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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5538 dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F.: , con sede in Roma, Via Mario Parte_1 P.IVA_1
Fascetti n. 26, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Zucchi, C.F. ; CodiceFiscale_1
- APPELLANTE
E
P.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia (C.F.
); C.F._2
- APPELLATA
oggetto: contratto di deposito
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 17 ottobre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10/01/14, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2102/2013, depositato in data
07/11/2013 e notificato in data 02/12/13, con il quale il Tribunale di Nola le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 9.797,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 art 4 e 5, sino al soddisfo e spese della procedura, in favore della società sulla base di Controparte_1 Controparte_1 CP_1 fatture attestanti servizi di logistica e traporti.
Nell'atto di opposizione, la deduceva, innanzitutto, la carenza Parte_1
delle condizioni per emettere il decreto ingiuntivo per indeterminatezza dell'oggetto e l'insufficienza della documentazione posta a sostegno del credito, basata su sole fatture.
Eccepiva, inoltre, la nullità/annullabilità del contratto di deposito per vizio del consenso, in quanto l'avrebbe indotta in Controparte_1
errore, assicurandole, al momento della conclusione del contratto, che avrebbe custodito l'impianto galvanico in un luogo chiuso di ampie dimensioni, mentre in realtà lo aveva tenuto in parte all'aperto, causando danni al bene e pregiudicandone le occasioni di rivendita.
In subordine, deduceva l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte col predetto contratto, chiedendone, in riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del deterioramento dell'impianto galvanico, nonché per la perdita di chance di rivendita del bene.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto. Rappresentava, in particolare, la specificità della causale indicata sulle fatture (“merce in sosta in attesa di consegna") e l'insussistenza di qualsiasi obbligo convenuto tra le parti di tassativa custodia interna del macchinario depositato, essendo peraltro l'opponente consapevole del fatto che parti dello stesso sarebbero state custodite in luogo aperto, anche in ragione del relativo esiguo valore del
2 bene (stimato in euro 6.000,00) e delle condizioni di obsolescenza ed usura dello stesso.
Deduceva, ancora, la tardività dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, nonché il mancato versamento da parte di quest'ultima dei canoni maturati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (dal
30.01.2013 al 30.03.2014), di cui chiedeva il pagamento in riconvenzionale, instando, altresì, in via subordinata, per la ritenzione del bene e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni derivatile dall'impossibilità di fruire dello spazio occupato dall'impianto.
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2102/2013 del
Tribunale di Nola e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte opposta e per
l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.000,00 per le causali e le ragioni sopra esposte, rigettando l'ulteriore domanda di risarcimento per mancati introiti e la domanda riconvenzionale di ritenzione dei beni depositati;
- condanna parte opposta alla restituzione dei beni depositati in accoglimento della domanda di parte opponente sul punto;
- condanna la società opponente a pagare all'opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e C.P.A.se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv.
Pasqualino De Lucia, dichiaratosi anticipatario;
- rigetta la domanda di applicazione dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.”
2. Il giudizio di impugnazione
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019, ha Parte_1
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e formulando le seguenti conclusioni:
3 “Voglia la Corte di Appello adìta rigettata ogni contraria difesa, eccezione
o domanda, in accoglimento del presente appello, previa ammissione delle prove orali e della CTU, rigettare le pretese di cui al decreto opposto in primo grado e svolte anche nel merito con le domande riconvenzionali Cont espresse dalla , e, in accoglimento delle domande spiegate dalla
, previo annullamento del contratto di deposito e custodia o Parte_1
previo accertamento dell'inadempimento del medesimo contratto da parte
Cont della , dichiarare non dovute le somme a titolo di compenso di
Cont Cont deposito richieste e già versate alla e condannare la alla restituzione di quanto a oggi percepito e al risarcimento dei danni da danneggiamento dei beni, perdita di chance e clientela, in somma indicata in € 40.000,00 salva diversa quantificazione di cui alla CTU espletanda e anche in subordine in via equitativa.
Valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00.”
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e così concludendo:
“Voglia l'adito Tribunale:
1) Rigettare l'appello perché inammissibile, infondato e nullo;
2) Rigettare le richieste istruttorie;
3) Confermare quindi la sentenza del Tribunale di Nola n. 2347/2019;
4) Condannare la appellante alla refusione delle spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane”.
All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'esame dei motivi di impugnazione
L'appellante censura la sentenza di primo, deducendo:
1) “palese, gravissima, abnorme violazione dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. in quanto il Giudice a quo non ha fondato la propria sentenza su una istruttoria ma solo su fatture contrarie espressamente contestate”;
2) “violazione anch'essa abnorme dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. per non avere il medesimo Giudice disposta CTU sui beni oggetti di deposito,
4 prima e dopo il deposito medesimo. e sulle occasioni perse dalla
, ritenendo anzi “superflua” tale CTU con ordinanza non Parte_1 motivata resa in data 20 Aprile 2016 a scioglimento di riserva”,
3) “violazione manifesta dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. e dell'Art. 244 Cod.
Proc. Civ. per non avere il Giudice ammesse le prove testimoniali indicate nonostante nomi, cognomi e qualità specifiche e addirittura buste paga dei testimoni medesimi”.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, a fronte della documentazione prodotta dall'opposta (fatture e documenti di trasporto regolarmente sottoscritti), ha dedotto, senza Parte_1
tuttavia dimostrarlo, che le modalità di custodia concordate sarebbero state diverse da quelle invece osservate dall'opposta, con conseguente deterioramento del bene. Il Collegio condivide la valutazione operata dal primo giudice in ordine all'infondatezza di tale eccezione, non essendo stata fornita la prova delle asserite concordate modalità di conservazione dell'impianto. Invero, l'opponente si è limitata a contestare la insufficienza dei locali della società opposta a garantire una custodia interna del macchinario, ma non ha offerto alcun elemento istruttorio idoneo a sostenere l'essenzialità di tale profilo organizzativo della società depositaria. Né tale carenza istruttoria avrebbe potuto essere colmata attraverso l'espletamento della prova testimoniale articolata dall'opponente e non ammessa dal primo giudice, la quale (a parte la ritenuta la genericità nell'indicazione delle generalità dei testimoni) sarebbe stata del tutto irrilevante a tale fine, non vertendo i capitoli di prova articolati sulle specifiche modalità di custodia concordate.
Per le stesse ragioni, del tutto irrilevante si sarebbe rivelato anche l'espletamento della c.t.u. che, in quanto chiesta al fine di verificare lo stato dei beni depositati e i danni subiti, risultava effettivamente del tutto superflua ai fini della decisione.
La decisione del primo giudice, sul punto, deve essere dunque condivisa, considerato, peraltro, che, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, l'impugnante si è limitato ad un generico richiamo ai propri atti difensivi, neanche reiterando in maniera specifica le richieste
5 istruttorie precedentemente rigettate, sicché esse devono intendersi rinunciate (“la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte” - Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352).
Alla luce delle dette risultanze, ritiene la Corte che quanto sostenuto, con apprezzabile e logica chiarezza, nella sentenza impugnata, sia senz'altro condivisibile, attesa l'ampia e corretta motivazione, in fatto ed in diritto, delle ragioni poste alla base della decisione, meritevole di avallo e totale recepimento in questa sede e tenuto conto delle inconsistenti censure mosse dall'impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria, non espletata e con attribuzione all'avv. Pasqualino De Lucia per dichiarato anticipo fattone.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
6 sentenza n. 2347/2019 del Tribunale di Nola, pubblicata il 13.11.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore della e con attribuzione all'avv. Controparte_1
Pasqualino De Lucia, dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott. Michele Magliulo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5538 dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F.: , con sede in Roma, Via Mario Parte_1 P.IVA_1
Fascetti n. 26, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Zucchi, C.F. ; CodiceFiscale_1
- APPELLANTE
E
P.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino De Lucia (C.F.
); C.F._2
- APPELLATA
oggetto: contratto di deposito
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 17 ottobre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10/01/14, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2102/2013, depositato in data
07/11/2013 e notificato in data 02/12/13, con il quale il Tribunale di Nola le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 9.797,00 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 art 4 e 5, sino al soddisfo e spese della procedura, in favore della società sulla base di Controparte_1 Controparte_1 CP_1 fatture attestanti servizi di logistica e traporti.
Nell'atto di opposizione, la deduceva, innanzitutto, la carenza Parte_1
delle condizioni per emettere il decreto ingiuntivo per indeterminatezza dell'oggetto e l'insufficienza della documentazione posta a sostegno del credito, basata su sole fatture.
Eccepiva, inoltre, la nullità/annullabilità del contratto di deposito per vizio del consenso, in quanto l'avrebbe indotta in Controparte_1
errore, assicurandole, al momento della conclusione del contratto, che avrebbe custodito l'impianto galvanico in un luogo chiuso di ampie dimensioni, mentre in realtà lo aveva tenuto in parte all'aperto, causando danni al bene e pregiudicandone le occasioni di rivendita.
In subordine, deduceva l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte col predetto contratto, chiedendone, in riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del deterioramento dell'impianto galvanico, nonché per la perdita di chance di rivendita del bene.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto. Rappresentava, in particolare, la specificità della causale indicata sulle fatture (“merce in sosta in attesa di consegna") e l'insussistenza di qualsiasi obbligo convenuto tra le parti di tassativa custodia interna del macchinario depositato, essendo peraltro l'opponente consapevole del fatto che parti dello stesso sarebbero state custodite in luogo aperto, anche in ragione del relativo esiguo valore del
2 bene (stimato in euro 6.000,00) e delle condizioni di obsolescenza ed usura dello stesso.
Deduceva, ancora, la tardività dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, nonché il mancato versamento da parte di quest'ultima dei canoni maturati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (dal
30.01.2013 al 30.03.2014), di cui chiedeva il pagamento in riconvenzionale, instando, altresì, in via subordinata, per la ritenzione del bene e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni derivatile dall'impossibilità di fruire dello spazio occupato dall'impianto.
Espletata l'istruttoria del caso, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2102/2013 del
Tribunale di Nola e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte opposta e per
l'effetto condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.000,00 per le causali e le ragioni sopra esposte, rigettando l'ulteriore domanda di risarcimento per mancati introiti e la domanda riconvenzionale di ritenzione dei beni depositati;
- condanna parte opposta alla restituzione dei beni depositati in accoglimento della domanda di parte opponente sul punto;
- condanna la società opponente a pagare all'opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e C.P.A.se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv.
Pasqualino De Lucia, dichiaratosi anticipatario;
- rigetta la domanda di applicazione dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.”
2. Il giudizio di impugnazione
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2019, ha Parte_1
proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e formulando le seguenti conclusioni:
3 “Voglia la Corte di Appello adìta rigettata ogni contraria difesa, eccezione
o domanda, in accoglimento del presente appello, previa ammissione delle prove orali e della CTU, rigettare le pretese di cui al decreto opposto in primo grado e svolte anche nel merito con le domande riconvenzionali Cont espresse dalla , e, in accoglimento delle domande spiegate dalla
, previo annullamento del contratto di deposito e custodia o Parte_1
previo accertamento dell'inadempimento del medesimo contratto da parte
Cont della , dichiarare non dovute le somme a titolo di compenso di
Cont Cont deposito richieste e già versate alla e condannare la alla restituzione di quanto a oggi percepito e al risarcimento dei danni da danneggiamento dei beni, perdita di chance e clientela, in somma indicata in € 40.000,00 salva diversa quantificazione di cui alla CTU espletanda e anche in subordine in via equitativa.
Valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00.”
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e così concludendo:
“Voglia l'adito Tribunale:
1) Rigettare l'appello perché inammissibile, infondato e nullo;
2) Rigettare le richieste istruttorie;
3) Confermare quindi la sentenza del Tribunale di Nola n. 2347/2019;
4) Condannare la appellante alla refusione delle spese, diritti, onorari del giudizio con distrazione a favore del procuratore per anticipazione fattane”.
All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'esame dei motivi di impugnazione
L'appellante censura la sentenza di primo, deducendo:
1) “palese, gravissima, abnorme violazione dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. in quanto il Giudice a quo non ha fondato la propria sentenza su una istruttoria ma solo su fatture contrarie espressamente contestate”;
2) “violazione anch'essa abnorme dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. per non avere il medesimo Giudice disposta CTU sui beni oggetti di deposito,
4 prima e dopo il deposito medesimo. e sulle occasioni perse dalla
, ritenendo anzi “superflua” tale CTU con ordinanza non Parte_1 motivata resa in data 20 Aprile 2016 a scioglimento di riserva”,
3) “violazione manifesta dell'Art. 115 Cod. Proc. Civ. e dell'Art. 244 Cod.
Proc. Civ. per non avere il Giudice ammesse le prove testimoniali indicate nonostante nomi, cognomi e qualità specifiche e addirittura buste paga dei testimoni medesimi”.
L'appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, a fronte della documentazione prodotta dall'opposta (fatture e documenti di trasporto regolarmente sottoscritti), ha dedotto, senza Parte_1
tuttavia dimostrarlo, che le modalità di custodia concordate sarebbero state diverse da quelle invece osservate dall'opposta, con conseguente deterioramento del bene. Il Collegio condivide la valutazione operata dal primo giudice in ordine all'infondatezza di tale eccezione, non essendo stata fornita la prova delle asserite concordate modalità di conservazione dell'impianto. Invero, l'opponente si è limitata a contestare la insufficienza dei locali della società opposta a garantire una custodia interna del macchinario, ma non ha offerto alcun elemento istruttorio idoneo a sostenere l'essenzialità di tale profilo organizzativo della società depositaria. Né tale carenza istruttoria avrebbe potuto essere colmata attraverso l'espletamento della prova testimoniale articolata dall'opponente e non ammessa dal primo giudice, la quale (a parte la ritenuta la genericità nell'indicazione delle generalità dei testimoni) sarebbe stata del tutto irrilevante a tale fine, non vertendo i capitoli di prova articolati sulle specifiche modalità di custodia concordate.
Per le stesse ragioni, del tutto irrilevante si sarebbe rivelato anche l'espletamento della c.t.u. che, in quanto chiesta al fine di verificare lo stato dei beni depositati e i danni subiti, risultava effettivamente del tutto superflua ai fini della decisione.
La decisione del primo giudice, sul punto, deve essere dunque condivisa, considerato, peraltro, che, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, l'impugnante si è limitato ad un generico richiamo ai propri atti difensivi, neanche reiterando in maniera specifica le richieste
5 istruttorie precedentemente rigettate, sicché esse devono intendersi rinunciate (“la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte” - Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352).
Alla luce delle dette risultanze, ritiene la Corte che quanto sostenuto, con apprezzabile e logica chiarezza, nella sentenza impugnata, sia senz'altro condivisibile, attesa l'ampia e corretta motivazione, in fatto ed in diritto, delle ragioni poste alla base della decisione, meritevole di avallo e totale recepimento in questa sede e tenuto conto delle inconsistenti censure mosse dall'impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria, non espletata e con attribuzione all'avv. Pasqualino De Lucia per dichiarato anticipo fattone.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
6 sentenza n. 2347/2019 del Tribunale di Nola, pubblicata il 13.11.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore della e con attribuzione all'avv. Controparte_1
Pasqualino De Lucia, dichiaratosi antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Minauro dott. Michele Magliulo
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