Sentenza 3 giugno 1978
Massime • 2
La sentenza che accoglie l'Azione di disconoscimento di paternita del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto. Ne consegue che l'atto con il quale quest'ultimo sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale (nella specie, testamento olografo), se originariamente privo di effetti, perche inidoneo a contrastare il piu favorevole stato di figlio legittimo (art 253 cod civ), viene ad acquistare piena operativita a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della predetta sentenza. ( V 1295/66, mass n 322581).*
Ai sensi delle Disposizioni transitorie contenute nell'art 230 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, nella controversia inerente ai diritti successori del figlio naturale, che, pur riguardando successione apertasi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sia ancora pendente a tale data, il giudice non puo negare validita ed efficacia al riconoscimento di quel figlio, in precedenza compiuto fuori dei casi in cui era ammesso secondo la previgente normativa, ove al momento del riconoscimento stesso concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le nuove Disposizioni della citata legge (nella specie, trattandosi di riconoscimento di figlio adulterino).*
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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20444 - pubb. 11/09/2018 Sospensione del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità in pendenza del disconoscimento Cassazione civile, sez. VI, 03 Luglio 2018, n. 17392. Est. Falabella. Azioni di stato – Azione di disconoscimento – Azione di dichiarazione della paternità – Contestuale pendenza – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Ammissibilità – Sussiste L'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicato altra paternità: detto accertamento ha efficacia ultra partes e retroattiva e non può non riverberarsi sul giudizio di accertamento pendente determinando, nel caso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/1978, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1978 |
Testo completo
La sentenza che accoglie l'Azione di disconoscimento di paternita del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto. Ne consegue che l'atto con il quale quest'ultimo sia stato in precedenza riconosciuto da altri come figlio naturale (nella specie, testamento olografo), se originariamente privo di effetti, perche inidoneo a contrastare il piu favorevole stato di figlio legittimo (art 253 cod civ), viene ad acquistare piena operativita a seguito della retroattiva caducazione di tale stato per il passaggio in giudicato della predetta sentenza. ( V 1295/66, mass n 322581).*