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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 112/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 112/2025 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
nato a [...] ( Comune di San Paolo - RA) il 08/12/1963 Parte_1
e residente in [...]n. 225 in San Paolo ( RA ) ED I DI
[...]
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_2
(RA) in data 31/05/1993 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nato presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_3
(RA) in data 03/11/1998 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_4
(RA) in data 25/09/2001 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_5
(RA) in data 19/12/2003 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ), tutti elettivamente domiciliati in Brindisi alla via Sant'Angelo n. 75 presso e nello studio dell'Avv. Rocco BARLETTA (PEC: fisc. Email_1
) che li difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Laura ANTELMI C.F._1
(cod. fisc. , Pec: in forza di specifiche procure C.F._2 Email_2 conferite dai singoli odierni ricorrenti ai procuratori tutte tradotte ed apostillate e con annesso verbale di asseverazione sottoscritto in originale dinanzi al Tribunale di Brindisi – Ufficio di
Volontaria Giurisdizione al n. 542/2024 v.g. e n. 3778/2024 cron. del 08/02/2024 (All.1)1 a firma della Dott.ssa Cecilia Candido Ferreira, iscritta al n. 405 dell'albo dei traduttori del
Tribunale di Brindisi.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * *
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2025, Parte_1 unitamente ai figli , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
e , tutti cittadini brasiliani residenti in [...], adivano il Tribunale di Lecce, Parte_5
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il giudizio veniva instaurato a seguito della riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del procedimento originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi, il quale, con ordinanza del 28 dicembre 2024, comunicata alle parti in data 8 gennaio 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della
Sezione specializzata del Tribunale di Lecce.
I ricorrenti esponevano di essere discendenti diretti, rispettivamente in linea di figlio e di nipoti, di , cittadino italiano nato a [...] il [...] Parte_3 da genitori italiani, e emigrato successivamente in Persona_1 Parte_6
RA e deceduto il 9 luglio 1984 nella città di TA, nello Stato di San Paolo. Dalla documentazione prodotta risultava che l'avo italiano non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana né aveva mai acquisito quella brasiliana, come attestato dalla certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalle competenti autorità brasiliane. Dal predetto Parte_3 era nato il figlio , il quale aveva contratto matrimonio con cittadina
[...] Parte_1 brasiliana e dal quale erano nati gli odierni ricorrenti, tutti legittimi discendenti in linea retta del dante causa. La linea di trasmissione della cittadinanza italiana veniva dedotta come ininterrotta e priva di cause estintive o interruttive, circostanza comprovata mediante gli atti di stato civile prodotti, debitamente tradotti, apostillati e asseverati.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, depositando memoria
2 con la quale sollevava eccezioni in rito e in via preliminare, chiedendo, altresì, la sospensione del giudizio in relazione a sopravvenute iniziative legislative e alla pendenza di questioni di legittimità costituzionale, e formulando, in via subordinata, istanza di compensazione delle spese di lite.
In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente depositava note di udienza di precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento della domanda e per il rigetto delle eccezioni formulate dal resistente. CP_1
Nel corso del procedimento interveniva il Pubblico Ministero, il quale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
3 Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, in materia di cittadinanza italiana, il nostro ordinamento riconosce il principio dello iure sanguinis, in forza del quale la cittadinanza si acquista per nascita quale effetto diretto della filiazione da cittadino italiano. Tale principio, già affermato dal codice civile del
1865 e successivamente ribadito dalla legge n. 555 del 1912, è oggi consacrato nell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, che attribuisce la cittadinanza italiana al figlio di padre o madre cittadini, configurando uno status originario, imprescrittibile e permanente.
Ne consegue che il riconoscimento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis ha natura meramente dichiarativa ed efficacia ex tunc, in quanto volto ad accertare uno status già acquisito al momento della nascita, e non già a costituirlo o concederlo. In tale prospettiva, l'onere probatorio gravante sul richiedente concerne esclusivamente la dimostrazione della discendenza da un avo cittadino italiano e della continuità della trasmissione della cittadinanza, mentre incombe sull'Amministrazione resistente l'eventuale prova di fatti interruttivi o estintivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di ritenere adeguatamente dimostrata l'esistenza di una linea genealogica diretta e ininterrotta che riconduce all'avo italian , nato in [...] genitori italiani e deceduto in RA senza aver Parte_3 mai rinunciato alla cittadinanza italiana né aver acquisito quella straniera. Non risultano, né sono state allegate dal resistente, circostanze idonee a determinare la perdita o CP_1
l'interruzione dello status civitatis lungo la linea di discendenza sino agli odierni ricorrenti.
Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall'Amministrazione resistente. In atti risulta, infatti, che i ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano territorialmente competente, mediante invio di apposite istanze a mezzo raccomandata, senza ricevere alcun riscontro. Il protrarsi di tale situazione di stallo per un lasso temporale significativo integra una condizione di incertezza incompatibile con l'effettività della tutela del
4 diritto vantato e giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e al canone della ragionevole durata del procedimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, chiarito che l'inerzia dell'Amministrazione preposta all'accertamento dello status civitatis equivale, sul piano sostanziale, a un diniego, rendendo attuale e concreto l'interesse del richiedente ad adire il giudice ordinario per l'accertamento del proprio diritto. Né può ritenersi che l'eccezionale carico di lavoro gravante sugli uffici consolari possa incidere sull'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, quale è quello alla cittadinanza per discendenza.
Non meritano accoglimento neppure le istanze di sospensione del giudizio formulate dal resistente in ragione delle motivazioni già esplicate innanzi. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti necessari ai fini delle prescritte iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: nato a [...] ( Comune di San Parte_1
Paolo - RA) il 08/12/1963 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ) ED I DI
[...]
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_2
(RA) in data 31/05/1993 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nato presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_3
(RA) in data 03/11/1998 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
5 , nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_4
(RA) in data 25/09/2001 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_5
(RA) in data 19/12/2003 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 15.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
6
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 112/2025 R.G.,
TRA
i Sigg.ri:
nato a [...] ( Comune di San Paolo - RA) il 08/12/1963 Parte_1
e residente in [...]n. 225 in San Paolo ( RA ) ED I DI
[...]
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_2
(RA) in data 31/05/1993 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nato presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_3
(RA) in data 03/11/1998 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_4
(RA) in data 25/09/2001 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_5
(RA) in data 19/12/2003 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ), tutti elettivamente domiciliati in Brindisi alla via Sant'Angelo n. 75 presso e nello studio dell'Avv. Rocco BARLETTA (PEC: fisc. Email_1
) che li difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Laura ANTELMI C.F._1
(cod. fisc. , Pec: in forza di specifiche procure C.F._2 Email_2 conferite dai singoli odierni ricorrenti ai procuratori tutte tradotte ed apostillate e con annesso verbale di asseverazione sottoscritto in originale dinanzi al Tribunale di Brindisi – Ufficio di
Volontaria Giurisdizione al n. 542/2024 v.g. e n. 3778/2024 cron. del 08/02/2024 (All.1)1 a firma della Dott.ssa Cecilia Candido Ferreira, iscritta al n. 405 dell'albo dei traduttori del
Tribunale di Brindisi.
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
FATTO
* * * * * * * * *
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2025, Parte_1 unitamente ai figli , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_1
e , tutti cittadini brasiliani residenti in [...], adivano il Tribunale di Lecce, Parte_5
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, chiedendo l'accertamento e la declaratoria del loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il giudizio veniva instaurato a seguito della riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del procedimento originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi, il quale, con ordinanza del 28 dicembre 2024, comunicata alle parti in data 8 gennaio 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore della
Sezione specializzata del Tribunale di Lecce.
I ricorrenti esponevano di essere discendenti diretti, rispettivamente in linea di figlio e di nipoti, di , cittadino italiano nato a [...] il [...] Parte_3 da genitori italiani, e emigrato successivamente in Persona_1 Parte_6
RA e deceduto il 9 luglio 1984 nella città di TA, nello Stato di San Paolo. Dalla documentazione prodotta risultava che l'avo italiano non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana né aveva mai acquisito quella brasiliana, come attestato dalla certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalle competenti autorità brasiliane. Dal predetto Parte_3 era nato il figlio , il quale aveva contratto matrimonio con cittadina
[...] Parte_1 brasiliana e dal quale erano nati gli odierni ricorrenti, tutti legittimi discendenti in linea retta del dante causa. La linea di trasmissione della cittadinanza italiana veniva dedotta come ininterrotta e priva di cause estintive o interruttive, circostanza comprovata mediante gli atti di stato civile prodotti, debitamente tradotti, apostillati e asseverati.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, depositando memoria
2 con la quale sollevava eccezioni in rito e in via preliminare, chiedendo, altresì, la sospensione del giudizio in relazione a sopravvenute iniziative legislative e alla pendenza di questioni di legittimità costituzionale, e formulando, in via subordinata, istanza di compensazione delle spese di lite.
In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente depositava note di udienza di precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento della domanda e per il rigetto delle eccezioni formulate dal resistente. CP_1
Nel corso del procedimento interveniva il Pubblico Ministero, il quale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 dicembre 2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari
Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
3 Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, in materia di cittadinanza italiana, il nostro ordinamento riconosce il principio dello iure sanguinis, in forza del quale la cittadinanza si acquista per nascita quale effetto diretto della filiazione da cittadino italiano. Tale principio, già affermato dal codice civile del
1865 e successivamente ribadito dalla legge n. 555 del 1912, è oggi consacrato nell'art. 1 della legge n. 91 del 1992, che attribuisce la cittadinanza italiana al figlio di padre o madre cittadini, configurando uno status originario, imprescrittibile e permanente.
Ne consegue che il riconoscimento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis ha natura meramente dichiarativa ed efficacia ex tunc, in quanto volto ad accertare uno status già acquisito al momento della nascita, e non già a costituirlo o concederlo. In tale prospettiva, l'onere probatorio gravante sul richiedente concerne esclusivamente la dimostrazione della discendenza da un avo cittadino italiano e della continuità della trasmissione della cittadinanza, mentre incombe sull'Amministrazione resistente l'eventuale prova di fatti interruttivi o estintivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di ritenere adeguatamente dimostrata l'esistenza di una linea genealogica diretta e ininterrotta che riconduce all'avo italian , nato in [...] genitori italiani e deceduto in RA senza aver Parte_3 mai rinunciato alla cittadinanza italiana né aver acquisito quella straniera. Non risultano, né sono state allegate dal resistente, circostanze idonee a determinare la perdita o CP_1
l'interruzione dello status civitatis lungo la linea di discendenza sino agli odierni ricorrenti.
Deve, altresì, essere disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall'Amministrazione resistente. In atti risulta, infatti, che i ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato italiano territorialmente competente, mediante invio di apposite istanze a mezzo raccomandata, senza ricevere alcun riscontro. Il protrarsi di tale situazione di stallo per un lasso temporale significativo integra una condizione di incertezza incompatibile con l'effettività della tutela del
4 diritto vantato e giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e al canone della ragionevole durata del procedimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, chiarito che l'inerzia dell'Amministrazione preposta all'accertamento dello status civitatis equivale, sul piano sostanziale, a un diniego, rendendo attuale e concreto l'interesse del richiedente ad adire il giudice ordinario per l'accertamento del proprio diritto. Né può ritenersi che l'eccezionale carico di lavoro gravante sugli uffici consolari possa incidere sull'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, quale è quello alla cittadinanza per discendenza.
Non meritano accoglimento neppure le istanze di sospensione del giudizio formulate dal resistente in ragione delle motivazioni già esplicate innanzi. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, con conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti necessari ai fini delle prescritte iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sigg.ri: nato a [...] ( Comune di San Parte_1
Paolo - RA) il 08/12/1963 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ) ED I DI
[...]
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_2
(RA) in data 31/05/1993 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nato presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_3
(RA) in data 03/11/1998 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
5 , nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_4
(RA) in data 25/09/2001 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA )
, nata presso l'Ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo Parte_5
(RA) in data 19/12/2003 e residente in [...]n. 225 in San Paolo (
RA ), così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 15.12.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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