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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana
Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: , elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Pompeo Magno Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Renato Vagnarelli che lo rappresenta e difende per procura in atti. intimante
E
CF: ) Controparte_1 P.IVA_1 intimata contumace
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
All'udienza del 13/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha intimato lo sfratto per Parte_1 morosità a deducendo che: a) il proprio dante causa, sig. Controparte_1 Per_1
con contratto stipulato in data 1° gennaio 2001, registrato il 29 maggio 2001,
[...] le aveva concesso in locazione l'immobile, ad uso commerciale, sito in Roma, alla
1/4 via Livia Drusilla n.34; b) a far data dal mese di luglio 2021 la conduttrice aveva cessato il pagamento dei canoni.
La convenuta non si è costituita in giudizio, ma il suo legale rappresentante, comparso personalmente all'udienza del 6 febbraio 2024 si è dichiarato disponibile al rilascio spontaneo dell'immobile.
Fallita la mediazione, stante l'assenza della conduttrice all'incontro fissato per il giorno 12/4/2024, il giudizio è proseguito con il deposito di memorie integrative: a) la difesa di a integrato le iniziali richieste chiedendo “dichiarare Parte_1 la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti per inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento dei canoni di locazione insoluti, dal mese di luglio 2021 sino al mese di gennaio 2024, per un importo complessivo 9.605,97, oltre interessi maturati e maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento. Con vittoria delle spese e compensi di lite”.
All'udienza odierna la parte locatrice ha rinunziato alla domanda di aggiornamento Istat del canone.
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All'esito dell'istruttoria svolta, risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con contratto stipulato in data 1° gennaio 2001, registrato il 29 maggio 2001 (cfr. doc. 2 intimante), (defunto padre di all'epoca Per_1 Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare) concesse in locazione a Controparte_1 l'immobile sito in Roma, alla via Livia Drusilla n. 34: a) per la durata di anni 6, tacitamente rinnovabili e decorrenti dal 1/1/2001 (art. 1); b) verso il canone mensile di £ 600.000 (€ 309,87 - art. 2); c) con aggiornamento annuale pari al 75% delle variazioni Istat (art. 3);
- a seguito del decesso di e della moglie il Per_1 Persona_2 ricorrente divenne titolare esclusivo del contratto di locazione sopracit. (cfr. docc. 5, 6, 7, 8 fasc. intimante);
- la parte locatrice non richiese mai l'adeguamento del canone stabilito in contratto;
- l'immobile venne liberato il 9/2/2024 (cfr. doc. 11 intimante).
Ciò posto in punto di fatto deve rilevarsi che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
2/4 d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685, del 21/05/2019).
Sarebbe dunque stato onere della parte conduttrice, contrastare l'assunto avversario afferente al mancato pagamento dei canoni mensili di locazione, mediante la prova dell'avvenuta estinzione, per avvenuti pagamenti o per altri motivi, di dette ragioni di credito.
Nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio di non Controparte_1 consente di contrastare l'assunto avversario, dovendosi peraltro rilevare che l'inadempimento in oggetto non può ritenersi di scarsa importanza afferendo ad intere annualità di canoni.
Alla luce di quanto sopraesposto, nella vicenda per cui pende il giudizio, deve dunque ritenersi integrato il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della L. 392/78, dovendo questo ravvisarsi, per espressa previsione normativa, nell'omesso pagamento, decorsi 20 giorni dalla scadenza, anche di una sola mensilità.
La domanda di risoluzione del contratto avanzata da deve quindi Parte_1 essere accolta, mentre va dichiarata la cessata materia del contendere con riguardo a quella di rilascio essendo l'immobile già stato restituito.
La parte attrice ha, inoltre, proposto domanda di condanna al pagamento dei canoni dal mese di luglio 2021 alla data di rilascio dell'immobile.
Anche detta domanda deve trovare accoglimento così che va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di dell'importo di € 309,87, per Parte_1 ciascuna mensilità decorrente dal mese luglio 2021 compreso alla data di effettivo rilascio dell'immobile (9 febbraio 2024) e così per complessivi € 9.605,97, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, in base al valore del giudizio, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, ed € 1.701,00 per la fase di decisione. Nulla per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Infine, deve evidenziarsi che ha prodotto (cfr. allegato 6 alla Parte_1 memoria integrativa), il verbale negativo di mediazione contenente l'accertamento dell'assenza di senza giustificato motivo. Tenuto conto di Controparte_1 quanto statuito dall'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA risolto per il grave inadempimento della conduttrice il contratto concluso tra e in data 1° gennaio 2001 e registrato il 29 Parte_1 Controparte_1 maggio 2001, alla serie n.3, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma alla via
Livia Drusilla n. 34
DICHIARA cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio
CONDANNA al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.605,97, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.397,00 per compensi ed € 383,00 per spese, oltre generali IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge
CONDANNA ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, al pagamento, in Controparte_1 favore dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Roma, 13/02/2025
Il Presidente – Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del Magistrato Ordinario in tirocinio dott.
Michele Scaglione
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