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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1633 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. AN SU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Rizzo in sostituzione Avv. Veggiari
Avv. Biancardi CP_1 per Avv. Pizzolo in sostituzione Avv. Grigoli Controparte_2 per Avv. Del Sorbo in Controparte_3 sostituzione Avv. Fasciano
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice pronuncia sentenza, mediante deposito telematico del dispositivo .
Il Giudice
Dott. AN SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN SU , all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1633 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 11/10/2023 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG IO
Contro
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO P.IVA_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute in solido a pagare al ricorrente la somma di € 8.460, 83
a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello del CCNL Trasporto Merci Logistica
1 sin dalla data di assunzione, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Riconosce alla convenuta il beneficio Controparte_6
della preventiva escussione dell'obbligata principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) Spese di lite compensate
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
AN SU
2
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1633 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. AN SU, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Rizzo in sostituzione Avv. Veggiari
Avv. Biancardi CP_1 per Avv. Pizzolo in sostituzione Avv. Grigoli Controparte_2 per Avv. Del Sorbo in Controparte_3 sostituzione Avv. Fasciano
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice pronuncia sentenza, mediante deposito telematico del dispositivo .
Il Giudice
Dott. AN SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN SU , all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1633 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 11/10/2023 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG IO
Contro
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO P.IVA_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute in solido a pagare al ricorrente la somma di € 8.460, 83
a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello del CCNL Trasporto Merci Logistica
1 sin dalla data di assunzione, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Riconosce alla convenuta il beneficio Controparte_6
della preventiva escussione dell'obbligata principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) Spese di lite compensate
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
AN SU
2