Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3611/2023 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Francescon
ATTORE
nei confronti di c.f. e p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
della mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Controparte_2
Cacco
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da atto di citazione (“Nel merito Dichiararsi ed accertarsi la
insussistenza del diritto della convenuta di procedere esecutivamente per assenza
di valido titolo esecutivo per le ragioni del pari illustrate in parte espositiva del
presente atto. In via subordinata Accertarsi comunque in ogni caso la non
debenza da parte del sig. , in tutto o in parte, delle somme azionate Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 1
successivamente alla formazione del titolo esecutivo, quanto meno limitatamente
agli interessi indicati in precetto e maturati in epoca precedente alla data del
5.6.2018, per le ragioni ugualmente esposte in parte espositiva del presente atto.
Spese rifuse”) e come da verbale d'udienza del 21.11.2024 (“si riporta a quanto
già dedotto nel corso dell'udienza del 30.11.2024 in punto di clausole abusive e
chiede che il giudice riqualifichi l'azione come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimetta gli atti al giudice competente o assegni termine di giorni quaranta
per la notifica dell'opposizione”).
Per la convenuta, come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.c. (“Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale Ordinario di Treviso, reietta ogni contraria istanza e previa ogni
occorrenda declaratoria: Nel merito: Rigettare, per tutti i motivi esposti in atti,
l'opposizione avversaria e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società
e, per essa, il procuratore con Controparte_1
rappresentanza ha diritto di agire esecutivamente sulla Controparte_2
base del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
817/2012 – rep. n. 1012 - emesso dal Tribunale di Treviso in data 15.11.2012. In
ogni caso: Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”) e da verbale d'udienza del 24.11.2024 (“Ritiene che il non sia qualificabile come Pt_1
consumatore, come già dedotto, e che l'eccezione sia tardiva … in subordine
ritiene che, ove anche il giudice riqualificasse l'azione in termini di opposizione
tardiva ex art. 650 c.p.c., la dovrebbe essere rigettata perché infondata, non
documentata né diversamente provata”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 2 In data 5.06.2023 la società per mezzo Controparte_1
della mandataria aveva notificato a atto Controparte_2 Parte_1
di precetto recante l'intimazione al pagamento della somma di euro 784.477,77,
oltre interessi e spese: la pretesa era fondata sul decreto n. 817/2012 del
15.11.2013, con il quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto al quale Pt_1
fideiussore della società di pagare in favore di Parte_2
la somma di euro 648.070,00 e accessori. Parte_3
aveva dedotto di avere acquistato il credito in forza di un'operazione di CP_1
cartolarizzazione intercorsa con Flaminia SPV s.r.l. e che questa a propria volta lo aveva acquistato da Parte_4
ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615,
[...]
comma 1, c.p.c. e domandato l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di procedere esecutivamente nei propri confronti. A sostegno CP_1
dell'iniziativa, l'opponente ha dedotto:
- l'assenza di prova della cessione e della successiva Parte_5
cessione Flaminia/Amco e la carenza di titolarità del credito in capo a quest'ultima;
- la non azionabilità del decreto ingiuntivo, in ragione della transazione stipulata con in data 27.11.2012; Parte_3
- che l'accordo transattivo sarebbe attualmente vigente, sia perché la risoluzione contrattuale intimata dalla creditrice con raccomandata del 14.01.2014 non si sarebbe verificata stante la nullità della clausola risolutiva espressa ivi richiamata sia perché, in subordine, avrebbe comunque rinunciato all'effetto Parte_3
risolutivo;
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g.
3 - la rinuncia da parte di a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo;
Parte_3
- la prescrizione del credito ivi consacrato.
La convenuta ha diffusamente contestato le deduzioni attoree e chiesto il rigetto delle domande.
Con ordinanza in data 22.08.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza di prima comparizione, il procuratore attoreo ha chiesto “che il
giudice attivi d'ufficio il potere-dovere sancito dalla sentenza n. 9479/2023 della
Corte di Cassazione di accertare se il decreto ingiuntivo risulti motivato con
riferimento alle clausole abusive in danno del fideiussore consumatore;
quindi di
interpellare l'ingiunto se intenda avvalersi della nullità di protezione delle
clausole abusive e conceda, in caso affermativo, il termine di 40 giorni per
proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 21.11.2024, con riserva di deposito della sentenza nel termine indicato dal secondo comma della disposizione codicistica.
Le domande di non meritano accoglimento. Parte_1
Il titolo esecutivo fatto valere è il decreto ingiuntivo n. 817/2012 del 15.11.2013,
con il quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto (tra gli altri) a , Parte_1
quale fideiussore della società di pagare in favore di Parte_2
la somma di euro 648.070,00 e accessori. Parte_3
In punto di titolarità attiva del diritto – contestata dal – ha dedotto di Pt_1 CP_1
avere acquistato il credito da Flaminia SPV s.r.l., in forza di cessione in blocco stipulata ai sensi della legge n. 130/1999 di cui si è dato avviso con la Gazzetta
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 4 Ufficiale n. 41 del 6.04.2021, e che Flaminia SPV s.r.l. lo aveva a propria volta acquistato da in forza di analoga cessione in blocco, pubblicizzata Parte_3
in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3.01.2017.
L'opposta ha depositato i due avvisi di pubblicazione (documenti L e M nonché C
e D), unitamente alle due dichiarazioni (documenti N e O), con le quali Pt_3
e Flaminia SPV s.r.l. hanno, rispettivamente, confermato di avere stipulato
[...]
le due cessioni in blocco di cui agli avvisi nonché l'inclusione nel relativo oggetto dei crediti nei confronti di crediti rinvenienti dallo Parte_2
scoperto di conto corrente n. 050 57 161190 e dal contratto di sovvenzione n. 70
306226 (ossia i due rapporti menzionati nell'ingiunzione di pagamento: pagina 1
del documento 2 del . Pt_1
ha altresì depositato la documentazione contrattuale relativa ai predetti CP_1
rapporti (documenti P, Q, R, S, T) nonché la lettera con cui aveva Parte_3
revocato gli affidamenti (doc. V).
La disponibilità di tali documenti così come quella del titolo esecutivo,
unitamente alle due dichiarazioni della prima e seconda cedente (sottoscritte,
specifiche e circostanziate), sono elementi sufficienti ad integrare la prova, da reputare libera, delle due cessioni in blocco e della titolarità del credito in capo ad
CP_1
CP Per quanto riguarda la legittimazione processuale di , rispetto alla quale l'opponente ha dedotto la violazione dell'art. 5 del decreto ministeriale
CP 22.02.2018, si osserva che agisce in questa sede ed in tutte le attività di recupero quale servicer, rappresentando in giudizio il titolare della posizione sostanziale, che è Dunque, si tratta di mero conferimento di poteri di CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 5 rappresentanza fondato su un mandato, che legittimamente ha conferito a CP_1
CP : la norma di legge invocata non può essere interpretata in senso tanto restrittivo da non consentire una delega ad un prestatore di servizi (il servicer,
appunto) per le mere attività materiali di recupero.
Tanto premesso, si ritiene che i motivi di opposizione sviluppati in atto di citazione non siano fondati.
La transazione stipulata dal e dalla creditrice originaria in data 27.11.2012 Pt_1
si è risolta in forza della comunicazione datata 14.01.2013 di la Parte_3
quale va posta in relazione con la clausola 7) del negozio transattivo, che,
diversamente da quanto opinato dall'opponente, individua in modo specifico le obbligazioni al cui mancato adempimento le parti hanno ricollegato l'effetto della risoluzione di diritto, rimandando agli obblighi di pagamento previsti dalle clausole n. 2, 3, 4 e 5 della transazione. Peraltro, come osservato dal Collegio in sede di reclamo cautelare, le obbligazioni del nascenti dalla transazione Pt_1
erano fondamentalmente due e difficilmente equivocabili: il pagamento della somma di euro 150.000,00 in più tranches e l'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà.
La giurisprudenza citata dall'attore non è dunque pertinente.
D'altro canto, deve osservarsi che da nessuna delle comunicazioni prodotte può
essere desunta la chiara ed univoca rinunzia da parte di alla Parte_3
risoluzione di diritto del contratto: la documentazione prodotta dall'attore denota piuttosto i tentativi unilaterali del volti ad addivenire ad un nuovo accordo, Pt_1
mai di fatto perfezionatosi.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 6 Nemmeno può ipotizzarsi che con la sottoscrizione della Parte_3
transazione, abbia rinunziato in modo definitivo al decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, giacché la clausola n. 7 citata prevede espressamente che,
in caso di risoluzione della transazione per inadempimento dei debitori
(circostanza verificatasi per quanto detto), “rivivranno gli obblighi tutti consacrati
nel decreto ingiuntivo n. 817/2012 …”.
Infine infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto.
Il termine decennale (decorrente dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo ossia dal 27.11.2012) è stato interrotto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., dall'intervento di del 13.11.2019 nella procedura esecutiva immobiliare pendente in CP_1
danno del condebitore solidale (doc. Y dell'opposta).
Per quanto, infine, riguarda la questione delle clausole abusive si osserva quanto segue.
Il solo in sede di prima udienza di comparizione e senza avere mai Pt_1
sviluppato l'argomento in atto di citazione (le memorie ex art. 171 ter c.p.c. non sono state nemmeno depositate), ha sollecitato l'esercizio del potere-dovere del giudice sancito dalla sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione “di
accertare se il decreto ingiuntivo risulti motivato con riferimento alle clausole
abusive in danno del fideiussore consumatore, quindi di interpellare l'ingiunto se
intenda avvalersi della nullità di protezione delle clausole abusive e conceda, in
caso affermativo, il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art.
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n. 3611/2023 r.g. 7 Ora, il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo non reca alcuna motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole della fideiussione che costituisce il fondamento del credito.
Inoltre non risulta che esso sia stato opposto dal Pt_1
Né è dimostrata l'esistenza di un apprezzabile collegamento funzionale tra la sottoscrizione del contratto e l'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata dal contraente, il quale quindi deve essere considerato come consumatore.
Questo però non sufficiente per condividere gli assunti del Pt_1
È pur vero che, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa.
Ma è anche vero che, nel caso di specie, il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (e che dunque è competente a decidere l'opposizione tardiva) è il
Tribunale di Treviso e non un giudice diverso dinanzi al quale la causa debba proseguire ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Ciò posto, nessun termine può essere assegnato e la domanda, pur riqualificata nei termini anzidetti, va rigettata: l'attore non ha nemmeno prodotto in giudizio il contratto di fideiussione né indicato le clausole dello stesso che avrebbero il carattere dell'abusività.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese Parte_1
processuali che liquida in euro 18.420,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 3611/2023 r.g. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
650 c.p.c.”.