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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 189/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.2.2024 da
c.f. ), rappresentata e difesa giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 al presente ricorso dall'Avv. Anna Pertosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in
Via Panama n. 86 e C.F ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura allegata al ricorso dall'Avv. Marcello Bacci congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mirko
Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bacci in Roma, Via Luigi Capuana 207; ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data
7.2.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Fara in Sabina il 07/10/2001, precisando che dalla unione coniugale sono nati i figli il 27/11/2002, e l'8/8/2009 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Per_1 Per_2
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
Con sentenza n. 32/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, Per_2 prendendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, limitando alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva custodia.
2. Il minore vivrà stabilmente con la madre e con il fratello aggiorenne, ma non autosufficiente con ampia facoltà Per_1 per il padre di averlo con sé, compatibilmente sia con le esigenze di vita, salute e studio del ragazzo, sia con i suoi turni lavorativi e comunque per due fine settimana a mesi alterni (le cui date dovranno essere comunicate con almeno tre giorni di preavviso alla moglie), per le vacanze estive per quindici giorni, anche non continuativi, da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, sempre compatibilmente ai turni lavorativi dei ricorrenti.
3. Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00
(250 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese della sottoscrizione del ricorso per separazione;
4. Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50 % sulla base dell'allegato protocollo di intesa del Tribunale di Rieti.
5. La casa coniugale sita in Nerola alla Via Stanislao Aureli 29 resterà assegnata al Sig. quale legittimo Pt_2 proprietario della stessa.
6. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordano che gli assegni familiari (attualmente denominato assegno unico) verranno richiesti e percepiti dalla Signora quale genitore con il quale i figli sono conviventi. Pt_1
7. Spese legali compensate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 32/24, e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale e la loro separazione personale è divenuta definitiva e sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
In ragione della domanda congiunta le spese di giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 nel Comune di Fara in Sabina (RI) il 07/10/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] di detto comune, recependo le condizioni congiunte indicate in ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina
(RI) (atto n. 1, parte II, serie B, anno 2002);
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.2.2024 da
c.f. ), rappresentata e difesa giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 al presente ricorso dall'Avv. Anna Pertosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in
Via Panama n. 86 e C.F ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura allegata al ricorso dall'Avv. Marcello Bacci congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mirko
Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bacci in Roma, Via Luigi Capuana 207; ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data
7.2.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Fara in Sabina il 07/10/2001, precisando che dalla unione coniugale sono nati i figli il 27/11/2002, e l'8/8/2009 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Per_1 Per_2
Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
Con sentenza n. 32/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, Per_2 prendendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, limitando alle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva custodia.
2. Il minore vivrà stabilmente con la madre e con il fratello aggiorenne, ma non autosufficiente con ampia facoltà Per_1 per il padre di averlo con sé, compatibilmente sia con le esigenze di vita, salute e studio del ragazzo, sia con i suoi turni lavorativi e comunque per due fine settimana a mesi alterni (le cui date dovranno essere comunicate con almeno tre giorni di preavviso alla moglie), per le vacanze estive per quindici giorni, anche non continuativi, da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, sempre compatibilmente ai turni lavorativi dei ricorrenti.
3. Il marito corrisponderà alla moglie per il mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00
(250 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese della sottoscrizione del ricorso per separazione;
4. Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50 % sulla base dell'allegato protocollo di intesa del Tribunale di Rieti.
5. La casa coniugale sita in Nerola alla Via Stanislao Aureli 29 resterà assegnata al Sig. quale legittimo Pt_2 proprietario della stessa.
6. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordano che gli assegni familiari (attualmente denominato assegno unico) verranno richiesti e percepiti dalla Signora quale genitore con il quale i figli sono conviventi. Pt_1
7. Spese legali compensate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 32/24, e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale e la loro separazione personale è divenuta definitiva e sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
In ragione della domanda congiunta le spese di giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 nel Comune di Fara in Sabina (RI) il 07/10/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] di detto comune, recependo le condizioni congiunte indicate in ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fara in Sabina
(RI) (atto n. 1, parte II, serie B, anno 2002);
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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