Art. 12.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 .
Per gli adempimenti di cui all' art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 .
Per gli adempimenti di cui all' art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.