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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11086/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/09/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BAGNUOLO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 la ricorrente indicata in epigrafe deduceva: CP_
- Che, in data 22/08/2024 aveva ricevuto dall' comunicazione avente ad oggetto la
“riliquidazione sulla prestazione n. 044-510507536240 cat. Inv. Civ.”;
- Che, contestualmente alla comunicazione di liquidazione, aveva ricevuto comunicazione da parte dell'Istituto della revoca della maggiorazione sociale dal 01/01/2020 al 31/08/2024; CP_
- Che l richiedeva la restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di ratei pensionistici dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2024 per l'importo complessivo di
€ 19.740,06
- Che, con riferimento al periodo contestato, la ricorrente aveva sempre presentato regolare dichiarazione reddituale;
- Che, in ogni caso, le somme dovevano dichiararsi irripetibili, stante l'assenza di dolo e la buona fede della ricorrente.
Ciò premesso, l'istante adiva al Tribunale di Napoli Nord chiedendo: “1) Fissare udienza di comparizione delle parti;
2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di indebito assistenziale emesso in danno della ricorrente di euro 19.740,06; CP_
3) Condannare l , per l'effetto, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute durante le more del giudizio;
CP_
4) Condannare l al pagamento di spese e compensi, in base al D.M. vigente in materia, oltre spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
5) Manlevare l'istante nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché dalla dichiarazione allegata in produzione.”
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di € 19.740,06 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con missiva del 22/08/2024 e CP_1 inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di maggiorazione sociale in relazione al periodo dal 01/01/2020 sino al 31/08/2024 - deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l ha CP_1 rappresentato la sussistenza dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente alla maggiorazione sociale su pensione originariamente incassata. CP_ Ciò posto, l eccepisce che il superamento del requisito reddituale stabilito per la fruizione della predetta prestazione era dovuto alla percezione di redditi del coniuge per l'anno 2018 superiori a quelli dichiarati;
negli anni successivi, dal 2019 al 2023, l'Istituto deduce, altresì, che la ricorrente trasmetteva i modelli RED e anche se i dati dichiarati rispecchiavano, sostanzialmente, i redditi percepiti, in ogni caso, gli stessi risultavano superiori ai limiti di legge (v. memoria di costituzione, sul punto).
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale.
La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va dunque regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass. 26036/2019).
Ed, invero: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez.
VI, 13223/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1 già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione CP_ presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni CP_ collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò CP_ confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' .(..)
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. CP_ 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque CP_ configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai CP_1 fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>>
(si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
"ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero CP_ perciò conoscibili dall deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da CP_ Cass. n. 13223\2020 circa la esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, lo stesso ha ammesso che l'istante, nell'anno 2018, ha dichiarato CP_1
CP_ al Fisco la percezione di redditi per il coniuge superiori rispetto a quello dichiarato all' nel mod. Red mentre negli anni successivi, dal 2019 al 2023, la ricorrente trasmetteva i modelli RED e i dati dichiarati rispecchiavano, sostanzialmente i redditi percepiti.
Ciò appurato ed atteso che l'ente resistente ha del tutto omesso di allegare e quindi provare il dolo dell'accepiens, né potendo questo ritenersi integrato per il sol fatto della omissione di comunicazione di dati reddituali conoscibili dall' , deve escludersi il CP_1 diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme indebitamente versate alla ricorrente antecedentemente all'accertamento del superamento del requisito reddituale comunicato alla ricorrente solo con provvedimento del 22/08/2024.
Ed, invero, sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può CP_1 ritenersi sussistente il dolo della parte ricorrente sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' CP_1
Deve, pertanto, ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'eventuale indebito decorrerebbe, in ogni caso, dal momento in cui lo stesso è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nella specie, solo a partire da agosto 2024
(cfr. comunicazione, in atti). CP_ Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per quanto CP_ riguarda i ratei relativi al periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2024 ordinando all' di procedere alla restituzione al ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed oggetto di causa ed ordina la restituzione alla CP_1 ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
− condanna l alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Aversa, 16.7.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11086/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 20/09/1965 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BAGNUOLO RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 la ricorrente indicata in epigrafe deduceva: CP_
- Che, in data 22/08/2024 aveva ricevuto dall' comunicazione avente ad oggetto la
“riliquidazione sulla prestazione n. 044-510507536240 cat. Inv. Civ.”;
- Che, contestualmente alla comunicazione di liquidazione, aveva ricevuto comunicazione da parte dell'Istituto della revoca della maggiorazione sociale dal 01/01/2020 al 31/08/2024; CP_
- Che l richiedeva la restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di ratei pensionistici dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2024 per l'importo complessivo di
€ 19.740,06
- Che, con riferimento al periodo contestato, la ricorrente aveva sempre presentato regolare dichiarazione reddituale;
- Che, in ogni caso, le somme dovevano dichiararsi irripetibili, stante l'assenza di dolo e la buona fede della ricorrente.
Ciò premesso, l'istante adiva al Tribunale di Napoli Nord chiedendo: “1) Fissare udienza di comparizione delle parti;
2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di indebito assistenziale emesso in danno della ricorrente di euro 19.740,06; CP_
3) Condannare l , per l'effetto, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute durante le more del giudizio;
CP_
4) Condannare l al pagamento di spese e compensi, in base al D.M. vigente in materia, oltre spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
5) Manlevare l'istante nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, nonché dalla dichiarazione allegata in produzione.”
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di € 19.740,06 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con missiva del 22/08/2024 e CP_1 inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di maggiorazione sociale in relazione al periodo dal 01/01/2020 sino al 31/08/2024 - deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l ha CP_1 rappresentato la sussistenza dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente alla maggiorazione sociale su pensione originariamente incassata. CP_ Ciò posto, l eccepisce che il superamento del requisito reddituale stabilito per la fruizione della predetta prestazione era dovuto alla percezione di redditi del coniuge per l'anno 2018 superiori a quelli dichiarati;
negli anni successivi, dal 2019 al 2023, l'Istituto deduce, altresì, che la ricorrente trasmetteva i modelli RED e anche se i dati dichiarati rispecchiavano, sostanzialmente, i redditi percepiti, in ogni caso, gli stessi risultavano superiori ai limiti di legge (v. memoria di costituzione, sul punto).
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale.
La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va dunque regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass. 26036/2019).
Ed, invero: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ., Sez.
VI, 13223/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1 già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione CP_ presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni CP_ collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò CP_ confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' .(..)
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. CP_ 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa
Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque CP_ configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai CP_1 fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>>
(si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
"ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero CP_ perciò conoscibili dall deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da CP_ Cass. n. 13223\2020 circa la esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, lo stesso ha ammesso che l'istante, nell'anno 2018, ha dichiarato CP_1
CP_ al Fisco la percezione di redditi per il coniuge superiori rispetto a quello dichiarato all' nel mod. Red mentre negli anni successivi, dal 2019 al 2023, la ricorrente trasmetteva i modelli RED e i dati dichiarati rispecchiavano, sostanzialmente i redditi percepiti.
Ciò appurato ed atteso che l'ente resistente ha del tutto omesso di allegare e quindi provare il dolo dell'accepiens, né potendo questo ritenersi integrato per il sol fatto della omissione di comunicazione di dati reddituali conoscibili dall' , deve escludersi il CP_1 diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme indebitamente versate alla ricorrente antecedentemente all'accertamento del superamento del requisito reddituale comunicato alla ricorrente solo con provvedimento del 22/08/2024.
Ed, invero, sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può CP_1 ritenersi sussistente il dolo della parte ricorrente sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere accertata l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' CP_1
Deve, pertanto, ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'eventuale indebito decorrerebbe, in ogni caso, dal momento in cui lo stesso è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nella specie, solo a partire da agosto 2024
(cfr. comunicazione, in atti). CP_ Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per quanto CP_ riguarda i ratei relativi al periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2024 ordinando all' di procedere alla restituzione al ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed oggetto di causa ed ordina la restituzione alla CP_1 ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
− condanna l alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Aversa, 16.7.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo