TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. RO AG Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 V.G. introdotta da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LE TO AN ed elettivamente domiciliato in Melfi (PZ), Vico Cavour nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LE TO AN ed elettivamente domiciliata in Melfi (PZ), Vico Cavour nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di divorzio ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.09.2024, - premesso di aver contratto Parte_3 matrimonio in Melfi (PZ) il 19.04.2008 e che dalla loro unione sono nati i figli , Per_1
, e , tutti minorenni - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_2 Per_3 Persona_4 coniugalis e l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 25/2025, pubblicata il 24/01/2025 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, di seguito riportate: “Dichiarare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Affidare i figli minori , , Persona_5 Persona_6
e in via condivisa ad entrambi i genitori che Persona_7 Persona_8 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza degli stessi presso la madre in Melfi alla Via Bologna n.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. La casa familiare sita in Melfi (Pz) alla Via Bologna n. 3, resterà nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e nella stessa la madre ci vivrà con Pt_2
i propri figli minori. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli prelevandoli dalla casa di abitazione della madre come di seguito concordato e comunque tenendo sempre conto delle esigenze lavorative dello stesso o di studio dei figli: nel periodo scolastico, -week-end alternati dal sabato all'uscita da scuola, prelevandoli alle ore 13,00, alla domenica alle ore 21,00; -nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé tre pomeriggi e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore
16,00 alle ore 21,00; nel periodo estivo: -week-end alternati dal mattina alle ore 11,00 alla domenica alle ore 23,00; -nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé tre pomeriggi e
2 precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00; vacanze natalizie: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania; vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre il sabato o la domenica delle Palme e il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis ad anni alterni con la madre;
vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Porre a carico del padre un assegno mensile di euro 1.000,00 (di cui euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge, a titolo di concorso al mantenimento dei figli da corrispondere alla madre mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sulla Postepay della sig.ra avente codice Pt_2
IBAN [...]. Nessun mantenimento è da corrispondere alla sig.ra da parte del sig. , in quanto la stessa attualmente svolge attività lavorativa Pt_2 Parte_1
e, dunque, è economicamente autosufficiente. Porre a carico del sig. e della sig.ra Parte_1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente Pt_2 concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre, da corrispondere al genitore antistatario entro la fine del mese relativo alla data di effettivo esborso. Tra le spese straordinarie rientrano:
1. quelle per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori e relative a libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche necessarie, cure oculistiche necessarie e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche etc.; 2. quelle per le quali è necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori e relative a: spese scolastiche(iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio baby sitting necessario per consentire alla madre lo svolgimento dell'attività lavorativa, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, etc…); spese di natura ludica o parascolastica(corsi di attività artistiche o di informatica;
centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori etc…) e spese sportive(attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività sportiva, etc…); spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamentidedicati ai figli;
spese medico sanitarie quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
3 convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, etc.. -i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Gli stessi, pertanto, dichiarano che, oltre a quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
(polizze o mutui). Il padre concede sin da ora consenso all'espatrio dei minori unitamente alla madre, con l'obbligo a carico della stessa di informare preventivamente il padre. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
All'udienza del 18.09.2025, previa autorizzazione alla trattazione scritta, preso atto del deposito della sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità e della volontà delle parti di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il
Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto” ed ha espresso parere favorevole.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata, munita di attestazione di irrevocabilità.
La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce del contenuto delle note scritte depositate telematicamente dal difensore, per l'udienza del 18.09.2025.
Ricorrono, altresì, le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di Melfi (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde al superiore interesse della prole. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
4 Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso del 12.09.2024, richiamata la sentenza parziale n. 25/2025, del 24.01.2025 di
[...] omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in Melfi (PZ) il 19.04.2008, trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Melfi (PZ) dell'anno 2008, parte 2, serie A, n. 6;
b) conferma l'affidamento congiunto dei figli minori , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
[...]
c) dà atto che le parti hanno concordato il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melfi di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
e) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 24.09.2025
IL PRESIDENTE
RO AG
5