Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Colibus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- a) del provvedimento emesso dalla Direzione Didattica Statale Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, emesso in data 18.12.2024, prot. di uscita n. -OMISSIS-, e comunicato, a mezzo pec, allo studio legale, in data 18.12.2024, dalla lettura del quale si evince l’attribuzione del numero di 18 h settimanali di sostegno e 12 h di assistente alla comunicazione, al minore -OMISSIS-, per l’anno scolastico 2024/2025;
b) del PEI per l’anno scolastico 2024/2025 provvisorio, allegato alla nota n. 0014281;
c) dell’eventuale presupposto provvedimento dell’Ufficio Scolastico competente per territorio;
d) di ogni altro atto, agli stessi presupposto, connesso, conseguente;
E PER LA DECLARATORIA
- del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno, secondo le effettive esigenze educative del disabile ed in relazione alla tipologia del suo handicap, così individuata dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998;
- dell’adozione, da parte dell’Amministrazione Scolastica intimata, alla tempestiva adozione ed esecuzione del P.E.I. per l’anno scolastico in corso, assegnando all’alunno -OMISSIS- un insegnante di sostegno per un numero di ore pari all’orario scolastico, secondo il rapporto 1:1, in considerazione della gravità della minorazione, da cui risulta affetto;
- del riconoscimento del numero di ore di sostegno, pari all’orario scolastico, secondo il rapporto 1:1, anche per i successivi anni scolastici, in considerazione della gravità della minorazione di cui risulta affetto il minore;
- del conseguente inadempimento delle Amministrazioni intimate ai propri obblighi in materia di istruzione, integrazione e sostegno dell’alunno disabile nonché della adeguata assistenza materiale;
all’esito, dell’obbligo della P.A. convenuta, di predisporre la necessaria organizzazione scolastica, onde assicurare al minore il sufficiente numero di ore di insegnamento di sostegno specializzato e qualificato per la tipologia di istruzione scolastica in rapporto 1:1, rapporto in deroga per gravità;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 483 del 7.03.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”, nonché è invalido con indennità di accompagnamento;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 35 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 35 ore settimanali, gli ha assegnato 18 h settimanali di sostegno e 12 h di assistente alla comunicazione, giusta la nota del d.s. gravata in epigrafe e lo stesso P.E.I. provvisorio a.s. 2024/2025;
Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per il minore, il sostegno scolastico, con rapporto in deroga per gravità;
Rilevato, altresì, che il minore necessita, per la tipologia di Istituto, di un monte ore pari a 35, come riconosciuto anche dalla Dirigente Scolastica, con nota del 16.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, in atti;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. provvisorio per l’a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore (oltre 12 ore di assistente alla comunicazione), a fronte di un orario di frequenza di 35 ore, tenuto conto della disabilità ed invalidità del minore e della diagnosi funzionale in atti;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo – scuola (35 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato che, dopo la pronunzia della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava note conclusive, del seguente tenore: “l’Amm.ne scolastica, a seguito del predetto provvedimento e della notifica dello stesso, ha adempiuto a quanto prescritto dal Tribunale Amministrativo” (…) si chiede “il passaggio in decisione della causa, con l’adozione dei provvedimenti giudiziali che il Collegio giudicante riterrà più opportuni, con ogni conseguenza di legge e con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio in favore dell’avvocato antistatario e non soddisfatto, atteso che l’Amministrazione Scolastica ha adempiuto al proprio onere soltanto dopo la proposizione del ricorso e l’emissione dell’ordinanza da parte del Tar Campania Napoli”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che – stante quanto riferito da parte ricorrente, cui nulla ha opposto controparte – il ricorso va accolto, per le stesse ragioni, già espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per integralmente richiamate, in quanto condivise dal Collegio (la cui pregnanza argomentativa risulta, del resto, confermata dall’ottemperanza, prestata dalla P.A. all’arresto cautelare in questione);
Rilevato che non può viceversa accogliersi l’azione volta all’accertamento del diritto al sostegno cd. “integrale”, anche per gli anni successivi , stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito dalla Sezione, imperniato sull’impossibilità, per il Tribunale, di pronunziare circa poteri amministrativi, non ancora esercitati;
Rilevato che le spese di lite, per la soccombenza dell’Amministrazione, vanno poste a suo carico, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento del diritto al sostegno “integrale”, anche per gli anni successivi.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.