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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8448/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SAN FELICE 123 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PISANELLO ALBERTO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in via FRA' PA
G. MELACRINÒ REGGIO CALABRIA (RC) presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA VIZZARI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 637/2024 pubblicata il 10/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] PA
(RC) il 06/11/1991, celebrato a SCILLA (RC) il 02/06/2023 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCILLA (RC) al n. 7 parte 2, Serie A, anno 2023;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi;
gli stessi dichiarano quindi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla percezione di qualsiasi somma periodica a titolo di mantenimento personale.
2. I coniugi si obbligano reciprocamente a mettere in vendita l'immobile comune sito in San
Giorgio di Piano (BO), alla Via M. Soldati n. 17, così come hanno già fatto conferendo il relativo incarico di mediazione all'Agenzia immobiliare Gabetti, filiale di Studio Argelato s.r.l., con sede in Argelato (BO) alla Via Centese n. 18. Il mandato conferito dai coniugi all'Agenzia immobiliare ha avuto durata fino al 31.12.2024, ma i ricorrenti si obbligano comunque a rinnovare l'incarico professionale alla stessa o ad altra Agenzia immobiliare, scelta altrettanto concordemente, fino ad avvenuta vendita dell'immobile stesso pagina 2 di 4 3. I coniugi si obbligano a dividere tra di loro il ricavato della vendita dell'immobile al 50% ciascuno e la signora si impegna e si obbliga a corrispondere al signor PA
, entro e non oltre dieci giorni dall'accreditamento in suo favore delle Parte_1 somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene, a titolo di maggior prezzo corrisposto dal marito per l'acquisto dell'immobile, l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila,00), tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno all'uopo fornite dal signor . Parte_1
4. La signora si obbliga a corrispondere al marito, entro e non oltre dieci giorni PA dall'accreditamento in suo favore delle somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene immobile, a titolo di rimborso del maggior prezzo corrisposto dal marito per il pagamento del mutuo, l'importo di € 732,00 (euro settecento-trentadue,00), pari alla metà delle rate del mutuo di maggio e giugno 2024, oltre agli importi analogamente corrispondenti alla metà delle restanti rate mensili del mutuo ipotecario che non saranno eventualmente pagate dalla signora e che saranno sostenute per intero ed in via esclusiva dal marito fino alla PA vendita dell'immobile, tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno fornite all'uopo dal signor . Parte_1
5. Nel caso in cui il bene immobile sarà venduto libero da cose, fermo restando quanto pattuito nei punti precedenti, i coniugi si obbligano a mettere separatamente in vendita il mobilio e gli elettrodomestici presenti all'interno dell'appartamento e a dividerne il ricavato in proporzione agli importi corrisposti da ciascuno di essi, o dai loro familiari, per l'acquisto dei beni medesimi, sulla base di quanto specificato nel punto f) delle premesse del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
6. Il signor potrà in ogni caso asportare dalla residenza familiare i seguenti beni mobili, Parte_1 tutti da lui interamente pagati: scarpiera marca Ikea, scrivania piccola marca Ikea, libreria marca Ikea, scrivania grande marca Ikea.
7. I coniugi si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno ogni spesa e pagamento necessari per la vendita dell'immobile come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese tecniche per la certificazione di conformità; i costi dell'Agenzia immobiliare;
le eventuali sanzioni e le maggiori imposte dovute al fatto che l'immobile comune è stato venduto prima dei cinque anni dall'acquisto.
8. I coniugi, una volta venduto l'immobile, si obbligano reciprocamente ad estinguere il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del bene immobile, sostenendo a metà ciascuno e in pari misura tutti i costi necessari a tal fine. pagina 3 di 4 9. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SCILLA (RC) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8448/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SAN FELICE 123 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PISANELLO ALBERTO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in via FRA' PA
G. MELACRINÒ REGGIO CALABRIA (RC) presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA VIZZARI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 637/2024 pubblicata il 10/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. pagina 1 di 4 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...]
[...] PA
(RC) il 06/11/1991, celebrato a SCILLA (RC) il 02/06/2023 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCILLA (RC) al n. 7 parte 2, Serie A, anno 2023;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi;
gli stessi dichiarano quindi di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla percezione di qualsiasi somma periodica a titolo di mantenimento personale.
2. I coniugi si obbligano reciprocamente a mettere in vendita l'immobile comune sito in San
Giorgio di Piano (BO), alla Via M. Soldati n. 17, così come hanno già fatto conferendo il relativo incarico di mediazione all'Agenzia immobiliare Gabetti, filiale di Studio Argelato s.r.l., con sede in Argelato (BO) alla Via Centese n. 18. Il mandato conferito dai coniugi all'Agenzia immobiliare ha avuto durata fino al 31.12.2024, ma i ricorrenti si obbligano comunque a rinnovare l'incarico professionale alla stessa o ad altra Agenzia immobiliare, scelta altrettanto concordemente, fino ad avvenuta vendita dell'immobile stesso pagina 2 di 4 3. I coniugi si obbligano a dividere tra di loro il ricavato della vendita dell'immobile al 50% ciascuno e la signora si impegna e si obbliga a corrispondere al signor PA
, entro e non oltre dieci giorni dall'accreditamento in suo favore delle Parte_1 somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene, a titolo di maggior prezzo corrisposto dal marito per l'acquisto dell'immobile, l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila,00), tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno all'uopo fornite dal signor . Parte_1
4. La signora si obbliga a corrispondere al marito, entro e non oltre dieci giorni PA dall'accreditamento in suo favore delle somme ricevute come corrispettivo della vendita del bene immobile, a titolo di rimborso del maggior prezzo corrisposto dal marito per il pagamento del mutuo, l'importo di € 732,00 (euro settecento-trentadue,00), pari alla metà delle rate del mutuo di maggio e giugno 2024, oltre agli importi analogamente corrispondenti alla metà delle restanti rate mensili del mutuo ipotecario che non saranno eventualmente pagate dalla signora e che saranno sostenute per intero ed in via esclusiva dal marito fino alla PA vendita dell'immobile, tramite bonifico bancario sulle coordinate che le verranno fornite all'uopo dal signor . Parte_1
5. Nel caso in cui il bene immobile sarà venduto libero da cose, fermo restando quanto pattuito nei punti precedenti, i coniugi si obbligano a mettere separatamente in vendita il mobilio e gli elettrodomestici presenti all'interno dell'appartamento e a dividerne il ricavato in proporzione agli importi corrisposti da ciascuno di essi, o dai loro familiari, per l'acquisto dei beni medesimi, sulla base di quanto specificato nel punto f) delle premesse del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
6. Il signor potrà in ogni caso asportare dalla residenza familiare i seguenti beni mobili, Parte_1 tutti da lui interamente pagati: scarpiera marca Ikea, scrivania piccola marca Ikea, libreria marca Ikea, scrivania grande marca Ikea.
7. I coniugi si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno ogni spesa e pagamento necessari per la vendita dell'immobile come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese tecniche per la certificazione di conformità; i costi dell'Agenzia immobiliare;
le eventuali sanzioni e le maggiori imposte dovute al fatto che l'immobile comune è stato venduto prima dei cinque anni dall'acquisto.
8. I coniugi, una volta venduto l'immobile, si obbligano reciprocamente ad estinguere il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del bene immobile, sostenendo a metà ciascuno e in pari misura tutti i costi necessari a tal fine. pagina 3 di 4 9. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SCILLA (RC) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4