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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 04/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1690/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SOLIDORO SIRIO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1147 del 2021
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo l'accertamento del valore abilitante Controparte_1 all'insegnamento del titolo accademico (diploma di laurea) conseguito, congiunto al possesso di 24 crediti formativi universitari (CFU) e, conseguentemente, ordinarsi al di disporre il suo inserimento nelle CP_2 graduatorie dei docenti abilitati per la provincia di Frosinone – quali sono le
Seconde Fasce delle graduatorie di Istituto e le Nuove Prime fasce delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) -, per le seguenti classi di concorso A051, A052, A050, A028, A060, A031, A034, ove occorra previa disapplicazione delle graduatorie e dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.
1.1 Ha dedotto in fatto di essere in possesso della laurea e di 24 crediti formativi e che il ingiustamente non considera la laurea ed i crediti CP_1 formativi quali requisiti validi ai fini dell'abilitazione all'insegnamento e, dunque, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli abilitati;
ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 60 de 10.7.2020 che non consente il suo inserimento nelle suddette graduatorie;
che il regime delle abilitazioni sarebbe stato sostituito dal Laurea oltre ai 24 crediti formativo dall'art. 5 del D.
L.gs. n. 59 del 2017 il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento ad oggi riservata ai titolari di abilitazione, ha sostituito tale requisito con il possesso della laurea e di 24 crediti formativi.
2. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, evidenziando che nessuna norma ha previsto – né espressamente, né implicitamente - l'equiparazione del diploma di laurea con 24 crediti formativi al titolo di abilitazione all'insegnamento; in particolare ha rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 110, della L. n. 107 del 2015 possono accedere alle procedure concorsuali di cui all'art. 400 del D. Lgs. n. 297/94 esclusivamente i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento; che l'art. 5 del D. Lgs. n.
59 del 2017 ha previsto un sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti articolato in un concorso pubblico nazionale, un successivo
2 percorso triennale di formazione (poi divenuto annuale a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 145 del 2018 a decorrere dal 1.1.2019) ed una successiva procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, laddove requisito per l'accesso al concorso è costituito dalla laurea con 24 crediti formativi;
che, quindi, i predetti titoli non hanno di per sé valore abilitante, posto che l'abilitazione all'insegnamento si consegue solo all'esito del percorso
(con valutazioni intermedie e finali positive), in cui il candidato è immesso in ruolo a tempo indeterminato, per come confermato dal comma 4 ter dell'art. 5
(introdotto dalla L. n. 145 del 2018) ai sensi del quale l'abilitazione si consegue all'esito della predetta procedura (“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo
6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso); che, in ogni caso, i candidati con il titolo di studio (laurea magistrale) e 24 crediti formativi possono iscriversi nelle graduatorie di Istituto ed essere destinatari di incarichi di supplenza, sia pure in una fascia diversa
(2° fascia delle GPS e 3° fascia delle graduatorie di istituto (laddove i docenti muniti di abilitazione sono iscritti nella 1° fascia delle GPS e nella 2° fascia delle graduatorie di istituto).
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente censurando, preliminarmente, la pronuncia – ove occorra - per nullità, laddove ai sensi dell'art. 102 cpc questa Corte dovesse ravvisare la presenza di litisconsorti necessari pretermessi che il Tribunale avrebbe dovuto convenire in giudizio, evidenziando di aver richiesto in primo grado – ove il primo giudice avesse ritenuto la presenza di altri soggetti cui notificare l'atto - la notificazione per pubblici proclami (istanza non scrutinata dal Tribunale).
3.1 Nel merito ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione del primo giudice e la violazione del D. Lgs. n. 59 del 2017 e della L. n. 107/2015; l'erroneità della sentenza per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale e la violazione della direttiva comunitaria 70/1999 CE e 36/2005.
3 4. Il appellato si è costituito con comparsa chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento, riportandosi il Collegio alle argomentazioni già rese da questa Corte in analoghe fattispecie (sent. n. 3103 del 2024, 1434 del 2024, 1814 del 2023, 2477 del 2023, 2890 del 2024, 3459 del 2023, 3523 del 2023, 3906 del 2023).
7. Preliminarmente deve evidenziarsi (richiamando il contenuto della sentenza n. 3103 del 2024 di questa Corte) come non siano ravvisabili nella fattispecie in esame eventuali soggetti controinteressati litisconsorti necessari, la cui mancata partecipazione al giudizio abbia leso l'integrità del contraddittorio necessario ex art. 101 e 102 cpc.
7.1 Infatti, secondo consolidati principi di diritto, il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto, con riguardo alle domande proposte e agli effetti che il loro eventuale accoglimento produce nella sfera di altri soggetti coinvolti;
questi ultimi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla loro posizione giuridica e ciò anche nell'interesse della parte attrice a ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune (Cass. n. 30425/2019).
7.2 Pertanto, nel caso di specie, l'integrità o meno del contraddittorio dev'essere verificata tenendo conto delle posizioni dei soli terzi che sarebbero in effetti lesi dall'attribuzione alla parte attrice dell'utilità rivendicata (in questo senso, argomenta anche da Cass. n. 5679/2020).
7.3 Nondimeno il ricorrente non ha individuato nell'atto introduttivo gli eventuali soggetti controinteressati, mentre dagli atti di causa non emerge alcun elemento utile a dar conto di quali sarebbero i soggetti direttamente
4 pregiudicati dall'affermazione in giudizio del diritto azionato e nei cui confronti, quindi, dovrebbe essere costituito il contraddittorio necessario.
7.4 Ne deriva che nel presente giudizio il contradditorio è, allo stato, integro, anche avuto riguardo agli artt. 101 e 102 cpc.
8. Nel merito si richiamano – anche ex art. 118 delle disp. di att. al cpc - le argomentazioni di cui alle sentenze già rese da questa Corte territoriale sulla medesima fattispecie (in particolare quelle di cui alla sent. n. 3459 del 2023).
“In sostanza la parte appellante sostiene che il possesso del diploma di laurea
e 24 c.f.u. sarebbe equivalente alla “specifica abilitazione” all'insegnamento richiesta per l'inserimento nella graduatoria provinciale ai fini dell'assegnazione delle supplenze e ciò sull'assunto che la l. 107/2015 ed il d.lgs. n. 59/2017, consentendo la partecipazione ai concorsi per il reclutamento in ruolo del personale docente tanto agli abilitati all'insegnamento quanto ai titolari di laurea e di 24 c.f.u., contemplerebbero due distinte modalità di qualificazione professionale per l'accesso alla professione di docente, nell'implicita intenzione del legislatore di uniformare – recte, sostituire – il titolo “laurea e 24 c.f.u.” alle varie “abilitazioni” di cui al regime normativo pregresso, il tutto secondo il sistema apprestato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, già recepite dall'ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 206/2007.
Tuttavia, se è vero che il legislatore ha previsto anche per i titolari di laurea e di c.f.u. la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione in ruolo (si vedano l'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015 e gli artt. 5 e 17 del
d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), è altrettanto vero che non vi è una norma che equipari
l'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto di laurea e c.f.u. pure ad altri fini e, in specie, ai fini dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie provinciali. Anzi, dall'esame delle fonti d'interesse si evincono elementi che manifestano l'intenzione del legislatore di tenere distinti i predetti requisiti.
In particolare, il comma 4-ter dell'art. 5 sopraccitato (introdotto dall'art. 1, comma 792, lett. f della l. n. 145/2018 ed applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) dispone che “il superamento di tutte le prove concorsuali,
5 attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Pertanto, se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere senz'altro che il possesso congiunto di laurea e c.f.u. valga ex se a conferire l'abilitazione in parola.
Piuttosto, il possesso di laurea e c.f.u. costituisce una mera condizione per
l'accesso alle prove concorsuali in questione.
È, peraltro, certo che la norma del comma 4-ter si riferisca ai possessori della laurea e dei c.f.u., posto che l'altra categoria di soggetti ammessi a partecipare alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente è costituita dai docenti già abilitati, i quali, quindi, concorrono solo per acquisire il ruolo.
In altri termini, il concorso consente agli abilitati di conseguire l'accesso al ruolo, ove si classifichino tra i vincitori (eventualmente per scorrimento della graduatoria), e consente ai non abilitati in possesso della laurea e dei c.f.u. di conseguire il ruolo ove si collochino in posizione utile, oppure di ottenere
l'abilitazione ove non si classifichino tra i vincitori, ma ottengano comunque il punteggio minimo previsto dalla legge (in tal senso CdA Roma n. 5131/2022 e
n. 58/2023 cit.).
Si osserva che tale esito ermeneutico non appare contrario agli artt. 3 e 97
Cost. né risulta in contrasto con la normativa comunitaria.
Va, invero, considerata una sostanziale differenza tra i soggetti provvisti di abilitazione e quelli che invece ne siano privi, ai fini dell'accesso diretto all'insegnamento (per come avviene per effetto della iscrizione nella II fascia delle graduatorie).
L'abilitazione è, infatti, il titolo che attesta il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente ed è, quindi, ragionevole e non discriminatoria (oltre che rispondente al principio di buon andamento dell'azione amministrativa) la scelta di consentire solo ai soggetti che di tale titolo siano muniti la possibilità di accedere in via diretta all'insegnamento (specificamente in tal senso CdA Roma
n. 4477/2022 e n. 300/2023).
6 Del tutto inconferenti sono le censure relative alla violazione delle direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali (n. 2005/36/CE), disciplina comunitaria finalizzata ad agevolare la libera circolazione dei servizi garantita dai Trattati per quanti svolgono una professione regolamentata, sia come prestazione occasionale e temporanea di servizi professionali, in virtu' del titolo conseguito nello Stato di origine, sia come stabilimento attraverso le procedure di riconoscimento delle qualifiche. Secondo i principi stabiliti da tale normativa comunitaria, chi esercita una professione regolamentata può, così, svolgere la propria attività anche in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello nel quale ha conseguito la qualifica professionale (in tal senso sempre
CdA Roma n. 4477/2022 e n. 300/2023).
Trattasi, all'evidenza, di principi che nulla hanno a che vedere con l'oggetto dell'odierno giudizio, relativo all'accertamento del valore abilitante, ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie, del diploma di laurea unitamente al conseguimento del 24 CFU”.
9. Per completezza di esame, deve ritenersi priva di inerenza giuridica alla fattispecie in esame la questione riguardante il mancato rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva 1999/1970/CE, che attiene specificamente alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
10. Da ultimo sulla fattispecie oggetto di esame si è altresì pronunciata la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7084 del 2024 (anche Cass.
30520 del 20234 e Cass. 27482 del 2024), cha – confermando l'indirizzo interpretativo di questa Corte territoriale - ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea
e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79
7 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”.
10.1 Ancora più di recente la Suprema Corte ha, poi, confermato che tale principio si fonda sulla diversità ontologica tra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento (Cass. sent. n.
26914 del 2024, in motivazione).
11. Questa Corte intende dare continuità al riferito principio di diritto, rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc;
l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
12. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenuta pronuncia del giudice di legittimità intervenuta nelle more del giudizio, a composizione di orientamenti di merito difformi.
13. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Compensa le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/02/2025
8 Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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