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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice Rel. Est.
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 50/2025 R.G.
P.U., ha emesso la seguente:
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]con NA Controparte_1 C.F._1
(CO), via Sassello n. 8/A, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Luise;
***
Con ricorso ex art. 268 CCII, ha domandato l'apertura della liquidazione Controparte_1
controllata dei propri beni. Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista avv. , la quale ha Persona_1 attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, fatte salve alcune riserve, meglio indicate nella relazione del gestore, che non incidono, tuttavia, sull'ammissibilità della domanda. Il gestore ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha attestato, altresì, che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori. Su richiesta del Giudice designato, sono stati prodotti tutti i documenti richiamati nella relazione dell'OCC.
Occorre osservare, dunque, che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma
2, CCII, dal momento che il ricorrente risulta residente in [...]con NA (CO), comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como.
Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, l'istante non risulta attualmente svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale, né riveste la carica di socio illimitatamente responsabile di società di persone, come comprovato dalla documentazione prodotta (cfr. visure prodotte sub doc. 10). Il ricorrente, pertanto, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII, come anche accertato dal gestore della crisi.
L'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII, avendo maturato una elevata esposizione debitoria, pari a circa 1.662.934,93 euro, soprattutto nei confronti dell'erario.
Più in particolare, la situazione debitoria deriva in buona parte dai debiti contratti dalla società Freeam
C Advertising s.n.c. di e di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile e legale CP_2
rappresentante (la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 19.12.2007, non risultando, pertanto, il debitore assoggettabile a liquidazione giudiziale quale socio della stessa). A fronte di tale indebitamento, il debitore non risulta proprietario di beni immobili, possiede un bene mobile registrato di valore esiguo, salve le ulteriori verifiche demandate al liquidatore. Il sig. svolge attualmente CP_1
attività di lavoro autonomo, collaborando con alcune scuole di musica e prestando lezioni private.
Percepisce, altresì, i proventi derivanti dall'utilizzo dei diritti di autore di opere musicali dalla Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). tuttavia, ha promosso diversi pignoramenti presso terzi CP_4
nei confronti del debitore, come meglio indicati nella relazione del gestore e nella documentazione allegata, che hanno colpito sia il conto corrente dell'istante che buona pare dei proventi a lui derivanti dall'attività di compositore ed artista. Appare evidente, pertanto, come il debitore non sia in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come rilevato altresì dal gestore della crisi. Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.
È necessario precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4,
CCII. Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, inoltre, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150
CCII. Tutti i proventi derivanti dall'attività di compositore ed artista del debitore, compresi i crediti attualmente soggetti a pignoramento, dovranno essere acquisiti dalla procedura e versati sul conto corrente della stessa, che verrà aperto a cura del liquidatore. Invero, attesa la cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata e considerato altresì il disposto di cui all'art. 144 CCII, i terzi pignorati non potranno effettuare in favore del creditore pignorante pagamenti successivi alla pubblicazione della sentenza, a pena di inefficacia, operando tale effetto ex lege.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268,
IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.
Sul punto, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente e tenuto conto dei redditi percepiti dai famigliari (moglie e figlio), il debitore è tenuto a sostenere una quota parte di spese mensili necessarie al proprio mantenimento ed al mantenimento della propria famiglia in misura pari a 450,00 euro. La quota di reddito mensile del debitore non compresa nella liquidazione, pertanto, allo stato, può essere determinata in euro 450,00 euro, salve le ulteriori verifiche demandate al liquidatore. Il debitore avrà
l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e dovrà versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 282 CCI. Come già anticipato, inoltre, il liquidatore dovrà acquisire integralmente i proventi derivanti dall'attività di compositore ed artista del debitore attualmente soggetti a pignoramento (ci si riferisce, in particolare, ai crediti vantati dal debitore nei confronti di SIAE, Istituto Mutualistico Artisti interpreti esecutori in liquid., Si precisa, Controparte_5
infine, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. Appare opportuno, inoltre, rilevare come il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore per la presentazione del ricorso non ha natura di credito prededucibile, non essendo espressamente così qualificato dalla legge né rientrando tra i crediti a cui l'art. 6 CCII.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._1
NOMINA giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò; liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC l'avv. ; Persona_1 ORDINA
al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del
Palazzo di Giustizia ove non già in atti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. ed i beni che il debitore è stato autorizzato ad utilizzare;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;
FISSA in euro 450,00 euro mensili netti la quota dei redditi percepiti dal debitore da non ricomprendersi nella liquidazione ed occorrente al mantenimento del debitore e del proprio nucleo famigliare;
AVVERTE
Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
RAMMENTA che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4
CCI, epurata dai dati sensibili e dei dati personali riferibili a soggetti terzi;
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Como, 05.05.2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate