Articolo 12 della Legge 30 giugno 1952, n. 774
Articolo 11
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30 luglio 1952
Art. 12.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 .
Per gli adempimenti di cui all' art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.

Entrata in vigore il 30 luglio 1952