Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2026, proposto da studio associato NI Tortelli e BE Frassoni TT Associati, in proprio e quale mandatario del R.T.P. con PRD Engineering S.T.P. s.r.l., studio tecnico ing. Pizzorni, studio tecnico ing. Marco Ruga, arch. Rocco Sebastiano Pagnoni, Chiappa & Didonè consorzio di restauro e arch. Alessandra Zuppa, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Cominassi e Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LU De Paoli e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
studio associato CC e MA TT, in proprio e quale mandatario del R.T.P. con Politecna Europa s.r.l., studio SI Iarussi, studio i4 Engineering s.r.l. e IZ IA, rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determina n. 6941 del 27.11.2025, recante l’aggiudicazione in favore del R.T.P. con capofila lo studio associato CC e MA TT dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione del complesso museale di Sant’Agostino;
- dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso;
e per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’aggiudicazione in favore del ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e subentro, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dello studio associato CC e MA TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, la dott.ssa LI EL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, ai sensi degli artt. 120, comma 5, e 60 c.p.a.;
Premesso che:
- lo studio NI Tortelli e BE Frassoni TT Associati, capofila del R.T.P. secondo graduato, ha impugnato la determina di aggiudicazione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione del complesso museale di Sant’Agostino, assunta dall’Amministrazione civica in favore del R.T.P. capeggiato dallo studio associato CC e MA TT, nonché gli altri atti della procedura di gara;
- il ricorrente lamenta che il raggruppamento vincitore sia sprovvisto del requisito speciale costituito dall’aver svolto, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla categoria “E.22” di cui al D.M. 17 giugno 2016, concernente interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 o di particolare importanza. Segnatamente, il deducente sostiene che lo studio mandatario non possiederebbe il suddetto requisito in misura superiore al 75% di € 5.949.766,26, ossia ad € 4.462.324,70, prescritto dall’art. 6.3 del disciplinare (doc. 3 ricorrente), giacché:
i) nella tabella dei requisiti di capacità tecnico-professionale prodotta in gara lo studio associato CC e MA TT ha esposto l’intero importo di € 1.500.108,00 relativo all’intervento di restauro dell’edificio che ospita il museo dell’Opera del Duomo di Pisa, ma nell’allegato certificato di buona esecuzione l’ente committente Opera della Primaziale Pisana ha dato atto che le prestazioni professionali di pertinenza del concorrente sono pari al 66,72%, ossia al minor valore di € 1.000.872,06 (doc. 7 ricorrente). Tant’è vero che, nella scheda del servizio in questione, risulterebbe indicato tra i progettisti, oltre al controinteressato, anche l’arch. Adolfo Natalini (v. doc. 8 ricorrente);
ii) l’aggiudicatario non potrebbe beneficiare dell’attestazione nella categoria “E.22” per € 3.324.394,00 resa dall’Opera della Primaziale Pisana in relazione all’allestimento museale, sia perché quest’ultimo intervento rientrerebbe, in realtà, nella categoria “E.19”, riguardante arredamenti con elementi singolari, sia in quanto il mandatario non lo ha segnato nell’elenco dei servizi svolti;
Rilevato che, dai documenti versati in atti, risulta quanto segue:
- ai sensi dell’art. 6.3 del disciplinare di gara, la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale poteva avvenire con le seguenti alternative modalità: mediante autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; tramite consultazione del sito dell’Anac da parte della stazione appaltante (possibile solo per i servizi espletati in favore di soggetti pubblici); con certificati di buona e regolare esecuzione, oppure con dichiarazione dell’operatore economico e produzione della documentazione inerente al lavoro su richiesta della stazione appaltante (queste ultime modalità erano le uniche ammesse per i servizi svolti su incarico di privati);
- il R.T.P. controinteressato ha prescelto l’opzione probatoria dei certificati di esecuzione di prestazioni professionali rilasciati dai committenti (pubblici e privati), allegando alla domanda, per le attività afferenti alla categoria di opere edilizie “E.22”, le attestazioni delle amministrazioni Comune di Genova e Università degli Studi di Padova e dell’ente privato no-profit Opera della Primaziale Pisana;
- dalle suddette certificazioni di prestazioni professionali emerge per tabulas che lo studio associato CC e MA TT ha svolto, nell’ultimo decennio, i seguenti servizi tecnici nella categoria edilizia “E.22”:
a) per il Comune di Genova, la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell’allestimento espositivo del museo di Palazzo Rosso per il valore di € 430.000,00;
b) per l’Università degli Studi di Padova, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza per la realizzazione del museo della natura e dell’uomo nel complesso di palazzo Cavalli per il valore totale di € 5.210.000,35, imputabile pro quota per il 63,45%, ossia per € 3.305.745,22;
c) per l’Opera della Primaziale Pisana, la progettazione e la direzione lavori sia per il restauro e riqualificazione dell’edificio del museo dell’Opera del Duomo per il valore totale di € 1.500.108,00, imputabile pro quota per il 66,72%, id est per € 1.000.872,06; sia per l’allestimento museografico per il valore totale di € 3.324.394,00, imputabile sempre per la quota del 66,72%, vale a dire per € 2.218.035,68;
Ritenuto, pertanto, che:
- prescindendo dall’allestimento del museo dell’Opera del Duomo di Pisa, per il quale il ricorrente contesta l’ascrizione alla categoria “E.22”, mediante i predetti certificati lo studio mandatario della cordata di professionisti aggiudicataria ha incontrovertibilmente dimostrato il possesso del requisito esperienziale per servizi tecnici relativi ad interventi nella categoria “E.22” per € 4.736.617,28 (€ 430.000,00 per il Comune di Genova + € 3.305.745,22 per l’Università degli Studi di Padova + € 1.000.872,06 per l’Opera della Primaziale Pisana): dunque, per un valore superiore a quello di € 4.462.324,70 richiesto dalla lex specialis ;
- si appalesa irrilevante il fatto che, in seno alla tabella riepilogativa acclusa alla domanda unitamente ai certificati di regolare esecuzione, il concorrente abbia riportato il minor importo di € 2.854.085,71 per il servizio svolto in favore dell’Ateneo padovano. Da un lato, infatti, nell’attestazione dell’Amministrazione universitaria viene specificato che il valore dell’intervento, originariamente indicato nel disciplinare in € 2.854.085,71, è stato incrementato ad € 5.210.000,35 con approvazione del quadro economico di variante: in proposito, sebbene la questione non sia stata sollevata dalla parte ricorrente, si evidenzia che i più elevati valori definiti dopo l’aggiudicazione, contabilizzati ed inseriti nella certificazione di prestazioni professionali, vanno considerati ai fini della partecipazione a successive competizioni, in ossequio al principio di derivazione comunitaria di massimo accesso alle gare pubbliche (in tal senso si veda il comunicato del Presidente Anac del 30.1.2025, che, pur pronunciandosi sui certificati di esecuzione di lavori, enuncia una regola valida per la generalità degli affidamenti di contratti pubblici). Dall’altro lato, contrariamente alla tesi sviluppata nella memoria attorea del 27 gennaio 2026, il prospetto con l’elenco dei servizi predisposto dallo studio associato CC e MA TT non costituisce né una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, né, tantomeno, una componente negoziale dell’offerta, dato che, oltre ad essere privo di sottoscrizione, ha chiaramente il solo scopo di riassumere i requisiti di capacità tecnico-professionale dimostrati attraverso i certificati dei committenti: sicché il fallo commesso nella compilazione di tale tabella si rivela un mero lapsus calami , che non incide sul documentato possesso del requisito speciale di esperienza professionale;
- i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente non risultano pertinenti, avendo ad oggetto fattispecie completamente diverse, in cui i concorrenti esclusi dalla procedura intendevano emendare mediante soccorso istruttorio carenze attinenti all’offerta e, quindi, insanabili: in un caso, infatti, una delle imprese del raggruppamento aveva cancellato dal modello di domanda la clausola di impegno al rispetto delle quote occupazionali giovanili e femminili, violando l’obbligo imposto dall’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2025, n. 7065); in altra ipotesi l’operatore economico aveva consegnato, per una figura richiesta dal capitolato, un titolo di studio inidoneo, trattandosi di laurea conseguita all’estero non corredata dalla necessaria certificazione di equipollenza (Cons. St., sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);
Ritenuto conclusivamente che, alla luce di quanto sopra, il ricorso sia infondato e debba, quindi, essere rigettato;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente studio associato NI Tortelli e BE Frassoni TT Associati al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Genova e del controinteressato studio associato CC e MA TT, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge, per ciascuna delle due parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU OR, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI EL | LU OR |
IL SEGRETARIO