politico nei confronti dei migranti che ha portato a fare irruzione nei locali di chiese in cui le persone erano ospitate nel contesto dell'asilo ecclesiastico, ma, a fronte delle proteste i richiedenti asilo interessati, questi non sono stati rimpatriati. L'aumento degli arrivi ha pregiudicato le condizioni di accoglienza soprattutto per i minori, rendendo necessario reintrodurre rifugi di emergenza allestiti in aree espositive o in tende con condizioni materiali al di sotto degli standard;
inoltre, si è verificato un forte sovraffollamento nei centri di arrivo regolari con arretrato nella registrazione e difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria e sociale, soprattutto per i bambini;
il governo ritiene che tale arretrato dovrebbe essere compensato nel corso del 2024. Dall'inizio del 2023 sono previsti corsi di integrazione per tutti i richiedenti asilo;
nel 2024 gli Stati federali hanno deciso di sostituire le prestazioni economiche in contanti con la , o carta CP_3 di pagamento nell'ambito della legge per migliorare gli allontanamenti che mira a rendere meno appetibili le condizioni di permanenza. Sempre nell'ambito della stessa legge è stato ridotto il tempo di attesa per l'accesso al mondo del lavoro che è divenuto possibile dopo sei mesi per i richiedenti che vivono all'interno dei centri di accoglienza e per i richiedenti in stato di tolleranza e dopo tre mesi per chi vive fuori senza che vi sia sul punto alcuna discrezionalità delle autorità amministrative. Di contro, vi sono state modifiche al quadro giuridico delle espulsioni e della detenzione con ampliamento delle ipotesi in cui questa è ammessa, prolungamento della durata massima di custodia in attesa di espulsione, inasprimento dei divieti di reingresso. Si è anche proceduto a riaprire nel 2022 l'esame delle domande di richiedenti asilo che avevano già ottenuto protezione in Grecia, in passato dichiarate inammissibili e ora esaminati nel merito dopo una pronuncia del Tribunale amministrativo federale che, applicando i principi stabiliti dalla CGUE (sentenza del 19.3.2019, causa C-297/17, e altri), ha affermato che una domanda non può essere Per_4 dichiarata inammissibile e va esaminata o, anche se il richiedente ha ottenuto la protezione in altro Stato membro qualora quest'ultimo non garantisca ai beneficiari di protezione internazionale la tutela dei diritti fondamentali, sicché il trasferimento integrerebbe un trattamento inumano e degradante. Si registrano pronunce significative della Corte Costituzionale federale che hanno inciso sul sistema di accoglienza: in un caso l'intervento della Corte nel 2022 ha permesso che gli adulti non sposati che vivono in centri di accoglienza collettiva abbiano diritto al medesimo importo per prestazioni sociali economiche degli adulti non sposati che vivono in alloggi privati;
in altro procedimento la Corte ha statuito che i centri di accoglienza sono protetti dalla Costituzione tedesca anche sotto il profilo della privacy, sicché qualsiasi ingresso o irruzione del personale di sicurezza è soggetto alle disposizioni di legge e va giustificati caso per caso. A giugno 2023 tuttavia la Corte amministrativa federale ha limitato l'inviolabilità del domicilio ritenendo ammissibili perquisizioni da parte del personale di sicurezza, mentre un'altra sentenza sempre dello stesso anno ha sancito che i benefici per richiedenti asilo possono essere ridotti o revocati se il richiedente asilo viola il suo obbligo di residenza. Nel 2023 vi è stata un'ulteriore diminuzione delle procedure di revoca di permessi già concessi, sebbene lo status sia stato revocato a più di duemila persone provenienti da Siria, Iraq, Iran, Afghanistan. I tagli annunciati dal governo per il finanziamento alle strutture di sostegno agli immigrati sono stati in parte ritirati a fronte delle proteste delle associazioni coinvolte.
7.2 Accesso al territorio. La fase amministrativa è gestita dal che ha al suo interno CP_4 strumenti di monitoraggio sull'esito dei casi trattati, reso necessario dalle critiche avanzate negli ultimi anni sulla qualità delle decisioni amministrative. Contro la decisione negativa emessa in sede amministrativa è previsto ricorso giudiziale al Tribunale amministrativo da presentarsi entro 14 giorni con effetto sospensivo, salvo i casi di manifesta infondatezza o irricevibilità, in cui è comunque possibile presentare istanza di sospensiva motivata entro 7 giorni, termine che è stato criticato in quanto non integrerebbe un rimedio giudiziario effettivo in violazione della Costituzione tedesca;
la sospensione è in concreto concessa solo in casi eccezionali. È previsto il ricorso ai Tribunali di seconda istanza solo in circostanze eccezionali, ad esempio se il caso è di fondamentale importanza o la decisione di primo grado viola i principi fondamentali della giurisprudenza. Si registra una procedura di rifiuto dell'ingresso alla frontiera introdotta nel 2018 nel caso di persone che hanno presentato domanda di asilo in Grecia e Spagna, nell'ambito della quale i trasferimenti sono disposti non nel rispetto del regolamento Dublino ma in base alla nozione nazionale di paesi sicuri e in virtù di accordi amministrativi con gli Stati UE;
nella pratica, però, la procedura è stata applicata soltanto in 50 casi tra agosto 2018 e dicembre 2021, mentre nel 2022 e nel 2023 solo due persone sono state rimpatriate in Spagna, nessuna in Grecia. La procedura è stata oggetto di una decisione del Tribunale amministrativo di Monaco che nel 2021 l'ha ritenuta illegittima, dovendo trovare applicazione il regolamento Dublino, ma la pronuncia non ha determinato una modifica della prassi del competente. Controparte_5 Ris i controlli alla frontiera lungo il confine austriaco dal 2015 e ai confini con Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera dal 2023 con proroga fino ai primi mesi del 2024 nonostante la CGUE con sentenza del 26.4.2022 abbia stabilito che la proroga di tali disposizioni non può superare i sei mesi, prorogabili per altri sei al massimo. Il divario tra arrivi registrati alla frontiera e domande di asilo presentate ha portato alcune ONG a sospettare una prassi di respingimenti illegali che vengono negati dalle autorità e di cui non si ha piena evidenza. Sono previsti programmi legali di reinsediamento e accesso legale, di cui uno dedicato a soggetti provenienti dall'Afghanistan, che garantiscono un accesso regolare per un numero di posti elevato a
6.500 nel 2023, utilizzato per un totale di 4.614 persone a marzo 2024, in quanto secondo il BAMF diverse persone ammesse per il 2023 entreranno in Germania nel corso del 2024.
7.3 Procedura amministrativa e rimedi giudiziali. La domanda viene presentata presso una struttura di accoglienza o una stazione di polizia o un ufficio delle autorità per stranieri con rilascio di un certificato di arrivo e registrazione dei dati personali come fotografie e impronte digitali. Successivamente viene individuata la filiale del competente con il programma di distribuzione CP_4 EASY, che tiene conto delle capacità di acco degli Stati;
pertanto, il richiedente asilo dovrà presentarsi al BAMF per la formalizzazione della domanda e il rilascio di un permesso temporaneo per richiesta asilo, poiché in mancanza la procedura si interrompe. L'arretrato nella registrazione delle domande è stato colmato nel 2023, allorché il numero di domande presentate è stato inferiore al numero di quelle registrate. Nel febbraio 2023 la pratica di lettura da dispositivi mobili per stabilire l'identità e il paese di origine del richiedente asilo è stata dichiarata illegittima dalla Corte amministrativa tedesca, in quanto viola il diritto alla riservatezza e all'integrità dei sistemi informativi sicché tale strumento non è lecito quando il ha a disposizione altri strumenti;
ciò nonostante il governo federale ha approvato una CP_4 legge nel gennaio 2024 che consente la lettura dei dispositivi mobili ignorando la sentenza. Vengono, inoltre, utilizzati mezzi come la biometria delle immagini, la trascrizione dei nomi e il software per la rilevazione della lingua: se tali strumenti indicano un'identità o un paese di origine diverso da quanto dichiarato ciò andrà chiarito durante il colloquio. La procedura regolare deve chiudersi in sei mesi, ma è possibile prorogare il termine sino ad un massimo di 21 mesi o rinviare la decisione se la situazione nel paese di origine è incerta, con monitoraggio di essa ogni sei mesi e adeguata informazione alla Commissione europea e ai richiedenti asilo. Nonostante i vari accorgimenti si nota una durata media della procedura di primo grado di maggiore durata rispetto all'anno precedente, mentre risultano ridotti i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari;
si registra, inoltre, un aumento significativo delle domande pendenti in sede amministrativa. Il richiedente asilo viene, poi, indirizzato nei centri di prima accoglienza. Per snellire la procedura sono stati aperti centri di arrivo che coadiuvano il BAMF nelle fasi di registrazione, esami medici, colloqui, applicando la procedura diretta (Direktverfahren), limitatamente ai casi chiari, in cui la protezione può essere facilmente riconosciuta o respinta, e la procedura ordinaria negli altri casi. Ci sono, poi, centri Anker dove vengono svolte non solo procedure di asilo, ma anche procedure di rimpatrio, ma in entrambi i casi i risultati raggiunti dalla struttura non sono pienamente soddisfacenti, considerato che non si nota un'accelerazione nella definizione delle procedure di asilo e che quanto alle procedure di rimpatrio si registra un tasso di fuga particolarmente elevato. I diritti di informazione sono curati con fogli informativi disponibili in 44 lingue straniere e video esplicativi che vengono mostrati nei centri di arrivo;
inoltre sono stati sviluppati ulteriori strumenti come informazioni sul sito Web del opuscoli, video esplicativi e una app per i rifugiati appena CP_4 arrivati. Dal 2022 è, inoltre, present nsulenza indipendente finanziata dal governo federale, ma svolta da attori della società civile, sicché l'informazione fornita si sviluppa in sessioni informative di gruppo (curata solitamente dal BAMF) e sessioni di consulenza individuali (gestite dalle associazioni indipendenti). Vi sono perplessità sulla piena attivazione della consulenza indipendente dovute all'incertezza sia sulle modalità di erogazione dei fondi stanziati e sia sulle possibilità di accesso ai centri che verrà garantita alle associazioni di consulenza. Attualmente i servizi forniti dalle ONG riguardano anche la consulenza legale gratuita, ma non sono accessibili presso tutti i centri di accoglienza, vista la difficoltà di spostamento soprattutto per i richiedenti accolti in centri che si trovano in zone remote;
molto spesso, poi, il contatto con le ONG è impedito dall'obbligo di residenza e dall'obbligo di rimanere in un determinato centro di accoglienza. Nel 2023 la Corte amministrativa federale ha stabilito che non vi è alcun obbligo di garantire un accesso regolare ai centri di accoglienza delle associazioni assistenziali, salvo che il richiedente asilo non l'abbia chiesto espressamente. Il colloquio personale prevede la presenza di un interprete e con la riforma del 2022 viene ampliata la possibilità di un colloquio in videoconferenza esteso a tutte le tipologie di procedura, ivi compresa quella ordinaria, che viene però ancora esclusa dalle linee guida interne del A fronte CP_4 delle critiche sulla scarsa qualità del colloquio, il ha ampliato la garanzia di qualità con CP_4 chiarimento sufficiente degli aspetti più rilevanti uto personale e approfondimento delle informazioni incoerenti e contraddittorie. Anche il servizio di interpretariato criticato in passato è stato implementato con previsione della possibilità di presentare reclamo nel contesto delle mediazioni linguistiche e pubblicazione di un nuovo codice di condotta per gli interpreti. Il colloquio viene trascritto riassuntivamente e il richiedente ha la possibilità di correggere errori e incomprensioni;
firmando l'interessato attesta di avere avuto modo di chiarire tutti gli aspetti, ma non mancano problematiche sulla trascrizione nelle fasi successive nelle quali è difficile correggere eventuali errori, non essendovi altra registrazione del colloquio che la trascrizione riassuntiva. Il ricorso in primo grado va presentato entro 14 giorni ridotti a 7 nei casi di rigetto per manifesta infondatezza, termine considerato inadeguato a garantire un rimedio giudiziale efficace;
il ricorso ha effetto sospensivo, salvo i casi di manifesta infondatezza. Per accelerare la definizione del procedimento la riforma entrata in vigore nel 2023 permette di evitare l'audizione in casi di manifesta infondatezza o inammissibilità, ma il richiedente può sempre chiedere che venga fissata udienza. È previsto un ricorso in secondo grado in casi eccezionali e un ulteriore ricorso di terzo grado, detto revisione, per i casi di importanza fondamentale dinanzi alla Corte amministrativo federale che può indagare non soltanto questioni di diritto di importanza fondamentale, ma anche questioni di fatto inerenti la situazione del paese di origine in caso di contrasti sul punto tra le varie Corti Amministrative superiori;
tale modifica introdotta dal 1.1.2023 è volta a garantire maggiore uniformità della giurisprudenza nella valutazione della situazione dei paesi di origine. In caso di violazione di diritti fondamentali, è ammesso ricordo alla Corte Costituzionale federale. L'assistenza legale gratuita non è prevista nella fase amministrativa (in cui è possibile essere rappresentati da un avvocato a proprie spese ma non da rappresentanti delle ONG), ma è fornita durante i procedimenti giudiziari benché soggetta ad autorizzazione del giudice di merito fondata sulle possibilità di successo del ricorso;
gli avvocati ritengono che i compensi non siano adeguati, sicché pattuiscono onorari maggiori con i clienti. Sono previste inoltre:
- una procedura alla frontiera aeroportuale, in cui si registrano difficoltà nel reperimento di interpreti e tassi di accoglimento in sede amministrativa più bassi della procedura ordinaria;
di contro questa è l'unica procedura in cui vi è la possibilità di assistenza legale gratuita nella fase dell'impugnazione;
- una procedura accelerata in caso di provenienza da paese di origine sicuro e altre ipotesi specifiche, raramente applicata nella pratica;
- una procedura di ammissibilità per le domande reiterate, per le quali non è prevista l'assistenza legale gratuita, per le domande di richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri, nelle quali non si rilevano criticità particolari, per i casi . CP_1
7.4 Condizione di nza Dublinati. La procedura è gestita dal e CP_1 CP_4 solitamente avviata in caso di riscontro delle impronte digitali nel sistema Eurodac;
la detenzione in vista di trasferimento avviene soltanto per rischio elevato di fuga. Dopo la pronuncia CGUE CP_1 del 26.7.2017, C-670/16, , sul decorso dei termini per le richieste , il si è CP_6 CP_1 CP_4 adeguato facendo decorr dal momento della registrazione e del r l c di arrivo e non dalla presentazione della domanda. I trasferimenti avvengono ad opera della polizia, anche se i richiedenti si dichiarano disposti ad un allontanamento volontario;
viene disposto il trattenimento in attesa dell'allontanamento, ma solitamente i trasferimenti avvengono in giornata sicché non è necessario alcuna detenzione pre-espulsione CP_1 con le garanzie anche giudiziarie previste in tal caso. Si registrano casi di uso eccessivo della forza e contenzione fisica con trattamento umiliante e farmaci sedativi nell'anno 2018 per trasferimenti in Bassa Sassonia e a Berlino;
anche nel 2020 e nel 2021 si sono registrati casi di uso di mezzi CP_1 nzione fisica da parte della polizia, proseguiti nel 2023 sia pure per un numero più limitato di casi: i trasferimenti come i rimpatri forzati sono in ogni caso soggetti al monitoraggio di una struttura governativa e in alcune zone anche di un'agenzia indipendente e non risultano denunce per abuso di mezzi di costrizione2 con riferimento agli anni successivi al 2018, allorquando l'utilizzo della forza determinò l'intervento del Comitato europeo anti-tortura3. Può accadere che per evitare i trasferimenti i richiedenti vengano accolti dalle istituzioni CP_1 ecclesiastiche: l'asilo ecclesiastico non è disciplinat gge ma viene rispettato come espressione di una tradizione cristiano-umanitaria. Per evitare le espulsioni le autorità ecclesiastiche possono presentare un dossier sulle difficoltà umanitarie che può portare il a rivedere il caso applicando CP_4 la clausola discrezionale ex art. 17 Regolamento Dublino III. Benché l'Alta Corte bavarese abbia statuito che dare rifugio e cibo a persone obbligate a lasciare la Germania nell'ambito dell'asilo ecclesiastico non può considerarsi reato, nel 2023 vi sono state varie violazioni dell'asilo ecclesiastico per attuare i trasferimenti verso altri Stati. Peraltro, se le persone lasciano il distretto assegnato CP_1 per trovare rifugio in una chiesta non hanno più diritto ai benefici sociali. Le decisioni sono impugnabili nel termine di 7 giorni (il che determina difficoltà pratiche CP_1 di avere un rimedio giudiziale effettivo) con possibilità di richiedere in sede giudiziale la sospensione che non è automatica. I Tribunali amministrativi degli Stati federali hanno emesso pronunce divergenti sulla sussistenza di carenze sistemiche dei vari Stati membri;
è prevista l'assistenza legale come per gli altri procedimenti giudiziali a fronte di rigetto della domanda di asilo ma solitamente essa non viene concessa se non con riguardo ai trasferimenti verso Italia, Ungheria e Bulgaria, in cui le possibilità di successo del ricorso sono più elevate per la presenza di giurisprudenza contrastante sulle carenze sistemiche. Non sono stati segnalati casi di rimpatriati che abbiano incontrato difficoltà nel CP_1 riaccedere ad una procedura di asilo o abbiano avuto altri problemi dopo essere stati trasferiti in Germania. I richiedenti, se hanno già presentato domanda di asilo in Germania, sono obbligati a tornare nella regione alla quale erano stati assegnati durante la precedente procedura di asilo. Se la loro domanda è già stata respinta con una decisione definitiva, è possibile che siano posti in stato di detenzione preventiva al loro ritorno in Germania.
7.5 Persone vulnerabili. Nonostante la legge non preveda un obbligo di identificare sistematicamente le persone vulnerabili ad eccezione dei minori non accompagnati, il BAMF ha elaborato un modello per l'identificazione dei gruppi vulnerabili in collaborazione con varie ONG al fine di rendere omogenea la prassi presso i vari Stati federali competenti per tale adempimento;
trattandosi, peraltro, di procedura non vincolante giuridicamente non può dirsi fino a che punto verrà adottata dagli Stati federali, tanto che il gruppo di lavoro federale, che nel 2023 ha analizzato i tentativi degli Stati di affrontare tali carenze, ha riscontrato un approccio non sistematico. È stato, poi, rilevato che l'accelerazione del procedimento può portare a non identificare la vulnerabilità in tempo utile per assegnare un funzionario del adeguatamente formato e garantire CP_4 misure procedurali specifiche. Nel 2022 le linee guida interne hanno onerato anche il BAMF dell'individuazione di vulnerabilità; in tal caso il BAMF, che non ha unità specializzate nel trattamento di gruppi vulnerabili, si avvale comunque di funzionari speciali per il colloquio (che secondo gli avvocati hanno portato ad un miglioramento nel settore) ed investe l'assistente sociale incaricato dell'individuazione delle misure specifiche da adottare, benché l'individuazione di vulnerabilità da parte dei servizi sociali non implichi automaticamente il diritto a condizioni di accoglienza specifiche. Il sistema di accoglienza prevede specifiche misure per le varie categorie di soggetti vulnerabili, che tutelano la privacy per donne sole o persone LGBTIQ+ e garantiscono l'assenza di barriere architettoniche per persone con disabilità. Non sono, però, previsti esoneri per specifiche vulnerabilità dalla procedura aeroportuale e si segnalano colloqui di diverse ore condotti in aeroporto con donne incinte.
7.5.1 Minori non accompagnati. In caso di dubbio sull'età di minori non accompagnati e in assenza di documenti al seguito, l'età viene stabilita sulla base di un'ispezione qualificata condotta da due membri esperti dello staff dell'ufficio con l'aiuto di interpreti. Nel 2023 si è rilevato che la grande discrezionalità di tale valutazione aveva portato ad identificare come adulti alcuni minori che peraltro non avevano avuto sufficiente accesso ai rimedi legali per contestare la decisione. Solo in caso di permanenza del dubbio si dispone una visita medica specialistica con uso di radiografie o altri metodi che escludono in ogni caso l'esame dei genitali. Dal 2022 ai minori non accompagnati non è applicata la procedura aeroportuale e quindi non viene negato l'accesso al territorio;
l'esenzione non riguarda, però, i minori che arrivano al seguito di famiglie. I minori non accompagnati sono affidati all'ufficio assistenza ai minori (Jugendamt) che individua l'ufficio responsabile in una fase preliminare, che può durare anche vari mesi, durante la quale i minori hanno accesso all'assistenza psicologica di emergenza, alla rappresentanza legale e ai servizi di assistenza, ma non vengono iscritti a scuola. Solo una volta individuato l'ufficio competente si apre la procedura e viene nominato il tutore legale, che spesso non ha la formazione adeguata per supportare il minore nella procedura di asilo o è sovraccaricato dalla necessità di seguire un alto numero di minori a lui affidati.
7.5.2 Nazionalità specifiche. Si nota una diversa tipologia di permesso di soggiorno concesso negli anni ai richiedenti provenienti dalla Siria, cui veniva in passato riconosciuto lo status di rifugiato, mentre negli anni più recenti viene solitamente concessa la protezione sussidiaria in quanto si ritiene che il semplice rifiuto di arruolarsi non sia sufficiente ad ottenere il rifugio (in tal senso si è espressa nel gennaio 2023 anche la Corte amministrativa federale), nonostante la CGUE nel 2021 abbia affermato che nel contesto della guerra civile siriana tale rifiuto integra una forte presunzione di correlazione con uno dei presupposti per ottenere lo status. Nonostante vi siano stati allontanamenti di cittadini siriani nella prima metà del 2023, la Siria non è elencata tra i paesi di destinazione degli allontanamenti, sicché presumibilmente si tratta di trasferimenti in altri paesi membri per il Regolamento Dublino o di allontanamenti a seguito di un rifiuto di ingresso. Dopo la presa del potere da parte dei talebani il 15.8.2021, in Afghanistan la Germania ha avviato un'operazione di evacuazione per i cittadini tedeschi nel paese e per i cittadini afghani che avevano lavorato per le autorità tedesche. Nel 2022 è stato avviato un nuovo programma di ammissione umanitaria di cittadini afghani (che prevedeva l'ammissione per un massimo di 1.000 persone al mese fino alla fine del mandato dell'attuale governo nel 2025), rivolto a candidati scelti dalle ONG in base a specifici requisiti, come attivisti per i diritti umani, donne, chi ha lavorato nel campo della giustizia, dei media, dello sport, della politica, nel mondo accademico o persone particolarmente vulnerabili;
il programma varato nel 2022 e sospeso a marzo 2023 per accuse di abuso è stato poi riaperto nel giugno 2023 con nuovi meccanismi di screening che ne rallentano secondo le ONG l'operatività. I tassi di accoglimento delle domande di cittadini afghani anche reiterate sono prossime al 100% e le persone senza uno status di protezione ricevono regolarmente lo stato di tolleranza. Il 1 gennaio 2024 è stato revocato il divieto federale di espulsione nei confronti dell'Iran, proclamato nel dicembre 2022, nonostante il quale anche nel 2023 vi sono state 4 espulsioni in Iran. Dopo il conflitto in Ucraina sono aumentate le domande presentate da cittadini russi anche se la giurisprudenza tedesca ritiene che l'obiezione di coscienza non sia elemento sufficiente per ottenere protezione. Sono stati rilasciati permessi speciali o è stato riconosciuto lo stato tollerato ai lavoratori culturali o dei media russi fuggiti in Germania. Nella prima metà del 2023, nessuna persona è stata trasferita in Russia coattivamente. Anche il conflitto in Palestina ha fatto crescere notevolmente il numero di richieste di protezione internazionale soprattutto dopo che nel giugno 2023, prima dell'escalation del conflitto, la Corte amministrativa di Oldenburg aveva già affermato che la situazione in Cisgiordania costituiva un pericolo per la salute e la vita di coloro che vi risiedono e che le persone palestinesi presenti sul territorio tedesco avevano diritto allo stato di tolleranza o Per_5
Georgia e sono state aggiunte alla lista dei paesi sicuri con critiche delle ONG che Per_6 hanno rilevato pr he relative ad alcune minoranze come Rom e persone LGBTIQ+.
7.6 Condizioni di accoglienza in generale dei richiedenti asilo. L'accoglienza in Germania prevede una collocazione iniziale nei centri di prima accoglienza o di arrivo e un successivo smistamento con assegnazione ai centri di accoglienza collettiva o in appartamenti decentrati. Nel 2018 sono stati istituiti gli AnkER, centri di arrivo finalizzati a centralizzare e snellire la procedura di asilo che il governo eletto nel 2021 ha dichiarato di non voler continuare ad utilizzare, anche se almeno fino a settembre 2023 il era presente in nove di queste strutture. CP_4
I richiedenti asilo hanno diritto alle condizioni di accoglienza dal momento in cui viene rilasciato il certificato di arrivo (il che avviene di solito entro pochi giorni dalla segnalazione alle autorità della volontà di presentare richiesta di asilo) e per tutta la durata del procedimento di ricorso giudiziale, anche nei casi di domanda manifestamente infondata o irricevibile in cui la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata rigettata;
in tale caso, infatti, pur perdendo lo status di richiedente asilo, le persone ottengono la che dà accesso ai sussidi al pari di coloro cui viene concesso un Per_5 permesso di soggiorno temporaneo. I richiedenti asilo devono utilizzare prima le risorse a loro disposizione e l'eventuale denaro trovato in loro possesso viene trattenuto e utilizzato per coprire i costi dell'accoglienza, ad eccezione di una somma di 200 euro in contanti. I richiedenti asilo hanno diritto ad un pocket money (attualmente garantito in molti Stati con il rilascio di una carta di debito) per le esigenze quotidiane che viene graduato in base all'età e alle condizioni personali e può essere soggetto a riduzione o revoca in casi predeterminati e tassativi, fermo restando in ogni caso la fornitura di alloggio, cibo e beni di prima necessità; la somma spettante viene annualmente adeguata in base al costo della vita e ulteriori spese possono essere finanziate a richiesta del richiedente asilo se necessarie per salvaguardare i mezzi di sussistenza o lo stato di salute. La Corte costituzionale federale ha dichiarato illegittima l'erogazione a favore di adulti non sposati accolti in centri di accoglienza di benefici economici inferiori rispetto a quelli riconosciuti ad adulti non sposati ricoverati fuori dai centri di accoglienza, sul presupposto che i primi potessero godere di un'economia familiare all'interno del centro. Con riferimento alle riduzioni delle prestazioni economiche, la Corte costituzionale federale ha dichiarato che i benefici possono essere subordinati agli obblighi di cooperazione, ma al contempo ha evidenziato che qualsiasi distinzione tra cittadino tedesco e cittadino straniero nell'accesso al sistema del welfare debba essere motivata. Nella pratica la riduzione dei sussidi si applica raramente ai richiedenti asilo se la procedura è in corso, salvo i casi di domanda respinta perché manifestamente infondato o inammissibile, oppure nei casi in cui la persona è fuggita o non si è presentata all'appuntamento per il trasferimento . CP_1
7.6.1 Libertà di movimento. I richiedenti asilo sono obbligati a permanere nell'area in cui si trova il centro di accoglienza, cui sono stati inizialmente assegnati con possibilità di ottenere comunque il permesso di spostarsi in altre aree geografiche in presenza di specifiche esigenze. È previsto un obbligo di permanenza nei centri di accoglienza con limite temporale massimo che può variare tra i vari Stati federali e per varie categorie di persone;
ingressi e uscite dai centri sono monitorati e in caso di assenza prolungata senza preavviso è prevista la cancellazione dal centro di accoglienza e la sospensione del pagamento delle prestazioni;
sono forniti biglietti per trasporto pubblico in caso di appuntamenti ufficiali come i colloqui mentre gli altri spostamenti anche per ragioni sanitarie sono a carico CP_4 dei richiedenti asilo.
7.6.2 Alloggi. Nel 2022 sono state introdotte soluzioni alloggiative di emergenza per far fronte al crescente numero di richiedenti asilo provenienti da Ucraina e Afghanistan;
tali soluzioni emergenziali sono state prorogate fino al 2024. I centri si distinguono in centri di prima accoglienza, centri di arrivo, Anker, centri di accoglienza collettiva e sistemazione decentralizzata. In alcuni centri, in cui si erano rilevate condizioni precarie, sono stati avviati lavori di sistemazione e ristrutturazione (struttura di Monaco Funkkaserne). Sono stati registrati frequenti disagi nel 2022 a causa del sovraffollamento, che ha determinato carenza di servizi igienici e mancanza di adeguata tutela della privacy. Le ONG hanno rilevato in particolare che l'alloggio di minori nei centri di prima accoglienza viola i loro diritti ed è un pericolo per la loro salute mentale, mentre il sostegno psico-sociale fornito ai giovani rifugiati è inadeguato;
inadeguatezze sono state registrate anche nel centro Anker di Manching/Ingolstadt per il trattamento di persone con disturbi psicologici. Vengono segnalate carenze anche nei centri di emergenza con servizi igienici a volte non funzionanti e sporchi e sistemi di riscaldamento fuori uso (tende di emergenza di Brema), scarsa protezione dal freddo e difficoltà di accesso delle ONG (tende dell'ex aeroporto di Berlino-Tegel), edifici in degrado dove girano topi (centro accoglienza ). Per_7 Dopo il ricovero nei centri di prima accoglienz denti asilo vengono distribuiti nei centri di accoglienza collettiva o in sistemazioni in alloggi autonomi;
in tal caso le condizioni variano molto in base alle regioni di destinazione. Le strutture sono spesso criticate, in quanto non conformi agli standard di base e inadatte alla tutela della privacy, così come sono state mosse critiche alla qualità del cibo, insufficiente o inadeguato a particolari esigenze di salute;
in alcuni centri mancato spazi idonei per i minori. Risulta motivo di preoccupazione anche la sicurezza personale dei richiedenti, essendosi verificati anche nel 2023 attacchi contro i centri di accoglienza (in riduzione dal 2019) e aggressioni contro i singoli richiedenti asilo, la maggior parte dei quali classificate come crimini a sfondo razziale;
vi sono state anche segnalazioni di molestie violente o razziali da parte del personale dei centri. Si registrano criticità nell'accoglienza di minori non accompagnati (posticipato accesso all'istruzione, maltrattamenti, cibo non adeguato, numero di tutori legali non adeguato) generalmente legate al sovraffollamento. Infine, diverse città hanno aperto centri specializzati nell'accoglienza di persone LGBTIQ+ considerate gruppo particolarmente vulnerabile.
7.6.3 Accesso al mercato del lavoro. Di regola i richiedenti asilo ricoverati nei centri di prima accoglienza non possono reperire attività lavorativa, alcuni possono avere un permesso di lavoro dopo 9 mesi dall'apertura della procedura di asilo a determinate condizioni. Al di fuori dei centri di accoglienza i richiedenti asilo possono trovare lavoro dopo 3 mesi di permanenza sul territorio e dal 2020 possono svolgere qualsiasi lavoro anche autonomo se in possesso di permesso per richiesta asilo o di permesso per soggiorno tollerato dopo sei mesi dalla concessione del permesso. Per_5 Le modifiche introdotte nel 2023 prevedono la possibilità di accedere al lavoro già dopo sei mesi per i richiedenti che sono all'interno del centro e dopo 3 mesi per chi è fuori dal centro aumentati a 6 mesi per chi fruisce della e comunque non a discrezione dell'autorità. Per_5
I richiedenti provenienti da paesi sicuri che devono permanere nei centri di prima accoglienza per l'intera durata della procedura non hanno accesso al mercato del lavoro, essendo esso precluso finché permane l'obbligo di permanenza nei centri di prima accoglienza. Permangono difficoltà di impiego legate alla lingua, ai pregiudizi, alla difficoltà di riconoscimento delle qualifiche professionali. A novembre 2023 per favorire l'integrazione è stato approvato il programma Job-Turbo diviso in tre fasi (formazione, inserimento nei centri per l'impiego, avvio al lavoro).
7.6.4 Accesso all'istruzione. In linea di principio viene garantito ai minori stranieri il medesimo accesso all'istruzione previsto per i minori tedeschi, ma si notano differenze tra i vari Stati federali, difficoltà di accesso per la mancanza di corsi di alfabetizzazione e criticità delle scuole tedesche sopraffatte dall'organizzazione di classi per bisogni speciali. Le difficoltà di accesso all'istruzione registrate nei centri di prima accoglienza sono state solo in parte ovviate da un progetto del
[...] che ha favorito l'accesso immediato a materiale di lettura per agevolare l'apprendimento Controparte_7 esca;
l'insegnamento viene a volte fornito negli stessi centri di accoglienza piuttosto che nelle strutture scolastiche, prassi oggetto di una pronuncia del Tribunale amministrativo che ha sancito che i minori che avevano sufficienti competenze in lingua tedesca dovevano avere il diritto di frequentare il sistema scolastico. L'accesso è precluso ai soggetti di età superiore a 16 anni, molti dei quali avrebbero bisogno di istruzione non avendo terminato la scuola nel paese di origine. I richiedenti asilo hanno accesso alla formazione professionale e universitaria anche se sussistono difficoltà pratiche, essendo necessaria la conoscenza della lingua tedesca e una copertura assicurativa sanitaria, tanto che sono state istituite strutture di supporto;
in ogni caso il numero di richiedenti asilo iscritti all'università continua ad aumentare o rimane comunque numericamente alto. Il organizza per gli adulti corsi di integrazione aperti a tutti i richiedenti asilo dall'inizio del CP_4 2023, al do sono state rimosse le restrizioni di accesso garantito in passato soltanto ad alcune categorie di richiedenti asilo;
i corsi fanno registrare alcune carenze di personale e mezzi, tanto che solo una metà dei partecipanti acquisisce il livello B1 di conoscenza della lingua.
7.6.5 Assistenza sanitaria. È prevista l'assistenza sanitaria per i primi 18 mesi limitata ai casi di malattie acute e dolore, vaccinazioni e controlli medici preventivi necessari;
ulteriori prestazioni mediche possono essere concesse ove indispensabili nel caso individuale per garantire la tutela della salute. Dopo diciotto mesi il richiedente asilo può accedere all'assistenza sanitaria standard prevista per i cittadini tedeschi, con rilascio di una tessera sanitaria. A seguito delle modifiche apportate da gennaio 2024 l'accesso ai benefici standard sarà possibile soltanto dopo 36 mesi. Sono previste prestazioni specifiche per donne incinte o neomamme e in ogni caso l'assistenza specifica indispensabile nel singolo caso. È prevista la presenza di personale medico e infermieristico nei centri di accoglienza, ma l'accesso alle cure varia tra i vari Stati federali, in alcuni dei quali si registrano criticità come la ritrosia del medico di base a prescrivere visite specialistiche, la mancanza di adeguati fondi e di posti sufficienti, la distanza tra centri di accoglienza e centri di trattamento che possono rendere difficile l'accesso alle cure necessarie per le vittime di traumi e tortura;
per queste ultime sono previste strutture specializzate che hanno, però, posti limitati, sicché non è sempre garantito l'accesso alle terapie con attese che in media superano i 6 mesi. I tagli ai finanziamenti per tali strutture annunciati nel 2023 avranno secondo le organizzazioni del settore un impatto pesante su un sistema già insufficiente.
7.7 Detenzione. È prevista in ipotesi di pericolo di fuga, o per eseguire un ordine di allontanamento anche a seguito di trasferimento secondo il Regolamento Dublino III. I richiedenti asilo non possono essere trattenuti finché hanno un permesso di soggiorno e fino a quando la loro domanda non è stata definitivamente respinta, ma la legge sul miglioramento degli allontanamenti dal 27.2.2024 ammette la detenzione dei richiedenti asilo nel caso di domanda reiterata presentata per evitare l'allontanamento o in caso di pericolo significativo per la sicurezza interna o per la vita propria o altrui o ancora in presenza di condanne penali. Negli ultimi anni sono state introdotte riforme che ampliano le possibilità di detenzione finalizzata all'allontanamento e prevedono la possibilità di acceso delle autorità agli appartamenti privati per arrestare le persone da espellere. Non possono essere detenuti in linea di principio i richiedenti asilo minori (salvo il tempo necessario eventualmente per verificare la minore età) e altri gruppi vulnerabili e in alcuni stati sono previste misure speciali per alcune categorie di persone (anziani, donne in allattamento, disabili). Sono previsti specifici limiti di tempo per la detenzione pre-espulsione con durata massima di 6 mesi prorogabili fino a 18 nel caso in cui la persona ostacoli l'espulsione, ma questo avviene in rarissimi casi. La regola generale è che la detenzione deve essere disposta se lo scopo non può essere raggiunto con altri mezzi meno severi, ma ugualmente efficaci, come la restrizione geografica, l'obbligo di segnalazione, l'obbligo di risiedere in un posto specifico o di essere a casa durante la notte, l'obbligo di rivolgersi ad un servizio di consulenza per i rimpatriati. La detenzione è solitamente disposta in strutture specializzate distinte dalle carceri ordinarie. Le condizioni nei luoghi di detenzione sono eterogenee, in alcuni casi sono segnalate carenze e condizioni prossime al regime carcerario, con difficoltà di accesso a cure mediche;
si registrano interventi della magistratura che ha rilevato l'inadeguatezza di alcune strutture in cui, siccome le condizioni sono troppo simili a vere e proprie carceri, (uso in alcuni casi di detenzione in celle di massima sicurezza, divieto di indossare propri vestiti, severe restrizioni alle visite4), non sono soddisfatti gli standard di strutture specializzate come individuati dalla CGUE nella decisione del 10.3.2022 (causa C-519/20, K contro ). Sono state riscontrate difficoltà di accesso alle strutture da parte di familiari, Controparte_8 personale di ONG, sacerdoti, aggravatesi nel periodo pandemico. Inoltre, vengono rilevate carenze nell'assistenza sanitaria e psicologica con isolamento dei detenuti (sia pure per periodi molto brevi in caso di violazione delle norme del centro), che possono portare all'elaborazione di pensieri suicidi.5 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha evidenziato nel rapporto del settembre 2022 i notevoli progressi riscontrati nel sistema detentivo tedesco, palesando, però, preoccupazioni per la durata dell'isolamento, la mancanza di cure psichiatriche adeguate, la tendenza ad interrogare i minori senza la presenza di un avvocato o di una persona di fiducia;
non sono stati riscontrati casi di maltrattamenti o violenze da parte del personale addetto ai centri, se non denunce sporadiche6. Gli ordini di detenzione sono soggetti al controllo giudiziario, ma avvocati e ONG hanno evidenziato gravi carenze in tale controllo in primo grado, confermate dal Tribunale di seconda istanza che ha dichiarato illegali molti ordini di detenzione emessi dal giudice di prime cure. È garantito l'accesso all'assistenza legale anche se il gratuito patrocinio viene raramente concesso, essendo legato alla previsione di accoglimento della domanda;
le difficoltà di accesso all'assistenza legale sono state oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che, con riferimento alla struttura di Eichstätt, ha ritenuto tali ostacoli non in linea con le previsioni costituzionali. La modifica normativa contenuta nella legge sul miglioramento del rimpatrio nel febbraio 2024 prevede che i detenuti che non hanno un avvocato ne otterranno uno nominato dal Tribunale, ma non è ancora chiaro come ciò verrò implementato e garantito.
7.8 Contenuto della protezione internazionale. I permessi rilasciati hanno durata di tre anni per le persone con status di rifugiato, un anno per i beneficiari di protezione sussidiaria rinnovabili per altri due anni, un anno almeno per i beneficiari di protezione umanitaria. Dopo un certo periodo di tempo, i beneficiari di protezione internazionale possono accedere al permesso di stabilimento o di soggiorno permanente. È prevista, inoltre, la possibilità di naturalizzazione a determinate condizioni e dal 2023 a differenza degli altri stranieri non è richiesto ai rifugiati di rinunciare alla precedente nazionalità. La legge sull'accelerazione dei procedimenti giudiziari entrata in vigore il 1.1.2023 limita i motivi di cessazione e revoca con la finalità di ridurre la pressione sui Tribunali e sul e di garantire un CP_4 quadro giuridico più coerente con la direttiva 2011/95/UE. In particolare, si che la modifica nelle condizioni di sicurezza del paese di origine sia stabile e che ci si possa attendere ragionevolmente che il rifugiato torni nel paese di origine (circostanza da escludere ad esempio nel caso in cui vi siano stati traumi o disturbi mentali derivanti da persecuzioni). È prevista la tutela giudiziaria in caso di revoca dello status ed è possibile che dopo la perdita dello status venga concesso altro permesso per diverso motivo, tenendo conto del grado di integrazione in Germania. I rifugiati beneficiano di agevolazioni per ottenere il ricongiungimento familiare, mentre le stesse condizioni non si applicano ai beneficiari di protezione sussidiaria, che sottostanno ad una quota mensile massima di 1.000 visti per ricongiungimento. Nel dicembre 2022 la Corte Amministrativa federale ha sancito che tale distinzione non viola la Costituzione. I beneficiari di protezione non hanno limiti alla libertà di movimento, ma esiste un obbligo di residenza triennale nel Lander in cui si è svolta la procedura di asilo, con possibilità di deroga a domanda a fronte di una serie di motivazioni ulteriormente ampliate nel 2022. La presenza di un obbligo di soggiorno previsto per facilitare l'integrazione è stata ritenuta illegittima dall'Alta Corte Amministrativa della Renania settentrionale-Westfalia con successiva modifica delle parti censurate da parte del governo. Si riscontrano difficoltà nel reperire una sistemazione al di fuori dei centri di accoglienza per la carenza di alloggi soprattutto a basso prezzo;
è previsto un sussidio nel caso in cui i beneficiari non riescano a coprire il costo della vita ad un livello adeguato. L'accesso al mondo del lavoro non ha preclusioni, sono previsti programmi di consulenza specifici per stranieri organizzati dal BAMF, nonché ulteriori programmi di integrazione introdotti in alcuni Stati federali. I risultati dell'integrazione lavorativa sono generalmente buoni, pur essendoci difficoltà nel riconoscimento del titolo di studio ottenuto in patria e un tasso di disoccupazione in crescita soprattutto dopo il periodo pandemico. I beneficiari di protezione hanno accesso al pari dei cittadini tedeschi ai servizi sociali (istruzione, previdenza sociale) e al sistema di assicurazioni sociali che include anche l'assicurazione sanitaria pubblica.
7.9 Giurisprudenza europea su casi Dublino III. Non si registrano decisioni di giudizi nazionali ed europei, che hanno bloccato il trasferimento in Germania, individuato come Stato competente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III per la presenza di carenze sistemiche.
7.10 Conclusioni e valutazioni nel caso specifico. Dall'esame complessivo delle condizioni di accoglienza sopra descritte si ritiene che non sussistano nel sistema tedesco carenze sistemiche idonee a giustificare la sospensione del trasferimento ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III. Va registrato dal punto di vista della legislazione un recente ampliamento delle possibilità di accesso degli stranieri ad un permesso di soggiorno, con previsione accanto alla protezione unionale, che garantisce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, anche di una protezione nazionale che prevede l'asilo costituzionale, della protezione per gravi motivi umanitari e da ultimo anche di un permesso di soggiorno per status tollerato o Duldung per coloro che, pur non avendo avuto accesso alla protezione, non possono essere rimpatriati per ostacoli giuridici o di fatto. Inoltre, sono state ridotte le ragioni di revoca, con approvazione di programmi di integrazione per coloro che hanno visto accogliere la propria domanda. Va, inoltre, registrata la presenza di un efficace e diffuso controllo giudiziale sul sistema di accoglienza, con ampliamento delle possibilità di verifica in secondo grado esteso anche a questioni di merito oltre che di diritto, che spesso ha inciso sulle condizioni di accoglienza, inducendo il governo federale o dei singoli Stati a modificare gli aspetti ritenuti non legittimi dai Tribunali. I problemi spesso registrati in sede di sistemazione ed accoglienza dipendono in via principale da fenomeni di sovraffollamento dovuti ad un aumento in alcuni periodi dei flussi migratori, ma si registra il costante impegno dell'autorità amministrativa a fare fronte all'aumento di pressione migratoria spesso registrato negli anni scorsi, approntando soluzioni emergenziali e transitorie ed intervenendo con miglioramenti anche strutturali laddove vi siano strutture fatiscenti o non adeguate, che risultano riscontrate soltanto in alcuni centri. In un sistema in cui la suddivisione dei compiti di accoglienza tra i vari Stati può determinare evidenti disparità di trattamento, si nota una particolare attenzione a garantire uniformità da parte del governo federale, ad esempio emanando linee guida in materia di individuazione di soggetti vulnerabili o ampliando il controllo giudiziale di secondo livello anche alle situazioni dei paesi di origine dei richiedenti asilo. Le criticità riscontrate con riferimento a particolari gruppi di richiedenti asilo, come i minori non accompagnati o alcune categorie di soggetti vulnerabili, o nell'ambito di particolari procedure, come quelle aeroportuali alla frontiera, non hanno rilevanza nel caso in esame. Anche le problematiche riscontrate nelle strutture di detenzione non sono tali da far ritenere che il richiedente asilo sia esposto a trattamenti inumani e degradanti, per integrare i quali è necessaria una “soglia particolarmente elevata di gravità (che) sarebbe raggiunta quando l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (sentenza in data odierna, Jawo, C-163/17, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). Detta soglia non può quindi comprendere situazioni che, quantunque caratterizzate da un elevato grado di precarietà o da un forte degrado delle condizioni di vita dell'interessato, non implichino una estrema deprivazione materiale che ponga detto soggetto in una situazione di una gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante (sentenza in data odierna, C-163/17, punto 93)” (così testualmente nella sentenza e altri del 19.3.201 Per_4
297/17 punti 86-91). A tale riguardo, va rilevato che to non tutte le strutture preposte alla detenzione pre-espulsione sono affette da carenze nella gestione o nelle condizioni materiali, per le quali sono stati riscontrati notevoli progressi dal Comitato europeo contro la tortura, dall'altro che anche in tale caso sussiste un attento controllo tramite due gradi di giudizio idoneo a verificare il rispetto degli standard minimi di trattamento al momento dell'emissione di un ordine di detenzione. Con riferimento a casi di aggressione a singoli migranti e di attacchi a centri di accoglienza, si ritiene che si tratti di casi isolati che non sono idonei a mettere a rischio la tenuta del sistema, avendo in ogni caso i richiedenti asilo accesso alla protezione garantita dalle forze di polizia e dalla magistratura e trattandosi in ogni caso di episodi in diminuzione costante. Anche le denunce circa l'uso della forza nelle procedure di trasferimento non volontario non sembrano evidenziare una prassi sistematica ed in ogni caso non vi sono elementi per affermare che l'uso della forza non sia stato proporzionale e ragionevole nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del soggetto da rimpatriare come previsto dall'art. 8 comma 4 della direttiva rimpatri 2008/115/CE. Anche le doglianze contenute nel ricorso introduttivo circa il rafforzamento delle procedure di rimpatrio invero non integrano una carenza sistemica, ma rientrano nella gestione dell'immigrazione irregolare che prevede il rimpatrio per i soggetti che non abbiano titolo a permanere sul territorio nazionale. Per tutte le ragioni esposte va esclusa la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza della Germania, con conseguente infondatezza delle doglianze avanzate ai sensi dell'art. 3 comma 2 Regolamento Dublino III.
8. Regolamento delle spese di lite. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, in quanto l'amministrazione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato, con la conseguenza che: “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass., sez. 1, sent.
2.9.04 n. 17674, conforme a sent. 2.9.05, n. 17708, in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio); nel caso di specie non essendo stata presentata alcuna nota sulle spese vive sostenute non può procedersi alla relativa liquidazione.
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1658/2025 r.g., così provvede: rigetta integralmente il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura della cancelleria al ricorrente e all'Unità presso il CP_1 [...]
Controparte_2
.
[...]
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 09.05.2024
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
(Atto sottoscritto digitalmente)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Notizie reperite per lo più dal Country Report Germany del giugno 2024, reperibile sul sito Asylum in Europe al link https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2024/06/AIDA-DE_2023-Update.pdf 2 Si veda sul punto il monitoraggio del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà relativa al periodo 2018/2019. Report completo reperibile in https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/3afb8d00fff01d3749c8e7993fbe6213.pdf 3 https://www.coe.int/it/web/portal/-/germany-anti-torture-committee-calls-on-authorities-to-ensure-better-treatment-of- foreign-nationals-being-removed-by-air 4 Nel dicembre 2023 la Corte Suprema federale ha statuito che quando il tribunale ordina la detenzione deve controllare che la struttura rispetti le condizioni previste dal diritto europeo, evidenziando che le norme applicate nel centro di detenzione di Hof andavano oltre quanto necessario per far rispettare l'ordine di espulsione. 5 In un rapporto di maggio 2019 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha criticato le condizioni del centro di detenzione di Eichstätt, ritenendo che accanto a condizioni materiali molto buone vi erano una serie di restrizioni inutili con un regime paragonabile a quello dei detenuti. 6 Si veda il comunicato stampa reperibile in https://search.coe.int/directorate_of_communications#{%22CoEIdentifier%22:[%220900001680a807fc%22],%22sort%22 :[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}