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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio alla udienza del 02.10.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2262/2024
[...]
( p.iva , in persona del'amm.re Unico legale rapp.p.t., Parte_1 P.IVA_1
Sig.ra , (c.f. ) con sede legale in Montesarchio, Parte_2 CodiceFiscale_1
Strada Statale Appia, n. 7, , rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Arturo Barbato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio del suo difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via Alcide de Gasperi, n. 145 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 e 170 c.p.c relative al presente procedimento al numero fax 0823/799776 ed all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
Appellante
E
in pesona del legale rapp.te. p.t. CP_1
Appellato n.c.
Nonché
1 Controparte_2
Appellata n.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2690/2024 pubblicata il 24.05.2024 il Tribunale di Napoli Nord , in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso avanzato da
[...]
in data 14.11.2022, ha condannato l'odierna appellante al CP_2 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 125.243,09 (di cui euro 10.838,02 a titolo di TFR) nonché al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi CP_1 non prescritti, oltre interessi come per legge.
Con atto depositato il 6/08/2024 la società in epigrafe, premesso di aver raggiunto conciliazione stragiudiziale con la lavoratrice, ha proposto tempestivo appello cautelativo lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva valutato il materiale istruttorio.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., l'appellante ha depositato note in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere nei confronti della lavoratrice insistendo per l'accoglimento del gravame nei confronti dell' . CP_1
Instaurato regolare contraddittorio, non si sono costituiti gli appellati.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una
2 pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parti private hanno raggiunto un'intesa globale ed hanno sottoscritto il verbale di conciliazione. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
3 Nel caso di specie, le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Quanto alla posizione dell' è venuto meno l'interesse al gravame, avendo la CP_1 transazione inter partes eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale, presupposto dell'obbligo contributivo alla base della statuizione di condanna in favore dell' . CP_1
Tanto non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro.
L' obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti .
Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, <> dalla transazione, non può più costituire titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell' ; resta fermo che all'istituto previdenziale non è CP_1 preclusa la possibilità di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione.
A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l' , avente ad oggetto il credito contributivo CP_1 derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 13/08/2007 n. 17660), sicchè, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l' può azionare il credito contributivo provando - con CP_1 qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass.17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495; 8662/2019).
In relazione alla sopravvenuta inammissibilità del gravame nei confronti dell' si CP_1 dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara inammissibile il gravame nei confronti dell CP_1
4 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 02/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio alla udienza del 02.10.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2262/2024
[...]
( p.iva , in persona del'amm.re Unico legale rapp.p.t., Parte_1 P.IVA_1
Sig.ra , (c.f. ) con sede legale in Montesarchio, Parte_2 CodiceFiscale_1
Strada Statale Appia, n. 7, , rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Arturo Barbato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio del suo difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via Alcide de Gasperi, n. 145 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 e 170 c.p.c relative al presente procedimento al numero fax 0823/799776 ed all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
Appellante
E
in pesona del legale rapp.te. p.t. CP_1
Appellato n.c.
Nonché
1 Controparte_2
Appellata n.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2690/2024 pubblicata il 24.05.2024 il Tribunale di Napoli Nord , in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso avanzato da
[...]
in data 14.11.2022, ha condannato l'odierna appellante al CP_2 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 125.243,09 (di cui euro 10.838,02 a titolo di TFR) nonché al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi CP_1 non prescritti, oltre interessi come per legge.
Con atto depositato il 6/08/2024 la società in epigrafe, premesso di aver raggiunto conciliazione stragiudiziale con la lavoratrice, ha proposto tempestivo appello cautelativo lamentando l'erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado aveva valutato il materiale istruttorio.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., l'appellante ha depositato note in cui chiedeva la cessazione della materia del contendere nei confronti della lavoratrice insistendo per l'accoglimento del gravame nei confronti dell' . CP_1
Instaurato regolare contraddittorio, non si sono costituiti gli appellati.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una
2 pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Nella specie la parti private hanno raggiunto un'intesa globale ed hanno sottoscritto il verbale di conciliazione. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
3 Nel caso di specie, le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Quanto alla posizione dell' è venuto meno l'interesse al gravame, avendo la CP_1 transazione inter partes eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale, presupposto dell'obbligo contributivo alla base della statuizione di condanna in favore dell' . CP_1
Tanto non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro.
L' obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti .
Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, <> dalla transazione, non può più costituire titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell' ; resta fermo che all'istituto previdenziale non è CP_1 preclusa la possibilità di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione.
A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l' , avente ad oggetto il credito contributivo CP_1 derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 13/08/2007 n. 17660), sicchè, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l' può azionare il credito contributivo provando - con CP_1 qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass.17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495; 8662/2019).
In relazione alla sopravvenuta inammissibilità del gravame nei confronti dell' si CP_1 dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara inammissibile il gravame nei confronti dell CP_1
4 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 02/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Anna Carla Catalano
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