Sentenza 11 maggio 2023
Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Sentenza breve 31 gennaio 2025
Decreto collegiale 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 31/01/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10329 del 2022, proposto da RI Mollica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del silenzio, con conseguente affermazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 14 marzo 2022 (prot. 10274), volta ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 dell’equivalenza del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero (Spagna);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, a seguito della proposizione del gravame, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso in riscontro all’istanza in oggetto, concludendo il relativo procedimento;
Ritenuto pertanto di dover:
- dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame;
- condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, considerato il ritardo della stessa nel provvedere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 8543 del 2 maggio 2025 si è provveduto alla correzione nei termini che seguono: “condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto dovuto e versato, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”