TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4330/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA LENCIONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Michele Coppino n. 269, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria, mantenendo la residenza anagrafica nella casa materna. La responsabilità genitoriale sui figli minorenni continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza coni figli. b) La casa coniugale, sita in Pietrasanta, Via Spirito Santo n. 45, nella misura del 50% della ricorrente e dell'altro 50% del padre della medesima, Sig. resta assegnata alla Sig.ra Parte_3 Parte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che la costituiscono. Il sig. trasferirà la propria residenza presso altra abitazione, entro e non oltre il Parte_2
1 31.12.025. c) I ricorrenti stabiliscono, concordemente, il regime paritario di frequentazione dei figli minorenni, lasciandosi reciprocamente la più ampia libertà di concordare giornalmente la loro frequentazione, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: i figli staranno con il padre dal Lunedì, dall'uscita della scuola, fino al Giovedì mattina, quando ve li riaccompagnerà; seconda settimana: i figli staranno con il padre i giorni di Giovedì, dall'uscita della scuola fino a Lunedì mattina successivo, allorquando li riporterà a scuola. Resta inteso tra le parti che, nei periodi non scolastici i figli verranno condotti dal genitore con il quale si trovano, dall'altro, alle ore 11:00, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le festività di calendario - ovvero periodo natalizio (dal 22.12 al 29.12); Capodanno ed Epifania (dal 30.12 al 06.01); periodo pasquale (pasqua e pasquetta); 25 Aprile;
01 Maggio;
02 Giugno;
15 Agosto - la permanenza dei figli presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze, interessi e volontà dei figli. Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative e previo accordo fra i ricorrenti, i figli potranno stare alternativamente coi genitori per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. d) Considerato il regime perfettamente paritario di frequentazione dei figli e l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra i ricorrenti, nonostante la lieve disparità di retribuzioni, rinunciano Parte_1 reciprocamente a chiedere ogni forma di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro, dichiarandosi autosufficienti;
allo stesso modo dichiarano di voler provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli, quando questi ultimi si trovano presso di loro. e) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento costituente parte integrante del presente ricorso, reteranno a carico di ciascun ricorrente nella misura del 50% ciascuno, con il diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa, precisando quanto segue: Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
2 - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
-viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi);
-cellulare;
-spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. f) L'Assegno Unico, già percepito al 100% dalla madre, resterà alla medesima assegnato nella stessa misura, rinunciando il Sig. alla quota di sua spettanza. Parte_2
g) Per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido pe l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio. h) Tutte le condizioni stabilite ai punti che precedono saranno osservate dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 23/11/2019, antecedentemente al quale è nato il figlio (nato il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in San Giuliano Terme (PI) in data 23/11/2019, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto Numero 160, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA LENCIONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Michele Coppino n. 269, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i figli minori, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocazione paritaria, mantenendo la residenza anagrafica nella casa materna. La responsabilità genitoriale sui figli minorenni continuerà ad essere esercitata da entrambi i coniugi, per cui le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza coni figli. b) La casa coniugale, sita in Pietrasanta, Via Spirito Santo n. 45, nella misura del 50% della ricorrente e dell'altro 50% del padre della medesima, Sig. resta assegnata alla Sig.ra Parte_3 Parte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che la costituiscono. Il sig. trasferirà la propria residenza presso altra abitazione, entro e non oltre il Parte_2
1 31.12.025. c) I ricorrenti stabiliscono, concordemente, il regime paritario di frequentazione dei figli minorenni, lasciandosi reciprocamente la più ampia libertà di concordare giornalmente la loro frequentazione, tuttavia, in caso di mancato accordo, stabiliscono sin da adesso il seguente schema di frequentazione settimanale: prima settimana: i figli staranno con il padre dal Lunedì, dall'uscita della scuola, fino al Giovedì mattina, quando ve li riaccompagnerà; seconda settimana: i figli staranno con il padre i giorni di Giovedì, dall'uscita della scuola fino a Lunedì mattina successivo, allorquando li riporterà a scuola. Resta inteso tra le parti che, nei periodi non scolastici i figli verranno condotti dal genitore con il quale si trovano, dall'altro, alle ore 11:00, salvo diverso accordo. Per quanto riguarda le festività di calendario - ovvero periodo natalizio (dal 22.12 al 29.12); Capodanno ed Epifania (dal 30.12 al 06.01); periodo pasquale (pasqua e pasquetta); 25 Aprile;
01 Maggio;
02 Giugno;
15 Agosto - la permanenza dei figli presso i genitori verrà alternata di anno in anno, salvo comunque diverso accordo dei ricorrenti, tenuto conto delle decisioni dell'anno precedente, degli impegni lavorativi delle parti e delle preliminari esigenze, interessi e volontà dei figli. Durante i periodi di vacanze scolastiche e/o durante le ferie lavorative e previo accordo fra i ricorrenti, i figli potranno stare alternativamente coi genitori per 15 gg, volendo anche consecutivi, per effettuare viaggi e/o vacanze e/o per ogni altro motivo. d) Considerato il regime perfettamente paritario di frequentazione dei figli e l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra i ricorrenti, nonostante la lieve disparità di retribuzioni, rinunciano Parte_1 reciprocamente a chiedere ogni forma di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro, dichiarandosi autosufficienti;
allo stesso modo dichiarano di voler provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli, quando questi ultimi si trovano presso di loro. e) Quanto alle spese straordinarie, così come analiticamente indicate nell'allegato n. 2 al protocollo d'intesa del 07.10.2020 previsto dall'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso riferimento costituente parte integrante del presente ricorso, reteranno a carico di ciascun ricorrente nella misura del 50% ciascuno, con il diritto del genitore che le abbia integralmente anticipate ad avere il rimborso dall'altro genitore, entro 10 gg. dall'esibizione dei giustificativi di spesa, precisando quanto segue: Spese straordinarie che NON necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
2 - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
-viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
-attività ludico-ricreative (centri estivi);
-cellulare;
-spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
Resta inteso, pertanto, che relativamente alle spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo fra le parti, senza il suddetto accordo, il coniuge perderà il diritto, su quella spesa, al rimborso per la percentuale stabilita. f) L'Assegno Unico, già percepito al 100% dalla madre, resterà alla medesima assegnato nella stessa misura, rinunciando il Sig. alla quota di sua spettanza. Parte_2
g) Per quanto possa valere, i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido pe l'espatrio autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con i figli minorenni, per motivi di vacanza ed all'emissione di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio. h) Tutte le condizioni stabilite ai punti che precedono saranno osservate dai coniugi a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 23/11/2019, antecedentemente al quale è nato il figlio (nato il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in San Giuliano Terme (PI) in data 23/11/2019, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto Numero 160, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4