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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 516 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MANDOLESI ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il 15.05.2011 e CP_1 Per_1
27.01.2014, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
I IGnori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
• I figli minori, e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori che CP_1 Persona_2 decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse relativa ai minori e collocati presso la residenza della madre in Rimini, via Piccinino n. 10.
• I Sig.ri e intendono garantire ai bambini la piena attuazione del diritto Parte_1 Parte_2 alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza di entrambe le famiglie d'origine e sono consapevoli che gli stessi minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• I Sig.ri e eserciteranno separatamente la potestà sui figli minori in ordine alle decisioni Pt_1 Pt_2 su questioni di ordinaria amministrazione, le quali saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
• Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e , CP_1 Per_1 invece, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
• In ogni caso, i IGnori e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, Pt_1 Pt_2 sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli.
• I termini della permanenza dei bambini presso ciascun genitore vengono così regolamentati:
➡tre giorni e tre notti presso l'abitazione del padre;
➡quattro giorni e quattro notti presso l'abitazione della madre;
➡week-end alternati.
• La suddivisione settimanale dei giorni di assegnazione dei figli verrà in ogni caso decisa di comune accordo tra i genitori mensilmente e sulla base dei vari impegni dei bambini e dei genitori stessi.
• Resta inoltre inteso che il calendario è da intendersi indicativo in quanto non può pregiudicare la possibilità per i bambini di trascorrere più giorni consecutivi con uno dei genitori nel caso in cui uno di questi intendesse portarli con sé in vacanza (montagna, mare o all'estero). pagina 2 di 5 • I figli trascorreranno inoltre con i genitori in modo alternato le festività indicate in calendario: con riferimento ai periodi di sospensione dell'attività scolastica (c.d. “vacanze”) durante le festività natalizie e pasquali, e trascorreranno egual periodo ed in modo alternato con entrambi i genitori, CP_1 Per_1 salvo diverso ed eventuale accordo tra i genitori stessi.
• I genitori contribuiranno in eguale misura al mantenimento dei figli (cosiddetto mantenimento diretto) ed in particolare, stante la pressoché paritetica permanenza dei bambini presso ogni genitore, questi provvederanno direttamente al loro mantenimento.
• Tuttavia, a mero titolo di contributo forfettario al mantenimento dei figli e del canone di affitto, il IG.
si impegna a versare alla IG.ra , un importo mensile a mezzo bonifico Parte_1 Parte_2 bancario di complessivi € 200,00 per entrambi i figli, da versarsi entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
• I IGg.ri e divideranno inoltre tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli Pt_1 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Bologna, qui da intendersi integralmente richiamato.
• Le parti dichiarano di essersi divisi i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale di proprietà del IG. dandosi reciprocamente atto di aver provveduto alla loro relativa divisione Pt_1 bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una nei confronti dall'altra.
• Per quanto riguarda i loro beni mobili registrati le parti così convengono: la IG.ra Parte_2 rinuncia alla proprietà dell'autovettura attualmente a lei intestata, Jeep Renegade targata FF143YG e consente l'utilizzo esclusivo al Sig. , in quanto tale vettura al momento dell'acquisto fu Parte_1 pagata interamente dal IG. e la IG.ra si impegna, pertanto, ad effettuare regolare Parte_1 Pt_2 passaggio di proprietà in favore di a sua semplice richiesta. L'autovettura modello Fiat Parte_1
500, targata GL553WR ed attualmente intestata al IG. , verrà da quest'ultimo concessa in Parte_1 uso alla IG.ra , ma la proprietà della stessa rimarrà al IG. . Parte_2 Parte_1
Le parti precisano che tutte le spese di gestione e manutenzione dell'autovettura Fiat 500 (assicurazione, bollo, carburante, revisioni, tagliandi ed eventuali riparazioni) rimarranno a carico totale della IG.ra fino all'effettivo utilizzo da parte della stessa. Parte_2
• Le parti dichiarano di sostenere ognuno a proprio carico tutte le spese degli immobili sui quali risiederanno, ovvero il IG. sosterrà in maniera autonoma tutte le spese della propria Parte_1 abitazione di Via G. Fantoni n. 21, mentre la IG.ra sosterrà autonomamente tutte le Parte_2
pagina 3 di 5 spese dell'immobile in cui risiede (spese di affitto, utenze, Tari, ecc.), senza nulla poter pretendere dal IG. . Parte_1
• Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra alla percezione esclusiva Parte_1 Parte_2 dell'assegno unico nella propria busta paga.
• Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori.
• Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti dichiarano di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente a titolo di arretrati.
• Le Parti pattuiscono che ogni deroga e/o variazione a quanto contenuto nel presente accordo dovrà essere concordato tra le stesse per iscritto.
• Le spese legali per il presente procedimento sono compensate tra le Parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il CP_1 Per_1
15.05.2011 e 27.01.2014 si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MANDOLESI ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANDOLESI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/03/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il 15.05.2011 e CP_1 Per_1
27.01.2014, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
I IGnori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
• I figli minori, e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori che CP_1 Persona_2 decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse relativa ai minori e collocati presso la residenza della madre in Rimini, via Piccinino n. 10.
• I Sig.ri e intendono garantire ai bambini la piena attuazione del diritto Parte_1 Parte_2 alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza di entrambe le famiglie d'origine e sono consapevoli che gli stessi minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• I Sig.ri e eserciteranno separatamente la potestà sui figli minori in ordine alle decisioni Pt_1 Pt_2 su questioni di ordinaria amministrazione, le quali saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.
• Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e , CP_1 Per_1 invece, saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
• In ogni caso, i IGnori e si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, Pt_1 Pt_2 sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli.
• I termini della permanenza dei bambini presso ciascun genitore vengono così regolamentati:
➡tre giorni e tre notti presso l'abitazione del padre;
➡quattro giorni e quattro notti presso l'abitazione della madre;
➡week-end alternati.
• La suddivisione settimanale dei giorni di assegnazione dei figli verrà in ogni caso decisa di comune accordo tra i genitori mensilmente e sulla base dei vari impegni dei bambini e dei genitori stessi.
• Resta inoltre inteso che il calendario è da intendersi indicativo in quanto non può pregiudicare la possibilità per i bambini di trascorrere più giorni consecutivi con uno dei genitori nel caso in cui uno di questi intendesse portarli con sé in vacanza (montagna, mare o all'estero). pagina 2 di 5 • I figli trascorreranno inoltre con i genitori in modo alternato le festività indicate in calendario: con riferimento ai periodi di sospensione dell'attività scolastica (c.d. “vacanze”) durante le festività natalizie e pasquali, e trascorreranno egual periodo ed in modo alternato con entrambi i genitori, CP_1 Per_1 salvo diverso ed eventuale accordo tra i genitori stessi.
• I genitori contribuiranno in eguale misura al mantenimento dei figli (cosiddetto mantenimento diretto) ed in particolare, stante la pressoché paritetica permanenza dei bambini presso ogni genitore, questi provvederanno direttamente al loro mantenimento.
• Tuttavia, a mero titolo di contributo forfettario al mantenimento dei figli e del canone di affitto, il IG.
si impegna a versare alla IG.ra , un importo mensile a mezzo bonifico Parte_1 Parte_2 bancario di complessivi € 200,00 per entrambi i figli, da versarsi entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
• I IGg.ri e divideranno inoltre tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli Pt_1 Pt_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Bologna, qui da intendersi integralmente richiamato.
• Le parti dichiarano di essersi divisi i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale di proprietà del IG. dandosi reciprocamente atto di aver provveduto alla loro relativa divisione Pt_1 bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una nei confronti dall'altra.
• Per quanto riguarda i loro beni mobili registrati le parti così convengono: la IG.ra Parte_2 rinuncia alla proprietà dell'autovettura attualmente a lei intestata, Jeep Renegade targata FF143YG e consente l'utilizzo esclusivo al Sig. , in quanto tale vettura al momento dell'acquisto fu Parte_1 pagata interamente dal IG. e la IG.ra si impegna, pertanto, ad effettuare regolare Parte_1 Pt_2 passaggio di proprietà in favore di a sua semplice richiesta. L'autovettura modello Fiat Parte_1
500, targata GL553WR ed attualmente intestata al IG. , verrà da quest'ultimo concessa in Parte_1 uso alla IG.ra , ma la proprietà della stessa rimarrà al IG. . Parte_2 Parte_1
Le parti precisano che tutte le spese di gestione e manutenzione dell'autovettura Fiat 500 (assicurazione, bollo, carburante, revisioni, tagliandi ed eventuali riparazioni) rimarranno a carico totale della IG.ra fino all'effettivo utilizzo da parte della stessa. Parte_2
• Le parti dichiarano di sostenere ognuno a proprio carico tutte le spese degli immobili sui quali risiederanno, ovvero il IG. sosterrà in maniera autonoma tutte le spese della propria Parte_1 abitazione di Via G. Fantoni n. 21, mentre la IG.ra sosterrà autonomamente tutte le Parte_2
pagina 3 di 5 spese dell'immobile in cui risiede (spese di affitto, utenze, Tari, ecc.), senza nulla poter pretendere dal IG. . Parte_1
• Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra alla percezione esclusiva Parte_1 Parte_2 dell'assegno unico nella propria busta paga.
• Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori.
• Con l'adempimento delle pattuizioni sopra concordate le parti dichiarano di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente a titolo di arretrati.
• Le Parti pattuiscono che ogni deroga e/o variazione a quanto contenuto nel presente accordo dovrà essere concordato tra le stesse per iscritto.
• Le spese legali per il presente procedimento sono compensate tra le Parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente il CP_1 Per_1
15.05.2011 e 27.01.2014 si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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