Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2022, proposto da
Immobiliare Esagono S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vicenzoni e Marcello Trombetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cornaredo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
per l’accertamento, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U.Ed.
dell’avvenuta formazione, per silenzio assenso, del permesso di costruire (pratica edilizia n. 285/2020), richiesto da Immobiliare Esagono S.r.l. con istanza presentata in data 4 novembre 2020 al prot. n. 23217, relativo alla “Nuova costruzione di n. 4 palazzine residenziali in ambito A.T. n. 4”;
in ogni caso, per quanto occorrer possa, per l’annullamento:
- della nota comunale prot. n. 15716/2021 del 2 luglio 2021, avente ad oggetto “permesso di costruire prot. gen. n. 23217 pratica n. 2020/285 del 4/11/2020 per nuova costruzione di n. 4 palazzine residenziali in ambito A.T. n. 4 relativa all'immobile sito in Via Fleming – Preavviso di diniego definitivo ai sensi dell'art. 10bis L. n. 241/90 e s.m.i.”;
- della nota comunale prot. n. 11396/2021 del 12/05/202, avente ad oggetto “richiesta di integrazione ed interruzione termine di legge – Pratica edilizia n. 2020/285 – Nuova costruzione di n. 4 palazzine residenziali in ambito A.T. n. 4”, con la quale è stato disposto, con riferimento alla pratica edilizia n. 2020/285, che “si sospende l'esame istruttorio della stessa per i seguenti motivi: i parametri urbanistici non sono verificati in quanto nell'area di intervento inquadrata come AT04, non è ammesso calcolare Slp, Volume e Sc al netto dei muri perimetrali e dei solai ai sensi della L.R. 31/14 e s.m.i. Tale intervento non rientra nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) ai sensi del PGT vigente, con particolare riferimento alla tavola 03c Piano delle regole – allegato – Carta dell'uso del suolo – stato di diritto del nuovo PGT”;
- della nota comunale prot. n. 5235/2021 del 2 marzo 2021, avente ad oggetto “richiesta di integrazione ed interruzione termine di legge – Pratica edilizia n. 2020/285 – Nuova costruzione di n. 4 palazzine residenziali in ambito A.T. n. 4”, con la quale è stato disposto, con riferimento alla pratica edilizia n. 2020/285, che “si sospende l'esame istruttorio della stessa per i seguenti motivi: … verifica della Slp e del Volume in quanto per l'intervento non pare applicabile l'incentivo di cui all'art. 4 comma 2ter della L.R. 31/2014 e s.m.i. che riguarda la nuova costruzione di edifici negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato”;
- del Permesso di Costruire prot. n. 24522-6-3-0/2 del 15 ottobre 2021, relativo alla “nuova costruzione di n. 3 edifici residenziali in ambito A.T. n. 4 Via Fleming (fg. n. 13 map. 687)”, nella misura in cui esso viene riferito dal Comune quale risposta alla pratica edilizia introdotta con l'istanza prot. n. 23217 del 4 novembre 2020 (relativa alla costruzione di n. 4 palazzine) e non alla diversa pratica edilizia introdotta dalla ricorrente con istanza del 5 luglio 2021 (relativa alla costruzione di n. 3 palazzine);
- del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Cornaredo, nella parte in cui (tavola 03c Piano delle regole – allegato – Carta dell'uso del suolo – stato di diritto) non ricomprende l'area oggetto di causa nel Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.);
di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto, conseguente, connesso, collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cornaredo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che in data 15 aprile 2025 la società ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio;
che costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
che sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia, e considerate le ragioni della dichiarata improcedibilità, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO