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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10877/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10877 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), in persona dell'Amministratore p.t., sito in Parte_1 P.IVA_1
Viale Olimpico n. 120 - Aversa (CE) ed elettivamente domiciliato in Via Ettore Corcione n. 28 -
Aversa, presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._1 difende come da procura in atti
• attore e
(CF: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso la Casa Comunale di Aversa alla Piazza Municipio n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone (C.F. ) come da procura in atti C.F._2
• convenuto nonché
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in Piazza Cirillo n. 3 – Grumo Controparte_2 P.IVA_3
AN (NA), elettivamente domiciliata alla Via Gramsci n. 35 – Caivano (NA) presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 in atti
• convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il chiedeva l'accertamento negativo del Parte_1 credito asseritamente vantato dal a titolo di canoni idrici per la somma totale di €. Controparte_1
1 127.579,58, (portato da n. 37 fatture asseritamente non pagate o saldate solo parzialmente), come rilevabile dal rendiconto economico fornito dal comune a seguito di accesso agli atti.
Il contestava il mancato invio delle fatture nonché la documentazione fornita dal Parte_1
riferita a con diverso codice fiscale, inoltrata, poi, a soggetti privi di potere di CP_1 Parte_1 rappresentanza, circostanze da cui conseguiva l'inesigibilità del credito;
dall'omessa notifica di atti interruttivi, deduceva poi il derivava la prescrizione quinquennale in Parte_1 riferimento ai canoni idrici annualità dal 2005 al 2017, per un importo pari ad €. 85.787,22, e la prescrizione biennale in riferimenti ai canoni idrici dal 2018 al 2021, per un importo pari ad €.
14.477,19. In ogni caso, l'istante affermava l'errato e anomalo conteggio dei consumi per inattendibilità delle letture, nonché l'inesistenza del servizio di depurazione delle acque, chiedendone l'accertamento.
Con foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. rassegnava le seguenti conclusioni:
• “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A) dell'atto di citazione, l'inesigibilità del credito di € 127.579,58, di cui all'estratto conto impugnato agli atti del per Controparte_1 totale assenza di prova di consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A) dell'atto di citazione, in ogni caso, non dovuta la somma di euro 127.579,58, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B) dell'atto di citazione, cheil credito di euro 85.787,22, portato in dettaglio dalle fatture nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), (così come elencate al predetto punto B), è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C) dell'atto di citazione, che il credito di € 14.477,19, portato in dettaglio portato dalle fatture n. 20192103234 e n. 20201103177, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd.
Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
• accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte in diritto al capo C.II),l'irregolarità formale delle fatture anni 2018/2019/2020/2021 per violazione dell'art. 3 c. 1 e 2 della Delibera ARERA
17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera ARERA
21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne l'annullamento integrale con storno della posizione debitoria contenuta già nell'estratto conto de qua;
2 • sempre in via principale , ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D ) dell'atto di citazione, l'illegittimità del credito portato dalle fatture e atti elencate/i nell'estratto conto, perché riferibili a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi , nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E.I) dell'atto di citazione, che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
• accertare e dichiarare , per le ragioni esposte al capo E.II ) dell'atto di citazione , l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o lo storno;
CP_
• condannare l' resistente all'annullamento di tutte le fatture contenute nell'estratto e/o allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”.
Il costituitosi contestava la circostanza inerente la mancata consegna delle fatture Controparte_1
e degli atti interruttivi, deducendo la presenza di richieste di rateizzazioni da parte del Condominio, la corretta contabilizzazione dei consumi e l'esistenza del servizio di depurazione delle acque, come da convenzione conclusa con la rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
→ rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto”.
La costituitasi deduceva l'inammissibilità dell'azione, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa creditoria nonché la correttezza del proprio operato relativamente all'attività di concessionario della riscossione, instava quindi per il rigetto della domanda e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale -dichiarare l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo
In subordine,
A-Dichiarare carenza di legittimazione del concessionario in quanto assolutamente estraneo alle fatture riportate in citazione dal n. 1 al n. 19 e n. 37 ,che sono state emesse dall'ente e mai affidate al concessionario.
3 B-Sulle fatture riportate in citazione dalla n. 20 alla n. 36 che sono state emesse dall'ente ed affidate per la riscossione al concessionario -Rigettare la domanda di inesigibilità totale del credito.
-Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza
e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture, in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020 e quella biennale per le successive;
-Dichiarare l'inapplicabilità delle previsioni RE sia perché esorbitante dalla delega attribuita limitata solo alle tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera e sia perché contra legem rispetto al dettato normativo ex art. 1 comma 4 e 10 della L.205/2017.
-Rigettare la domanda nei confronti del concessionario per vizi formali relativi alla irregolarità formale degli atti, per violazione delle delibere RE, in quanto inammissibile ed infondata.
-Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
-Rigettare la domanda di integrale storno della posizione debitoria per inesistenza delle letture e di interventi manutentivi sul contatore, per malfunzionamento del contatore l'irregolarità della fatturazione per consumi fittizi e non corrispondenti agli effettivi, provenienti da contatore malfunzionante e non manutenuto in quanto infondata e non provata. -Si rimette alla giustizia per il servizio di depurazione per inesistenza del servizio e l'irregolarità delle tariffe applicate visti contrastanti orientamenti dello stesso distretto sulla documentazione prodotta dall'ente. -In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 16.9.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Sull'eccezione di prescrizione
La domanda formulata dal è solo parzialmente fondata. Parte_1
Il e il concessionario non hanno provato, effettivamente, l'inoltro delle fatture al Controparte_1
circostanza questa che rileva in relazione all'eventuale prescrizione degli importi ivi Parte_1 contabilizzati, non potendo invece incidere sull'esigibilità del credito né sulla sua esistenza, venendo in rilievo al massimo l'esigibilità di interessi maturati causa ritardato pagamento, non oggetto del giudizio (limitato alla sorta capitale delle fatture).
Ciò chiarito, rispetto ai €. 127.579,58 oggetto di causa, di cui sarebbe prescritta secondo la ricostruzione attorea la somma totale di €. 100.264,41, tenuto conto dell'elevato numero di fatture di
4 cui è causa, si reputa necessario procedere a preliminare analisi degli atti interruttivi prodotti dai convenuti, tenendo a mente che gli atti indirizzati al condominio, per essere efficaci, vanno correttamente notificati all'Amm.re secondo la normativa delle notifiche alle persone fisiche.
Orbene, deve ritenersi interruttiva della prescrizione la rateizzazione del 6.2.2018 prodotta agli atti dal (doc.
1-2 comparsa di costituzione . Controparte_1 Controparte_1
Non coglie nel segno, difatti, la contestazione sollevata dall'attore di non riferibilità al Condominio, essendo espressamente richiesta per lo stesso , sito in Viale Olimpico n. 102 Parte_1
(indirizzo dell'attore), fruitore contratto n. 4492 (posizione contrattuale riportata in tutti gli atti del giudizio, mai oggetto di contestazione) né è suffragata in alcun modo l'eccezione secondo cui il Sig.
– sottoscrittore dell'istanza – non fosse dotato di poteri di rappresentanza dello Parte_2 stabile.
In merito la ha prodotto (cfr. doc. “ida_atti” comparsa di costituzione Controparte_2 CP_2
schermata ottenuta dal sito dell'ADE, inerente al da cui emerge chiaramente il
[...] Parte_1 ruolo di rappresentante del al Sig. dalla data del 30.9.2016 alla data del 13.9.2018. Pt_2
Ciò premesso, passando all'esame degli atti interruttivi allegati dai convenuti, non può ritenersi efficace la costituzione in mora A/R (doc. 4 – 4 bis comparsa di costituzione del P.IVA_4
, asseritamente notificata in data 11.12.2014, risultando la stessa inviata Controparte_1 direttamente all'indirizzo dello stabile condominiale, indirizzata a tale “Coop Ida”, priva di codice fiscale del , senza alcuna identificazione dell'Amm.re p.t. del né dettagli sul Parte_1 Parte_1 presunto ricevente, che ben potrebbe essere uno dei condomini residenti ivi residenti.
Stesso a dirsi per la costituzione in mora n. 1669 A/R CRS01D271117003836AR (doc. 5 – 5 bis comparsa di costituzione del . Controparte_1
Parimenti, inefficace è la costituzione in mora prodotta sub. doc.
6-6bis dal non Controparte_1 essendovi alcun collegamento univoco tra l'atto sub. 6 – privo di codice di racc.ta – e la successiva presunta relata.
Per quanto riguarda gli atti notificati dalla se ne deve rilevare l'efficacia interruttiva Controparte_2 della prescrizione, attesa la regolare notifica a mezzo PEC al Sig. , Amm.re dal Controparte_5
18.2.2021 (cfr. doc. “ida_atti” comparsa di costituzione ). Controparte_2
Sul punto deve rilevarsi che il differente nominativo dell'amministratore non costituisce una discrepanza, in quanto il documento prodotto dalla fa fede circa le comunicazioni Controparte_2 che il Condominio rende all'ADE sul proprio legale rappresentante e cui è tenuto ex art. 7 D.P.R.
29/9/1973 n. 605, né il condominio attoreo ha allegato delibera assembleare di nomina di diverso amministratore al fine di dimostrare la data precisa di subentro.
5 Gli unici atti della So.ge.r.t cui non può riconoscersi validità sono, quindi, l'avviso di accertamento n. 2021/2316, inviato alla sede del Condominio, indirizzato all'Amm.re p.t. in data Persona_1 in cui lo stesso non era più Amm.re del Condominio, come da già citato documento della e CP_2 del sollecito 2020/1629 mai recapitato e indirizzato in “Via Levi n. 6”.
Tutto quanto detto porta a ritenere prescritte, per decorso del relativo termine quinquennale, le seguenti fatture:
• 3168 del 22/01/2007 AC 3°- 4° 2005 per €. 5.380,30
• 7620 del 07/05/2007 AC 1°- 2° 2006 per €. 3.937,67
• 12191 del 20/09/2007 AC 3°- 4° 2006 per €. 4.174,17
• 3363 del 05/03/2008 AC 1°- 2° 2007 per €. 4.222,57
• 8090 del 30/06/2008 8090 AC 3°- 4° 2007 per €. 4.023,47
• 12865 del 17/11/2008 AC 1°- 2° 2008 per €. 3.439,99
• 3463 del 02/01/2009 AC 3°- 4° 2008 per €. 3.611,93
• 8353 del 01/06/2009 AC 1° TR. 2009 per €. 3.021,45
• 13299 del 01/08/2009 AC 2° TR. 2009 per €. 2.943,70
• 18257 del 23/11/2009 AC 3° TR. 2009 per €. 1.982,49
• 3538 del 08/03/2010 AC 4° TR. 2009 per €. 861,93
• 4492 del 21/06/2010 AC 1° TR. 2010 per €. 1.621,42
• 13645 del 03/12/2010 AC 2° TR. 2010 per €. 1.517,23
• 3607 del 08/04/2011 AC 3° TR. 2010 per €. 1.474,54
• 8759 del 04/07/2011 AC 4° TR. 2010 per €. 2.223,52
• 8783 del 21/11/2011 AC 1°- 2° 2011 per €. 3.295,62
• 3715 del 14/03/2012 AC 3°- 4° 2011 per €. 2.821,85
• 9192 del 01/08/2012 AC 1° TR. 2012 per €. 1.742,13
• 14707 del 08/10/2012 AC 2° TR. 2012 per €. 1.636,62
• 9421 del 19/04/2013 AC 4° TR. 2012 per €. 261,26 per complessivi €. 54.193,86 stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In merito alle fatture con scadenza successiva alla data dell'1.1.2020, occorre chiarire che la L.
205/2017 art. 1 commi 4 e 10, che ha introdotto il più breve termine di due anni per la prescrizione del corrispettivo dovuto in virtù di contratti di fornitura elettrica, gas ed acqua, si applica a partire dal
1° gennaio 2020 per il servizio idrico.
Tale disposizione si applica alle ultime sei fatture riportate nell'estratto conto dell'ente, e di questa è prescritta solo la seguente fattura:
6 • 20192103234 del 30/06/2020 Conguaglio 2018-2019 per €. 4.902,20, sollecitata validamente per la prima volta con atto n. 2095/2022 notificato a mezzo PEC in data 16.11.2022, allorquando il termine biennale di prescrizione era già decorso.
Pertanto, l'importo prescritto ammonta complessivamente a €. 59.095,86.
Le restanti fatture di cui all'estratto conto emesso da e rispetto alle cui partite creditorie è CP_1 stato avviato il presente giudizio, non possono ritenersi prescritte perché o oggetto della già richiamata rateizzazione, riguardante periodi di consumo dal 2013 al 2017, o perché oggetto delle richieste inviate dalla e sulla cui validità ci si è già positivamente espressi. Controparte_2
Sull'erroneo calcolo dei consumi
Destituita di fondamento è l'eccezione sollevata dal Condominio attoreo circa l'erroneo conteggio dei consumi e il malfunzionamento del contatore, per l'omessa manutenzione periodica. Secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesti i consumi che gli sono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, è onerato sia di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere assertivo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cfr.: Cassazione civile, Sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Del resto, che tali principi siano espressione di un consolidato orientamento della Suprema Corte risulta anche da pronunce successive a quella richiamata (ex plurimis ved. Cass. 34701/2021), con le quali è stato affermato: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti
7 nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo: Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 -
01). In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Sez. 3, Ordinanza
n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.). Nel caso di specie, l'attore, solo in tale sede deduce il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, e si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, allegando ad esempio precedenti fatture pagate o indicandoli in via presuntiva, delle abitazioni facenti parte del sicché non sussistono elementi per ritenere errate le indicazioni contenute nelle fatture Parte_1 oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata all'opponente.
Sull'assenza del servizio di depurazione delle acque
In merito alla contestazione relativa all'asserita assenza del servizio di depurazione, occorre osservare che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, Keljka ), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica Per_2 generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito
8 dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l' in materia di Controparte_6 acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate (Cass. S.U. Sez. U - , Ordinanza CP_6
n. 29593 del 11/10/2022 (Rv. 665913 - 01).
In merito alla “tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Suprema
Corte ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28
(Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
9 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500).
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha prodotto un'attestazione della Giunta Regionale CP_1 della circa il funzionamento del depuratore regionale (doc. 9 comparsa di costituzione CP_4
, la convenzione per la determinazione e regolazione del pagamento del Controparte_1 corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento del 22.05.2013
(Cfr. all. 11 comparsa di costituzione , Convenzione per la determinazione e la Controparte_1 regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale del 3.12.2009
(Cfr. all. 10 comparsa di costituzione , attestanti l'esistenza dell'allacciamento del Controparte_1 sistema fognario comunale all'impianto di depurazione del comprensorio Foce Regi Lagni, nonché le disposizioni di pagamento in favore della per la fruizione del servizio di Controparte_4 depurazione (Cfr. all. 12 comparsa di costituzione . Controparte_1
La contestazione di parte attrice riguardante l'irrilevanza di tale documentazione rispetto alle annualità dei consumi ed è infondata. Invero, la richiamata documentazione, con riferimento alle convenzioni, è precedente alle annualità di cui alle fatture contestate in giudizio, ed è, quindi, idonea ad attestare l'esistenza del servizio sin dal periodo precedente. Parimenti le disposizioni di pagamento, pur risalenti al 2022, riguardano i canoni di depurazione dal 2014 al 2022, incluso, quindi, il periodo contestato dal così, appare priva di pregio giuridico la contestazione secondo Parte_1 cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione. Difatti, l'istante non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé, d'altronde prodotto agli atti (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione e in forza del quale risulta installato presso la relativa utenza il Controparte_1 misuratore, né di aver usufruito della fornitura idrica. Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio idrico e singolo utente finale
è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio, come rilevato poc'anzi. Ciò precisato, fornita da parte dell' la compiuta prova dell'effettiva esistenza CP_7
e svolgimento del servizio di depurazione, il non può sottrarsi dal pagamento del relativo Parte_1 servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve
10 pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o dalla loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio proprio in virtù della richiamata direttiva n. 2000/60/CE e della normativa statale conseguente.
Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo
(Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass.
Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito complessivo della lite si giustifica la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara la prescrizione di €. 59.095,86 portata dalle fatture di cui in parte motiva;
2) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 8 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10877 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
(CF: ), in persona dell'Amministratore p.t., sito in Parte_1 P.IVA_1
Viale Olimpico n. 120 - Aversa (CE) ed elettivamente domiciliato in Via Ettore Corcione n. 28 -
Aversa, presso lo studio dell'Avv. Fabio Roselli (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._1 difende come da procura in atti
• attore e
(CF: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato presso la Casa Comunale di Aversa alla Piazza Municipio n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone (C.F. ) come da procura in atti C.F._2
• convenuto nonché
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in Piazza Cirillo n. 3 – Grumo Controparte_2 P.IVA_3
AN (NA), elettivamente domiciliata alla Via Gramsci n. 35 – Caivano (NA) presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo (CF: ) che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 in atti
• convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il chiedeva l'accertamento negativo del Parte_1 credito asseritamente vantato dal a titolo di canoni idrici per la somma totale di €. Controparte_1
1 127.579,58, (portato da n. 37 fatture asseritamente non pagate o saldate solo parzialmente), come rilevabile dal rendiconto economico fornito dal comune a seguito di accesso agli atti.
Il contestava il mancato invio delle fatture nonché la documentazione fornita dal Parte_1
riferita a con diverso codice fiscale, inoltrata, poi, a soggetti privi di potere di CP_1 Parte_1 rappresentanza, circostanze da cui conseguiva l'inesigibilità del credito;
dall'omessa notifica di atti interruttivi, deduceva poi il derivava la prescrizione quinquennale in Parte_1 riferimento ai canoni idrici annualità dal 2005 al 2017, per un importo pari ad €. 85.787,22, e la prescrizione biennale in riferimenti ai canoni idrici dal 2018 al 2021, per un importo pari ad €.
14.477,19. In ogni caso, l'istante affermava l'errato e anomalo conteggio dei consumi per inattendibilità delle letture, nonché l'inesistenza del servizio di depurazione delle acque, chiedendone l'accertamento.
Con foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. rassegnava le seguenti conclusioni:
• “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A) dell'atto di citazione, l'inesigibilità del credito di € 127.579,58, di cui all'estratto conto impugnato agli atti del per Controparte_1 totale assenza di prova di consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A) dell'atto di citazione, in ogni caso, non dovuta la somma di euro 127.579,58, stante l'assenza di prova dell'esistenza della pretesa creditoria;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B) dell'atto di citazione, cheil credito di euro 85.787,22, portato in dettaglio dalle fatture nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), (così come elencate al predetto punto B), è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C) dell'atto di citazione, che il credito di € 14.477,19, portato in dettaglio portato dalle fatture n. 20192103234 e n. 20201103177, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge 205/2017 (cd.
Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo ivi contabilizzato;
• accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte in diritto al capo C.II),l'irregolarità formale delle fatture anni 2018/2019/2020/2021 per violazione dell'art. 3 c. 1 e 2 della Delibera ARERA
17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibera ARERA
21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne l'annullamento integrale con storno della posizione debitoria contenuta già nell'estratto conto de qua;
2 • sempre in via principale , ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D ) dell'atto di citazione, l'illegittimità del credito portato dalle fatture e atti elencate/i nell'estratto conto, perché riferibili a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi , nonché provenienti da un contatore su cui sia stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendo l'integrale storno e condannando l'Ente all'emissione delle fatture in base ai consumi reali ove provati;
• accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E.I) dell'atto di citazione, che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative “voci di addebito” da ciascuna fattura;
• accertare e dichiarare , per le ragioni esposte al capo E.II ) dell'atto di citazione , l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o lo storno;
CP_
• condannare l' resistente all'annullamento di tutte le fatture contenute nell'estratto e/o allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”.
Il costituitosi contestava la circostanza inerente la mancata consegna delle fatture Controparte_1
e degli atti interruttivi, deducendo la presenza di richieste di rateizzazioni da parte del Condominio, la corretta contabilizzazione dei consumi e l'esistenza del servizio di depurazione delle acque, come da convenzione conclusa con la rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
→ rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto”.
La costituitasi deduceva l'inammissibilità dell'azione, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa creditoria nonché la correttezza del proprio operato relativamente all'attività di concessionario della riscossione, instava quindi per il rigetto della domanda e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale -dichiarare l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo
In subordine,
A-Dichiarare carenza di legittimazione del concessionario in quanto assolutamente estraneo alle fatture riportate in citazione dal n. 1 al n. 19 e n. 37 ,che sono state emesse dall'ente e mai affidate al concessionario.
3 B-Sulle fatture riportate in citazione dalla n. 20 alla n. 36 che sono state emesse dall'ente ed affidate per la riscossione al concessionario -Rigettare la domanda di inesigibilità totale del credito.
-Accertare e dichiarare il dies a quo del termine di prescrizione del credito dalla data di scadenza
e/o emissione in riferimento ad ogni singola fattura e per lo effetto dichiarare la prescrizione o meno delle fatture, in ogni caso applicando la prescrizione quinquennale per le fatture emesse precedentemente all'1/1/2020 e quella biennale per le successive;
-Dichiarare l'inapplicabilità delle previsioni RE sia perché esorbitante dalla delega attribuita limitata solo alle tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera e sia perché contra legem rispetto al dettato normativo ex art. 1 comma 4 e 10 della L.205/2017.
-Rigettare la domanda nei confronti del concessionario per vizi formali relativi alla irregolarità formale degli atti, per violazione delle delibere RE, in quanto inammissibile ed infondata.
-Dichiarare, comunque, carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa.
-Rigettare la domanda di integrale storno della posizione debitoria per inesistenza delle letture e di interventi manutentivi sul contatore, per malfunzionamento del contatore l'irregolarità della fatturazione per consumi fittizi e non corrispondenti agli effettivi, provenienti da contatore malfunzionante e non manutenuto in quanto infondata e non provata. -Si rimette alla giustizia per il servizio di depurazione per inesistenza del servizio e l'irregolarità delle tariffe applicate visti contrastanti orientamenti dello stesso distretto sulla documentazione prodotta dall'ente. -In ogni caso compensare le spese di lite sussistendone i presupposti data la complessità e la relativa novità delle questioni trattate – in relazione al complesso contenzioso a svilupparsi al riguardo unitamente ai contrasti nella giurisprudenza di merito anche del distretto in ordine alla interpretazione della normativa sottesa alla presente controversia”.
All'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. del 16.9.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Sull'eccezione di prescrizione
La domanda formulata dal è solo parzialmente fondata. Parte_1
Il e il concessionario non hanno provato, effettivamente, l'inoltro delle fatture al Controparte_1
circostanza questa che rileva in relazione all'eventuale prescrizione degli importi ivi Parte_1 contabilizzati, non potendo invece incidere sull'esigibilità del credito né sulla sua esistenza, venendo in rilievo al massimo l'esigibilità di interessi maturati causa ritardato pagamento, non oggetto del giudizio (limitato alla sorta capitale delle fatture).
Ciò chiarito, rispetto ai €. 127.579,58 oggetto di causa, di cui sarebbe prescritta secondo la ricostruzione attorea la somma totale di €. 100.264,41, tenuto conto dell'elevato numero di fatture di
4 cui è causa, si reputa necessario procedere a preliminare analisi degli atti interruttivi prodotti dai convenuti, tenendo a mente che gli atti indirizzati al condominio, per essere efficaci, vanno correttamente notificati all'Amm.re secondo la normativa delle notifiche alle persone fisiche.
Orbene, deve ritenersi interruttiva della prescrizione la rateizzazione del 6.2.2018 prodotta agli atti dal (doc.
1-2 comparsa di costituzione . Controparte_1 Controparte_1
Non coglie nel segno, difatti, la contestazione sollevata dall'attore di non riferibilità al Condominio, essendo espressamente richiesta per lo stesso , sito in Viale Olimpico n. 102 Parte_1
(indirizzo dell'attore), fruitore contratto n. 4492 (posizione contrattuale riportata in tutti gli atti del giudizio, mai oggetto di contestazione) né è suffragata in alcun modo l'eccezione secondo cui il Sig.
– sottoscrittore dell'istanza – non fosse dotato di poteri di rappresentanza dello Parte_2 stabile.
In merito la ha prodotto (cfr. doc. “ida_atti” comparsa di costituzione Controparte_2 CP_2
schermata ottenuta dal sito dell'ADE, inerente al da cui emerge chiaramente il
[...] Parte_1 ruolo di rappresentante del al Sig. dalla data del 30.9.2016 alla data del 13.9.2018. Pt_2
Ciò premesso, passando all'esame degli atti interruttivi allegati dai convenuti, non può ritenersi efficace la costituzione in mora A/R (doc. 4 – 4 bis comparsa di costituzione del P.IVA_4
, asseritamente notificata in data 11.12.2014, risultando la stessa inviata Controparte_1 direttamente all'indirizzo dello stabile condominiale, indirizzata a tale “Coop Ida”, priva di codice fiscale del , senza alcuna identificazione dell'Amm.re p.t. del né dettagli sul Parte_1 Parte_1 presunto ricevente, che ben potrebbe essere uno dei condomini residenti ivi residenti.
Stesso a dirsi per la costituzione in mora n. 1669 A/R CRS01D271117003836AR (doc. 5 – 5 bis comparsa di costituzione del . Controparte_1
Parimenti, inefficace è la costituzione in mora prodotta sub. doc.
6-6bis dal non Controparte_1 essendovi alcun collegamento univoco tra l'atto sub. 6 – privo di codice di racc.ta – e la successiva presunta relata.
Per quanto riguarda gli atti notificati dalla se ne deve rilevare l'efficacia interruttiva Controparte_2 della prescrizione, attesa la regolare notifica a mezzo PEC al Sig. , Amm.re dal Controparte_5
18.2.2021 (cfr. doc. “ida_atti” comparsa di costituzione ). Controparte_2
Sul punto deve rilevarsi che il differente nominativo dell'amministratore non costituisce una discrepanza, in quanto il documento prodotto dalla fa fede circa le comunicazioni Controparte_2 che il Condominio rende all'ADE sul proprio legale rappresentante e cui è tenuto ex art. 7 D.P.R.
29/9/1973 n. 605, né il condominio attoreo ha allegato delibera assembleare di nomina di diverso amministratore al fine di dimostrare la data precisa di subentro.
5 Gli unici atti della So.ge.r.t cui non può riconoscersi validità sono, quindi, l'avviso di accertamento n. 2021/2316, inviato alla sede del Condominio, indirizzato all'Amm.re p.t. in data Persona_1 in cui lo stesso non era più Amm.re del Condominio, come da già citato documento della e CP_2 del sollecito 2020/1629 mai recapitato e indirizzato in “Via Levi n. 6”.
Tutto quanto detto porta a ritenere prescritte, per decorso del relativo termine quinquennale, le seguenti fatture:
• 3168 del 22/01/2007 AC 3°- 4° 2005 per €. 5.380,30
• 7620 del 07/05/2007 AC 1°- 2° 2006 per €. 3.937,67
• 12191 del 20/09/2007 AC 3°- 4° 2006 per €. 4.174,17
• 3363 del 05/03/2008 AC 1°- 2° 2007 per €. 4.222,57
• 8090 del 30/06/2008 8090 AC 3°- 4° 2007 per €. 4.023,47
• 12865 del 17/11/2008 AC 1°- 2° 2008 per €. 3.439,99
• 3463 del 02/01/2009 AC 3°- 4° 2008 per €. 3.611,93
• 8353 del 01/06/2009 AC 1° TR. 2009 per €. 3.021,45
• 13299 del 01/08/2009 AC 2° TR. 2009 per €. 2.943,70
• 18257 del 23/11/2009 AC 3° TR. 2009 per €. 1.982,49
• 3538 del 08/03/2010 AC 4° TR. 2009 per €. 861,93
• 4492 del 21/06/2010 AC 1° TR. 2010 per €. 1.621,42
• 13645 del 03/12/2010 AC 2° TR. 2010 per €. 1.517,23
• 3607 del 08/04/2011 AC 3° TR. 2010 per €. 1.474,54
• 8759 del 04/07/2011 AC 4° TR. 2010 per €. 2.223,52
• 8783 del 21/11/2011 AC 1°- 2° 2011 per €. 3.295,62
• 3715 del 14/03/2012 AC 3°- 4° 2011 per €. 2.821,85
• 9192 del 01/08/2012 AC 1° TR. 2012 per €. 1.742,13
• 14707 del 08/10/2012 AC 2° TR. 2012 per €. 1.636,62
• 9421 del 19/04/2013 AC 4° TR. 2012 per €. 261,26 per complessivi €. 54.193,86 stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
In merito alle fatture con scadenza successiva alla data dell'1.1.2020, occorre chiarire che la L.
205/2017 art. 1 commi 4 e 10, che ha introdotto il più breve termine di due anni per la prescrizione del corrispettivo dovuto in virtù di contratti di fornitura elettrica, gas ed acqua, si applica a partire dal
1° gennaio 2020 per il servizio idrico.
Tale disposizione si applica alle ultime sei fatture riportate nell'estratto conto dell'ente, e di questa è prescritta solo la seguente fattura:
6 • 20192103234 del 30/06/2020 Conguaglio 2018-2019 per €. 4.902,20, sollecitata validamente per la prima volta con atto n. 2095/2022 notificato a mezzo PEC in data 16.11.2022, allorquando il termine biennale di prescrizione era già decorso.
Pertanto, l'importo prescritto ammonta complessivamente a €. 59.095,86.
Le restanti fatture di cui all'estratto conto emesso da e rispetto alle cui partite creditorie è CP_1 stato avviato il presente giudizio, non possono ritenersi prescritte perché o oggetto della già richiamata rateizzazione, riguardante periodi di consumo dal 2013 al 2017, o perché oggetto delle richieste inviate dalla e sulla cui validità ci si è già positivamente espressi. Controparte_2
Sull'erroneo calcolo dei consumi
Destituita di fondamento è l'eccezione sollevata dal Condominio attoreo circa l'erroneo conteggio dei consumi e il malfunzionamento del contatore, per l'omessa manutenzione periodica. Secondo la giurisprudenza di legittimità qualora l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesti i consumi che gli sono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, è onerato sia di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; assolto tale onere assertivo e probatorio da parte dell'utente, al gestore spetterà l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cfr.: Cassazione civile, Sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Del resto, che tali principi siano espressione di un consolidato orientamento della Suprema Corte risulta anche da pronunce successive a quella richiamata (ex plurimis ved. Cass. 34701/2021), con le quali è stato affermato: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica — e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti
7 nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo: Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 -
01). In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Sez. 3, Ordinanza
n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).” (cfr. Cass. 34701/2021 cit.). Nel caso di specie, l'attore, solo in tale sede deduce il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, e si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, allegando ad esempio precedenti fatture pagate o indicandoli in via presuntiva, delle abitazioni facenti parte del sicché non sussistono elementi per ritenere errate le indicazioni contenute nelle fatture Parte_1 oggetto di lite in ordine ai m.c. di acqua consumati dall'utenza intestata all'opponente.
Sull'assenza del servizio di depurazione delle acque
In merito alla contestazione relativa all'asserita assenza del servizio di depurazione, occorre osservare che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, Keljka ), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica Per_2 generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60; - a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.); nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito
8 dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l' in materia di Controparte_6 acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate (Cass. S.U. Sez. U - , Ordinanza CP_6
n. 29593 del 11/10/2022 (Rv. 665913 - 01).
In merito alla “tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina", la Suprema
Corte ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
Sicché, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28
(Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della
9 controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500).
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha prodotto un'attestazione della Giunta Regionale CP_1 della circa il funzionamento del depuratore regionale (doc. 9 comparsa di costituzione CP_4
, la convenzione per la determinazione e regolazione del pagamento del Controparte_1 corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento del 22.05.2013
(Cfr. all. 11 comparsa di costituzione , Convenzione per la determinazione e la Controparte_1 regolazione del pagamento del corrispettivo del servizio di depurazione comprensoriale del 3.12.2009
(Cfr. all. 10 comparsa di costituzione , attestanti l'esistenza dell'allacciamento del Controparte_1 sistema fognario comunale all'impianto di depurazione del comprensorio Foce Regi Lagni, nonché le disposizioni di pagamento in favore della per la fruizione del servizio di Controparte_4 depurazione (Cfr. all. 12 comparsa di costituzione . Controparte_1
La contestazione di parte attrice riguardante l'irrilevanza di tale documentazione rispetto alle annualità dei consumi ed è infondata. Invero, la richiamata documentazione, con riferimento alle convenzioni, è precedente alle annualità di cui alle fatture contestate in giudizio, ed è, quindi, idonea ad attestare l'esistenza del servizio sin dal periodo precedente. Parimenti le disposizioni di pagamento, pur risalenti al 2022, riguardano i canoni di depurazione dal 2014 al 2022, incluso, quindi, il periodo contestato dal così, appare priva di pregio giuridico la contestazione secondo Parte_1 cui anche la tariffa applicata per il servizio di depurazione non risulterebbe mai essere stata oggetto di contrattualizzazione con l'utente, né oggetto di regolamentazione. Difatti, l'istante non ha mai contestato l'esistenza del contratto di fornitura in sé, d'altronde prodotto agli atti (Cfr. all. 2 comparsa di costituzione e in forza del quale risulta installato presso la relativa utenza il Controparte_1 misuratore, né di aver usufruito della fornitura idrica. Ebbene, sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Da ciò deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio idrico e singolo utente finale
è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio, come rilevato poc'anzi. Ciò precisato, fornita da parte dell' la compiuta prova dell'effettiva esistenza CP_7
e svolgimento del servizio di depurazione, il non può sottrarsi dal pagamento del relativo Parte_1 servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata;
ed invero, quegli atti (la cui esistenza deve
10 pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati, nelle fatture prodotte, a titolo di addebito del servizio di depurazione, a dimostrazione dell'effettiva esistenza della tariffa in questione) eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o dalla loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio proprio in virtù della richiamata direttiva n. 2000/60/CE e della normativa statale conseguente.
Sulle spese di lite
In merito alle spese del giudizio, si ritiene che nel caso di soccombenza reciproca sia consentita la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. n.
2. La nozione di soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero, anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo
(Cfr.: Cass. S.U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Civ. Sez. III 22.02.2016 n. 3438: Cass.
Civ. Sez. III 10.11.2015 n. 22871; Cass. Sez. II 23.09.2013 n. 21684).
Pertanto, in considerazione dell'esito complessivo della lite si giustifica la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara la prescrizione di €. 59.095,86 portata dalle fatture di cui in parte motiva;
2) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 8 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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