Ordinanza cautelare 31 marzo 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/07/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2025, proposto da
DE Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vollaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S.Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di revoca della determinazione 190 del 19 febbraio 2024 con cui era stato disposto l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (decisione a contrarre ai sensi dell''art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023) CIG: BO6EI3BA4D9” comunicato a mezzo pec il 22/01/2025, con cui il Comune di Sant’Antonio Abate ha annullato in via di autotutela la determinazione numero 190 del 19/02/2024 e dato atto che con separata determinazione avrebbe indetto nuova procedura di affidamento.
- della comunicazione prot. 34853 del 22.10.2024 di avvio del procedimento di revoca;
- di ogni atto prodromico, conseguenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto, in special modo l’eventuale aggiudicazione o comunque affidamento del servizio revocato alla ricorrente a favore di altro soggetto economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune S.Antonio Abate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità del provvedimento di revoca dell’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, per la durata di tre anni, disposto a seguito di lettera commerciale ex art. 18 del codice dei contratti pubblici.
1.1 La revoca veniva motivata in ragione dell’inidoneità della forza lavorativa alle dipendenze della DE (n. 2 dipendenti) ad assicurare la disponibilità di una “Centrale Operativa h24 per 365 giorni all’anno”, a disposizione delle forze dell'ordine nonché dei gestori delle strade.
1.2 A sostegno dell’impugnativa ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando:
I) Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90; art. 97 Cost. Eccesso di potere. Sviamento;
II) Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 241/90;
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-novies L. n. 241/1990. Contraddittorietà della motivazione.
In estrema e doverosa sintesi, la ricorrente - dopo aver sottolineato che l’Amministrazione, sarebbe incorsa in eccesso di potere per sviamento in quanto mossa dalle rivendicazioni della precedente aggiudicataria cui non era stato rinnovato il contratto (e, dunque, dall’esigenza di evitare in futuro contenziosi che potrebbero impegnare la P.A.) - ha contestato che l’affidamento non prevedeva alcun requisito riferito alla forza lavoro dell’impresa, ma soltanto la garanzia di una Centrale Operativa h24, di cui la stessa risulta dotata, avendo viepiù assicurato tutti gli interventi richiesti nell’immediatezza e nel rispetto dei tempi previsti. Ha precisato, in ogni caso, di poter contare su personale dipendente di n. 5 unità lavorative e non 2 come affermato dal Comune e che il servizio si è sempre svolto regolarmente, senza alcun inadempimento o anche solo inefficienza dell’appaltatore, anche attraverso il ricorso a personale esterno alla Società, con cui l’affidataria ha stretto e contrattualizzato rapporti di collaborazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Antonio Abbate che ha difeso la legittimità dei propri atti, instando per la reiezione del gravame, rimarcando che le ragioni della revoca troverebbero conferma nel dato numerico di dipendenti risultanti dalla visura camerale alla data dell’offerta.
3. All’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Coglie nel segno la censura di erroneità, oltre che di difetto di istruttoria e motivazione, non essendo emersi nella specie i presupposti normativi per procedere all’adozione dell’atto di autotutela adottato e qualificato in termini di “revoca dell’aggiudicazione”.
Secondo condivisi principi giurisprudenziali, “alle pubbliche amministrazioni è impedito di sottrarsi per sopravvenute ragioni di inopportunità ai rapporti contrattuali in corso di esecuzione attraverso il potere di autotutela pubblicistica (ed in particolare attraverso la revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990), essendo invece consentito alle stesse di esercitare il potere di annullamento d'ufficio ai sensi del successivo 21 nonies sugli atti amministrativi presupposti alla stipula del negozio di diritto privato, purché affetti da vizi di legittimità (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3174 del 30 giugno 2017), che nella specie non ricorrono.
Invero, con la proposta formulata, la DE si è impegnata a garantire una serie di servizi afferenti al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e al reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali su richiesta delle autorità di P.S.
Su tale base, dunque, il Comune ha poi proceduto all’affidamento diretto in suo favore, giudicando detta proposta di contratto vantaggiosa e congrua, anche tenuto conto della documentazione richiesta e prodotta dall’impresa prima della stipula del contratto.
4.2 Senonché, contrariamente alle superiori premesse, il provvedimento impugnato finisce per porre a base della revoca dell’affidamento l’assenza di requisiti partecipativi che, si ribadisce, nella specie non sono mai stati richiesti dal Comune, il quale ha svolto le proprie valutazioni di convenienza dell’offerta e della relativa idoneità a soddisfare le esigenze del servizio, valutando il congruente impegno a garantire un apparato organizzativo idoneo in concreto ad assicurare le prestazioni promesse in caso di affidamento.
A tal fine, per giustificare il manifestato ripensamento, non giova alla difesa comunale richiamare la visura camerale prodotta in giudizio al fine di provare che nell’anno 2023 l’impresa ha avuto 2 dipendenti. Per quanto esposto, tale circostanza risulta nella specie non dirimente, dovendosi all’opposto sottolineare che, da un lato, la determina con cui si è affidato il servizio alla DE è del 19 febbraio 2024, e, dall’altro, l’ente non ha affatto richiesto specifici requisiti legati al numero dei dipendenti in capo alle imprese ammesse a presentare offerte.
4.3 Dunque, è evidente che ciò che nella specie viene contestato alla ricorrente costituisce - non un requisito di ammissione mancante all’atto della presentazione dell’offerta – ma al più un requisito di esecuzione, oggetto dell’impegno negoziale condizionato all’aggiudicazione della commessa, di talché eventuali doglianze in merito potrebbero porsi al più in termini di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni ossia sul piano della fase attuativa del contratto.
Senonché, anche a voler intendere e riqualificare in detti termini le contestazioni addotte con l’atto impugnato, è evidente che tali profili censori finirebbero per rifluire sul piano dell’esecuzione del contratto, come noto, esulante dalla giurisdizione di questo giudice amministrativo.
5. In conclusione, alla luce dei superiori rilievi il ricorso è fondato, con conseguente annullamento della revoca dell’affidamento oggetto di impugnativa, salvi gli ulteriori atti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna l’Amministrazione comunale alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO