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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege.
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino n.1/B – 00187 Roma,
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 1516/2024, pubblicata il 07/02/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale parte appellata, con il ricorso di primo grado chiedeva di : “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e “ADSS incrociata di sostegno;
e per l'effetto - condannare il resistente a riconoscere il diritto della Parte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 13.768,82 calcolato per il periodo dal 10/11/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
La conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1 allegando che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 il
[...]
aveva indetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie Parte_1 provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e
2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, relativamente alla casse di concorso “A046”, collocandosi in graduatoria in posizione 258 con punti 100; di non aver ottenuto alcun incarico;
che l'Amministrazione, con il bollettino di nomine del 10.11.2024 aveva conferito incarichi a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse.
Tanto esposto, la parte ricorrente oggi appellata ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione, la violazione del c.d. dovere del soccorso istruttorio, il diritto al riconoscimento del punteggio e al risarcimento del danno subito;
ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte. Il costituitosi Parte_1 ha rivendicato la piena legittimità del proprio operato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: <accoglie il ricorso e per
l'effetto condanna il convenuto: − a pagare alla ricorrente la somma di Parte_1
€ 13.768,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
− a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie;
− al pagamento delle spese di lite, che liquida in 2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.>>.
Con l'atto di gravame il ha censurato la decisione ne ha chiesto la riforma Parte_1 con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Secondo il il primo giudice avrebbe mal interpretato e ricostruito il Parte_1 quadro normativo di riferimento, specie con riferimento all'art. 12 O.M. 112/22, giungendo a ritenere provato il lamentato malfunzionamento dell'algoritmo per la circostanza che docenti collocati in posizione inferiore rispetto a quella dell'odierna appellata siano risultati destinatari di incarico a tempo determinato su sedi rientranti tra le preferenze espresse dall'insegnante CP_1
Secondo l'appellante il meccanismo disegnato dall'Ordinanza 112/22 prevede che, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
Sarebbe proprio l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 a legittimare l'operato dell'Amministrazione e non vi sarebbe alcun malfunzionamento o illegittimità nell'applicazione dell'algoritmo di scelta.
Ivi si legge: < espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento>>.
Secondo la parte appellata l'interpretazione del sarebbe erronea, come Parte_1 correttamente rilevato dal primo giudice.
L'articolo citato prevede esclusivamente come la rinuncia possa riferirsi esclusivamente alle sedi di preferenza non espresse nel turno di nomina nel quale non è stato ottenuto l'incarico di lavoro a tempo determinato.
Invece per il si determinerebbe un'esclusione definitiva dei candidati, Parte_1 quali l'odierna ricorrente, dai successivi turni di nomina nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si siano rese disponibili successivamente.
Secondo la difesa erariale la lettura congiunta dei commi 4 e 10 dell'art. 12 O.M.
112/22 renderebbe chiaro come debba essere considerato < soggetto che non ha ricevuto l'assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in sedi che, invece, in ragione della propria posizione in graduatoria, gli sarebbero spettate. In altre parole, colui che – pur essendo in turno di nomina – non ha ricevuto una sede in conseguenza della propria libera scelta di limitare le proprie opzioni alle sole destinazioni espresse nella sua domanda deve equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità che sorgano, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza.
L'informatizzazione della procedura, infatti, non ha modificato le disposizioni vigenti in tema di rinuncia all'incarico, posto che anche quando le operazioni venivano effettuate in presenza i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'impossibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in relazione alla quale interveniva la rinuncia>>.
In sostanza nulla sarebbe cambiato rispetto al sistema precedente.
Con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione in sede di individuazione del contratto che sarebbe spettato alla docente e conseguente quantificazione del punteggio ad essa spettante e del risarcimento del danno patito.
Osserva preliminarmente la Corte che riguardo alla appellata, per l'a.s. 2022/23 su sedi di preferenza da lei indicate nella domanda di partecipazione,
l'Amministrazione, con il bollettino di nomine del 10.11.2024 ha conferito incarichi a docenti con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse.
Come ciò sia possibile e se sia o meno legittimo è questione oggetto del presente contenzioso.
Si è visto come il sostenga che, come in passato, il “giro” è unico, per cui Parte_1 si ritiene rinunciatario il docente e quindi è chiaro che si salta e si scende in graduatoria prendendo in considerazione il successivo in graduatoria.
La norma regolamentare (art. 12 O.M. 112/22 cit.) dispone - per quanto qui rileva - che <<
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2.
Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, Parte_1 con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento......>>
La rinuncia alla sede proposta che non sia tra quelle per le quali il docente ha espresso preferenza, determina l'esclusione da successive proposte per il medesimo tipo di sedi (quelle, cioè, per le quali non sia stata espressa la preferenza).
Il dato testuale come l'interpretazione sistematica non autorizza a giungere alle conclusioni cui vorrebbe pervenire il . Parte_1
Sotto il primo profilo, la norma ribadisce il concetto dal punto di vista letterale ("... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso / tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza..."); lo stesso comma 11 della norma in esame (secondo cui "Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento") conferma la correttezza di questa lettura, perchè, se intesa nel senso ampio propugnato dal , renderebbe del tutto priva di significato la Parte_1 precisione del comma 4° sopra richiamato, che espressamente circoscrive gli effetti della rinuncia "con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".
Quando la norma menziona i candidati trattati dalla procedura si riferisce a coloro che abbiano avuto "assegnazione di un incarico", non già coloro che devono essere considerati rinunciatari "con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".
Sotto il secondo profilo, poi, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità (che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria).
In altre parole, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della PA consentire l'espressione di una preferenza, per poi penalizzare significativamente, quasi sanzionare con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
A ciò si aggiunga la considerazione che il disagio di gestione della procedura che il valorizza a conclusione del proprio argomentare appare assai contenuto, Parte_1 sol che si pensi all'informatizzazione della stessa e ai facili automatismi di selezione, tanto auspicati.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria.
Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022
è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, Parte_1 offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una Parte_1 nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente."
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 defl'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente.
Il primo motivo d'appello deve dunque essere respinto.
Analoga sorte per il secondo.
Non si vede perché la parametrazione del risarcimento non possa essere effettuata proprio con riferimento all'incarico conferito a chi in graduatoria aveva un punteggio inferiore 97, rispetto a quello dell'appellante (100).
Ci si riferisce a , al quale con punteggio pari a 97, è stato assegnato Testimone_1 un incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe ADSS presso la scuola contrassegnata dal codice RMIS00900E.
Va confermato l'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla Parte_1 normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1974 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege.
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino n.1/B – 00187 Roma,
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 1516/2024, pubblicata il 07/02/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attuale parte appellata, con il ricorso di primo grado chiedeva di : “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A046” e “ADSS incrociata di sostegno;
e per l'effetto - condannare il resistente a riconoscere il diritto della Parte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - condannare il resistente al risarcimento del danno Parte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 13.768,82 calcolato per il periodo dal 10/11/2022 al 30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
La conveniva in giudizio il CP_1 Parte_1 allegando che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 il
[...]
aveva indetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie Parte_1 provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e
2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia, relativamente alla casse di concorso “A046”, collocandosi in graduatoria in posizione 258 con punti 100; di non aver ottenuto alcun incarico;
che l'Amministrazione, con il bollettino di nomine del 10.11.2024 aveva conferito incarichi a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse.
Tanto esposto, la parte ricorrente oggi appellata ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione, la violazione del c.d. dovere del soccorso istruttorio, il diritto al riconoscimento del punteggio e al risarcimento del danno subito;
ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte. Il costituitosi Parte_1 ha rivendicato la piena legittimità del proprio operato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: <accoglie il ricorso e per
l'effetto condanna il convenuto: − a pagare alla ricorrente la somma di Parte_1
€ 13.768,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
− a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie;
− al pagamento delle spese di lite, che liquida in 2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.>>.
Con l'atto di gravame il ha censurato la decisione ne ha chiesto la riforma Parte_1 con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Secondo il il primo giudice avrebbe mal interpretato e ricostruito il Parte_1 quadro normativo di riferimento, specie con riferimento all'art. 12 O.M. 112/22, giungendo a ritenere provato il lamentato malfunzionamento dell'algoritmo per la circostanza che docenti collocati in posizione inferiore rispetto a quella dell'odierna appellata siano risultati destinatari di incarico a tempo determinato su sedi rientranti tra le preferenze espresse dall'insegnante CP_1
Secondo l'appellante il meccanismo disegnato dall'Ordinanza 112/22 prevede che, laddove l'aspirante non abbia espresso la sua preferenza per tutte le sedi disponibili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente, vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
Sarebbe proprio l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 a legittimare l'operato dell'Amministrazione e non vi sarebbe alcun malfunzionamento o illegittimità nell'applicazione dell'algoritmo di scelta.
Ivi si legge: < espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento>>.
Secondo la parte appellata l'interpretazione del sarebbe erronea, come Parte_1 correttamente rilevato dal primo giudice.
L'articolo citato prevede esclusivamente come la rinuncia possa riferirsi esclusivamente alle sedi di preferenza non espresse nel turno di nomina nel quale non è stato ottenuto l'incarico di lavoro a tempo determinato.
Invece per il si determinerebbe un'esclusione definitiva dei candidati, Parte_1 quali l'odierna ricorrente, dai successivi turni di nomina nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si siano rese disponibili successivamente.
Secondo la difesa erariale la lettura congiunta dei commi 4 e 10 dell'art. 12 O.M.
112/22 renderebbe chiaro come debba essere considerato < soggetto che non ha ricevuto l'assegnazione per non aver indicato nell'istanza presentata posti disponibili in sedi che, invece, in ragione della propria posizione in graduatoria, gli sarebbero spettate. In altre parole, colui che – pur essendo in turno di nomina – non ha ricevuto una sede in conseguenza della propria libera scelta di limitare le proprie opzioni alle sole destinazioni espresse nella sua domanda deve equipararsi a tutti gli effetti ad un soggetto rinunciatario, con la conseguente perdita della possibilità di essere chiamato per le successive disponibilità che sorgano, anche nelle sedi espressamente prescelte al momento dell'istanza.
L'informatizzazione della procedura, infatti, non ha modificato le disposizioni vigenti in tema di rinuncia all'incarico, posto che anche quando le operazioni venivano effettuate in presenza i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'impossibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in relazione alla quale interveniva la rinuncia>>.
In sostanza nulla sarebbe cambiato rispetto al sistema precedente.
Con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione in sede di individuazione del contratto che sarebbe spettato alla docente e conseguente quantificazione del punteggio ad essa spettante e del risarcimento del danno patito.
Osserva preliminarmente la Corte che riguardo alla appellata, per l'a.s. 2022/23 su sedi di preferenza da lei indicate nella domanda di partecipazione,
l'Amministrazione, con il bollettino di nomine del 10.11.2024 ha conferito incarichi a docenti con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse.
Come ciò sia possibile e se sia o meno legittimo è questione oggetto del presente contenzioso.
Si è visto come il sostenga che, come in passato, il “giro” è unico, per cui Parte_1 si ritiene rinunciatario il docente e quindi è chiaro che si salta e si scende in graduatoria prendendo in considerazione il successivo in graduatoria.
La norma regolamentare (art. 12 O.M. 112/22 cit.) dispone - per quanto qui rileva - che <<
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2.
Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle
GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, Parte_1 con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento......>>
La rinuncia alla sede proposta che non sia tra quelle per le quali il docente ha espresso preferenza, determina l'esclusione da successive proposte per il medesimo tipo di sedi (quelle, cioè, per le quali non sia stata espressa la preferenza).
Il dato testuale come l'interpretazione sistematica non autorizza a giungere alle conclusioni cui vorrebbe pervenire il . Parte_1
Sotto il primo profilo, la norma ribadisce il concetto dal punto di vista letterale ("... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso / tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza..."); lo stesso comma 11 della norma in esame (secondo cui "Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento") conferma la correttezza di questa lettura, perchè, se intesa nel senso ampio propugnato dal , renderebbe del tutto priva di significato la Parte_1 precisione del comma 4° sopra richiamato, che espressamente circoscrive gli effetti della rinuncia "con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".
Quando la norma menziona i candidati trattati dalla procedura si riferisce a coloro che abbiano avuto "assegnazione di un incarico", non già coloro che devono essere considerati rinunciatari "con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".
Sotto il secondo profilo, poi, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità (che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria).
In altre parole, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della PA consentire l'espressione di una preferenza, per poi penalizzare significativamente, quasi sanzionare con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
A ciò si aggiunga la considerazione che il disagio di gestione della procedura che il valorizza a conclusione del proprio argomentare appare assai contenuto, Parte_1 sol che si pensi all'informatizzazione della stessa e ai facili automatismi di selezione, tanto auspicati.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria.
Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022
è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, Parte_1 offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una Parte_1 nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente."
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 defl'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente.
Il primo motivo d'appello deve dunque essere respinto.
Analoga sorte per il secondo.
Non si vede perché la parametrazione del risarcimento non possa essere effettuata proprio con riferimento all'incarico conferito a chi in graduatoria aveva un punteggio inferiore 97, rispetto a quello dell'appellante (100).
Ci si riferisce a , al quale con punteggio pari a 97, è stato assegnato Testimone_1 un incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe ADSS presso la scuola contrassegnata dal codice RMIS00900E.
Va confermato l'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla Parte_1 normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.100,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa