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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO MARIA CP_1 C.F._1 lettiva A SAN VITALE 4 a BOLOGNA;
ricorrente contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 2.10.2025.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negatogli con provvedimento emesso in data 18.9.2023 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 9.5.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 25.5.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego impugnato abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa.
In data 22 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, il , non si è Controparte_2 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato la causa, per la prosecuzione dell'istruttoria, al GOP appartenente all'Ufficio del Processo. pagina 1 di 5 Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 14.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io lavoro con contratto part-time sin dal 2023 e da giugno 2024 a tempo indeterminato presso un uomo egiziano che ha una pizzeria in via Andrea Costa a Pianoro. Faccio il pizzaiolo, mi alterno con un altro collega, lavoro, dal martedì alla domenica, due ora la mattina e due ora la sera circa, lunedì è il giorno di riposo. Guadagno al mese tra i 650-800,00 euro a seconda se faccio anche ore di straordinario. Mi trovo bene al lavoro. ADR: io vivo in un appartamento in affitto, alla via Nazionale 22 a Pianoro, in casa siamo in tre in tutto: c'è un ragazzo mio connazionale che è il proprietario di casa e poi c'è un altro ragazzo sempre pakistano. Io pago come affitto al mese 200,00 euro. L'altro ragazzo in casa lavora da un'altra parte non con me, il proprietario di casa è autista per La casa è vicina al ristorante dove lavoro, CP_3 impiego in bici 10 minuti per arrivare sul p voro. ADR: sto bene in salute. ADR: In Pakistan, a Gujrat, vive mia moglie. Mia madre è morta quando ero piccolo, nel 2016 è morto mio padre;
io ero già in Italia, sono quasi 10 anni che vivo qui. Ho una sorella più grande di me sempre in Pakistan. Sono in contatto telefonico sia con mia moglie che con mia sorella. Stanno bene. ADR: non ho fatto corsi di formazione e l'italiano l'ho imparato sul posto di lavoro. ADR: io ho presentato nel 2023 una denuncia di furto della bici con la quale al tempo facevo il raider, consegnavo le pizze. La bicicletta non è mai stata ritrovata. ADR: io in passato ho presentato domanda di protezione internazionale che mi era stata respinta, poi nel 2020 ho presentato anche la domanda di sanatoria ma la signora per la quale lavoravo a Ravenna non aveva i redditi richiesti dalla legge e così anche questa mia richiesta è stata rifiutata. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa risulta essere stata presentata in data 20.9.2022 ossia prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; cfr. provvedimento impugnato). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un conc concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa pagina 2 di 5 allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la mag elle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa dopo diversi tentativi di regolarizzazione della propria permanenza sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che egli è giunto sul territorio nazionale nel 2016 ed ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Trieste, poi, respinta dalla Commissione Territoriale di Trieste nel 2018; avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rinunciando poi agli atti del giudizio. Successivamente, ha pagina 3 di 5 presentato domanda c.d. di “sanatoria”, anche questa respinta, e infine, nel settembre del 2022 ha avanzato alla Questura di Bologna istanza finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del T.U.I., rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato. Dalla documentazione in atti si rileva, in particolare, che il ricorrente ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa, sia pur non continuativa, nel 2018, allorquando, verosimilmente, era in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo rilasciatogli dalla Questura di Trieste ed ha proseguito a lavorare, seppur con contratti a tempo determinato, nel 2019, 2020, 2021 e nel 2023, proseguendo poi a lavorare con continuità. L'ultimo contratto in atti è stato trasformato dal giugno 2024 a tempo indeterminato presso la pizzeria Gadaamagdi Mohamed s.a.s. con sede a Pianoro;
l'attuale occupazione (egli svolge le mansioni di pizzaiolo) gli consente di percepire un reddito mensile di circa 700-800 euro. I redditi percepiti (euro 600 circa nel 2018, euro 10.400 circa nel 2019, euro 7000 circa nel 2020, euro 1500 circa nel 2021, euro 6700 circa nel 2023, euro 11.400 circa nel 2024, euro 3100 circa fino al mese di aprile 2025) attestano la costante ricerca del ricorrente di reperire regolare attività lavorativa e gli hanno consentito di reperire un'autonoma sistemazione alloggiativa presso l'immobile di proprietà di un connazionale, regolare sul territorio, al quale corrisponde la propria quota del canone mensile (v. dichiarazione di ospitalità: doc. 1 nota di deposito del 30.6.25). Il ricorrente ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dal verbale d'udienza in atti.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (9 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti.
Il ricorrente risulta immune da pregiudizi penali, non avendo neppure parte resistente segnalato o allegato sul punto alcunché. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito,
pagina 4 di 5 con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO MARIA CP_1 C.F._1 lettiva A SAN VITALE 4 a BOLOGNA;
ricorrente contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 2.10.2025.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negatogli con provvedimento emesso in data 18.9.2023 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 9.5.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 25.5.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego impugnato abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa.
In data 22 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, il , non si è Controparte_2 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato la causa, per la prosecuzione dell'istruttoria, al GOP appartenente all'Ufficio del Processo. pagina 1 di 5 Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 14.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io lavoro con contratto part-time sin dal 2023 e da giugno 2024 a tempo indeterminato presso un uomo egiziano che ha una pizzeria in via Andrea Costa a Pianoro. Faccio il pizzaiolo, mi alterno con un altro collega, lavoro, dal martedì alla domenica, due ora la mattina e due ora la sera circa, lunedì è il giorno di riposo. Guadagno al mese tra i 650-800,00 euro a seconda se faccio anche ore di straordinario. Mi trovo bene al lavoro. ADR: io vivo in un appartamento in affitto, alla via Nazionale 22 a Pianoro, in casa siamo in tre in tutto: c'è un ragazzo mio connazionale che è il proprietario di casa e poi c'è un altro ragazzo sempre pakistano. Io pago come affitto al mese 200,00 euro. L'altro ragazzo in casa lavora da un'altra parte non con me, il proprietario di casa è autista per La casa è vicina al ristorante dove lavoro, CP_3 impiego in bici 10 minuti per arrivare sul p voro. ADR: sto bene in salute. ADR: In Pakistan, a Gujrat, vive mia moglie. Mia madre è morta quando ero piccolo, nel 2016 è morto mio padre;
io ero già in Italia, sono quasi 10 anni che vivo qui. Ho una sorella più grande di me sempre in Pakistan. Sono in contatto telefonico sia con mia moglie che con mia sorella. Stanno bene. ADR: non ho fatto corsi di formazione e l'italiano l'ho imparato sul posto di lavoro. ADR: io ho presentato nel 2023 una denuncia di furto della bici con la quale al tempo facevo il raider, consegnavo le pizze. La bicicletta non è mai stata ritrovata. ADR: io in passato ho presentato domanda di protezione internazionale che mi era stata respinta, poi nel 2020 ho presentato anche la domanda di sanatoria ma la signora per la quale lavoravo a Ravenna non aveva i redditi richiesti dalla legge e così anche questa mia richiesta è stata rifiutata. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa risulta essere stata presentata in data 20.9.2022 ossia prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; cfr. provvedimento impugnato). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un conc concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa pagina 2 di 5 allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la mag elle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa dopo diversi tentativi di regolarizzazione della propria permanenza sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che egli è giunto sul territorio nazionale nel 2016 ed ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Trieste, poi, respinta dalla Commissione Territoriale di Trieste nel 2018; avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rinunciando poi agli atti del giudizio. Successivamente, ha pagina 3 di 5 presentato domanda c.d. di “sanatoria”, anche questa respinta, e infine, nel settembre del 2022 ha avanzato alla Questura di Bologna istanza finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del T.U.I., rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato. Dalla documentazione in atti si rileva, in particolare, che il ricorrente ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa, sia pur non continuativa, nel 2018, allorquando, verosimilmente, era in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti asilo rilasciatogli dalla Questura di Trieste ed ha proseguito a lavorare, seppur con contratti a tempo determinato, nel 2019, 2020, 2021 e nel 2023, proseguendo poi a lavorare con continuità. L'ultimo contratto in atti è stato trasformato dal giugno 2024 a tempo indeterminato presso la pizzeria Gadaamagdi Mohamed s.a.s. con sede a Pianoro;
l'attuale occupazione (egli svolge le mansioni di pizzaiolo) gli consente di percepire un reddito mensile di circa 700-800 euro. I redditi percepiti (euro 600 circa nel 2018, euro 10.400 circa nel 2019, euro 7000 circa nel 2020, euro 1500 circa nel 2021, euro 6700 circa nel 2023, euro 11.400 circa nel 2024, euro 3100 circa fino al mese di aprile 2025) attestano la costante ricerca del ricorrente di reperire regolare attività lavorativa e gli hanno consentito di reperire un'autonoma sistemazione alloggiativa presso l'immobile di proprietà di un connazionale, regolare sul territorio, al quale corrisponde la propria quota del canone mensile (v. dichiarazione di ospitalità: doc. 1 nota di deposito del 30.6.25). Il ricorrente ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dal verbale d'udienza in atti.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (9 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti.
Il ricorrente risulta immune da pregiudizi penali, non avendo neppure parte resistente segnalato o allegato sul punto alcunché. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito,
pagina 4 di 5 con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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