Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6743 2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/09/2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per il riconoscimento dell' infortunio patito il 30/4/2021 nonché quello determinato dalla malattia professionale denunciata “discopatie lombari”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che per quanto concerne l'infortunio professionale il CTU, confermando la determinazione assunta dall' nessun CP_1
danno è derivato dal trauma policontusivo, non vi fu accertamento di nessuna frattura e, il 28/4/2021,
Per quanto concerne, invece la patologia vertebrale il CTU ha confermato il nesso etiologico con l'attività professionale, ma ha valutato il danno nella misura del 4% tenuto conto delle indicazioni suggerite dal D.lgs. 38/2000, art. 13 codice 213 a decorrere dal 10/2/2022, epoca della denuncia né è possibile cumulare detto danno con quello di un infortunio patito nel 2010, poiché non richiesto in sede di giudizio.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Stante la peculiarità della questione le spese vengono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 27.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)