Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1977, n. 1808
CASS
Sentenza 11 maggio 1977

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Poiche il giudice penale, ai sensi dell'art 23 cod proc pen, non puo decidere sull'Azione civile, quando il procedimento penale si concluda con sentenza che dichiari non doversi procedere, o che pronunci assoluzione per qualsiasi causa, l'Azione stessa, che sia gia stata in precedenza proposta nel giudizio civile, sospeso in attesa della definizione di quello penale, puo riprendere il suo corso normale, dopo la pronuncia di detta sentenza penale. ( V 1850/69, mass n 340969).*

In tema di lesione del diritto morale o patrimoniale d'autore, l'Azione rivolta alla distruzione o rimozione della situazione antigiuridica e quella diretta al risarcimento dei danni provocati dalla situazione medesima (artt 158 e 168 della legge 22 aprile 1941 n 633) hanno carattere autonomo e distinto, con la conseguenza che le vicende relative all'una non si estendono all'altra. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che il trasferimento in Sede penale dell'Azione risarcitoria potesse produrre, ai sensi dell'art 24 cod proc pen, rinuncia all'Azione rivolta alla distruzione delle cose nelle quali si era concretizzata la violazione del diritto d'autore). ( V 1938/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1977, n. 1808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1808
    Data del deposito : 11 maggio 1977

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