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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2024, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Ludovica Dotti Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5887 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/04/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dall'Avv. Francesco Trovato presso il cui studio in Marino (RM), alla Via Appia
Nuova, n. 102 ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. CP_2
con la rappresentanza e la difesa in giudizio, anche disgiunte, degli Avv.ti Maria
Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, Virna Colantuoni ed Emanuela Garzia, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini, 3; resistente avente ad OGGETTO: impugnativa ex art. 187 septies comma 4 d. lgs. 58/98 della delibera N. 22449 del 28.07.2022 notificata in data 8.09.2022 CP_1
1 CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per il ricorrente: in via principale, annullare e/o revocare e, comunque, porre in non cale la delibera Consob n. 22449 del 28 luglio 2022, notificata a mezzo PEC in data 8 settembre 2022 in uno al relativo atto di accertamento, nella parte in cui sono state applicate nei confronti del ricorrente le sanzioni amministrative di cui agli art. 187 bis e 187 quater, d.lgs. 58/1998, perché illegittime e infondate, con tutte le conseguenze di legge;
- in subordine, rideterminare, nella misura massima più favorevole al ricorrente, l'entità delle medesime sanzioni amministrative.
Con vittoria di spese di lite. per la resistente si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e/o inammissibilità delle motivazioni ivi addotte. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2022, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF) avverso la delibera Consob, n. 22449 del 28 luglio 2022, notificata, unitamente al relativo atto di accertamento, in data 8 settembre 2022.
Si è costituita la con memoria depositata il 11.01.2023, CP_1
successivamente integrata con il deposito di documenti e memoria difensiva del
21.02.2023
Nel corso del giudizio, con nota del 5 ottobre 2023, il ha Pt_1 depositato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 23 maggio 2023 con cui era stata disposta, all'esito del giudizio di opposizione instaurato su iniziativa della stessa la definitiva archiviazione del citato procedimento penale CP_1
instaurato nei confronti della predetta , nonché la sentenza con Controparte_3 cui la Corte d'Appello di Milano aveva, in data 6 luglio 2023, annullato, nei confronti del sig. , la medesima delibera impugnata in questa Controparte_4
2 sede.
All'udienza del 6 ottobre 2023, si è svolta l'audizione personale del ricorrente.
Infine, all'udienza del 5.04.2024, raccolte le conclusioni delle parti, la causa
è stata riservata per la decisione.
I fatti e l'indagine CP_1
In data 12 aprile 2018, alle ore 07:00, la aveva diffuso un comunicato CP_5
con il quale annunciava che il giorno precedente, l'11 aprile 2018, CP_6
e (nel prosieguo, e ), azionisti
[...] CP_7 CP_6 CP_8 di (di seguito anche ”), avevano sottoscritto un accordo per la CP_5 CP_5 cessione di azioni (in seguito, anche “Accordo”) a . (nel CP_5 CP_9 prosieguo, ”). CP_9
Nel predetto comunicato era indicato che:
- la azionista di controllo di con una partecipazione CP_6 CP_5
pari al 55,533% del relativo capitale sociale, e azionista di CP_7 CP_5
con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, avrebbero ceduto tutte le azioni in loro possesso a , società quotata sul CP_5 CP_9
Main Market del London Stock Exchange;
- “il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato da ai Venditori in un'unica soluzione al closing della compravendita (il CP_9
“Closing”), è pari ad Euro 2,19 per Azione e, pertanto, ammonta a complessivi
Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a ed CP_6
Euro 62 milioni saranno pagati ad ; CP_7
- a seguito dell'acquisto, “ verrà a detenere una partecipazione CP_9
complessiva pari al 70,561% del capitale sociale di e, pertanto, ai sensi CP_5 dell'art. 106, comma 1 del Testo Unico della Finanza, sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“OPA”) sulle restanti azioni ordinarie di al medesimo prezzo pagato ai Venditori per CP_5
l'acquisto delle Azioni”;
- la conclusione dell'operazione di compravendita era prevista prima della fine dell'estate, mentre la conclusione dell'OPA era prevista nel corso dell'ultimo trimestre del 2018.
3 - Il prezzo pagato da , pari a € 2,1900 per azione, incorporava un CP_9
premio di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni nella CP_5 giornata dell'11 aprile 2018, pari a € 1,8720.
Il 12 aprile 2018 il prezzo di riferimento delle azioni aveva CP_5 registrato un aumento del 14,58%, attestandosi a € 2,1450, leggermente al disotto del prezzo dell'OPA. Il volume di azioni negoziato nella seduta è stato pari a
12.466.116 azioni, pari al 6,62% del capitale sociale di . CP_5
In relazione a tale comunicato, la Divisione Mercati della aveva CP_1
dunque intrapreso indagini finalizzate, da un lato, a ricostruire i processi che avevano condotto ai fatti annunciati con il menzionato comunicato del 12 aprile
2018 e, dall'altro, a verificare l'operatività attuata sulle azioni nel CP_5
periodo precedente il 12 aprile 2018.
Tra i fatti più significativi, e qui rilevanti, era, in particolare, emerso che il
24 gennaio 2018 era stato sottoscritto un Accordo di riservatezza da e CP_9
, nel quale era chiaramente indicato che la potenziale operazione tra CP_5
e gli azionisti di maggioranza di sarebbe consistita nella CP_9 CP_5
cessione delle partecipazioni detenute dagli azionisti di maggioranza di a CP_5
. In quest'ultimo Accordo, era definita quale “acquirente” ed era CP_9 CP_9
indicato che la potenziale operazione avrebbe fatto insorgere in capo alla medesima l'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria rivolta a tutti gli CP_9
azionisti di . CP_5
A seguito delle indagini, era stato possibile accertare che, al più tardi dalla sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza tra e , il 24 gennaio CP_5 CP_9
2018, e fino alla comunicazione al pubblico avvenuta alle ore 7:00 del 12 aprile
2018, l'informazione concernente il Progetto di cessione a delle CP_9
partecipazioni detenute in da e per un importo CP_5 CP_6 CP_7 corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni al CP_5 medesimo prezzo di € 2,19 per azione costituiva un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF e dell'art. 7, comma 1, lettera a), del
Regolamento (UE) n. 596/2014.
4 Gli illeciti contestati a Parte_1
Con specifico riguardo al con lettera del 26 luglio 2021, Pt_1
pervenuta per la notifica in data 6 agosto 2021, era stata allo stesso elevata la contestazione dell'illecito previsto dall'allora vigente art. 187-bis, comma 4, del
TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. insider secondario) per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il “Progetto di cessione” delle partecipazioni detenute in da e CP_5 CP_6 CP_7
a per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione CP_9 con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni al medesimo prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale CP_5
conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con , e Persona_1 Controparte_3
, tramite un dossier titoli intestato a Persona_2 Persona_1
47.000 azioni utilizzando la suddetta informazione. CP_5
Quindi, con delibera n. 22429 del 28 luglio 2022, sono state applicate al ricorrente, in relazione al predetto illecito e ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000 e la sanzione interdittiva accessoria per tre mesi ex art. 187-quater, c. 1, TUF.
Il ricorso
Con atto depositato il 7.11.2022, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
predetta delibera.
Riepilogati in premessa i termini della contestazione formulata dalla il CP_1
ricorrente ha, in sintesi, eccepito:
a) la tardiva contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 187 septies c. 1 d. lgs. 58/98 8 (punto II del ricorso);
b) l'inesistenza dell'illecito per insussistenza della informazione privilegiata e della relativa conoscenza, nonché per insussistenza dell'acquisto in concorso di azioni ( punto III del ricorso) CP_5
L'eccezione pregiudiziale: la tardiva contestazione degli addebiti
Va delibata in limine l'eccezione di tardività della contestazione degli addebiti, nei termini in cui è stata formulata dal sin dall'atto Pt_1
introduttivo e ribadita in sede di memorie conclusive. Secondo il ricorrente, la
5 contestazione posta a fondamento della delibera sanzionatoria è stata elevata ben oltre il “termine di centottanta giorni dall'accertamento” previsto dall'art. 187 septies, c. 1, d.lgs. 58/1998, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata,
e tanto considerando il tempo decorso tra la data della notifica - il 6 agosto 2021 - della lettera di contestazione prot. N. 0825096/21 e la data in cui - 9 luglio 2020
– a seguito dell'acquisizione della nota trasmessa da la Persona_3 CP_1
aveva acquisito tutti gli elementi poi addotti a fondamento dei presunti illeciti attribuiti al ricorrente e alla sig.ra in conclusione, in data 9 luglio CP_3
2020 sarebbe stato acquisito l'ultimo riscontro della conoscenza, in capo a
[...]
dell'informazione privilegiata che essa avrebbe poi comunicato al CP_3
ricorrente.
L'eccezione è infondata.
Valga, in proposito, il richiamo al principio di portata generale per cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell' accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (arg. ex pluribus Cass. 25.10.2019 n. 27405).
Ora, in applicazione di tale criterio, e tenuto conto degli elementi di fatto forniti dalla il vaglio della eccezione non può prescindere dalla CP_1
considerazione della ampiezza e complessità della indagine, avviata dalla stessa
Autorità di Vigilanza sin dal 14 febbraio 2019 nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui il allo scopo di valutarne il coinvolgimento Pt_1 nell'attività di diffusione della notizia privilegiata.
La compendiosità dell'accertamento, consistito nella acquisizione di una enorme quantità di dati ed elementi informativi, è ampiamente suffragata dalla mole dei documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, come riepilogati nell'elenco allegato alla nota di contestazione del 21.7.2021.
6 Tale intervallo temporale è stato inevitabilmente dedicato all' esame di una considerevole mole di dati necessari per il riscontro della operatività posta in essere da numerosi soggetti - tra cui il mediante condotte connesse, Pt_1
nonché delle relazioni e dei plurimi contatti intercorsi tra i predetti e le persone che erano a conoscenza dell'informazione privilegiata.
Del resto, nell'ottica pubblicistica propria dell'indagine in questione, la protrazione dell'attività istruttoria con atti di indagine collegati a quelli già effettuati a carico del – ed esaustivi, secondo la tesi dell'opponente, Pt_1 rispetto all'accertamento dell'illecito nei confronti dello stesso ricorrente - va spiegato alla luce del concreto interesse dell'Amministrazione alla conduzione di un'indagine unitaria su una vicenda coinvolgente plurime responsabilità e complessa al punto da sconsigliare una discovery prematura delle indagini, a meno di non rischiare di pregiudicarne l'esito. (Cass. 31.05.2022 n. 17673) con una loro inopportuna parcellizzazione.
E' giocoforza concludere, dunque, come l'attività necessaria al completamento della istruttoria non possa essere limitata alla sola posizione del Pt_1
soprattutto per la stretta correlazione tra i vari soggetti che erano conoscenza dell'informazione privilegiata e quelli che hanno operato (o concorso ad operare)
a seguito del possesso della medesima.
In ogni caso, risulta anche che le ultime attività di indagine necessarie a completare l'istruttoria siano successive al 9.07.2020.
In concreto, occorre valorizzare, in fatto, i dati analiticamente dedotti dalla nelle proprie difese;
in dettaglio, nella memoria del 21.02.2023, in CP_1 replica all'eccezione di tardività svolta dal ricorrente, la Autorità assume che la conclusione di tutte le operazioni prodromiche alla contestazione e consistenti tanto nella raccolta dei dati che della loro valutazione sarebbe avvenuta il 25 maggio 2021, data coincidente con il riscontro fornito dal Banco BPM alla richiesta di notizie concernente l'operatività di inviata il 13 maggio Persona_4
2021.
Dovendosi, per brevità, rinviare integralmente al resoconto delle attività istruttorie svolte dalla in epoca successiva al 9.07.2020, come riportato nella CP_1
predetta memoria difensiva, valga a titolo esemplificativo menzionare, quale
7 attività rilevante ed essenziale, il riscontro informativo fornito in data 26 ottobre
2020 da , fratello di (quanto alla Persona_5 Controparte_3 richiesta di dati e notizie inoltrata il 18 settembre 2020 circa l'operatività eseguita da detto soggetto sulle azioni ) oppure al riscontro informativo pervenuto CP_5
da , coniuge del ricorrente, soltanto in data 18.03.2021 a Controparte_3
seguito della richiesta di informazioni inoltrata il 27 novembre 2020 (e varie volte sollecitata in data 28 gennaio 2021 e 23 febbraio 2021) relativa, tra l'altro, alle relazioni e ai contatti intercorsi tra la medesima e altri esponenti Parte_2
di vertice di (tra cui e nonché relativa alle utenze CP_5 Persona_6 Per_7
telefoniche utilizzate dalla medesima nel periodo gennaio-aprile 2018.
In definitiva, ha comprovato la resistente di aver utilmente preso in considerazione non solo gli atti menzionati nel gravame ma una pluralità di ulteriori elementi – peraltro menzionati nella descrizione dei fatti - indicati nella lettera di contestazione, quali, come testè spiegato, i dati informativi acquisiti da vari soggetti ed esponenti , tra cui , da ultimo con la CP_5 Controparte_3 nota rimessa da quest'ultima in data 18.03.2021.
Ponendosi dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in un'ottica di valutazione ex ante dell'utilità dell'accertamento, è possibile collocare la decorrenza del termine di 180 giorni quantomeno alla predetta data del
18.03.2021, con conseguente tempestività della lettera di contestazione inviata il
28.07.21, dopo solo 132 giorni.
Le censure di merito
Passando al merito della impugnativa, e prima ancora di passare alla disamina delle censure di cui al ricorso introduttivo, è doveroso dare conto di un significativo mutamento nel contenuto delle difese svolte in giudizio dal ricorrente, per la sopravvenienza di un fatto nuovo, rappresentato dalla archiviazione del procedimento penale a carico di Controparte_10 CP_3
giusta ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 23.05.2023,
[...]
prodotta in giudizio dal ricorrente.
Da tale evento e fino alle proprie note conclusive, il ricorrente ha, di fatto, integrato i contenuti della propria difesa evidenziando come l'intera contestazione formulata dalla fosse connotata, ab initio da una obiettiva ed CP_1
8 inscindibile connessione tra la propria posizione e quella della moglie
[...]
traendone la conseguenza della rilevanza dirimente, ai fini decisori, CP_3
della intervenuta archiviazione in favore di quest'ultima. Tantomeno, sarebbe possibile ipotizzare, come pure dedotto dalla nelle proprie note del 19 CP_1
luglio 2023, che, quale presunto insider secondario, il ricorrente abbia potuto conoscere aliunde, ovvero anche da soggetti diversi dalla moglie, l'informazione privilegiata, ovvero in circostanze del tutto avulse dal ruolo svolto dalla presso la Snaitech S.p.a. CP_3
Tale impostazione non convince.
Se può, da un lato convenirsi con il ricorrente, che la contestazione degli illeciti di cui al par. II.2 ss della relativa lettera assuma quale unica premessa fattuale il dato storico della propalazione della informazione privilegiata dalla al CP_3
coniuge va rilevato come la intervenuta archiviazione della posizione Pt_1
della prima, in sede penale, in nulla interferisca con la valutazione dell'illecito relativo al da condursi in questa sede. Pt_1
Secondo la tesi sostenuta (punto III.2 note conclusionali), l' ordinanza di archiviazione del GIP per il reato di illecito abuso di informazioni privilegiate, nella parte in cui avrebbe escluso che era venuta a conoscenza Controparte_3
della informazione privilegiata in occasione dello scambio di mail con la collega in data 24.01.2018, condurrebbe ad affermare, quale univoco e Persona_3
consequenziale approdo, il venir meno della responsabilità del Pt_1
Tale conclusione non è fondata.
In primo luogo, non è, nel caso di specie, rinvenibile alcuna sovrapposizione tra l'esito del procedimento penale nei confronti di , Controparte_3 [...]
e al quale l'odierno ricorrente è rimasto CP_4 CP_11 Parte_1
totalmente estraneo.
La applicazione del principio del ne bis in idem presuppone l'identità soggettiva tra il destinatario della pena definitiva e l'imputato nel processo pendente per i medesimi fatti (cit. Cass. n. 31634/2018)
Inoltre, su un piano generale, l'illecito operativo contestato al ricorrente non richiede il previo accertamento della comunicazione dell'informazione privilegiata da parte di un primary insider bensì esclusivamente la prova del
9 possesso dell'informazione privilegiata e del suo illecito utilizzo da parte del soggetto che riveste la posizione di insider secondario, quali che ne siano la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (cfr. ex pluribus Cass. 16.10.2017 n. 24310).
Nella fattispecie, dunque, anche l'ipotetico e definitivo venir meno della responsabilità di , quale insider primario, non comporterebbe, Controparte_3
di per sé, il venir meno della responsabilità amministrativa contestata all'insider secondario Pt_1
Ad ogni modo, ed anche a voler ammettere una ipotetica interferenza tra i due giudizi, vale la pena di considerare quanto testualmente affermato in un significativo passaggio del provvedimento di archiviazione:
Dal contenuto dei rilievi si apprende, in primo luogo, che secondo la valutazione del GIP, l'indagata, dopo aver letto la mail ricevuta dalla non fosse in Per_3 grado di prevedere con ragionevole certezza l'esito delle trattative (in una fase in cui le stesse non erano neppure state avviate) ovvero che potesse fare serio affidamento sulle potenzialità di un'informazione prima ancor prima che vi fosse qualunque passaggio formale verso la definizione dell'accordo. In altri termini, il ragionamento del Gip non nega il fatto storico dell'acquisizione della informazione da parte della ma soltanto che, nel contesto dello CP_3
scambio di dette mail, la stessa notizia potesse rivestire il contenuto di informazione privilegiata in quanto relativa alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza che - secondo l'interpretazione del Gip - aveva carattere soltanto prodromico rispetto all'inizio vero e proprio delle trattative.
Oltre a doversi considerare che, a rigore, gli accertamenti contenuti in un provvedimento di archiviazione non rivestono attitudine al giudicato e non sono destinati dunque ad incidere nel presente procedimento, il Collegio non condivide
10 la lettura del ricorrente, poiché il provvedimento di archiviazione non nega affatto che, con la ridetta mail, sia stata veicolata un'informazione, salvo a negarne, per le ragioni espresse, il carattere privilegiato. Dunque, la valutazione del ridetto profilo, come espressa in sede penale, non può dirsi vincolante, per le ragioni già espresse, in questa sede.
Del resto, la parte non può invocare per la prima volta la portata dirimente di tale valutazione - non vincolante, per quanto detto - senza neanche aver messo in dubbio, nel ricorso introduttivo, il carattere privilegiato della informazione, invece negata dal GIP.
Dovendosi, dunque, fin qui escludere l'idem factum (sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, ovvero identità dell'accusato e delle circostanze di fatto, restando irrilevante la coincidenza degli elementi costituivi delle fattispecie astratte), è per analoghe ragioni irrilevante che la delibera oggetto del presente giudizio sia stata nel frattempo annullata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 6 luglio
2023, nei confronti di (interessato, al pari della Controparte_4 CP_3
dalla definitiva archiviazione del relativo procedimento penale), trattandosi di posizione del tutto autonoma rispetto a quella dell'odierno ricorrente.
Tornando alle ulteriori censure di cui al ricorso introduttivo, con un ulteriore motivo (punto III, pagg.19 ss), il ricorrente eccepisce la inesistenza dell'illecito contestato per la “insussistenza della informazione privilegiata e delle relativa conoscenza e per la insussistenza dell'acquisto in concorso di azioni
”. CP_5
Sul primo aspetto, il ricorrente fa notare, in prima battuta, come la CP_1
avrebbe infondatamente stabilito una “diretta connessione” e coincidenza temporale tra lo scambio delle email, trasmessa a il 13/14 Controparte_3
marzo 2018 dai dirigenti della e la esecuzione dei quattro bonifici, CP_5
commissionata dal al suocero in data anteriore, ovvero, al più tardi, Pt_1
già in data 12 marzo 2018, come comproverebbe lo scambio di messaggi su
Whattsapp, riprodotto nel ricorso. Secondo il ricorrente, “lo scambio di comunicazioni e-mail, avuto da con nel Controparte_3 Persona_3 gennaio del 2018” consentirebbe “di escludere la sussistenza di qualsiasi prova sufficiente alla dimostrazione della previa conoscenza, in capo alla moglie del
11 ricorrente, di informazioni di rilievo – in ogni caso mai comunicate allo stesso ricorrente – valutabili alla stregua di un'informazione privilegiata” (p. 26 ricorso).
La deduzione, osserva il Collegio, è del tutto decentrata dai termini esatti della contestazione svolta dalla in quanto attinge ad un profilo fattuale del CP_1
tutto secondario della vicenda ed è privo di carattere dirimente poiché, stando alla testuale formulazione della contestazione, il possesso della informazione privilegiata da parte di - e dunque la sua immediata Controparte_3
acquisizione, da parte del coniuge per effetto del rapporto di coniugio - Pt_1
viene temporalmente collocato in un momento ben anteriore - risalente al gennaio
2018, epoca della acquisizione della informazione relativa al Progetto di cessione.
Inoltre, lo stesso rilievo risente di un approccio atomistico alla vicenda, poiché tralascia il dato essenziale della interazione costante del - fosse Pt_1
soltanto per ragioni di stretta parentela - con altri soggetti che avevano attivamente operato, quali, in prima battuta, il suocero , il Persona_2
quale aveva acquisito l'informazione privilegiata in epoca ben anteriore, ovvero tra il 24 gennaio e il 29 gennaio 2018 (cfr. par. II.5 e II.
8.3. Contestazioni) e da subito intrapreso una serie di operatività. Secondo la prospettazione CP_1
infatti, aveva acquisito la informazione privilegiata dalla Persona_2
figlia , Responsabile della Direzione Business Development e Controparte_3
Affari Istituzionali, in data 24 gennaio 2018, comunicandola già il successivo 29 gennaio 2018, ad un suo amico di lunga data, , al quale forniva la Persona_1 liquidità (€ 100.000,00) necessaria ad acquistare azioni per suo conto;
il CP_5
30 gennaio 2018 aveva acquistato 62.500 azioni . Lo Persona_1 CP_5
stesso, tra il 12 e il 13 marzo 2018, , e dunque già in epoca Persona_2
anteriore allo scambio delle mail, aveva fornito altra liquidità a Persona_1
(€ 50.000,00) per acquistare ulteriori azioni . Infine, tra il 13 e il 15 CP_5
marzo 2018, e il marito avrebbero fornito, Controparte_3 Parte_1
sempre per il tramite di , a altra liquidità (€ Persona_2 Persona_1
40.000,00) al medesimo fine.
La condotta contestata al va collocata nel contesto di plurimi atti di Pt_1
operatività sul titolo riconducibili ad , posti in essere già a Persona_2
12 partire dall'epoca dell'incontestato possesso, da parte dello stesso, della informazione privilegiata (gennaio 2018). Tale evidenza rende poco significativo Cont il dato della anteriorità del citato scambio di rispetto alle mail aziendali ricevute da il 13/14 marzo 2018, queste ultime - nella Controparte_3
economia della intera vicenda - comproverebbero solo che le trattative in corso tra e e prossime alla conclusione, richiedevano CP_9 CP_6 CP_7 un'accelerazione della riorganizzazione aziendale di , che avrebbe CP_5 determinato l'avvicendamento alla direzione delle Relazioni Istituzionali di tra e (cfr. par. II.
3.1. contestazioni CP_5 Controparte_3 CP_11
CONSOB). Anzi, è del tutto verosimile e coerente con l'approccio presuntivo che deve connotare il presente giudizio, che l'iniziativa di acquisto riconducibile ai due coniugi sia stata consapevolmente motivata, dal punto di vista temporale, proprio dall'approssimarsi della conclusione delle trattative e, dunque, della comunicazione al pubblico, avvenuta il 12.04.2018.
Sempre con riferimento alla essenza della condotta, è rimasta priva di appagante riscontro la spiegazione, offerta dal ricorrente, circa le ragioni della esecuzione, per il tramite del suocero, dei n. 4 bonifici, per l'importo di complessivi € 40.000, in favore di;
nel tentativo di negare che le somme accreditate Persona_1 fossero effettivamente finalizzate all'acquisto - tramite il predetto prestanome - di titoli , la parte assume (pagg. 29 ss ricorso) che il versamento era CP_5
giustificato dalla necessità - come anche indicato nelle causali dei bonifici in questione – di eseguire un prestito in favore dello stesso beneficiario Per_1
, in tal senso sollecitato dal suocero , suo amico di
[...] Persona_2
vecchia data;
a riscontro di tanto, sostiene il ricorrente, si spiegherebbe la restituzione, il successivo 8 giugno, del solo capitale mutuato, senza l'introito di alcun profitto per il ricorrente.
Tale ricostruzione, avulsa, lo si ripete, di idoneo suffragio probatorio ( tranne le scarsamente significative causali dei bonifici), ha trovato, anzi plateale smentita nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla dallo stesso interessato CP_1
, peraltro riportate nel corpo del ricorso, e precisamente: “in tale Persona_1 circostanza l'ing. mi ha rappresentato di aver richiesto al Persona_2 genero (ossia al sig. ndr) di aiutarlo con un prestito …”: “ … Pt_1
13 Successivamente, considerato l'andamento al rialzo del titolo, nel corso del mese di marzo 2018 l'Ing. mi ha chiesto di effettuare un'ulteriore Persona_2
operazione di acquisto di azioni , sia per conto dello stesso, sia per conto CP_5 del genero dell'Ing. , dottor (marito della Persona_2 Parte_1 dottoressa . In tale circostanza l'Ing. Controparte_3 Persona_2
mi ha rappresentato di aver chiesto al genero di aiutarlo con un prestito in quanto quello da lui già compiuto si stava dimostrando vantaggioso …”.
Affermazioni che smentiscono all'evidenza la suggestiva tesi del ricorrente, contenendo la chiara affermazione della esecuzione di “un'ulteriore operazione di acquisto di azioni …per conto del genero dell'Ing. , CP_5 Persona_2
dott. Parte_1
Ad ogni buon conto, anche l'aver agevolato l'acquisto delle predette azioni con la messa a disposizione del danaro in favore di non Persona_1 muterebbe l'essenza e la gravita della condotta tenuta dal CP_11
correttamente contestata dalla in termini di apporto concorsuale CP_1 all'operazione.
Sempre nel corpo del motivo (pag. 26) la parte eccepisce l'insussistenza dell'illecito stante la mancata conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di , coniuge del ricorrente e dirigente di , individuata, Controparte_3 CP_5 nell'atto di accertamento, quale propalatrice del privilegio informativo, acquisito in ragione dell'attività lavorativa svolta presso . CP_5
Secondo la parte, “lo scambio di comunicazioni e-mail, avuto da
[...] con nel gennaio del 2018” consentirebbe “di CP_3 Persona_3
escludere la sussistenza di qualsiasi prova sufficiente alla dimostrazione della previa conoscenza, in capo alla moglie del ricorrente, di informazioni di rilievo – in ogni caso mai comunicate allo stesso ricorrente – valutabili alla stregua di un'informazione privilegiata”; ciò “considerando in primo luogo che l'accordo di riservatezza sottoscritto da il 24 gennaio 2018 (di cui comunque non CP_9
v'è alcuna prova di conoscenza in capo a ) era propedeutico Controparte_3 alla successiva instaurazione di mere trattative volte, se del caso e solo all'esito della positiva esecuzione (non preventivabile) delle ordinarie attività di due diligence, all'acquisizione di azioni Snaitech S.p.a..
14 D'altro canto, le slide, allegate all'email di del 25 gennaio Persona_3
2018, contenevano per gran parte informazioni ampiamente diffuse al pubblico e non recavano alcuna apprezzabile indicazione in ordine a quella che la
Commissione ha in maniera avventata valutato alla stregua di un'informazione privilegiata”.
Il ricorrente reputa, quindi, che non vi sarebbe “possibilità di configurare, dall'esaminato scambio di email, alcuna informazione privilegiata, la cui sussistenza, ad ogni buon conto, è certamente da escludersi, sotto il profilo della sua diffusione presso il pubblico, a decorrere dagli inizi del marzo 2018 (in epoca antecedente alla disposizione dei quattro bonifici di cui si è detto), allorquando la notizia di un prossimo avvicendamento nel controllo della maggioranza delle azioni Snaitech S.p.a. è divenuta di pubblico dominio” (cfr. pp. 26-29).
Anche tali affermazioni sono infondate.
Fermo e incontestato il fatto storico della ricezione, da parte della CP_3
delle citate mail, la parte sembra confutare, in prima battuta, il carattere privilegiato delle informazioni veicolate.
Va qui ricordato, su un piano strettamente normativo, come ai sensi dell'art. 181,
c. 1, del TUF, vigente all'epoca dei fatti, un'informazione è privilegiata quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) ha un carattere preciso, 2) non è stata resa pubblica, 3) concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, 4) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Ai sensi dell'art. 181, c. 3, del TUF, nel testo allora vigente, un'informazione è di carattere preciso se: a. “si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà”; b. “è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari”.
Quanto al profilo sub a), tenendo presente la cronologia dei fatti contestati, vanno tenute a mente, quali passaggi salienti della vicenda, le seguenti circostanze:
- dopo una breve interruzione delle trattative intraprese sin dal novembre
15 2017, in data 24 gennaio 2018, la sottoscriveva un nuovo Accordo di CP_9
riservatezza con in cui era chiaramente indicato che la potenziale CP_5
operazione tra e gli azionisti di maggioranza di sarebbe CP_9 CP_5
consistita nella cessione delle partecipazioni detenute dagli azionisti di maggioranza di a;
infatti, in detto accordo era definita CP_5 CP_9 CP_9 come “Acquirente” ed era indicato che la potenziale operazione avrebbe potuto far scattare in capo a l'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria rivolta a tutti CP_9
gli azionisti di;
CP_5
- il successivo 25 gennaio 2018, il giorno successivo, cioè, alla sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza, si svolgeva una riunione tra rappresentanti di e volta a fornire iniziali informazioni sulle stesse compagini;
CP_9 CP_5
durante tale riunione veniva utilizzata una presentazione in formato power point, contenente informazioni relative a . Le ultime 5 slide di tale CP_5 presentazione erano relative alla parte “Legal” e mostravano un contenuto particolarmente significativo in riferimento, tra l'altro, al possibile cambiamento nella compagine azionaria di , alla presenza di clausole inerenti siffatta CP_5
eventualità negli accordi stipulati da con i fornitori e nelle obbligazioni CP_5
emesse da nonché in riferimento al contenzioso pendente. CP_5
E' dunque agevole trarne la conseguenza che gli elementi fondamentali dell'Accordo di cessione poi sottoscritto il 12 aprile 2018 erano già stati valutati nella precedente fase delle trattative, nel periodo compreso tra l'inizio di settembre 2017 e la fine di novembre 2017, onde può ritenersi che, al più tardi dal
24 gennaio 2018, l'informazione era, altresì, sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento sui prezzi delle azioni nel senso che la promozione di un'OPA sulle azioni CP_5 CP_5
avrebbe avuto un impatto positivo sul prezzo di mercato delle azioni . CP_5
Notoriamente, infatti, l'annuncio di un'OPA si ripercuote immediatamente sul corso del titolo che ne è oggetto, generando un immediato incremento dei prezzi se prima, come di regola avviene, le azioni sono scambiate a prezzi inferiori a quello d'OPA.
Sulla base di tali considerazioni, un investitore ragionevole avrebbe certamente utilizzato l'informazione concernente il progetto di cessione come importante
16 elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sulle azioni . CP_5
Chiarite fin qui le ragioni per ritenere che l'informazione in questione avesse carattere “preciso”, non è revocabile in dubbio che la stessa rivestisse altresì carattere “non pubblico”: dalle evidenze in atti è possibile evincere come l'informazione concernente il progetto di cessione sia stata concretamente diramata al pubblico soltanto alle ore 07:00 del 12 aprile 2018 con un comunicato stampa da parte di in cui era annunciata la conclusione dell'accordo. CP_5
Prima di allora, come anche ammesso dal ricorrente, erano state pubblicate solo generiche e vaghe indiscrezioni di stampa, come si desume dagli articoli del 1° marzo, 7 e 8 marzo 2018, riportati alle pp. 27-29 delle contestazioni, inidonee a provocare concretamente un affidamento sulla imminente cessione.
Tornando alla specifica posizione di - e assumendo, quali fatti Controparte_3
pacifici, la posizione rivestita da costei all'interno della compagine, il ruolo di e la sicura conoscenza da parte di quest'ultima della Persona_3
informazione privilegiata, lo scambio, tra le due, delle mail del 24-25 gennaio
2018 - è altrettanto incontestato che le due ebbero ad interagire partire dal 24 gennaio 2018, per via telefonica e via e-mail, per la preparazione del “documento di presentazione della società in vista di una possibile presentazione” che avrebbe dovuto effettuare per gli ambiti di sua competenza.
In dettaglio, dopo un primo contatto telefonico del 24.01.2018, il successivo 25 gennaio 2018, ha trasmesso a il documento Persona_3 Controparte_3
“Company Presentation”, consistente in n.36 slide in formato power point, che è stato utilizzato qualche ora più tardi da e altri dirigenti per Persona_6
presentare le informazioni relative a al potenziale acquirente;
CP_5 CP_9 di queste, le ultime 5 slides, riguardavano la parte “Legal” del documento
“Company Presentation” in cui era chiaramente indicato un possibile cambiamento nella compagine azionaria di (“Change of Control CP_5 potential issues”, titolo della prima slide) e perché riguardavano informazioni altamente riservate relative alle controversie e ai contenziosi di (“Main CP_5 disputes and litigations”, titolo delle altre 4 slides).
Significativamente, dunque, nella propria contestazione, la ha CP_1
evidenziato il carattere pregnante ed emblematico dei contenuti trasmessi con tale
17 gruppo di slides, in quanto attinenti sia al possibile cambiamento della maggioranza di controllo di e ai problemi ad esso connessi sul piano CP_5
contrattuale e obbligazionario, ma anche alle principali “disputes e and litigations” dell'emittente quotato, profili sui quali la ebbe a Per_3
richiedere, nella specifica circostanza, uno specifico supporto professionale, come dimostrato anche dalle dichiarazioni rese da con la citata nota Persona_3 del 9 luglio 2020 (“le chiesi di verificare l'esattezza dei dati relativi ai profili di sua specifica competenza (contenziosi e negoziazioni con l'amministrazione concedente”.
Da qui è possibile argomentare, senza difficoltà, che Controparte_3 nell'ambito dei contatti e delle comunicazioni (telefoniche e via e-mail) intercorsi, nell'esercizio delle sue funzioni professionali con (a conoscenza Persona_3 dell'informazione privilegiata circa il Progetto di cessione), è entrata in possesso tra il 24 e il 25 gennaio 2018 della predetta informazione, ossia della notizia riservata e di carattere preciso, sopra illustrata, sulla possibile cessione di CP_5
ad un acquirente straniero.
Quanto poi al passaggio della informazione al nel ricorso non risulta Pt_1
specificamente contestato che ebbe a comunicare Controparte_3
l'informazione privilegiata al marito, restando tale dato obiettivamente inferibile dal legame matrimoniale e dalla convivenza tra i due.
Ulteriori profili di critica attingono, infine i termini della contestazione;
in particolare, la non avrebbe fornito alcuna spiegazione plausibile in CP_1
ordine ai seguenti aspetti:
a) il fatto che il ricorrente si sia risolto per lo sfruttamento illecito dell'informazione privilegiata solo nel corso del mese di marzo 2018 e non precedentemente, come avrebbe invece fatto con la dovuta tempestività “qualsiasi soggetto razionale deciso a sfruttare a suo beneficio un'informazione privilegiata”
In senso contrario, si è già detto di come tale elemento temporale non infici sotto alcun profilo la ontologica esistenza della condotta, valendo in senso contrario il rilievo di un interesse a concludere l'acquisto in tempi ravvicinati, in sostanziale concomitanza con eventi e circostanze
18 indicativi di una netta accelerazione che stava acquisendo il progetto di cessione del pacchetto di controllo di e della prossima CP_5 sottoscrizione dell'Accordo di cessione;
b) l'acquisto interposto sarebbe stato eseguito con l'investimento di somme tutto sommato modeste rispetto a quelle liquide, di ammontare superiore a € 100.000,00 (cfr. doc. 10), nella disponibilità dei coniugi e nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e Pt_1 CP_3
marzo 2018.
Anche tale aspetto non assume particolare pregnanza, trattandosi, per stessa ammissione della parte, di un investimento pari a quasi la metà delle somme liquide a disposizione dei coniugi c) il ricorrente non si sarebbe mai posto in contatto con il presunto investitore interposto, ; inoltre, sottolinea come mai Persona_1
avrebbe potuto, sotto un profilo di carattere familiare e “morale”, rifiutare una richiesta di prestito proveniente da uno stretto affine, il suocero , che, come affermato dallo stesso sig. Persona_2
in sede di audizione, si era sempre prestato al supporto Pt_1
economico dei coniugi.
Anche tale aspetto non assume alcuna rilevanza, trattandosi di profilo attinente alla sfera prettamente interna e soggettiva della parte.
Nessuno di tali aspetti, dunque, appare in sé persuasivo, né inficia la complessiva portata della contestazione formulata dalla che resiste, ad avviso del CP_1
Collego, a qualsiasi ricostruzione alternativa.
Non merita di essere delibata, infine, l'ulteriore richiesta di riduzione della sanzione, formulata solo nelle conclusioni, in mancanza di corrispondenti allegazioni a ciò utili.
Al rigetto della opposizione per i profili sintetizzati, segue di onerare l'opponente delle spese di lite che vengono liquidate, secondo quanto previsto dal D.M.
13.8.2022, n. 147 tenuto conto del valore indeterminato della causa, in complessivi € 10.000.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in
19 opposizione ex art. 187 septies c. 4 d lgs 58/98, depositato da Parte_1
così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione, in favore della
[...]
al pagamento Controparte_13
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000 per compensi, oltre Iva,
Cpa e spese generali al 15%
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.07.2024
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Ludovica Dotti Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5887 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/04/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato al presente atto, dall'Avv. Francesco Trovato presso il cui studio in Marino (RM), alla Via Appia
Nuova, n. 102 ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. CP_2
con la rappresentanza e la difesa in giudizio, anche disgiunte, degli Avv.ti Maria
Letizia Ermetes, Paolo Palmisano, Virna Colantuoni ed Emanuela Garzia, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini, 3; resistente avente ad OGGETTO: impugnativa ex art. 187 septies comma 4 d. lgs. 58/98 della delibera N. 22449 del 28.07.2022 notificata in data 8.09.2022 CP_1
1 CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per il ricorrente: in via principale, annullare e/o revocare e, comunque, porre in non cale la delibera Consob n. 22449 del 28 luglio 2022, notificata a mezzo PEC in data 8 settembre 2022 in uno al relativo atto di accertamento, nella parte in cui sono state applicate nei confronti del ricorrente le sanzioni amministrative di cui agli art. 187 bis e 187 quater, d.lgs. 58/1998, perché illegittime e infondate, con tutte le conseguenze di legge;
- in subordine, rideterminare, nella misura massima più favorevole al ricorrente, l'entità delle medesime sanzioni amministrative.
Con vittoria di spese di lite. per la resistente si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e/o inammissibilità delle motivazioni ivi addotte. Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nel prosieguo del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2022, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF) avverso la delibera Consob, n. 22449 del 28 luglio 2022, notificata, unitamente al relativo atto di accertamento, in data 8 settembre 2022.
Si è costituita la con memoria depositata il 11.01.2023, CP_1
successivamente integrata con il deposito di documenti e memoria difensiva del
21.02.2023
Nel corso del giudizio, con nota del 5 ottobre 2023, il ha Pt_1 depositato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 23 maggio 2023 con cui era stata disposta, all'esito del giudizio di opposizione instaurato su iniziativa della stessa la definitiva archiviazione del citato procedimento penale CP_1
instaurato nei confronti della predetta , nonché la sentenza con Controparte_3 cui la Corte d'Appello di Milano aveva, in data 6 luglio 2023, annullato, nei confronti del sig. , la medesima delibera impugnata in questa Controparte_4
2 sede.
All'udienza del 6 ottobre 2023, si è svolta l'audizione personale del ricorrente.
Infine, all'udienza del 5.04.2024, raccolte le conclusioni delle parti, la causa
è stata riservata per la decisione.
I fatti e l'indagine CP_1
In data 12 aprile 2018, alle ore 07:00, la aveva diffuso un comunicato CP_5
con il quale annunciava che il giorno precedente, l'11 aprile 2018, CP_6
e (nel prosieguo, e ), azionisti
[...] CP_7 CP_6 CP_8 di (di seguito anche ”), avevano sottoscritto un accordo per la CP_5 CP_5 cessione di azioni (in seguito, anche “Accordo”) a . (nel CP_5 CP_9 prosieguo, ”). CP_9
Nel predetto comunicato era indicato che:
- la azionista di controllo di con una partecipazione CP_6 CP_5
pari al 55,533% del relativo capitale sociale, e azionista di CP_7 CP_5
con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, avrebbero ceduto tutte le azioni in loro possesso a , società quotata sul CP_5 CP_9
Main Market del London Stock Exchange;
- “il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato da ai Venditori in un'unica soluzione al closing della compravendita (il CP_9
“Closing”), è pari ad Euro 2,19 per Azione e, pertanto, ammonta a complessivi
Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a ed CP_6
Euro 62 milioni saranno pagati ad ; CP_7
- a seguito dell'acquisto, “ verrà a detenere una partecipazione CP_9
complessiva pari al 70,561% del capitale sociale di e, pertanto, ai sensi CP_5 dell'art. 106, comma 1 del Testo Unico della Finanza, sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“OPA”) sulle restanti azioni ordinarie di al medesimo prezzo pagato ai Venditori per CP_5
l'acquisto delle Azioni”;
- la conclusione dell'operazione di compravendita era prevista prima della fine dell'estate, mentre la conclusione dell'OPA era prevista nel corso dell'ultimo trimestre del 2018.
3 - Il prezzo pagato da , pari a € 2,1900 per azione, incorporava un CP_9
premio di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni nella CP_5 giornata dell'11 aprile 2018, pari a € 1,8720.
Il 12 aprile 2018 il prezzo di riferimento delle azioni aveva CP_5 registrato un aumento del 14,58%, attestandosi a € 2,1450, leggermente al disotto del prezzo dell'OPA. Il volume di azioni negoziato nella seduta è stato pari a
12.466.116 azioni, pari al 6,62% del capitale sociale di . CP_5
In relazione a tale comunicato, la Divisione Mercati della aveva CP_1
dunque intrapreso indagini finalizzate, da un lato, a ricostruire i processi che avevano condotto ai fatti annunciati con il menzionato comunicato del 12 aprile
2018 e, dall'altro, a verificare l'operatività attuata sulle azioni nel CP_5
periodo precedente il 12 aprile 2018.
Tra i fatti più significativi, e qui rilevanti, era, in particolare, emerso che il
24 gennaio 2018 era stato sottoscritto un Accordo di riservatezza da e CP_9
, nel quale era chiaramente indicato che la potenziale operazione tra CP_5
e gli azionisti di maggioranza di sarebbe consistita nella CP_9 CP_5
cessione delle partecipazioni detenute dagli azionisti di maggioranza di a CP_5
. In quest'ultimo Accordo, era definita quale “acquirente” ed era CP_9 CP_9
indicato che la potenziale operazione avrebbe fatto insorgere in capo alla medesima l'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria rivolta a tutti gli CP_9
azionisti di . CP_5
A seguito delle indagini, era stato possibile accertare che, al più tardi dalla sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza tra e , il 24 gennaio CP_5 CP_9
2018, e fino alla comunicazione al pubblico avvenuta alle ore 7:00 del 12 aprile
2018, l'informazione concernente il Progetto di cessione a delle CP_9
partecipazioni detenute in da e per un importo CP_5 CP_6 CP_7 corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni al CP_5 medesimo prezzo di € 2,19 per azione costituiva un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF e dell'art. 7, comma 1, lettera a), del
Regolamento (UE) n. 596/2014.
4 Gli illeciti contestati a Parte_1
Con specifico riguardo al con lettera del 26 luglio 2021, Pt_1
pervenuta per la notifica in data 6 agosto 2021, era stata allo stesso elevata la contestazione dell'illecito previsto dall'allora vigente art. 187-bis, comma 4, del
TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. insider secondario) per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il “Progetto di cessione” delle partecipazioni detenute in da e CP_5 CP_6 CP_7
a per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione CP_9 con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni al medesimo prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale CP_5
conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con , e Persona_1 Controparte_3
, tramite un dossier titoli intestato a Persona_2 Persona_1
47.000 azioni utilizzando la suddetta informazione. CP_5
Quindi, con delibera n. 22429 del 28 luglio 2022, sono state applicate al ricorrente, in relazione al predetto illecito e ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000 e la sanzione interdittiva accessoria per tre mesi ex art. 187-quater, c. 1, TUF.
Il ricorso
Con atto depositato il 7.11.2022, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
predetta delibera.
Riepilogati in premessa i termini della contestazione formulata dalla il CP_1
ricorrente ha, in sintesi, eccepito:
a) la tardiva contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 187 septies c. 1 d. lgs. 58/98 8 (punto II del ricorso);
b) l'inesistenza dell'illecito per insussistenza della informazione privilegiata e della relativa conoscenza, nonché per insussistenza dell'acquisto in concorso di azioni ( punto III del ricorso) CP_5
L'eccezione pregiudiziale: la tardiva contestazione degli addebiti
Va delibata in limine l'eccezione di tardività della contestazione degli addebiti, nei termini in cui è stata formulata dal sin dall'atto Pt_1
introduttivo e ribadita in sede di memorie conclusive. Secondo il ricorrente, la
5 contestazione posta a fondamento della delibera sanzionatoria è stata elevata ben oltre il “termine di centottanta giorni dall'accertamento” previsto dall'art. 187 septies, c. 1, d.lgs. 58/1998, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata,
e tanto considerando il tempo decorso tra la data della notifica - il 6 agosto 2021 - della lettera di contestazione prot. N. 0825096/21 e la data in cui - 9 luglio 2020
– a seguito dell'acquisizione della nota trasmessa da la Persona_3 CP_1
aveva acquisito tutti gli elementi poi addotti a fondamento dei presunti illeciti attribuiti al ricorrente e alla sig.ra in conclusione, in data 9 luglio CP_3
2020 sarebbe stato acquisito l'ultimo riscontro della conoscenza, in capo a
[...]
dell'informazione privilegiata che essa avrebbe poi comunicato al CP_3
ricorrente.
L'eccezione è infondata.
Valga, in proposito, il richiamo al principio di portata generale per cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell' accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (arg. ex pluribus Cass. 25.10.2019 n. 27405).
Ora, in applicazione di tale criterio, e tenuto conto degli elementi di fatto forniti dalla il vaglio della eccezione non può prescindere dalla CP_1
considerazione della ampiezza e complessità della indagine, avviata dalla stessa
Autorità di Vigilanza sin dal 14 febbraio 2019 nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui il allo scopo di valutarne il coinvolgimento Pt_1 nell'attività di diffusione della notizia privilegiata.
La compendiosità dell'accertamento, consistito nella acquisizione di una enorme quantità di dati ed elementi informativi, è ampiamente suffragata dalla mole dei documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, come riepilogati nell'elenco allegato alla nota di contestazione del 21.7.2021.
6 Tale intervallo temporale è stato inevitabilmente dedicato all' esame di una considerevole mole di dati necessari per il riscontro della operatività posta in essere da numerosi soggetti - tra cui il mediante condotte connesse, Pt_1
nonché delle relazioni e dei plurimi contatti intercorsi tra i predetti e le persone che erano a conoscenza dell'informazione privilegiata.
Del resto, nell'ottica pubblicistica propria dell'indagine in questione, la protrazione dell'attività istruttoria con atti di indagine collegati a quelli già effettuati a carico del – ed esaustivi, secondo la tesi dell'opponente, Pt_1 rispetto all'accertamento dell'illecito nei confronti dello stesso ricorrente - va spiegato alla luce del concreto interesse dell'Amministrazione alla conduzione di un'indagine unitaria su una vicenda coinvolgente plurime responsabilità e complessa al punto da sconsigliare una discovery prematura delle indagini, a meno di non rischiare di pregiudicarne l'esito. (Cass. 31.05.2022 n. 17673) con una loro inopportuna parcellizzazione.
E' giocoforza concludere, dunque, come l'attività necessaria al completamento della istruttoria non possa essere limitata alla sola posizione del Pt_1
soprattutto per la stretta correlazione tra i vari soggetti che erano conoscenza dell'informazione privilegiata e quelli che hanno operato (o concorso ad operare)
a seguito del possesso della medesima.
In ogni caso, risulta anche che le ultime attività di indagine necessarie a completare l'istruttoria siano successive al 9.07.2020.
In concreto, occorre valorizzare, in fatto, i dati analiticamente dedotti dalla nelle proprie difese;
in dettaglio, nella memoria del 21.02.2023, in CP_1 replica all'eccezione di tardività svolta dal ricorrente, la Autorità assume che la conclusione di tutte le operazioni prodromiche alla contestazione e consistenti tanto nella raccolta dei dati che della loro valutazione sarebbe avvenuta il 25 maggio 2021, data coincidente con il riscontro fornito dal Banco BPM alla richiesta di notizie concernente l'operatività di inviata il 13 maggio Persona_4
2021.
Dovendosi, per brevità, rinviare integralmente al resoconto delle attività istruttorie svolte dalla in epoca successiva al 9.07.2020, come riportato nella CP_1
predetta memoria difensiva, valga a titolo esemplificativo menzionare, quale
7 attività rilevante ed essenziale, il riscontro informativo fornito in data 26 ottobre
2020 da , fratello di (quanto alla Persona_5 Controparte_3 richiesta di dati e notizie inoltrata il 18 settembre 2020 circa l'operatività eseguita da detto soggetto sulle azioni ) oppure al riscontro informativo pervenuto CP_5
da , coniuge del ricorrente, soltanto in data 18.03.2021 a Controparte_3
seguito della richiesta di informazioni inoltrata il 27 novembre 2020 (e varie volte sollecitata in data 28 gennaio 2021 e 23 febbraio 2021) relativa, tra l'altro, alle relazioni e ai contatti intercorsi tra la medesima e altri esponenti Parte_2
di vertice di (tra cui e nonché relativa alle utenze CP_5 Persona_6 Per_7
telefoniche utilizzate dalla medesima nel periodo gennaio-aprile 2018.
In definitiva, ha comprovato la resistente di aver utilmente preso in considerazione non solo gli atti menzionati nel gravame ma una pluralità di ulteriori elementi – peraltro menzionati nella descrizione dei fatti - indicati nella lettera di contestazione, quali, come testè spiegato, i dati informativi acquisiti da vari soggetti ed esponenti , tra cui , da ultimo con la CP_5 Controparte_3 nota rimessa da quest'ultima in data 18.03.2021.
Ponendosi dunque, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in un'ottica di valutazione ex ante dell'utilità dell'accertamento, è possibile collocare la decorrenza del termine di 180 giorni quantomeno alla predetta data del
18.03.2021, con conseguente tempestività della lettera di contestazione inviata il
28.07.21, dopo solo 132 giorni.
Le censure di merito
Passando al merito della impugnativa, e prima ancora di passare alla disamina delle censure di cui al ricorso introduttivo, è doveroso dare conto di un significativo mutamento nel contenuto delle difese svolte in giudizio dal ricorrente, per la sopravvenienza di un fatto nuovo, rappresentato dalla archiviazione del procedimento penale a carico di Controparte_10 CP_3
giusta ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 23.05.2023,
[...]
prodotta in giudizio dal ricorrente.
Da tale evento e fino alle proprie note conclusive, il ricorrente ha, di fatto, integrato i contenuti della propria difesa evidenziando come l'intera contestazione formulata dalla fosse connotata, ab initio da una obiettiva ed CP_1
8 inscindibile connessione tra la propria posizione e quella della moglie
[...]
traendone la conseguenza della rilevanza dirimente, ai fini decisori, CP_3
della intervenuta archiviazione in favore di quest'ultima. Tantomeno, sarebbe possibile ipotizzare, come pure dedotto dalla nelle proprie note del 19 CP_1
luglio 2023, che, quale presunto insider secondario, il ricorrente abbia potuto conoscere aliunde, ovvero anche da soggetti diversi dalla moglie, l'informazione privilegiata, ovvero in circostanze del tutto avulse dal ruolo svolto dalla presso la Snaitech S.p.a. CP_3
Tale impostazione non convince.
Se può, da un lato convenirsi con il ricorrente, che la contestazione degli illeciti di cui al par. II.2 ss della relativa lettera assuma quale unica premessa fattuale il dato storico della propalazione della informazione privilegiata dalla al CP_3
coniuge va rilevato come la intervenuta archiviazione della posizione Pt_1
della prima, in sede penale, in nulla interferisca con la valutazione dell'illecito relativo al da condursi in questa sede. Pt_1
Secondo la tesi sostenuta (punto III.2 note conclusionali), l' ordinanza di archiviazione del GIP per il reato di illecito abuso di informazioni privilegiate, nella parte in cui avrebbe escluso che era venuta a conoscenza Controparte_3
della informazione privilegiata in occasione dello scambio di mail con la collega in data 24.01.2018, condurrebbe ad affermare, quale univoco e Persona_3
consequenziale approdo, il venir meno della responsabilità del Pt_1
Tale conclusione non è fondata.
In primo luogo, non è, nel caso di specie, rinvenibile alcuna sovrapposizione tra l'esito del procedimento penale nei confronti di , Controparte_3 [...]
e al quale l'odierno ricorrente è rimasto CP_4 CP_11 Parte_1
totalmente estraneo.
La applicazione del principio del ne bis in idem presuppone l'identità soggettiva tra il destinatario della pena definitiva e l'imputato nel processo pendente per i medesimi fatti (cit. Cass. n. 31634/2018)
Inoltre, su un piano generale, l'illecito operativo contestato al ricorrente non richiede il previo accertamento della comunicazione dell'informazione privilegiata da parte di un primary insider bensì esclusivamente la prova del
9 possesso dell'informazione privilegiata e del suo illecito utilizzo da parte del soggetto che riveste la posizione di insider secondario, quali che ne siano la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità dell'acquisizione (cfr. ex pluribus Cass. 16.10.2017 n. 24310).
Nella fattispecie, dunque, anche l'ipotetico e definitivo venir meno della responsabilità di , quale insider primario, non comporterebbe, Controparte_3
di per sé, il venir meno della responsabilità amministrativa contestata all'insider secondario Pt_1
Ad ogni modo, ed anche a voler ammettere una ipotetica interferenza tra i due giudizi, vale la pena di considerare quanto testualmente affermato in un significativo passaggio del provvedimento di archiviazione:
Dal contenuto dei rilievi si apprende, in primo luogo, che secondo la valutazione del GIP, l'indagata, dopo aver letto la mail ricevuta dalla non fosse in Per_3 grado di prevedere con ragionevole certezza l'esito delle trattative (in una fase in cui le stesse non erano neppure state avviate) ovvero che potesse fare serio affidamento sulle potenzialità di un'informazione prima ancor prima che vi fosse qualunque passaggio formale verso la definizione dell'accordo. In altri termini, il ragionamento del Gip non nega il fatto storico dell'acquisizione della informazione da parte della ma soltanto che, nel contesto dello CP_3
scambio di dette mail, la stessa notizia potesse rivestire il contenuto di informazione privilegiata in quanto relativa alla sottoscrizione dell'accordo di riservatezza che - secondo l'interpretazione del Gip - aveva carattere soltanto prodromico rispetto all'inizio vero e proprio delle trattative.
Oltre a doversi considerare che, a rigore, gli accertamenti contenuti in un provvedimento di archiviazione non rivestono attitudine al giudicato e non sono destinati dunque ad incidere nel presente procedimento, il Collegio non condivide
10 la lettura del ricorrente, poiché il provvedimento di archiviazione non nega affatto che, con la ridetta mail, sia stata veicolata un'informazione, salvo a negarne, per le ragioni espresse, il carattere privilegiato. Dunque, la valutazione del ridetto profilo, come espressa in sede penale, non può dirsi vincolante, per le ragioni già espresse, in questa sede.
Del resto, la parte non può invocare per la prima volta la portata dirimente di tale valutazione - non vincolante, per quanto detto - senza neanche aver messo in dubbio, nel ricorso introduttivo, il carattere privilegiato della informazione, invece negata dal GIP.
Dovendosi, dunque, fin qui escludere l'idem factum (sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, ovvero identità dell'accusato e delle circostanze di fatto, restando irrilevante la coincidenza degli elementi costituivi delle fattispecie astratte), è per analoghe ragioni irrilevante che la delibera oggetto del presente giudizio sia stata nel frattempo annullata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 6 luglio
2023, nei confronti di (interessato, al pari della Controparte_4 CP_3
dalla definitiva archiviazione del relativo procedimento penale), trattandosi di posizione del tutto autonoma rispetto a quella dell'odierno ricorrente.
Tornando alle ulteriori censure di cui al ricorso introduttivo, con un ulteriore motivo (punto III, pagg.19 ss), il ricorrente eccepisce la inesistenza dell'illecito contestato per la “insussistenza della informazione privilegiata e delle relativa conoscenza e per la insussistenza dell'acquisto in concorso di azioni
”. CP_5
Sul primo aspetto, il ricorrente fa notare, in prima battuta, come la CP_1
avrebbe infondatamente stabilito una “diretta connessione” e coincidenza temporale tra lo scambio delle email, trasmessa a il 13/14 Controparte_3
marzo 2018 dai dirigenti della e la esecuzione dei quattro bonifici, CP_5
commissionata dal al suocero in data anteriore, ovvero, al più tardi, Pt_1
già in data 12 marzo 2018, come comproverebbe lo scambio di messaggi su
Whattsapp, riprodotto nel ricorso. Secondo il ricorrente, “lo scambio di comunicazioni e-mail, avuto da con nel Controparte_3 Persona_3 gennaio del 2018” consentirebbe “di escludere la sussistenza di qualsiasi prova sufficiente alla dimostrazione della previa conoscenza, in capo alla moglie del
11 ricorrente, di informazioni di rilievo – in ogni caso mai comunicate allo stesso ricorrente – valutabili alla stregua di un'informazione privilegiata” (p. 26 ricorso).
La deduzione, osserva il Collegio, è del tutto decentrata dai termini esatti della contestazione svolta dalla in quanto attinge ad un profilo fattuale del CP_1
tutto secondario della vicenda ed è privo di carattere dirimente poiché, stando alla testuale formulazione della contestazione, il possesso della informazione privilegiata da parte di - e dunque la sua immediata Controparte_3
acquisizione, da parte del coniuge per effetto del rapporto di coniugio - Pt_1
viene temporalmente collocato in un momento ben anteriore - risalente al gennaio
2018, epoca della acquisizione della informazione relativa al Progetto di cessione.
Inoltre, lo stesso rilievo risente di un approccio atomistico alla vicenda, poiché tralascia il dato essenziale della interazione costante del - fosse Pt_1
soltanto per ragioni di stretta parentela - con altri soggetti che avevano attivamente operato, quali, in prima battuta, il suocero , il Persona_2
quale aveva acquisito l'informazione privilegiata in epoca ben anteriore, ovvero tra il 24 gennaio e il 29 gennaio 2018 (cfr. par. II.5 e II.
8.3. Contestazioni) e da subito intrapreso una serie di operatività. Secondo la prospettazione CP_1
infatti, aveva acquisito la informazione privilegiata dalla Persona_2
figlia , Responsabile della Direzione Business Development e Controparte_3
Affari Istituzionali, in data 24 gennaio 2018, comunicandola già il successivo 29 gennaio 2018, ad un suo amico di lunga data, , al quale forniva la Persona_1 liquidità (€ 100.000,00) necessaria ad acquistare azioni per suo conto;
il CP_5
30 gennaio 2018 aveva acquistato 62.500 azioni . Lo Persona_1 CP_5
stesso, tra il 12 e il 13 marzo 2018, , e dunque già in epoca Persona_2
anteriore allo scambio delle mail, aveva fornito altra liquidità a Persona_1
(€ 50.000,00) per acquistare ulteriori azioni . Infine, tra il 13 e il 15 CP_5
marzo 2018, e il marito avrebbero fornito, Controparte_3 Parte_1
sempre per il tramite di , a altra liquidità (€ Persona_2 Persona_1
40.000,00) al medesimo fine.
La condotta contestata al va collocata nel contesto di plurimi atti di Pt_1
operatività sul titolo riconducibili ad , posti in essere già a Persona_2
12 partire dall'epoca dell'incontestato possesso, da parte dello stesso, della informazione privilegiata (gennaio 2018). Tale evidenza rende poco significativo Cont il dato della anteriorità del citato scambio di rispetto alle mail aziendali ricevute da il 13/14 marzo 2018, queste ultime - nella Controparte_3
economia della intera vicenda - comproverebbero solo che le trattative in corso tra e e prossime alla conclusione, richiedevano CP_9 CP_6 CP_7 un'accelerazione della riorganizzazione aziendale di , che avrebbe CP_5 determinato l'avvicendamento alla direzione delle Relazioni Istituzionali di tra e (cfr. par. II.
3.1. contestazioni CP_5 Controparte_3 CP_11
CONSOB). Anzi, è del tutto verosimile e coerente con l'approccio presuntivo che deve connotare il presente giudizio, che l'iniziativa di acquisto riconducibile ai due coniugi sia stata consapevolmente motivata, dal punto di vista temporale, proprio dall'approssimarsi della conclusione delle trattative e, dunque, della comunicazione al pubblico, avvenuta il 12.04.2018.
Sempre con riferimento alla essenza della condotta, è rimasta priva di appagante riscontro la spiegazione, offerta dal ricorrente, circa le ragioni della esecuzione, per il tramite del suocero, dei n. 4 bonifici, per l'importo di complessivi € 40.000, in favore di;
nel tentativo di negare che le somme accreditate Persona_1 fossero effettivamente finalizzate all'acquisto - tramite il predetto prestanome - di titoli , la parte assume (pagg. 29 ss ricorso) che il versamento era CP_5
giustificato dalla necessità - come anche indicato nelle causali dei bonifici in questione – di eseguire un prestito in favore dello stesso beneficiario Per_1
, in tal senso sollecitato dal suocero , suo amico di
[...] Persona_2
vecchia data;
a riscontro di tanto, sostiene il ricorrente, si spiegherebbe la restituzione, il successivo 8 giugno, del solo capitale mutuato, senza l'introito di alcun profitto per il ricorrente.
Tale ricostruzione, avulsa, lo si ripete, di idoneo suffragio probatorio ( tranne le scarsamente significative causali dei bonifici), ha trovato, anzi plateale smentita nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla dallo stesso interessato CP_1
, peraltro riportate nel corpo del ricorso, e precisamente: “in tale Persona_1 circostanza l'ing. mi ha rappresentato di aver richiesto al Persona_2 genero (ossia al sig. ndr) di aiutarlo con un prestito …”: “ … Pt_1
13 Successivamente, considerato l'andamento al rialzo del titolo, nel corso del mese di marzo 2018 l'Ing. mi ha chiesto di effettuare un'ulteriore Persona_2
operazione di acquisto di azioni , sia per conto dello stesso, sia per conto CP_5 del genero dell'Ing. , dottor (marito della Persona_2 Parte_1 dottoressa . In tale circostanza l'Ing. Controparte_3 Persona_2
mi ha rappresentato di aver chiesto al genero di aiutarlo con un prestito in quanto quello da lui già compiuto si stava dimostrando vantaggioso …”.
Affermazioni che smentiscono all'evidenza la suggestiva tesi del ricorrente, contenendo la chiara affermazione della esecuzione di “un'ulteriore operazione di acquisto di azioni …per conto del genero dell'Ing. , CP_5 Persona_2
dott. Parte_1
Ad ogni buon conto, anche l'aver agevolato l'acquisto delle predette azioni con la messa a disposizione del danaro in favore di non Persona_1 muterebbe l'essenza e la gravita della condotta tenuta dal CP_11
correttamente contestata dalla in termini di apporto concorsuale CP_1 all'operazione.
Sempre nel corpo del motivo (pag. 26) la parte eccepisce l'insussistenza dell'illecito stante la mancata conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di , coniuge del ricorrente e dirigente di , individuata, Controparte_3 CP_5 nell'atto di accertamento, quale propalatrice del privilegio informativo, acquisito in ragione dell'attività lavorativa svolta presso . CP_5
Secondo la parte, “lo scambio di comunicazioni e-mail, avuto da
[...] con nel gennaio del 2018” consentirebbe “di CP_3 Persona_3
escludere la sussistenza di qualsiasi prova sufficiente alla dimostrazione della previa conoscenza, in capo alla moglie del ricorrente, di informazioni di rilievo – in ogni caso mai comunicate allo stesso ricorrente – valutabili alla stregua di un'informazione privilegiata”; ciò “considerando in primo luogo che l'accordo di riservatezza sottoscritto da il 24 gennaio 2018 (di cui comunque non CP_9
v'è alcuna prova di conoscenza in capo a ) era propedeutico Controparte_3 alla successiva instaurazione di mere trattative volte, se del caso e solo all'esito della positiva esecuzione (non preventivabile) delle ordinarie attività di due diligence, all'acquisizione di azioni Snaitech S.p.a..
14 D'altro canto, le slide, allegate all'email di del 25 gennaio Persona_3
2018, contenevano per gran parte informazioni ampiamente diffuse al pubblico e non recavano alcuna apprezzabile indicazione in ordine a quella che la
Commissione ha in maniera avventata valutato alla stregua di un'informazione privilegiata”.
Il ricorrente reputa, quindi, che non vi sarebbe “possibilità di configurare, dall'esaminato scambio di email, alcuna informazione privilegiata, la cui sussistenza, ad ogni buon conto, è certamente da escludersi, sotto il profilo della sua diffusione presso il pubblico, a decorrere dagli inizi del marzo 2018 (in epoca antecedente alla disposizione dei quattro bonifici di cui si è detto), allorquando la notizia di un prossimo avvicendamento nel controllo della maggioranza delle azioni Snaitech S.p.a. è divenuta di pubblico dominio” (cfr. pp. 26-29).
Anche tali affermazioni sono infondate.
Fermo e incontestato il fatto storico della ricezione, da parte della CP_3
delle citate mail, la parte sembra confutare, in prima battuta, il carattere privilegiato delle informazioni veicolate.
Va qui ricordato, su un piano strettamente normativo, come ai sensi dell'art. 181,
c. 1, del TUF, vigente all'epoca dei fatti, un'informazione è privilegiata quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) ha un carattere preciso, 2) non è stata resa pubblica, 3) concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, 4) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Ai sensi dell'art. 181, c. 3, del TUF, nel testo allora vigente, un'informazione è di carattere preciso se: a. “si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà”; b. “è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari”.
Quanto al profilo sub a), tenendo presente la cronologia dei fatti contestati, vanno tenute a mente, quali passaggi salienti della vicenda, le seguenti circostanze:
- dopo una breve interruzione delle trattative intraprese sin dal novembre
15 2017, in data 24 gennaio 2018, la sottoscriveva un nuovo Accordo di CP_9
riservatezza con in cui era chiaramente indicato che la potenziale CP_5
operazione tra e gli azionisti di maggioranza di sarebbe CP_9 CP_5
consistita nella cessione delle partecipazioni detenute dagli azionisti di maggioranza di a;
infatti, in detto accordo era definita CP_5 CP_9 CP_9 come “Acquirente” ed era indicato che la potenziale operazione avrebbe potuto far scattare in capo a l'obbligo di lanciare un'OPA obbligatoria rivolta a tutti CP_9
gli azionisti di;
CP_5
- il successivo 25 gennaio 2018, il giorno successivo, cioè, alla sottoscrizione dell'Accordo di riservatezza, si svolgeva una riunione tra rappresentanti di e volta a fornire iniziali informazioni sulle stesse compagini;
CP_9 CP_5
durante tale riunione veniva utilizzata una presentazione in formato power point, contenente informazioni relative a . Le ultime 5 slide di tale CP_5 presentazione erano relative alla parte “Legal” e mostravano un contenuto particolarmente significativo in riferimento, tra l'altro, al possibile cambiamento nella compagine azionaria di , alla presenza di clausole inerenti siffatta CP_5
eventualità negli accordi stipulati da con i fornitori e nelle obbligazioni CP_5
emesse da nonché in riferimento al contenzioso pendente. CP_5
E' dunque agevole trarne la conseguenza che gli elementi fondamentali dell'Accordo di cessione poi sottoscritto il 12 aprile 2018 erano già stati valutati nella precedente fase delle trattative, nel periodo compreso tra l'inizio di settembre 2017 e la fine di novembre 2017, onde può ritenersi che, al più tardi dal
24 gennaio 2018, l'informazione era, altresì, sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento sui prezzi delle azioni nel senso che la promozione di un'OPA sulle azioni CP_5 CP_5
avrebbe avuto un impatto positivo sul prezzo di mercato delle azioni . CP_5
Notoriamente, infatti, l'annuncio di un'OPA si ripercuote immediatamente sul corso del titolo che ne è oggetto, generando un immediato incremento dei prezzi se prima, come di regola avviene, le azioni sono scambiate a prezzi inferiori a quello d'OPA.
Sulla base di tali considerazioni, un investitore ragionevole avrebbe certamente utilizzato l'informazione concernente il progetto di cessione come importante
16 elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento sulle azioni . CP_5
Chiarite fin qui le ragioni per ritenere che l'informazione in questione avesse carattere “preciso”, non è revocabile in dubbio che la stessa rivestisse altresì carattere “non pubblico”: dalle evidenze in atti è possibile evincere come l'informazione concernente il progetto di cessione sia stata concretamente diramata al pubblico soltanto alle ore 07:00 del 12 aprile 2018 con un comunicato stampa da parte di in cui era annunciata la conclusione dell'accordo. CP_5
Prima di allora, come anche ammesso dal ricorrente, erano state pubblicate solo generiche e vaghe indiscrezioni di stampa, come si desume dagli articoli del 1° marzo, 7 e 8 marzo 2018, riportati alle pp. 27-29 delle contestazioni, inidonee a provocare concretamente un affidamento sulla imminente cessione.
Tornando alla specifica posizione di - e assumendo, quali fatti Controparte_3
pacifici, la posizione rivestita da costei all'interno della compagine, il ruolo di e la sicura conoscenza da parte di quest'ultima della Persona_3
informazione privilegiata, lo scambio, tra le due, delle mail del 24-25 gennaio
2018 - è altrettanto incontestato che le due ebbero ad interagire partire dal 24 gennaio 2018, per via telefonica e via e-mail, per la preparazione del “documento di presentazione della società in vista di una possibile presentazione” che avrebbe dovuto effettuare per gli ambiti di sua competenza.
In dettaglio, dopo un primo contatto telefonico del 24.01.2018, il successivo 25 gennaio 2018, ha trasmesso a il documento Persona_3 Controparte_3
“Company Presentation”, consistente in n.36 slide in formato power point, che è stato utilizzato qualche ora più tardi da e altri dirigenti per Persona_6
presentare le informazioni relative a al potenziale acquirente;
CP_5 CP_9 di queste, le ultime 5 slides, riguardavano la parte “Legal” del documento
“Company Presentation” in cui era chiaramente indicato un possibile cambiamento nella compagine azionaria di (“Change of Control CP_5 potential issues”, titolo della prima slide) e perché riguardavano informazioni altamente riservate relative alle controversie e ai contenziosi di (“Main CP_5 disputes and litigations”, titolo delle altre 4 slides).
Significativamente, dunque, nella propria contestazione, la ha CP_1
evidenziato il carattere pregnante ed emblematico dei contenuti trasmessi con tale
17 gruppo di slides, in quanto attinenti sia al possibile cambiamento della maggioranza di controllo di e ai problemi ad esso connessi sul piano CP_5
contrattuale e obbligazionario, ma anche alle principali “disputes e and litigations” dell'emittente quotato, profili sui quali la ebbe a Per_3
richiedere, nella specifica circostanza, uno specifico supporto professionale, come dimostrato anche dalle dichiarazioni rese da con la citata nota Persona_3 del 9 luglio 2020 (“le chiesi di verificare l'esattezza dei dati relativi ai profili di sua specifica competenza (contenziosi e negoziazioni con l'amministrazione concedente”.
Da qui è possibile argomentare, senza difficoltà, che Controparte_3 nell'ambito dei contatti e delle comunicazioni (telefoniche e via e-mail) intercorsi, nell'esercizio delle sue funzioni professionali con (a conoscenza Persona_3 dell'informazione privilegiata circa il Progetto di cessione), è entrata in possesso tra il 24 e il 25 gennaio 2018 della predetta informazione, ossia della notizia riservata e di carattere preciso, sopra illustrata, sulla possibile cessione di CP_5
ad un acquirente straniero.
Quanto poi al passaggio della informazione al nel ricorso non risulta Pt_1
specificamente contestato che ebbe a comunicare Controparte_3
l'informazione privilegiata al marito, restando tale dato obiettivamente inferibile dal legame matrimoniale e dalla convivenza tra i due.
Ulteriori profili di critica attingono, infine i termini della contestazione;
in particolare, la non avrebbe fornito alcuna spiegazione plausibile in CP_1
ordine ai seguenti aspetti:
a) il fatto che il ricorrente si sia risolto per lo sfruttamento illecito dell'informazione privilegiata solo nel corso del mese di marzo 2018 e non precedentemente, come avrebbe invece fatto con la dovuta tempestività “qualsiasi soggetto razionale deciso a sfruttare a suo beneficio un'informazione privilegiata”
In senso contrario, si è già detto di come tale elemento temporale non infici sotto alcun profilo la ontologica esistenza della condotta, valendo in senso contrario il rilievo di un interesse a concludere l'acquisto in tempi ravvicinati, in sostanziale concomitanza con eventi e circostanze
18 indicativi di una netta accelerazione che stava acquisendo il progetto di cessione del pacchetto di controllo di e della prossima CP_5 sottoscrizione dell'Accordo di cessione;
b) l'acquisto interposto sarebbe stato eseguito con l'investimento di somme tutto sommato modeste rispetto a quelle liquide, di ammontare superiore a € 100.000,00 (cfr. doc. 10), nella disponibilità dei coniugi e nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e Pt_1 CP_3
marzo 2018.
Anche tale aspetto non assume particolare pregnanza, trattandosi, per stessa ammissione della parte, di un investimento pari a quasi la metà delle somme liquide a disposizione dei coniugi c) il ricorrente non si sarebbe mai posto in contatto con il presunto investitore interposto, ; inoltre, sottolinea come mai Persona_1
avrebbe potuto, sotto un profilo di carattere familiare e “morale”, rifiutare una richiesta di prestito proveniente da uno stretto affine, il suocero , che, come affermato dallo stesso sig. Persona_2
in sede di audizione, si era sempre prestato al supporto Pt_1
economico dei coniugi.
Anche tale aspetto non assume alcuna rilevanza, trattandosi di profilo attinente alla sfera prettamente interna e soggettiva della parte.
Nessuno di tali aspetti, dunque, appare in sé persuasivo, né inficia la complessiva portata della contestazione formulata dalla che resiste, ad avviso del CP_1
Collego, a qualsiasi ricostruzione alternativa.
Non merita di essere delibata, infine, l'ulteriore richiesta di riduzione della sanzione, formulata solo nelle conclusioni, in mancanza di corrispondenti allegazioni a ciò utili.
Al rigetto della opposizione per i profili sintetizzati, segue di onerare l'opponente delle spese di lite che vengono liquidate, secondo quanto previsto dal D.M.
13.8.2022, n. 147 tenuto conto del valore indeterminato della causa, in complessivi € 10.000.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in
19 opposizione ex art. 187 septies c. 4 d lgs 58/98, depositato da Parte_1
così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione, in favore della
[...]
al pagamento Controparte_13
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000 per compensi, oltre Iva,
Cpa e spese generali al 15%
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.07.2024
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
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