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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 142 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
[...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 30/01/1967, e (C.F. , nata a [...]- Parte_2 C.F._2 lermo in data 24/10/1970, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Galioto (PEC: Email_1 appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Aricò (PEC: Email_2
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_3 C.F._3
09/10/1963, con il patrocinio dell'avv. Rosario Di Salvo (PEC:
[...]
Email_3
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Santo Spagnolo (PEC: Email_4
appellati - appellanti incidentali
(C.F. , in persona del legale rap- Controparte_3 P.IVA_3 presentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Luisa De Giacomo (PEC: Email_5
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 30 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Piero Noda- ro (PEC: Email_6
appellati
(C.F. , nato a Palermo in [...]- Controparte_5 C.F._4 ta 18/12/1966 appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5028/2016 pronunciata dal Tribunale di Palermo in compo- sizione monocratica in data 03/08-13/10/2026 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 9232/2016;
OGGETTO: Responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«rejects adversis es, in accoglimento dei motivi di gravame di cui in narra- tiva, riformare la sentenza n. 5028/2016 del Tribunale di Palermo nella persona del giudice onorario dott. Giulio Corsini dei 03/08/2016- 13/10/2016 in riferimento ai motivi di appello sopra calendati che qui de- vono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, ritenendo e dichiarando che il danno causato dal comportamento negligente, imperito e impruden- te dei sanitari della ha prodotto un danno TR biologico in misura non inferiore al 35% o comunque maggiore del 10% e per l'effetto condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle relative differenze dovute con gli interessi e la rivalutazione moneta- ria;
condannare, altresì, tutti i convenuti in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dagli odierni appellanti, per la riduzione della capacità lavorativa specifica del sig. , da quantifi- Parte_1 carsi sulla base dell'invalidità non inferiore al 35% o comunque maggiore del 10%, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione mo- netaria;
Condannare inoltre, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese mediche sostenute dagli appellanti a seguito dell'evento lesivo nella misu- ra di euro 1.847,00 e di cui la sentenza di primo grado non ha tenuto con- to;
conseguentemente, ordinare la rinnovazione della CTU per tutti i motivi sopra specificati che qui devono intendersi integralmente ripetuti e tra- scritti;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 30 condannare i convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore antistatario.»
Conclusioni per la parte appellante incidentale TR
[...]
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa, in riforma della denunciata sentenza Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza appellata n.5028/2016 dei 3 agosto – 13 ottobre 2016, resa inter partes dal Tribunale di Palermo –Sezione Prima Civile- Giudice dott. Corsi- ni, prima dell'udienza di comparizione innanzi l'adita Corte, convocando le parti per i relativi provvedimenti di rito. Nel merito, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'appello incidentale, l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo al personale, sanitario e non, della durante lo svolgimento dell'attività TR professionale espletata all'interno della predetta struttura sanitaria. Rigettare conseguentemente le domande risarcitorie avanzate dai Siggri
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_4
poiché non dovute ed infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese del giudizio come per legge. In via subordinata, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui si do- vesse ritenere una qualche responsabilità dei Dott.ri e Controparte_5
, limitare il risarcimento reclamato dagli attori a quanto è Parte_3 stato provato sulla scorta della disposta C.T.U., riducendolo ulteriormente in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.. Porre a carico della , sempre in solido con i me- TR dici eventualmente ritenuti responsabili del danno lamentato dal
[...]
, la sola quota parte di risarcimento dei danni imputabile ad CP_6 eventuali azioni e/o omissioni del personale, sanitario e non, dipendente CP_ della di cure convenuta durante lo svolgimento dell'attività profes- sionale svolta all'interno della struttura sanitaria. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse ravvisare una responsabilità della anche dalla condotta tenu- TR ta dal Dott. e dal Dott. durante Controparte_5 Parte_3
l'esplicazione della propria attività professionale svolta privatamente e/o al di fuori dei locali della clinica, condannare il Dott. e/o il Parte_3
Dott. , a rivalere la di tutte Controparte_5 Controparte_7 quelle somme che sarà eventualmente costretta ad esborsare sulla base del principio della solidarietà in forza dell'emittenda sentenza. In via estremamente subordinata, rigettare, in toto con qualsiasi motiva-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 30 zione l'atto di appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
poiché inammissibile, improponibile e totalmente infondato in Parte_5 fatto ed in diritto, confermando le statuizioni dell'impugnata sentenza e coerentemente in riforma della stessa, accogliere le conclusioni formulate dalla comparente. CP_7
Con condanna degli appellanti alle spese di questo grado di giudizio».
Conclusioni per la parte appellante incidentale : Parte_3
«voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Preliminarmente autorizzare la chiamata in giudizio della , CP_8 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bolo- gna Via Stalingrado n.45 quale società di assicurazione per la responsabili- tà professionale del Dott. disponendo il differimento del- Parte_3 la prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentirne la cita- zione in giudizio. Nel merito rigettare l'appello così come proposto dai Sigg.ri Parte_6
e contro l'impugnata sentenza ed, in parziale riforma
[...] Parte_2 della stessa, rigettare e/o con qualsiasi statuizione, dichiarare prive di pregio le domande proposte dal Dott. nei confronti del Controparte_5
Dott. e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_3 quest'ultimo in ipotesi di soccombenza del nel giudizio pro- CP_5 mosso ai suoi danni dagli appellanti principali. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio;
Con riserva espressa d'articolare ogni e più opportuno mezzo istruttorio nei termini di rito, anche alla luce del comportamento processuale di tutte le controparti.».
Conclusioni per la parte appellata Controparte_3
«voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo rejects adversis in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 434 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per le motivazioni sopra dedotte, rigettare appello proposto dagli appellanti e e, per l'effetto confer- Parte_1 Parte_2 mare integralmente la sentenza n. 5028/16 resa dal Tribunale Civile di Pa- lermo;
in subordine liquidare i danni effettivamente subiti dall'appellante
[...]
direttamente riconducibili all'operato della Parte_7 CP_1
, non addebitabili all'appellante stesso, escludendo il risarci-
[...] mento di quei danni, secondo l'art. 1227, 2 comma c.c., che esso appellan- te avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 30 In via di regresso e surroga graduare le colpe dei corresponsabili determi- nandone le rispettive gravità nonché l'entità delle conseguenze che ne so- no derivate precisando ai fini della ripartizione interna del peso del risar- cimento fra gli stessi, l'obbligo di ciascuno. Condannare pertanto i debitori a rimborsare alla concludente quanto la stessa, in via solidale, nei limiti della garanzia assicurativa avrà pagato in più all'assicurato, o direttamente nei confronti del terzo danneggiato
[...]
, rispetto all'entità delle conseguenze riferibili al grado di Parte_8 colpa dell'assicurato medesimo. In ogni caso, a norma dell'articolo 1910 c.c., disporre la ripartizione pro- porzionale degli obblighi assicurativi della concludente e dell'altro assicu- ratore in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Per il caso di pagamento dell'intero debito risarcito dell'attore Parte_1
da parte della concludente, a norma dell'u.c. dell'art. 1910 c. c.,
[...] dichiarare il diritto di regresso di quest'ultima nei confronti dell'altro assi- curatore. Con vittoria di spese».
Conclusioni per la parte appellata : Controparte_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: in accoglimento dell'interposta impugnazione incidentale, ed in riforma della impugnata pronuncia, escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla in relazione ai fatti di causa, con- TR dannando, per l'effetto, alla restituzione, in loro favore, della Parte_2 somma (€ 5.000,00) a quest'ultima corrisposta in esecuzione della sen- tenza di primo grado a titolo di ristoro del danno non patrimoniale dalla medesima asseritamente patito, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
indi, condannare gli originari attori ovvero il procuratore antistatario alla restituzione, in favore degli odierni comparenti, dell'importo di € 1.910,74, corrisposto in esecuzione della richiamata pronuncia, a titolo di rifusione delle spese legali, oltre interessi dalla data di esborso al soddi- sfo;
in subordine, rigettare, integralmente, le domande proposte con il conte- stato atto di appello, siccome del tutto illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di acco- glimento del proposto gravame principale, escludere qualsivoglia statui- zione di condanna degli siccome garanti della Controparte_2 soltanto per il risarcimento del danno TR
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 30 asseritamente patito da in relazione ai fatti di causa, laddo- Parte_2 ve i motivi di impugnazione principale attengono ai capi della pronuncia unicamente afferenti le pretese risarcitorie di , rispet- Parte_1 to ai quali difetta di legittimazione ed interesse ad impugna- Parte_2 re. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi di giudizio.».
Conclusioni per la parte appellata Controparte_4
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'azione e dello ius postulandi, così giudicare: in via principale, respingere il proposto appello, nonché ogni avversa do- manda e pretesa comunque avanzata nei confronti della appellata dedu- cente siccome inammissibile e, comunque, del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ac- coglimento, ancorchè parziale, dell'avverso gravame, e tenuto nel debito conto l'importo risarcitorio già liquidato alle parti appellanti, determinare e liquidare l'eventuale maggior risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto an che quantum debeatur, con conseguente declaratoria di operatività della garanzia assicurativa nei limiti ed alle condizioni tutte previste in po- lizza, con particolare riguardo al massimale;
in ogni caso, assegnare alla concludente appellata il favore delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 21/06/2011 e conve- Parte_1 Parte_2 nivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la ON
e le
[...] Controparte_5 TR0 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in con- seguenza dell'intervento di colonscopia cui il era stato sottopo- Parte_1 sto in data 30/03/2009 presso la di Palermo. TR
2. Con comparsa del 28/12/2011, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a
[...] chiamare in giudizio e la compagnia assicuratrice Parte_3 [...]
per essere da quest'ultima manlevata nell'ipotesi in cui fosse CP_2 stata pronunciata una sentenza di condanna in suo pregiudizio, e si oppo- neva, nel merito, all'accoglimento della domanda.
3. Parimenti si costituiva in giudizio con comparsa del 19/12/2011, la
[...] eccependo il difetto di legittimazione attiva degli TR1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 30 attori nei propri confronti e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della do- manda.
4. si costituiva con comparsa del 29/12/2011 chie- Controparte_5 dendo, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
e la al fine di essere da quest'ultima CP_12 Controparte_4 manlevato nell'ipotesi di condanna e si opponeva, nel merito, all'accoglimento della domanda spiegata da parte attrice.
5. A seguito di rituale chiamata di terzo, si costituivano in giudizio sia la
, con comparsa del 18/04/2012, che la Controparte_2 TR3
con comparsa depositata il 09/05/2012, le quali chiedevano il ri-
[...] getto della pretesa attorea ed eccepivano, in subordine l'inoperatività del- la polizza assicurativa chiedendo il rigetto delle domande di garanza svolte nei loro confronti ed, in via ulteriormente gradata, di limitare il risarci- mento nei limiti del massimale di polizza previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun convenuto .
6. Si costituiva, infine, con comparsa del 18/04/2012, Parte_3 chiedendo, preliminarmente, la propria estromissione dal giudizio e nel merito il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori.
7. Il giudizio veniva istruito con l'espletamento di prova orale e consulen- za tecnica d'ufficio e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Palermo con sentenza n. 5028/2016 dei 03/08-13/10/2016, definendo il giudizio, emet- teva le seguenti statuizioni:
a) condannava la TR TR4
[...
e , in solido tra loro, a risarcire all'attore Parte_3 [...]
i danni patiti liquidati in euro 43.300,00, oltre in- Parte_8 teressi al saggio legale;
b) condannava la TR TR4
[...
e , in solido tra loro, a risarcire all'attrice Parte_3 Pt_2
i danni patiti liquidati in euro 15.000,00, oltre interessi al
[...] saggio legale;
CP_ c) condannava la TR CP_5
[...
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le Parte_3 spese del giudizio;
d) poneva definitivamente a carico di TR
e , in misura paritaria,
[...] Controparte_5 Parte_3 le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio; e) condannava la a tenere indenne la Controparte_3 CP_1 [...] dal pagamento delle somme di cui ai capi a), Parte_9
c) e d) del dispositivo della sentenza e condannava, in via di re-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 30 gresso, i terzi corresponsabili alla refusione in suo favore di quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla propria quota;
f) condannava la of a tenere indenne Controparte_2 CP_2 la dal pagamento delle somme di TR cui ai capi b), c) e d) della sentenza;
g) condannava la a tenere indenne Controparte_4
dal pagamento delle somme di cui ai capi a), Controparte_5
b), c) e d) della sentenza;
h) condannava la e Controparte_3 Controparte_2
a rifondere alla le spese
[...] TR del giudizio;
i) condannava la a rifondere a Controparte_4 [...]
le spese del giudizio. Parte_10
8. Con citazione del 10/01/2017, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale ri- forma della stessa, previa rinnovazione della CTU, la condanna degli ap- pellati al pagamento di un maggiore importo a titolo di risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali patiti.
9. Nel presente giudizio si sono costituiti:
• con comparsa del 23/02/2017 la la quale TR si è opposta all'accoglimento dell'appello e ha chiesto, in via inci- dentale, il rigetto della pretesa risarcitoria originariamente avanza- ta dagli attori, nonché in subordine di limitare il risarcimento alla sola parte imputabile all'attività svolta dal personale sanitario all'interno della clinica e, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di condanna, l'autorizzazione a proporre azione di rivalsa nei con- fronti del e del;
CP_5 PT
• con comparsa del 10/04/2017, il quale ha chie- Parte_3 sto, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la per essere da questa manlevata in caso di con- Controparte_8 danna pronunciata in suo pregiudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello nonché, in via incidentale, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dal;
CP_5
• con comparsa del 10/04/2017, la la Controparte_4 quale si è opposta all'accoglimento dell'appello chiedendo in su- bordine che fosse dichiarata l'operatività della garanzia assicurati- va nei limiti del massimale di polizza;
• con comparsa del 07/04/2017, i of che hanno chie- CP_2 CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 30 sto il rigetto dell'appello, ed in via incidentale, in riforma della sen- tenza impugnata, il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, ovvero in via subordinata che fosse esclusa qualsivoglia sta- tuizione di condanna per risarcimento del danno riferibile a Pt_2
la quale difetta di legittimazione ed interesse ad impugnare;
[...]
• con comparsa del 26/04/2017, la la quale ha Controparte_3 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e nel me- rito la sua infondatezza;
in via subordinata ha, altresì, chiesto di graduare le colpe dei corresponsabili condannandoli a rimborsare ad essa concludente l'eventuale eccedenza pagata.
10. , benchè correttamente evocato in giudizio, non ha Controparte_5 provveduto a costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
11. Il giudizio è stato istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e le par- ti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2024 e la causa è stata, conseguen- temente, assunta in decisione con ordinanza del 18/11/2024, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della appellata per Controparte_3 violazione degli art. 434, 342 e 348 bis c.p.c.
13. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
14. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 30 compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
15. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
16. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
17. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che gli odierni appellanti hanno, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e hanno, per altro verso, illustrato compiuta- mente le motivazioni in base alle quali ritengono che le stesse siano cen- surabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
18. L'esame dell'appello principale e degli appelli incidentali richiede una breve analisi circa la natura della responsabilità della struttura e dell'operatore sanitario, così come ricostruita dalla giurisprudenza in epo- ca anteriore ai recenti interventi legislativi in materia, non applicabili alla presente fattispecie, poiché relativa a fatti verificatisi nel 2009.
19. La responsabilità della struttura sanitaria può trovare fonte sia nell'art. 1228 c.c., in forza dell'inadempimento della prestazione eseguita dal medico, che nell'art. 1218 c.c., in ragione dell'inadempimento delle prestazioni di cui la stessa struttura è titolare.
20. Infatti, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità,
l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza di tipo sanitario-ospedaliera importa la conclusione di un contratto atipico sinallagmatico di prestazione d'opera, ossia del c.d. contratto di spedalità. Sulla base di tale contratto, la struttura sanitaria, a fronte del pagamento di un corrispettivo ad opera del paziente, è tenuta ad una prestazione complessa, la quale non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 30 e chirurgiche, estendendosi alla predisposizione di strumentazioni idonee agli scopi curativi, alla gestione del personale medico e paramedico, alla manutenzione dei macchinari e dei locali della struttura, nonché alle pre- stazioni lato sensu alberghiere.
21. Diversamente, l'obbligazione del sanitario non trova la propria fonte in un contratto, bensì nel c.d. “contatto sociale”; infatti, come chiarito dal- la Cassazione nella sentenza n. 8826/2007 «la responsabilità contrattuale del medico è giustificata dal contatto sociale che intercorre con il paziente;
nel contatto sociale è, infatti, da ravvisarsi la fonte di un rapporto che quanto al contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professio- nale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad es- sa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garan- tire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della prestazione medica conseguente- mente da eseguirsi».
22. Inoltre, la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c. prescinde dallo status giuridico del sanitario in relazione alla struttura nella quale è eseguita la prestazione;
infatti, nel momento in cui lo stesso espleta la funzione all'interno dell'ente ospeda- liero, è considerato quale un ausiliario necessario indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Perché possano dirsi sussistenti i presupposti dell'art. 1228 cod. civ., la giurisprudenza ritiene sufficiente l'esistenza di un collegamento non occasionale tra la presta- zione da questi effettuata e l'organizzazione aziendale;
da ciò discende che tale responsabilità possa affermarsi anche qualora il soggetto che esegue la prestazione sanitaria sia un medico “di fiducia” del paziente, estraneo alla struttura.
23. Ancora, va precisato che parimenti irrilevante è la natura pubblicistica o privatistica dell'ente ospedaliero, trattandosi di violazioni che incidono sul bene salute.
24. Da siffatta qualificazione discendono conseguenze in punto di riparti- zione dell'onere probatorio: in ragione del principio di c.d. vicinanza della prova, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della preesistente patologia o nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, mentre a carico del sanitario, o della struttu- ra, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 30 eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile estraneo alla sfera di controllo dello stesso (c.d. caso fortuito), ovvero che l'inadempimento, pur esistente, non sia stato la causa del danno-evento (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
25. In ordine al nesso di causalità tra la condotta del medico ed il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che: «in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un al- tro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'inter- no della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non ap- paiano - ad una valutazione "ex ante” - del tutto inverosimili, ferma re- stando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamen- to del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vi- ge la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con ri- guardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ul- timo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.» (così Cass. civ. n. 16123/2010).
26. Ciò posto, si impone in via logicamente preliminare l'esame delle im- pugnazioni incidentali proposte dagli appellati TR
e , con cui viene
[...] Parte_3 Controparte_2 chiesta la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha po- sto a carico della predetta la responsabilità per i danni patiti CP_1 dagli appellanti.
27. I predetti appellati, con le rispettive impugnazioni incidentali, hanno contestato l'attribuzione a loro carico della responsabilità per la lesione riportata dall'odierno appellante , invocando una rivi- Parte_1 sitazione della valutazione del materiale probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e contestando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel medesimo grado di giudizio.
28. Sul punto è opportuno premettere che:
a. in data 26/03/2009, il veniva ricoverato, su richiesta del Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 30 dr. presso il reparto di oncologia della PT Parte_4
con la diagnosi di sospetto "morbo di Kaposi" per esegui-
[...] re degli accertamenti, tra cui la colonscopia;
b. il paziente veniva sottoposto ad una prima colonscopia in data 27/03/2009 in esito alla quale si evidenziava la presenza di un po- lipo sessile del sigma la cui asportazione, per scarsa pulizia intesti- nale, veniva differita al 30/03/2009; c. in data 30/03/2009 il paziente veniva sottoposto ad intervento di polipectomia e lo stesso veniva dimesso, dopo alcune ore;
d. in esito all'intervento, il accusava forti dolori in zona pel- Parte_1 vica accompagnati da febbre alta, al persistere dei quali lo stesso, in data 02/04/2009, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospe- dale Villa Sofia dove gli veniva diagnosticato un addome acuto per pelviperitonite da perforazione iatrogena del sigma retto;
e. il paziente veniva, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico di resezione segmentaria del sigma retto con creazione di ano pre- ternaturale e dimesso in data 09/04/2009; f. in data 17/09/2009, il veniva nuovamente ricoverato Parte_1 presso l'ospedale Villa Sofia per essere sottoposto ad intervento di ricanalizzazione rettale e veniva dimesso il successivo 03/10/2009; g. infine, in data 03/06/2010, veniva sottoposto sempre presso il predetto nosocomio ad intervento chirurgico di viscerolisi e plasti- ca con protesi, per periviscerite e laparocele mediano.
29. Sul punto, il Tribunale di Palermo pur avendo affermato che la lesione iatrogena verificatasi nel corso della polipectomia costituisce una compli- canza prevedibile, ma non sempre prevenibile in quanto la parete colica può reagire in maniera variabile alla corrente dell'elettrobisturi indotta per effettuare la resezione, ha, tuttavia, ritenuto che in ragione della na- tura dell'intervento, che non implicava la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, vi siano state condotte censurabili nella fase post operatoria a carico dei sanitari che ebbero in cura l'appellante, consistenti nell'omessa tempestiva diagnosi della complicanza verificasti e nella con- seguente procrastinazione dei necessari interventi correttivi.
30. In particolare, nel valorizzare gli esiti dell'interrogatorio formale reso dagli odierni appellanti, il Tribunale ha stigmatizzato, per un verso, il com- portamento tenuto dai sanitari della e dal dr. TR
i quali, interpellati telefonicamente dal , si erano limi- PT Parte_1 tati a tranquillizzarlo in ordine ai sintomi dallo stesso lamentati nell'immediatezza dell'intervento di colonscopia, così contribuendo a ri- tardare la diagnosi e ad aggravare il quadro clinico e anatomo chirurgico
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 30 del paziente, e per altro verso, il comportamento del dr. , che CP_5 materialmente aveva eseguito la colonscopia, per avere omesso di fornire al paziente adeguate informazioni sull'assistenza post-operatoria che, in- vece, ove correttamente fornite, si sarebbero rivelate decisive.
31. Alla luce di un riesame delle risultanze istruttorie compiuto su impulso degli appellanti, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre una rinno- vazione della consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti sono riepilogati nell'elaborato peritale a firma del dr. depositato in data Persona_1
04/12/2019 che ha consentito, preliminarmente, di accertare che la scelta di effettuare un intervento di colonscopia in relazione ad una diagnosi di sospetto “sarcoma di Kaposi”, è stata certamente corretta, così come cor- retta deve essere ritenuta la scelta dell'operatore di effettuare la rimozio- ne del polipo sessile mediante l'utilizzo di ansa diatermica con preventiva infiltrazione sottomucosa.
32. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, inoltre, riferito che, sebbene l'intervento di colonscopia sia annoverato tra quelli che rientrano nella routine medico-chirurgica, lo stesso può, tuttavia essere fonte di compli- canze, sia quando viene utilizzato con finalità diagnostiche che quando viene utilizzato con finalità terapeutico-chirurgiche, come nel caso di spe- cie.
33. In particolare, la complicanza della perforazione della parete intestina- le, quale quella verificatasi nel caso in esame, è dovuta a un danno termi- co conseguente all'uso dell'elettrobisturi, che si verifica con un'incidenza che risulta essere maggiore nel colon destro e in presenza di resezione di polipi sessili e i cui sintomi tipici sono costituiti da dolore addominale e febbre.
34. Il consulente dell'ufficio ha evidenziato che, nel caso che ci occupa, pur non essendo stato possibile precisare esattamente quando si sia pro- dotta la perforazione, deve comunque ritenersi che il quadro clinico della complicanza si sia manifestato già qualche ora dopo l'intervento, circo- stanza che risulta essere pienamente compatibile con la storia clinica di questo tipo di affezione e che si ricava sia da quanto riferito dal paziente circa il momento della comparsa del dolore addominale, sia dagli atti che attestano le buone condizioni cliniche dello stesso al momento delle di- missioni.
35. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, pertanto, sottolineato che, alla lu- ce della scarna documentazione concernente l'intervento, non è stato possibile precisare se vi siano stati errori di tecnica operatoria o comun- que carenze nella conduzione dell'intervento da parte dell'operatore ma
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 30 che, tuttavia, poiché la perforazione post-polipectomia è una complican- za ammessa, prevedibile ma non prevenibile, il paziente deve essere reso edotto del fatto che “se dopo la procedura compaiono segni quali dolore addominale intenso, febbre o perdite di sangue dal retto, questi deve co- municarli al più presto al relativo Servizio di Endoscopia, oppure recarsi ad un Pronto Soccorso, nel sospetto di una possibile complicanza”.
36. Pertanto, il CTU ha, conclusivamente, dedotto che la perforazione si è clinicamente manifestata a distanza di qualche ora dall'intervento, e che è possibile ravvisare profili di negligenza in capo al personale sanitario che ebbe in cura il relativamente alla gestione tecnica della fase po- Parte_1 stoperatoria, atteso che il ritardo diagnostico ha comportato la necessità di un più ampio intervento demolitivo laddove, invece, un intervento pre- coce, tempestivamente eseguito in concomitanza con la comparsa dei primi sintomi, avrebbe limitato sensibilmente l'incidenza delle successive complicanze.
37. A fronte di tali considerazioni, la ha allegato che il Controparte_3 consulente tecnico dell'ufficio avrebbe basato le proprie conclusioni in ordine alla negligenza dei sanitari che ebbero in cura il unica- Parte_1 mente sulle circostanze riferite dal paziente che, tuttavia, non avrebbero trovato riscontro documentale negli atti di causa e sono state contraddet- te dalla parte appellata. La predetta compagnia assicurativa contesta, inoltre, la quantificazione del danno biologico, evidenziando che i postumi residuati all'appellante sono sostanzialmente identici a quelli che si sa- rebbero avuti anche nell'ipotesi di un intervento tempestivamente esegui- to, atteso che gli esiti cicatriziali e il laparocele sono delle complicanze correlate alla perforazione subita che, in quanto tali, si sarebbero manife- state anche nell'ipotesi di una differente tempistica di intervento.
38. Anche la difesa del ha contestato le conclusioni cui è perve- PT nuto il CTU, evidenziando che non sarebbe ravvisabile alcun elemento di responsabilità da parte del predetto sanitario, il quale si era limitato a provvedere alle dimissioni del paziente, che si presentava asintomatico ed in buone condizioni, al termine di una procedura che era stata eseguita da altro operatore sanitario.
39. Con riferimento a tali rilievi, il consulente tecnico dell'ufficio ha evi- denziato che la tempestiva diagnosi di una condizione perforativa avrebbe reso possibile una riparazione mediante sutura, qualora la perforazione fosse stata di piccola entità o mediante una resezione limitata solo al trat- to perforato, traducendosi, dunque, in un intervento riparatore di natura certamente più contenuta e con una minore incidenza rispetto alle com-
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 30 plicanze che si sono manifestate nel tempo.
40. Con specifico riferimento poi alle note critiche depositate dalla difesa del ha evidenziato come, in caso di elementi contrastanti il CTU PT deve limitarsi ad avanzare delle ipotesi possibili circa il decorso degli ac- cadimenti, demandando al vaglio del Giudice l'attendibilità dei mezzi di prova assunti ed ha, pertanto, confermato le risultanze del proprio elabo- rato peritale.
41. Le considerazioni sin qui svolte e gli esiti dell'espletata CTU inducono questa Corte a ritenere pienamente condivisibili le conclusioni cui è per- venuto il Tribunale di Palermo, il quale non ha ravvisato alcuna condotta contraria ai canoni della perizia, prudenza e diligenza nell'operato dei sa- nitari che sottoposero l'odierno appellante ad intervento di polipectomia in data 30/03/2009, essendo stato ulteriormente confermato che, benché la prestazione sanitaria in commento avesse carattere routinario, l'evento peggiorativo che ne è derivato è da ascrivere al novero delle complicanze previste ma non prevenibili.
42. La sentenza oggetto di impugnazione va, analogamente, confermata nella parte in cui ha, invece, ravvisato una responsabilità in capo ai sanita- ri che ebbero a seguire il paziente nel suo decorso post-operatorio.
43. Risulta, infatti, accertato che subito dopo la conclusione dell'intervento di polipectomia, il venne dimesso dai sanitari di Parte_1 turno con l'unica prescrizione di una terapia domiciliare con interferone.
44. Risulta del pari accertato che già a distanza di poche ore dall'intervento si siano manifestati i primi sintomi di un quadro clinico si- gnificativo, che ove tempestivamente monitorati, avrebbero potuto far presagire la presenza di una lesione del sigma.
45. Come ampiamente chiarito dal consulente tecnico dell'ufficio, infatti, considerata la possibilità che in esito ad un intervento di polipectomia, seppur correttamente eseguito, possano insorgere complicanze ritenute dalla scienza medica non eliminabili, sarebbe stato rispondente alle legis artis disporre un attento monitoraggio del paziente nella fase post opera- toria mediante un adeguato follow up che prevedesse un controllo ospe- daliero, quanto meno, nelle 24h successive all'intervento al fine di scon- giurare la presenza di eventuali lesioni, specie ove si consideri che proprio la perforazione della parete intestinale è stata indicata dal C.T.U. tra le complicanze che più comunemente si verificano in occasione della rese- zione di polipi sessili, come quello asportato al . Parte_1
46. Deve dunque ritenersi che, sul punto, sia ravvisabile una responsabili-
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 30 tà a carico del chirurgo che ebbe ad effettuare l'intervento di polipecto- mia il cui comportamento non appare rispondente alla buona pratica me- dica avendo lo stesso omesso di predisporre adeguati controlli volti ad ac- certare il verificarsi di eventuali complicanze e, nell'ipotesi di esito infau- sto dell'intervento, a porre in essere tempestivamente eventuali procedu- re correttive, anche in considerazione del rapido evolversi della compli- canza verso esiti peggiorativi.
47. Nel caso di specie, invece, non risulta che il abbia ricevuto Parte_1 da parte del , ossia da parte del sanitario che effettuò mate- CP_5 rialmente la colonscopia, nessuna indicazione in ordine alla tempestiva segnalazione di eventuali sintomi che si sarebbero potuti manifestare in fase post operatoria, né tantomeno risulta agli atti di causa che al pazien- te sia stata prescritta una visita di controllo da effettuare entro 24 ore dall'intervento, al fine di monitorare le sue condizioni di salute ed esclu- dere il verificarsi di possibili complicanze.
48. La casa di cura appellata, al riguardo, rileva che nel modulo di consen- so informato alla colonscopia con polipectomia sottoscritto dal Parte_1 in data 27/3/2009 sarebbe stata indicata la possibilità della complicanza in questione e sarebbe stata indicata la condotta da seguire, con la specifica- zione che in caso fosse stato avvertito del dolore addominale o fosse stata notata l'emissione di feci nere o con sangue, si sarebbe dovuto mettere immediatamente in contatto con il servizio di endoscopia.
49. Il documento in questione, tuttavia, risulta non ben leggibile per la scarsa qualità grafica, come sottolineato anche dal CTU prof. Persona_1 nella relazione in atti. A ciò deve aggiungersi che la predetta indicazione, contenuta in un documento sottoscritto dal paziente tre giorni prima del trattamento chirurgico non può ritenersi idonea a dimostrare l'assolvimento dei doveri di trattamento post-operatorio, innanzitutto CP_ perché la di cura appellata non ha dimostrato di aver dato adeguata spiegazione al paziente delle cautele da adottare, con una terminologia comprensibile e adeguata al suo effettivo livello di competenze.
50. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena cono- scenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conse- guenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico e che la qualità del paziente incide sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggetti-
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 30 vo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (così Cass., n. 23328 del 2019).
51. Nel caso in esame, la segnalazione al paziente dell'eventuale sintoma- tologia sospetta avrebbe dovuto essere effettuata non già prima del trat- tamento, ma semmai in sede di dimissioni, e non solo mediante l'avvertimento di riferire eventuali sintomi, ma, soprattutto, mediante la fissazione di una apposita visita di controllo a breve distanza.
52. Peraltro, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, le eventua- li carenze della documentazione medica o della cartella clinica che non consentano di accertare l'esatto adempimento della prestazione da parte del sanitario, non possono ridondare a carico della parte danneggiata, bensì del medico debitore chiamato a dimostrare l'assenza di colpa nella propria condotta.
53. A ciò deve aggiungersi che la ha affermato TR
l'imputabilità al solo dell'accaduto, rilevando che il paziente PT avrebbe informato solo quest'ultimo della sintomatologia, mentre non avrebbe preso contatti con la struttura sanitaria o con il reparto di endo- scopia.
54. Tali circostanze non risultano provate, non potendo assumere effica- cia probatoria dirimente gli esiti dell'interrogatorio formale del Parte_1
e della assunti nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi rite- Pt_2 nere che le dichiarazioni rese dalle predette parti non possono rivestire alcuna efficacia probatoria in quanto aventi ad oggetto dichiarazioni favo- revoli alle stesse parti che le hanno rese.
55. Ed invero, come è noto, l'interrogatorio formale è un mezzo diret- to a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (cf. Cass. n. 4865 del 2001 e n. 295 del 1987).
56. Gli appellanti, in sede di interrogatorio formale, hanno riferito:
a) che la sintomatologia algica, consistente in dolori addominali, si sarebbe manifestata già subito dopo l'intervento: b) che poche ore dopo le dimissioni, una volta tornati a casa, si sa- rebbe manifestata anche la febbre;
c) di aver informato di ciò il , il quale si sarebbe limitato a PT prescrivere l'assunzione di antipiretici;
d) di essersi recati il giorno dopo presso la Clinica Macchiarella, e che il , senza effettuare alcuna visita, avrebbe prescritto PT
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 30 l'assunzione di farmaci antinfiammatori di tipo FANS.
57. La prima delle predette circostanze risulta, tuttavia, smentita dalla re- lazione di dimissioni del 30/3/2009 della , che TR non menziona alcuna sintomatologia algica. Le ulteriori dichiarazioni sono state rese nell'ambito di interrogatori formali resi da parti portatrici di un conflitto di interessi con la parte che lo ha deferito e le dichiarazioni rese dagli appellanti, quand'anche venissero comunque ritenute avere un valo- re indiziario, risultano in ogni caso prive di alcun riscontro e del tutto con- tradette dalla controparte.
58. Alla luce degli elementi sopra riferiti questa Corte ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta al , non potendosi ritenere PT compiutamente dimostrato che questi sia stato effettivamente avvisato della sintomatologia sopravvenuta all'intervento di polipectomia, né che abbia, conseguentemente, sottovalutato tale sintomatologia. Dal com- pendio probatorio in atti, può ritenersi provato esclusivamente che il Co- lombo, specializzato in oncologia, abbia formulato il sospetto diagnostico e prescritto l'esame poi materialmente eseguito dal ed effet- CP_5 tuò le dimissioni del paziente, che si presentava asintomatico ed in buone condizioni, al termine di una procedura che era stata eseguita da altro operatore sanitario.
59. Deve ritenersi, infatti, che l'obbligo informativo circa i possibili sintomi da monitorare e l'obbligo di prevedere una visita di controllo entro le 24 ore dall'esecuzione dell'intervento spettassero al , in quanto CP_5 operatore specializzato che aveva materialmente eseguito la procedura di colonscopia con polipectomia, il quale, per la sua competenza professio- nale specifica, avrebbe potuto e dovuto valutare la possibilità di una com- plicanza che, seppur non prevenibile, rimaneva comunque prevedibile e avrebbe dovuto segnalare a chi si sarebbe occupato delle dimissioni del paziente tutte le cautele necessarie per accertarla e trattarla tempestiva- mente.
60. Le considerazioni sin qui svolte conducono, in ogni caso, a confermare la pronuncia appellata nella parte in cui ha attribuito la responsabilità so- lidale per l'accaduto alla casa di cura appellata, che deve ritenersi respon- sabile per l'operato di tutti i sanitari alle sue dipendenze e che in quanto tale risponde delle omissioni da questi poste in essere.
61. Alla luce di ciò, in accoglimento l'appello incidentale proposto dall'appellato , la sentenza impugnata deve essere rifor- Parte_3 mata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del medesimo, mentre va confermata nella parte in cui ha ravvi-
Corte di Appello di Palermo pag. 19 di 30 sato la responsabilità solidale del chirurgo operatore, Controparte_5
e della struttura sanitaria, TR
62. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, va pre- messo, innanzitutto, che gli odierni appellanti non contestano la pronun- cia impugnata nella parte in cui questa ha liquidato in favore della Pt_2 un importo a titolo di cd. “danno riflesso” pari ad euro 15.000,00 di talché il relativo capo del provvedimento impugnato deve ritenersi passato in autorità di cosa giudicata, in virtù della formazione del c.d. giudicato in- terno.
63. Ciò posto, secondo la prospettazione degli odierni appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel limitare la quantificazione del danno biologico residuato al alla sola quota del maggior danno patito, non con- Parte_1 siderando che le conseguenze dannose allo stesso occorse sono diretta conseguenza della lesione iatrogena verificatasi durante l'intervento di co- lonscopia per colpa ed imprudenza dei sanitari che lo ebbero in cura.
64. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti chiedono la ride- terminazione del danno biologico patito dal ad una misura non Parte_1 inferiore al 35% rilevando che il Tribunale di Palermo avrebbe basato la propria decisione sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, inficiata da vistose lacune ed incon- gruenze in conseguenza delle quali era stata sottostimata la misura del danno patito dall'appellante.
65. Evidenziano che il primo giudice, pur riconoscendo il comportamento negligente ed imperito dei sanitari che ebbero in cura il , avreb- Parte_1 be condiviso gli esiti della ctu che quantificavano un danno biologico limi- tato alla sola quota del maggior danno patito, ovvero di quel danno con- seguente alla mancata diagnosi della complicanza intervenuta durante l'intervento di colonscopia che, invece, ove tempestivamente accertata, avrebbe potuto essere riparata con un rapido intervento correttivo.
66. Con contrapposti motivi di impugnazione incidentale, la
[...]
e gli altri appellanti incidentali hanno contestato la ri- TR sarcibilità del danno, giacché questo si sarebbe comunque verificato, atte- sa la natura non prevenibile della complicanza in questione.
67. L'accertamento del danno imputabile agli odierni appellati ha formato oggetto di appositi accertamenti demandati nel presente grado di giudizio al CTU prof. , al fine di procedere a individuare il decorso cau- Persona_1 sale alternativo, ipotizzabile nel caso in cui non vi fosse stato un ritardo nella diagnosi della complicanza perforativa, e comparare tale decorso con quello cui è stato effettivamente sottoposto l'appellante Parte_8
Corte di Appello di Palermo pag. 20 di 30 , che ebbe a subire resezione segmentaria del sigma retto con Pt_8 creazione di ano preternaturale, quindi un nuovo intervento di ricanaliz- zazione rettale e, a causa di complicanze sopravvenute, un ulteriore inter- vento chirurgico di viscerolisi e plastica con protesi, per periviscerite e la- parocele mediano.
68. Il consulente nominato da questa Corte, rispondendo a specifiche obiezioni sollevate al riguardo dal C.T.P. degli appellati, prof.ssa Per_2
, ha precisato che il ritardo diagnostico nel riconoscimento del
[...] quadro perforativo ha causato un ritardo nel trattamento riparativo, che ha comportato la necessità di un ampio intervento demolitivo e più inva- sivo per il paziente. Il riconoscimento precoce della condizione perforati- va, al contrario, avrebbe potuto richiedere un trattamento chirurgico con sutura solo della perforazione, se di piccola entità, o una resezione limita- ta al solo tratto perforato, con conseguente minore estensione dell'intervento riparatore, e ciò avrebbe consentito di evitare le compli- canze che si sono manifestate anche nel tempo, ossia una maggiore estensione della resezione, l'applicazione di un neostoma a livello addo- minale e con apprezzabile probabilità anche il laparocele.
69. Il consulente tecnico dell'ufficio, pertanto, ha proceduto a valutare le conseguenze dannose del ritardo diagnostico, tenendo conto dei maggiori esiti funzionali e anatomici del trattamento chirurgico riparativo cui si è sottoposto il , rispetto a quelli che sarebbero comunque conse- Parte_1 guiti ad un trattamento condotto precocemente, e ha valutato complessi- vamente tali esiti in una inabilità temporanea assoluta stimata pari a gior- ni 30, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, una inabi- lità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni 60, nonché una invalidità residua permanente pari al 20%.
70. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, vale ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 2408 del 2011) ha, fra i vari aspetti, evidenziato an- che quello della uniformità di liquidazione, onde evitare che situazione so- stanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti;
per questo ha, proprio con la sentenza appena richiamata e per le ragioni ivi spiegate, indicato – in difetto di apposita normativa di riferimento – le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano per la stima del danno alla per- sona, quali parametri di riferimento per una liquidazione che, pur restan- do equitativa, consenta sia di predeterminare i valori, sia di rendere omo- genee le varie decisioni per casi del tutto simili.
Corte di Appello di Palermo pag. 21 di 30 71. La Corte di Cassazione (Cass. n. 2167 del 2016) ha pure evidenziato che “diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimonia- le il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003). Va- lutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione eco- nomica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente so- ciale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del 2011). Subordinata alla dimo- strata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr. Cass. n. 15478 del 2014) e alla circostanza dell'impossibi- lità o estrema difficoltà (v. Cass., n. 12613 del 2010) di prova nel suo pre- ciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'in- dividuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assol- vimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., n. 11368 del 2010, Cass. n. 10957 del 2010, Cass., n. 25820 del 2009 e, da ultimo, Cass., n. 23425 del 2014), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del ca- so concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del dan- no alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
72. Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uni- formità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tra- dursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti per- sonalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., n. 8828 del 2003). Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natu- ra o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ri- storo deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 cit., Cass., n. 7740 del 2007 e, nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., n. 9231 del 2013).
73. Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità danno conto di una circostanza: la tabella milanese non è 'il' parametro di riferimento unico, nel senso che è ben possibile distaccarsene, in misura inferiore o superiore, purché siano tenute in adeguata considerazione le circostanze del caso concreto, e il ristoro risulti rispetto ad esse congruo e adeguata-
Corte di Appello di Palermo pag. 22 di 30 mente satisfattivo.
74. E ciò con riguardo a tutti gli aspetti del 'danno alla persona', ivi com- presi i riflessi 'esistenziali', ovvero alla incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso: difatti “la natura unitaria ed onnicomprensi- va del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attri- buire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. … Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno bio- logico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto inte- riore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad in- cidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. n. 9196 del 2018), da considerare non come voce a sé ma come indice per la ulteriore personalizzazione del ristoro, in modo da ricom- prendervi ogni aspetto, ivi compresa appunto la sofferenza interiore, inte- sa come danno morale.
75. Alla luce dei criteri di valutazione sin qui illustrati, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, pari a 42 anni, applican- do le tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024 l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale va quantificato nella seguente misura:
Danno biologico permanente 20% € 82.382,00
Personalizzazione del risarcimento conse-
€ 8.238,20 guente al danno da cenestesi lavorativa (10%)
Invalidità temporanea assoluta (30 gg) € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg) € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg) € 1.725,00
Spese mediche € 1.847,00
TOTALE € 100.229,70
76. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del
Corte di Appello di Palermo pag. 23 di 30 tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liqui- dazione.
77. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo attuale del risarcimento dovuto € 100.229,70
Importo devalutato alla data del verificarsi del
€ 75.247,52 danno
Interessi € 20.400,98
TOTALE RISARCIMENTO € 120.630,68
78. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano il provvedimento impugnato per l'omessa liquidazione del danno patrimo- niale subito dal stante la riduzione della propria capacità lavora- Parte_1 tiva conseguente al danno subito.
79. Il motivo di appello non può trovare accoglimento, dal momento che, già con il provvedimento impugnato e anche in questa sede, con l'accoglimento del motivo di impugnazione che precede, è stato ricono- sciuto in favore dell'appellante un danno da cenestesi lavorativa, ravvisa- bile ogni qual volta in esito all'evento lesivo il soggetto non subisce una contrazione del proprio reddito, ma è costretto a sopportare maggiori sforzi per lo svolgimento dell'attività lavorativa cui lo stesso già in prece- denza era dedito.
80. Si tratta, dunque, di una lesione del bene salute e che in quanto tale non dà luogo ad un autonomo risarcimento, ma rientra nella quantifica- zione operata a titolo di danno biologico, che è stato in questa sede per- sonalizzato mediante il riconoscimento di un aumento del 10% sull'ammontare standard del danno non patrimoniale.
81. Già il Tribunale di Palermo con motivazione coerente ed esente da vi- zi, che viene condivisa in questa sede da questa Corte, ha ritenuto che il non abbia fornito la prova né dell'incidenza che la lesione subita Parte_1 ha avuto sulla sua capacità lavorativa né tantomeno di una contrazione reddituale subita a seguito dell'evento lesivo non essendo stato possibile
Corte di Appello di Palermo pag. 24 di 30 accertare la differenza tra i redditi pregressi di cui l'appellante godeva e quelli percepiti dopo l'evento lesivo.
82. Come puntualmente ricostruito dalla sentenza impugnata, il compen- dio probatorio acquisito ha consentito solo di accertare che il , Parte_1 all'epoca dipendente come cuoco, ebbe dapprima ad assentarsi dal lavoro e poi a licenziarsi nel periodo in cui dovette sottoporsi agli interventi chi- rurgici precedentemente indicati, ma non è stata fornita alcuna prova dell'ammontare dei redditi precedentemente percepiti, né del fatto che dopo la guarigione l'appellante non abbia più ripreso la sua attività lavora- tiva presso altra sede lavorativa.
83. Dal materiale probatorio raccolto all'esito del giudizio di primo grado, può, dunque, solamente ricavarsi che l'espletamento dell'attività lavorati- va di cuoco già precedentemente svolta sia divenuta maggiormente gra- vosa, con conseguente riconoscimento del solo danno da cenestesi lavo- rativa, nei termini precedentemente illustrati.
84. Non può, del pari, trovare accoglimento l'ulteriore motivo di impugna- zione, con il quale gli appellanti lamentano la mancata liquidazione da parte del primo giudice delle spese mediche sostenute in esito all'occorso sinistro, giacché il Tribunale di Palermo ha specificamente indicato tale voce risarcitoria a pag. 14 dell'impugnata sentenza accertando un esborso a titolo di spese pari ad euro 1.847,00, ossia nella medesima misura indi- cata dagli stessi appellanti.
85. In ragione delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto dal va solo parzialmente accolto, con conseguente rigetto del con- Parte_1 trapposto appello incidentale proposto dalla TR
e quest'ultima società va condannata, in solido con
[...] CP_15
, al pagamento in favore dell'appellante della
[...] Parte_1 complessiva somma di euro 120.630,68.
86. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
87. Alla luce del rigetto del primo motivo di appello incidentale proposto dalla per i motivi già illustrati, va esami- TR nato il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la predetta casa di cura ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Paler- mo sulla domanda di rivalsa esercitata in via riconvenzionale nei confronti degli appellati e . Controparte_5 Parte_3
88. La domanda proposta nei confronti dell'appellato Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 25 di 30 non può trovare accoglimento, alla luce del rigetto della domanda risarci- toria proposta nei suoi confronti dagli appellanti, per le considerazioni già svolte ai punti da 46 a 58 del presente provvedimento.
89. Ciò posto va precisato, innanzitutto, che il presente giudizio ha ad og- getto fatti che esulano dall'applicazione della normativa sopravvenuta in tema di rivalsa, introdotta dalla L. n. 24 del 2017, riferendosi all'esecuzione di un intervento chirurgico effettuato nel 2008.
90. Al riguardo deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28987 del 2019, secondo cui, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario nei rapporti tra essi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal program- ma condiviso di tutela della salute, cui la struttura risulti essersi obbligata.
91. Nel caso in esame, stante l'assoluta assenza di elementi tali da poter consentire di affermare che l'errore commesso dal configuri CP_5 una ipotesi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggetti- vamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, la domanda proposta va accolta nei limiti del 50% della somma che la sarà eventualmente tenuta a sborsare TR in favore degli appellanti.
92. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto, pertanto, la sentenza impugnata va riformata con l'accertamento del diritto della di essere rimborsata da parte di TR [...]
in via di regresso di quanto eventualmente versato in ecce- CP_5 denza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessivamente do- vuto.
93. Va, poi, rilevato che la compagnia di assicurazioni Controparte_3
nella propria comparsa di risposta ha:
[...]
a) eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta risarcitoria proposta dall'appellata , per- Parte_2 ché formulata per la prima volta al di fuori del periodo di copertu- ra della garanzia assicurativa;
b) insistito nella domanda di regresso proposta nei confronti degli al- tri corresponsabili in solido;
c) chiesto l'accertamento del proprio diritto di regresso contro l'altra compagnia di assicurazione “ ” Controparte_2 per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute
Corte di Appello di Palermo pag. 26 di 30 secondo i rispettivi contratti
94. Le eccezioni e richieste in questione non risultano correlate ad alcun appello incidentale, dal momento che la non ha pro- Controparte_3 posto alcun appello incidentale né formalizzato alcuna richiesta di riforma del provvedimento impugnato.
95. Va rilevato, peraltro, che la predetta parte appellata trascura di consi- derare che le domande di garanzia proposte dalla Parte_11 nei confronti delle due compagnie di assicurazioni chiamate in
[...] causa avevano oggetto differente, dal momento che nei confronti della la casa di cura ha chiesto di essere garantita dalle Controparte_3 domande proposte nei suoi confronti dal , mentre nei confronti Parte_1 della of ha chiesto di essere garantita dalle Controparte_2 CP_2 domande proposte nei suoi confronti dalla . Coerentemente rispetto Pt_2
a ciò, la sentenza impugnata ha condannato la a te- Controparte_3 nere indenne la dal pagamento delle TR somme dovute in favore del solo . Parte_1
96. La medesima parte trascura, inoltre, di considerare che la domanda di regresso è stata già accolta dal Tribunale di Palermo che, con il provvedi- mento impugnato, ha espressamente condannato, in via di regresso, i ter- zi corresponsabili alla refusione in suo favore di quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla propria quota.
97. Va, infine, rilevato che la compagnia di assicurazioni
[...]
nella propria comparsa di risposta ha chiesto in via su- TR6 bordinata che venga dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti del massimale di polizza.
98. Anche tale richiesta non risulta correlata ad alcun appello incidentale, dal momento che la predetta società non ha proposto alcun appello inci- dentale né formalizzato alcuna richiesta di riforma del provvedimento im- pugnato, di tal che va ritenuta inammissibile.
99. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, riassuntivamente:
- va parzialmente accolto l'appello principale, con la rideterminazio- ne della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;
- va accolto integralmente l'appello incidentale proposto da PT
, mediante il rigetto delle domande risarcitorie proposte
[...] nei suoi confronti;
- va accolto il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla dovendosi dichiarare il diritto del- TR la medesima società di essere rimborsata da parte di Parte_10
Corte di Appello di Palermo pag. 27 di 30 in via di regresso di quanto eventualmente versato in ec- Parte_4 cedenza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessi- vamente dovuto.
100. Le spese seguono la soccombenza, di tal che:
- gli appellati , TR Controparte_5
e vanno con- Controparte_3 Controparte_4 dannati a rimborsare agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate, in applicazione dei parametri pre- visti dal D.M. n. 55 del 2014 in euro 7.200,00 (di cui euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introduttiva, euro 2.190 per fase istrutto- ria ed euro 2.560 per fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- gli appellanti e vanno condannati Parte_1 Parte_2 al rimborso in favore di delle spese di entrambi i Parte_3 gradi del presente giudizio, che vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in euro 7.070,00 per il giudizio di primo grado (così determinati: euro 1.280 per studio, euro 820 per fase introduttiva, euro 2.840 per fase istruttoria ed euro 2.130 per fase decisionale) e in euro 7.200,00 per il giudizio di appello (così determinati: euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introduttiva, euro 2.190 per fase istruttoria ed euro 2.560 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge;
101. Sussistono, invece, i presupposti per disporre l'integrale compensa- zione delle spese processuali del presente giudizio di appello nei rapporti tra tutte le restanti parti del giudizio;
102. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di appello vanno poste definitivamente a carico degli appellati
[...] CP_1
, e TR Controparte_5 Controparte_3
in solido fra loro, con conseguente con- Controparte_4 danna degli stessi a rimborsare agli appellanti le somme eventualmente a tale titolo versate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_6
e nei confronti di
[...] Parte_2 TR
Corte di Appello di Palermo pag. 28 di 30 , CP_1 Parte_3 Controparte_3 [...]
, e Controparte_2 Controparte_4 [...]
con citazione del 10/01/2017 ed in parziale riforma CP_5 della sentenza n. 5028/2016 pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 03/08-13/10/2026 all'esito del pro- cedimento iscritto al N.R.G. 9232/2016, condanna la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tem- TR pore e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellante , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, dell'importo di euro € 120.630,68, oltre interessi al saggio lega- le dalla data della presente decisione e sino all'effettivo pagamento;
• in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_18
con la comparsa di costituzione e risposta del 10/4/2017, e in
[...] parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte nei confronti del medesimo da e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione del 21/06/2011;
• in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...] con la comparsa di costituzione e ri- TR sposta del 23/02/2017, e in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto della predetta società di essere rimborsata da parte di in via di regresso di quanto eventualmente Controparte_5 versato in eccedenza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessivamente dovuto;
• in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellanti e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_18
le spese di entrambi i gradi del presente giudizio, che vengono
[...] liquidate in euro 7.070,00 per il giudizio di primo grado e in euro 7.200,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• condanna gli appellati TR [...]
, e Parte_10 Controparte_3 TR9
in solido fra loro, a rimborsare agli appellanti
[...] Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio, li-
[...] Parte_2 quidate in euro 7.200,00, oltre spese esenti in misura pari al contribu- to unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara integralmente compensate nei rapporti tra le restanti parti le spese del presente giudizio di appello;
• pone definitivamente a carico degli appellati ON
, e
[...] Controparte_5 Controparte_3 in solido fra loro, le spese della Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 29 di 30 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di appello e li condanna a rimborsare agli appellanti le somme eventualmente a tale titolo versate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 30 di 30
SENTENZA nella causa iscritta al n. 142 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
[...]
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 30/01/1967, e (C.F. , nata a [...]- Parte_2 C.F._2 lermo in data 24/10/1970, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Galioto (PEC: Email_1 appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del TR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Aricò (PEC: Email_2
(C.F. , nato a Palermo in [...] Parte_3 C.F._3
09/10/1963, con il patrocinio dell'avv. Rosario Di Salvo (PEC:
[...]
Email_3
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Santo Spagnolo (PEC: Email_4
appellati - appellanti incidentali
(C.F. , in persona del legale rap- Controparte_3 P.IVA_3 presentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Luisa De Giacomo (PEC: Email_5
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 30 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Piero Noda- ro (PEC: Email_6
appellati
(C.F. , nato a Palermo in [...]- Controparte_5 C.F._4 ta 18/12/1966 appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5028/2016 pronunciata dal Tribunale di Palermo in compo- sizione monocratica in data 03/08-13/10/2026 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 9232/2016;
OGGETTO: Responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«rejects adversis es, in accoglimento dei motivi di gravame di cui in narra- tiva, riformare la sentenza n. 5028/2016 del Tribunale di Palermo nella persona del giudice onorario dott. Giulio Corsini dei 03/08/2016- 13/10/2016 in riferimento ai motivi di appello sopra calendati che qui de- vono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, ritenendo e dichiarando che il danno causato dal comportamento negligente, imperito e impruden- te dei sanitari della ha prodotto un danno TR biologico in misura non inferiore al 35% o comunque maggiore del 10% e per l'effetto condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle relative differenze dovute con gli interessi e la rivalutazione moneta- ria;
condannare, altresì, tutti i convenuti in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non subito dagli odierni appellanti, per la riduzione della capacità lavorativa specifica del sig. , da quantifi- Parte_1 carsi sulla base dell'invalidità non inferiore al 35% o comunque maggiore del 10%, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione mo- netaria;
Condannare inoltre, i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese mediche sostenute dagli appellanti a seguito dell'evento lesivo nella misu- ra di euro 1.847,00 e di cui la sentenza di primo grado non ha tenuto con- to;
conseguentemente, ordinare la rinnovazione della CTU per tutti i motivi sopra specificati che qui devono intendersi integralmente ripetuti e tra- scritti;
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 30 condannare i convenuti, tutti in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sotto- scritto procuratore antistatario.»
Conclusioni per la parte appellante incidentale TR
[...]
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa, in riforma della denunciata sentenza Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza appellata n.5028/2016 dei 3 agosto – 13 ottobre 2016, resa inter partes dal Tribunale di Palermo –Sezione Prima Civile- Giudice dott. Corsi- ni, prima dell'udienza di comparizione innanzi l'adita Corte, convocando le parti per i relativi provvedimenti di rito. Nel merito, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui all'appello incidentale, l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo al personale, sanitario e non, della durante lo svolgimento dell'attività TR professionale espletata all'interno della predetta struttura sanitaria. Rigettare conseguentemente le domande risarcitorie avanzate dai Siggri
e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_4
poiché non dovute ed infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese del giudizio come per legge. In via subordinata, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui si do- vesse ritenere una qualche responsabilità dei Dott.ri e Controparte_5
, limitare il risarcimento reclamato dagli attori a quanto è Parte_3 stato provato sulla scorta della disposta C.T.U., riducendolo ulteriormente in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.. Porre a carico della , sempre in solido con i me- TR dici eventualmente ritenuti responsabili del danno lamentato dal
[...]
, la sola quota parte di risarcimento dei danni imputabile ad CP_6 eventuali azioni e/o omissioni del personale, sanitario e non, dipendente CP_ della di cure convenuta durante lo svolgimento dell'attività profes- sionale svolta all'interno della struttura sanitaria. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse ravvisare una responsabilità della anche dalla condotta tenu- TR ta dal Dott. e dal Dott. durante Controparte_5 Parte_3
l'esplicazione della propria attività professionale svolta privatamente e/o al di fuori dei locali della clinica, condannare il Dott. e/o il Parte_3
Dott. , a rivalere la di tutte Controparte_5 Controparte_7 quelle somme che sarà eventualmente costretta ad esborsare sulla base del principio della solidarietà in forza dell'emittenda sentenza. In via estremamente subordinata, rigettare, in toto con qualsiasi motiva-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 30 zione l'atto di appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
poiché inammissibile, improponibile e totalmente infondato in Parte_5 fatto ed in diritto, confermando le statuizioni dell'impugnata sentenza e coerentemente in riforma della stessa, accogliere le conclusioni formulate dalla comparente. CP_7
Con condanna degli appellanti alle spese di questo grado di giudizio».
Conclusioni per la parte appellante incidentale : Parte_3
«voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Preliminarmente autorizzare la chiamata in giudizio della , CP_8 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bolo- gna Via Stalingrado n.45 quale società di assicurazione per la responsabili- tà professionale del Dott. disponendo il differimento del- Parte_3 la prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentirne la cita- zione in giudizio. Nel merito rigettare l'appello così come proposto dai Sigg.ri Parte_6
e contro l'impugnata sentenza ed, in parziale riforma
[...] Parte_2 della stessa, rigettare e/o con qualsiasi statuizione, dichiarare prive di pregio le domande proposte dal Dott. nei confronti del Controparte_5
Dott. e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto da Parte_3 quest'ultimo in ipotesi di soccombenza del nel giudizio pro- CP_5 mosso ai suoi danni dagli appellanti principali. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio;
Con riserva espressa d'articolare ogni e più opportuno mezzo istruttorio nei termini di rito, anche alla luce del comportamento processuale di tutte le controparti.».
Conclusioni per la parte appellata Controparte_3
«voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo rejects adversis in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 434 e 348 bis c.p.c.; nel merito, per le motivazioni sopra dedotte, rigettare appello proposto dagli appellanti e e, per l'effetto confer- Parte_1 Parte_2 mare integralmente la sentenza n. 5028/16 resa dal Tribunale Civile di Pa- lermo;
in subordine liquidare i danni effettivamente subiti dall'appellante
[...]
direttamente riconducibili all'operato della Parte_7 CP_1
, non addebitabili all'appellante stesso, escludendo il risarci-
[...] mento di quei danni, secondo l'art. 1227, 2 comma c.c., che esso appellan- te avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 30 In via di regresso e surroga graduare le colpe dei corresponsabili determi- nandone le rispettive gravità nonché l'entità delle conseguenze che ne so- no derivate precisando ai fini della ripartizione interna del peso del risar- cimento fra gli stessi, l'obbligo di ciascuno. Condannare pertanto i debitori a rimborsare alla concludente quanto la stessa, in via solidale, nei limiti della garanzia assicurativa avrà pagato in più all'assicurato, o direttamente nei confronti del terzo danneggiato
[...]
, rispetto all'entità delle conseguenze riferibili al grado di Parte_8 colpa dell'assicurato medesimo. In ogni caso, a norma dell'articolo 1910 c.c., disporre la ripartizione pro- porzionale degli obblighi assicurativi della concludente e dell'altro assicu- ratore in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Per il caso di pagamento dell'intero debito risarcito dell'attore Parte_1
da parte della concludente, a norma dell'u.c. dell'art. 1910 c. c.,
[...] dichiarare il diritto di regresso di quest'ultima nei confronti dell'altro assi- curatore. Con vittoria di spese».
Conclusioni per la parte appellata : Controparte_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: in accoglimento dell'interposta impugnazione incidentale, ed in riforma della impugnata pronuncia, escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla in relazione ai fatti di causa, con- TR dannando, per l'effetto, alla restituzione, in loro favore, della Parte_2 somma (€ 5.000,00) a quest'ultima corrisposta in esecuzione della sen- tenza di primo grado a titolo di ristoro del danno non patrimoniale dalla medesima asseritamente patito, oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
indi, condannare gli originari attori ovvero il procuratore antistatario alla restituzione, in favore degli odierni comparenti, dell'importo di € 1.910,74, corrisposto in esecuzione della richiamata pronuncia, a titolo di rifusione delle spese legali, oltre interessi dalla data di esborso al soddi- sfo;
in subordine, rigettare, integralmente, le domande proposte con il conte- stato atto di appello, siccome del tutto illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di acco- glimento del proposto gravame principale, escludere qualsivoglia statui- zione di condanna degli siccome garanti della Controparte_2 soltanto per il risarcimento del danno TR
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 30 asseritamente patito da in relazione ai fatti di causa, laddo- Parte_2 ve i motivi di impugnazione principale attengono ai capi della pronuncia unicamente afferenti le pretese risarcitorie di , rispet- Parte_1 to ai quali difetta di legittimazione ed interesse ad impugna- Parte_2 re. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi di giudizio.».
Conclusioni per la parte appellata Controparte_4
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'azione e dello ius postulandi, così giudicare: in via principale, respingere il proposto appello, nonché ogni avversa do- manda e pretesa comunque avanzata nei confronti della appellata dedu- cente siccome inammissibile e, comunque, del tutto infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ac- coglimento, ancorchè parziale, dell'avverso gravame, e tenuto nel debito conto l'importo risarcitorio già liquidato alle parti appellanti, determinare e liquidare l'eventuale maggior risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto an che quantum debeatur, con conseguente declaratoria di operatività della garanzia assicurativa nei limiti ed alle condizioni tutte previste in po- lizza, con particolare riguardo al massimale;
in ogni caso, assegnare alla concludente appellata il favore delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 21/06/2011 e conve- Parte_1 Parte_2 nivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la ON
e le
[...] Controparte_5 TR0 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in con- seguenza dell'intervento di colonscopia cui il era stato sottopo- Parte_1 sto in data 30/03/2009 presso la di Palermo. TR
2. Con comparsa del 28/12/2011, si costituiva in giudizio la CP_1
la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a
[...] chiamare in giudizio e la compagnia assicuratrice Parte_3 [...]
per essere da quest'ultima manlevata nell'ipotesi in cui fosse CP_2 stata pronunciata una sentenza di condanna in suo pregiudizio, e si oppo- neva, nel merito, all'accoglimento della domanda.
3. Parimenti si costituiva in giudizio con comparsa del 19/12/2011, la
[...] eccependo il difetto di legittimazione attiva degli TR1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 30 attori nei propri confronti e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della do- manda.
4. si costituiva con comparsa del 29/12/2011 chie- Controparte_5 dendo, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
e la al fine di essere da quest'ultima CP_12 Controparte_4 manlevato nell'ipotesi di condanna e si opponeva, nel merito, all'accoglimento della domanda spiegata da parte attrice.
5. A seguito di rituale chiamata di terzo, si costituivano in giudizio sia la
, con comparsa del 18/04/2012, che la Controparte_2 TR3
con comparsa depositata il 09/05/2012, le quali chiedevano il ri-
[...] getto della pretesa attorea ed eccepivano, in subordine l'inoperatività del- la polizza assicurativa chiedendo il rigetto delle domande di garanza svolte nei loro confronti ed, in via ulteriormente gradata, di limitare il risarci- mento nei limiti del massimale di polizza previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun convenuto .
6. Si costituiva, infine, con comparsa del 18/04/2012, Parte_3 chiedendo, preliminarmente, la propria estromissione dal giudizio e nel merito il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori.
7. Il giudizio veniva istruito con l'espletamento di prova orale e consulen- za tecnica d'ufficio e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Palermo con sentenza n. 5028/2016 dei 03/08-13/10/2016, definendo il giudizio, emet- teva le seguenti statuizioni:
a) condannava la TR TR4
[...
e , in solido tra loro, a risarcire all'attore Parte_3 [...]
i danni patiti liquidati in euro 43.300,00, oltre in- Parte_8 teressi al saggio legale;
b) condannava la TR TR4
[...
e , in solido tra loro, a risarcire all'attrice Parte_3 Pt_2
i danni patiti liquidati in euro 15.000,00, oltre interessi al
[...] saggio legale;
CP_ c) condannava la TR CP_5
[...
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le Parte_3 spese del giudizio;
d) poneva definitivamente a carico di TR
e , in misura paritaria,
[...] Controparte_5 Parte_3 le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio; e) condannava la a tenere indenne la Controparte_3 CP_1 [...] dal pagamento delle somme di cui ai capi a), Parte_9
c) e d) del dispositivo della sentenza e condannava, in via di re-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 30 gresso, i terzi corresponsabili alla refusione in suo favore di quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla propria quota;
f) condannava la of a tenere indenne Controparte_2 CP_2 la dal pagamento delle somme di TR cui ai capi b), c) e d) della sentenza;
g) condannava la a tenere indenne Controparte_4
dal pagamento delle somme di cui ai capi a), Controparte_5
b), c) e d) della sentenza;
h) condannava la e Controparte_3 Controparte_2
a rifondere alla le spese
[...] TR del giudizio;
i) condannava la a rifondere a Controparte_4 [...]
le spese del giudizio. Parte_10
8. Con citazione del 10/01/2017, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale ri- forma della stessa, previa rinnovazione della CTU, la condanna degli ap- pellati al pagamento di un maggiore importo a titolo di risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali patiti.
9. Nel presente giudizio si sono costituiti:
• con comparsa del 23/02/2017 la la quale TR si è opposta all'accoglimento dell'appello e ha chiesto, in via inci- dentale, il rigetto della pretesa risarcitoria originariamente avanza- ta dagli attori, nonché in subordine di limitare il risarcimento alla sola parte imputabile all'attività svolta dal personale sanitario all'interno della clinica e, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di condanna, l'autorizzazione a proporre azione di rivalsa nei con- fronti del e del;
CP_5 PT
• con comparsa del 10/04/2017, il quale ha chie- Parte_3 sto, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la per essere da questa manlevata in caso di con- Controparte_8 danna pronunciata in suo pregiudizio e, nel merito, il rigetto dell'appello nonché, in via incidentale, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dal;
CP_5
• con comparsa del 10/04/2017, la la Controparte_4 quale si è opposta all'accoglimento dell'appello chiedendo in su- bordine che fosse dichiarata l'operatività della garanzia assicurati- va nei limiti del massimale di polizza;
• con comparsa del 07/04/2017, i of che hanno chie- CP_2 CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 30 sto il rigetto dell'appello, ed in via incidentale, in riforma della sen- tenza impugnata, il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, ovvero in via subordinata che fosse esclusa qualsivoglia sta- tuizione di condanna per risarcimento del danno riferibile a Pt_2
la quale difetta di legittimazione ed interesse ad impugnare;
[...]
• con comparsa del 26/04/2017, la la quale ha Controparte_3 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e nel me- rito la sua infondatezza;
in via subordinata ha, altresì, chiesto di graduare le colpe dei corresponsabili condannandoli a rimborsare ad essa concludente l'eventuale eccedenza pagata.
10. , benchè correttamente evocato in giudizio, non ha Controparte_5 provveduto a costituirsi e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
11. Il giudizio è stato istruito a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e le par- ti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06/11/2024 e la causa è stata, conseguen- temente, assunta in decisione con ordinanza del 18/11/2024, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della appellata per Controparte_3 violazione degli art. 434, 342 e 348 bis c.p.c.
13. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
14. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 30 compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
15. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
16. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
17. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che gli odierni appellanti hanno, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e hanno, per altro verso, illustrato compiuta- mente le motivazioni in base alle quali ritengono che le stesse siano cen- surabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
18. L'esame dell'appello principale e degli appelli incidentali richiede una breve analisi circa la natura della responsabilità della struttura e dell'operatore sanitario, così come ricostruita dalla giurisprudenza in epo- ca anteriore ai recenti interventi legislativi in materia, non applicabili alla presente fattispecie, poiché relativa a fatti verificatisi nel 2009.
19. La responsabilità della struttura sanitaria può trovare fonte sia nell'art. 1228 c.c., in forza dell'inadempimento della prestazione eseguita dal medico, che nell'art. 1218 c.c., in ragione dell'inadempimento delle prestazioni di cui la stessa struttura è titolare.
20. Infatti, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità,
l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza di tipo sanitario-ospedaliera importa la conclusione di un contratto atipico sinallagmatico di prestazione d'opera, ossia del c.d. contratto di spedalità. Sulla base di tale contratto, la struttura sanitaria, a fronte del pagamento di un corrispettivo ad opera del paziente, è tenuta ad una prestazione complessa, la quale non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 30 e chirurgiche, estendendosi alla predisposizione di strumentazioni idonee agli scopi curativi, alla gestione del personale medico e paramedico, alla manutenzione dei macchinari e dei locali della struttura, nonché alle pre- stazioni lato sensu alberghiere.
21. Diversamente, l'obbligazione del sanitario non trova la propria fonte in un contratto, bensì nel c.d. “contatto sociale”; infatti, come chiarito dal- la Cassazione nella sentenza n. 8826/2007 «la responsabilità contrattuale del medico è giustificata dal contatto sociale che intercorre con il paziente;
nel contatto sociale è, infatti, da ravvisarsi la fonte di un rapporto che quanto al contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera professio- nale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad es- sa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garan- tire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della prestazione medica conseguente- mente da eseguirsi».
22. Inoltre, la responsabilità della struttura sanitaria per il fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c. prescinde dallo status giuridico del sanitario in relazione alla struttura nella quale è eseguita la prestazione;
infatti, nel momento in cui lo stesso espleta la funzione all'interno dell'ente ospeda- liero, è considerato quale un ausiliario necessario indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Perché possano dirsi sussistenti i presupposti dell'art. 1228 cod. civ., la giurisprudenza ritiene sufficiente l'esistenza di un collegamento non occasionale tra la presta- zione da questi effettuata e l'organizzazione aziendale;
da ciò discende che tale responsabilità possa affermarsi anche qualora il soggetto che esegue la prestazione sanitaria sia un medico “di fiducia” del paziente, estraneo alla struttura.
23. Ancora, va precisato che parimenti irrilevante è la natura pubblicistica o privatistica dell'ente ospedaliero, trattandosi di violazioni che incidono sul bene salute.
24. Da siffatta qualificazione discendono conseguenze in punto di riparti- zione dell'onere probatorio: in ragione del principio di c.d. vicinanza della prova, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della preesistente patologia o nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, mentre a carico del sanitario, o della struttu- ra, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 30 eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile estraneo alla sfera di controllo dello stesso (c.d. caso fortuito), ovvero che l'inadempimento, pur esistente, non sia stato la causa del danno-evento (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
25. In ordine al nesso di causalità tra la condotta del medico ed il danno allegato dal paziente, i giudici di legittimità hanno affermato che: «in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un al- tro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'inter- no della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non ap- paiano - ad una valutazione "ex ante” - del tutto inverosimili, ferma re- stando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamen- to del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vi- ge la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con ri- guardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ul- timo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.» (così Cass. civ. n. 16123/2010).
26. Ciò posto, si impone in via logicamente preliminare l'esame delle im- pugnazioni incidentali proposte dagli appellati TR
e , con cui viene
[...] Parte_3 Controparte_2 chiesta la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui ha po- sto a carico della predetta la responsabilità per i danni patiti CP_1 dagli appellanti.
27. I predetti appellati, con le rispettive impugnazioni incidentali, hanno contestato l'attribuzione a loro carico della responsabilità per la lesione riportata dall'odierno appellante , invocando una rivi- Parte_1 sitazione della valutazione del materiale probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e contestando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel medesimo grado di giudizio.
28. Sul punto è opportuno premettere che:
a. in data 26/03/2009, il veniva ricoverato, su richiesta del Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 30 dr. presso il reparto di oncologia della PT Parte_4
con la diagnosi di sospetto "morbo di Kaposi" per esegui-
[...] re degli accertamenti, tra cui la colonscopia;
b. il paziente veniva sottoposto ad una prima colonscopia in data 27/03/2009 in esito alla quale si evidenziava la presenza di un po- lipo sessile del sigma la cui asportazione, per scarsa pulizia intesti- nale, veniva differita al 30/03/2009; c. in data 30/03/2009 il paziente veniva sottoposto ad intervento di polipectomia e lo stesso veniva dimesso, dopo alcune ore;
d. in esito all'intervento, il accusava forti dolori in zona pel- Parte_1 vica accompagnati da febbre alta, al persistere dei quali lo stesso, in data 02/04/2009, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospe- dale Villa Sofia dove gli veniva diagnosticato un addome acuto per pelviperitonite da perforazione iatrogena del sigma retto;
e. il paziente veniva, quindi, sottoposto ad intervento chirurgico di resezione segmentaria del sigma retto con creazione di ano pre- ternaturale e dimesso in data 09/04/2009; f. in data 17/09/2009, il veniva nuovamente ricoverato Parte_1 presso l'ospedale Villa Sofia per essere sottoposto ad intervento di ricanalizzazione rettale e veniva dimesso il successivo 03/10/2009; g. infine, in data 03/06/2010, veniva sottoposto sempre presso il predetto nosocomio ad intervento chirurgico di viscerolisi e plasti- ca con protesi, per periviscerite e laparocele mediano.
29. Sul punto, il Tribunale di Palermo pur avendo affermato che la lesione iatrogena verificatasi nel corso della polipectomia costituisce una compli- canza prevedibile, ma non sempre prevenibile in quanto la parete colica può reagire in maniera variabile alla corrente dell'elettrobisturi indotta per effettuare la resezione, ha, tuttavia, ritenuto che in ragione della na- tura dell'intervento, che non implicava la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, vi siano state condotte censurabili nella fase post operatoria a carico dei sanitari che ebbero in cura l'appellante, consistenti nell'omessa tempestiva diagnosi della complicanza verificasti e nella con- seguente procrastinazione dei necessari interventi correttivi.
30. In particolare, nel valorizzare gli esiti dell'interrogatorio formale reso dagli odierni appellanti, il Tribunale ha stigmatizzato, per un verso, il com- portamento tenuto dai sanitari della e dal dr. TR
i quali, interpellati telefonicamente dal , si erano limi- PT Parte_1 tati a tranquillizzarlo in ordine ai sintomi dallo stesso lamentati nell'immediatezza dell'intervento di colonscopia, così contribuendo a ri- tardare la diagnosi e ad aggravare il quadro clinico e anatomo chirurgico
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 30 del paziente, e per altro verso, il comportamento del dr. , che CP_5 materialmente aveva eseguito la colonscopia, per avere omesso di fornire al paziente adeguate informazioni sull'assistenza post-operatoria che, in- vece, ove correttamente fornite, si sarebbero rivelate decisive.
31. Alla luce di un riesame delle risultanze istruttorie compiuto su impulso degli appellanti, questa Corte ha ritenuto opportuno disporre una rinno- vazione della consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti sono riepilogati nell'elaborato peritale a firma del dr. depositato in data Persona_1
04/12/2019 che ha consentito, preliminarmente, di accertare che la scelta di effettuare un intervento di colonscopia in relazione ad una diagnosi di sospetto “sarcoma di Kaposi”, è stata certamente corretta, così come cor- retta deve essere ritenuta la scelta dell'operatore di effettuare la rimozio- ne del polipo sessile mediante l'utilizzo di ansa diatermica con preventiva infiltrazione sottomucosa.
32. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, inoltre, riferito che, sebbene l'intervento di colonscopia sia annoverato tra quelli che rientrano nella routine medico-chirurgica, lo stesso può, tuttavia essere fonte di compli- canze, sia quando viene utilizzato con finalità diagnostiche che quando viene utilizzato con finalità terapeutico-chirurgiche, come nel caso di spe- cie.
33. In particolare, la complicanza della perforazione della parete intestina- le, quale quella verificatasi nel caso in esame, è dovuta a un danno termi- co conseguente all'uso dell'elettrobisturi, che si verifica con un'incidenza che risulta essere maggiore nel colon destro e in presenza di resezione di polipi sessili e i cui sintomi tipici sono costituiti da dolore addominale e febbre.
34. Il consulente dell'ufficio ha evidenziato che, nel caso che ci occupa, pur non essendo stato possibile precisare esattamente quando si sia pro- dotta la perforazione, deve comunque ritenersi che il quadro clinico della complicanza si sia manifestato già qualche ora dopo l'intervento, circo- stanza che risulta essere pienamente compatibile con la storia clinica di questo tipo di affezione e che si ricava sia da quanto riferito dal paziente circa il momento della comparsa del dolore addominale, sia dagli atti che attestano le buone condizioni cliniche dello stesso al momento delle di- missioni.
35. Il consulente tecnico dell'ufficio ha, pertanto, sottolineato che, alla lu- ce della scarna documentazione concernente l'intervento, non è stato possibile precisare se vi siano stati errori di tecnica operatoria o comun- que carenze nella conduzione dell'intervento da parte dell'operatore ma
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 30 che, tuttavia, poiché la perforazione post-polipectomia è una complican- za ammessa, prevedibile ma non prevenibile, il paziente deve essere reso edotto del fatto che “se dopo la procedura compaiono segni quali dolore addominale intenso, febbre o perdite di sangue dal retto, questi deve co- municarli al più presto al relativo Servizio di Endoscopia, oppure recarsi ad un Pronto Soccorso, nel sospetto di una possibile complicanza”.
36. Pertanto, il CTU ha, conclusivamente, dedotto che la perforazione si è clinicamente manifestata a distanza di qualche ora dall'intervento, e che è possibile ravvisare profili di negligenza in capo al personale sanitario che ebbe in cura il relativamente alla gestione tecnica della fase po- Parte_1 stoperatoria, atteso che il ritardo diagnostico ha comportato la necessità di un più ampio intervento demolitivo laddove, invece, un intervento pre- coce, tempestivamente eseguito in concomitanza con la comparsa dei primi sintomi, avrebbe limitato sensibilmente l'incidenza delle successive complicanze.
37. A fronte di tali considerazioni, la ha allegato che il Controparte_3 consulente tecnico dell'ufficio avrebbe basato le proprie conclusioni in ordine alla negligenza dei sanitari che ebbero in cura il unica- Parte_1 mente sulle circostanze riferite dal paziente che, tuttavia, non avrebbero trovato riscontro documentale negli atti di causa e sono state contraddet- te dalla parte appellata. La predetta compagnia assicurativa contesta, inoltre, la quantificazione del danno biologico, evidenziando che i postumi residuati all'appellante sono sostanzialmente identici a quelli che si sa- rebbero avuti anche nell'ipotesi di un intervento tempestivamente esegui- to, atteso che gli esiti cicatriziali e il laparocele sono delle complicanze correlate alla perforazione subita che, in quanto tali, si sarebbero manife- state anche nell'ipotesi di una differente tempistica di intervento.
38. Anche la difesa del ha contestato le conclusioni cui è perve- PT nuto il CTU, evidenziando che non sarebbe ravvisabile alcun elemento di responsabilità da parte del predetto sanitario, il quale si era limitato a provvedere alle dimissioni del paziente, che si presentava asintomatico ed in buone condizioni, al termine di una procedura che era stata eseguita da altro operatore sanitario.
39. Con riferimento a tali rilievi, il consulente tecnico dell'ufficio ha evi- denziato che la tempestiva diagnosi di una condizione perforativa avrebbe reso possibile una riparazione mediante sutura, qualora la perforazione fosse stata di piccola entità o mediante una resezione limitata solo al trat- to perforato, traducendosi, dunque, in un intervento riparatore di natura certamente più contenuta e con una minore incidenza rispetto alle com-
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 30 plicanze che si sono manifestate nel tempo.
40. Con specifico riferimento poi alle note critiche depositate dalla difesa del ha evidenziato come, in caso di elementi contrastanti il CTU PT deve limitarsi ad avanzare delle ipotesi possibili circa il decorso degli ac- cadimenti, demandando al vaglio del Giudice l'attendibilità dei mezzi di prova assunti ed ha, pertanto, confermato le risultanze del proprio elabo- rato peritale.
41. Le considerazioni sin qui svolte e gli esiti dell'espletata CTU inducono questa Corte a ritenere pienamente condivisibili le conclusioni cui è per- venuto il Tribunale di Palermo, il quale non ha ravvisato alcuna condotta contraria ai canoni della perizia, prudenza e diligenza nell'operato dei sa- nitari che sottoposero l'odierno appellante ad intervento di polipectomia in data 30/03/2009, essendo stato ulteriormente confermato che, benché la prestazione sanitaria in commento avesse carattere routinario, l'evento peggiorativo che ne è derivato è da ascrivere al novero delle complicanze previste ma non prevenibili.
42. La sentenza oggetto di impugnazione va, analogamente, confermata nella parte in cui ha, invece, ravvisato una responsabilità in capo ai sanita- ri che ebbero a seguire il paziente nel suo decorso post-operatorio.
43. Risulta, infatti, accertato che subito dopo la conclusione dell'intervento di polipectomia, il venne dimesso dai sanitari di Parte_1 turno con l'unica prescrizione di una terapia domiciliare con interferone.
44. Risulta del pari accertato che già a distanza di poche ore dall'intervento si siano manifestati i primi sintomi di un quadro clinico si- gnificativo, che ove tempestivamente monitorati, avrebbero potuto far presagire la presenza di una lesione del sigma.
45. Come ampiamente chiarito dal consulente tecnico dell'ufficio, infatti, considerata la possibilità che in esito ad un intervento di polipectomia, seppur correttamente eseguito, possano insorgere complicanze ritenute dalla scienza medica non eliminabili, sarebbe stato rispondente alle legis artis disporre un attento monitoraggio del paziente nella fase post opera- toria mediante un adeguato follow up che prevedesse un controllo ospe- daliero, quanto meno, nelle 24h successive all'intervento al fine di scon- giurare la presenza di eventuali lesioni, specie ove si consideri che proprio la perforazione della parete intestinale è stata indicata dal C.T.U. tra le complicanze che più comunemente si verificano in occasione della rese- zione di polipi sessili, come quello asportato al . Parte_1
46. Deve dunque ritenersi che, sul punto, sia ravvisabile una responsabili-
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 30 tà a carico del chirurgo che ebbe ad effettuare l'intervento di polipecto- mia il cui comportamento non appare rispondente alla buona pratica me- dica avendo lo stesso omesso di predisporre adeguati controlli volti ad ac- certare il verificarsi di eventuali complicanze e, nell'ipotesi di esito infau- sto dell'intervento, a porre in essere tempestivamente eventuali procedu- re correttive, anche in considerazione del rapido evolversi della compli- canza verso esiti peggiorativi.
47. Nel caso di specie, invece, non risulta che il abbia ricevuto Parte_1 da parte del , ossia da parte del sanitario che effettuò mate- CP_5 rialmente la colonscopia, nessuna indicazione in ordine alla tempestiva segnalazione di eventuali sintomi che si sarebbero potuti manifestare in fase post operatoria, né tantomeno risulta agli atti di causa che al pazien- te sia stata prescritta una visita di controllo da effettuare entro 24 ore dall'intervento, al fine di monitorare le sue condizioni di salute ed esclu- dere il verificarsi di possibili complicanze.
48. La casa di cura appellata, al riguardo, rileva che nel modulo di consen- so informato alla colonscopia con polipectomia sottoscritto dal Parte_1 in data 27/3/2009 sarebbe stata indicata la possibilità della complicanza in questione e sarebbe stata indicata la condotta da seguire, con la specifica- zione che in caso fosse stato avvertito del dolore addominale o fosse stata notata l'emissione di feci nere o con sangue, si sarebbe dovuto mettere immediatamente in contatto con il servizio di endoscopia.
49. Il documento in questione, tuttavia, risulta non ben leggibile per la scarsa qualità grafica, come sottolineato anche dal CTU prof. Persona_1 nella relazione in atti. A ciò deve aggiungersi che la predetta indicazione, contenuta in un documento sottoscritto dal paziente tre giorni prima del trattamento chirurgico non può ritenersi idonea a dimostrare l'assolvimento dei doveri di trattamento post-operatorio, innanzitutto CP_ perché la di cura appellata non ha dimostrato di aver dato adeguata spiegazione al paziente delle cautele da adottare, con una terminologia comprensibile e adeguata al suo effettivo livello di competenze.
50. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena cono- scenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conse- guenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico e che la qualità del paziente incide sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggetti-
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 30 vo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (così Cass., n. 23328 del 2019).
51. Nel caso in esame, la segnalazione al paziente dell'eventuale sintoma- tologia sospetta avrebbe dovuto essere effettuata non già prima del trat- tamento, ma semmai in sede di dimissioni, e non solo mediante l'avvertimento di riferire eventuali sintomi, ma, soprattutto, mediante la fissazione di una apposita visita di controllo a breve distanza.
52. Peraltro, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, le eventua- li carenze della documentazione medica o della cartella clinica che non consentano di accertare l'esatto adempimento della prestazione da parte del sanitario, non possono ridondare a carico della parte danneggiata, bensì del medico debitore chiamato a dimostrare l'assenza di colpa nella propria condotta.
53. A ciò deve aggiungersi che la ha affermato TR
l'imputabilità al solo dell'accaduto, rilevando che il paziente PT avrebbe informato solo quest'ultimo della sintomatologia, mentre non avrebbe preso contatti con la struttura sanitaria o con il reparto di endo- scopia.
54. Tali circostanze non risultano provate, non potendo assumere effica- cia probatoria dirimente gli esiti dell'interrogatorio formale del Parte_1
e della assunti nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi rite- Pt_2 nere che le dichiarazioni rese dalle predette parti non possono rivestire alcuna efficacia probatoria in quanto aventi ad oggetto dichiarazioni favo- revoli alle stesse parti che le hanno rese.
55. Ed invero, come è noto, l'interrogatorio formale è un mezzo diret- to a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (cf. Cass. n. 4865 del 2001 e n. 295 del 1987).
56. Gli appellanti, in sede di interrogatorio formale, hanno riferito:
a) che la sintomatologia algica, consistente in dolori addominali, si sarebbe manifestata già subito dopo l'intervento: b) che poche ore dopo le dimissioni, una volta tornati a casa, si sa- rebbe manifestata anche la febbre;
c) di aver informato di ciò il , il quale si sarebbe limitato a PT prescrivere l'assunzione di antipiretici;
d) di essersi recati il giorno dopo presso la Clinica Macchiarella, e che il , senza effettuare alcuna visita, avrebbe prescritto PT
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 30 l'assunzione di farmaci antinfiammatori di tipo FANS.
57. La prima delle predette circostanze risulta, tuttavia, smentita dalla re- lazione di dimissioni del 30/3/2009 della , che TR non menziona alcuna sintomatologia algica. Le ulteriori dichiarazioni sono state rese nell'ambito di interrogatori formali resi da parti portatrici di un conflitto di interessi con la parte che lo ha deferito e le dichiarazioni rese dagli appellanti, quand'anche venissero comunque ritenute avere un valo- re indiziario, risultano in ogni caso prive di alcun riscontro e del tutto con- tradette dalla controparte.
58. Alla luce degli elementi sopra riferiti questa Corte ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta al , non potendosi ritenere PT compiutamente dimostrato che questi sia stato effettivamente avvisato della sintomatologia sopravvenuta all'intervento di polipectomia, né che abbia, conseguentemente, sottovalutato tale sintomatologia. Dal com- pendio probatorio in atti, può ritenersi provato esclusivamente che il Co- lombo, specializzato in oncologia, abbia formulato il sospetto diagnostico e prescritto l'esame poi materialmente eseguito dal ed effet- CP_5 tuò le dimissioni del paziente, che si presentava asintomatico ed in buone condizioni, al termine di una procedura che era stata eseguita da altro operatore sanitario.
59. Deve ritenersi, infatti, che l'obbligo informativo circa i possibili sintomi da monitorare e l'obbligo di prevedere una visita di controllo entro le 24 ore dall'esecuzione dell'intervento spettassero al , in quanto CP_5 operatore specializzato che aveva materialmente eseguito la procedura di colonscopia con polipectomia, il quale, per la sua competenza professio- nale specifica, avrebbe potuto e dovuto valutare la possibilità di una com- plicanza che, seppur non prevenibile, rimaneva comunque prevedibile e avrebbe dovuto segnalare a chi si sarebbe occupato delle dimissioni del paziente tutte le cautele necessarie per accertarla e trattarla tempestiva- mente.
60. Le considerazioni sin qui svolte conducono, in ogni caso, a confermare la pronuncia appellata nella parte in cui ha attribuito la responsabilità so- lidale per l'accaduto alla casa di cura appellata, che deve ritenersi respon- sabile per l'operato di tutti i sanitari alle sue dipendenze e che in quanto tale risponde delle omissioni da questi poste in essere.
61. Alla luce di ciò, in accoglimento l'appello incidentale proposto dall'appellato , la sentenza impugnata deve essere rifor- Parte_3 mata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del medesimo, mentre va confermata nella parte in cui ha ravvi-
Corte di Appello di Palermo pag. 19 di 30 sato la responsabilità solidale del chirurgo operatore, Controparte_5
e della struttura sanitaria, TR
62. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, va pre- messo, innanzitutto, che gli odierni appellanti non contestano la pronun- cia impugnata nella parte in cui questa ha liquidato in favore della Pt_2 un importo a titolo di cd. “danno riflesso” pari ad euro 15.000,00 di talché il relativo capo del provvedimento impugnato deve ritenersi passato in autorità di cosa giudicata, in virtù della formazione del c.d. giudicato in- terno.
63. Ciò posto, secondo la prospettazione degli odierni appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel limitare la quantificazione del danno biologico residuato al alla sola quota del maggior danno patito, non con- Parte_1 siderando che le conseguenze dannose allo stesso occorse sono diretta conseguenza della lesione iatrogena verificatasi durante l'intervento di co- lonscopia per colpa ed imprudenza dei sanitari che lo ebbero in cura.
64. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti chiedono la ride- terminazione del danno biologico patito dal ad una misura non Parte_1 inferiore al 35% rilevando che il Tribunale di Palermo avrebbe basato la propria decisione sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, inficiata da vistose lacune ed incon- gruenze in conseguenza delle quali era stata sottostimata la misura del danno patito dall'appellante.
65. Evidenziano che il primo giudice, pur riconoscendo il comportamento negligente ed imperito dei sanitari che ebbero in cura il , avreb- Parte_1 be condiviso gli esiti della ctu che quantificavano un danno biologico limi- tato alla sola quota del maggior danno patito, ovvero di quel danno con- seguente alla mancata diagnosi della complicanza intervenuta durante l'intervento di colonscopia che, invece, ove tempestivamente accertata, avrebbe potuto essere riparata con un rapido intervento correttivo.
66. Con contrapposti motivi di impugnazione incidentale, la
[...]
e gli altri appellanti incidentali hanno contestato la ri- TR sarcibilità del danno, giacché questo si sarebbe comunque verificato, atte- sa la natura non prevenibile della complicanza in questione.
67. L'accertamento del danno imputabile agli odierni appellati ha formato oggetto di appositi accertamenti demandati nel presente grado di giudizio al CTU prof. , al fine di procedere a individuare il decorso cau- Persona_1 sale alternativo, ipotizzabile nel caso in cui non vi fosse stato un ritardo nella diagnosi della complicanza perforativa, e comparare tale decorso con quello cui è stato effettivamente sottoposto l'appellante Parte_8
Corte di Appello di Palermo pag. 20 di 30 , che ebbe a subire resezione segmentaria del sigma retto con Pt_8 creazione di ano preternaturale, quindi un nuovo intervento di ricanaliz- zazione rettale e, a causa di complicanze sopravvenute, un ulteriore inter- vento chirurgico di viscerolisi e plastica con protesi, per periviscerite e la- parocele mediano.
68. Il consulente nominato da questa Corte, rispondendo a specifiche obiezioni sollevate al riguardo dal C.T.P. degli appellati, prof.ssa Per_2
, ha precisato che il ritardo diagnostico nel riconoscimento del
[...] quadro perforativo ha causato un ritardo nel trattamento riparativo, che ha comportato la necessità di un ampio intervento demolitivo e più inva- sivo per il paziente. Il riconoscimento precoce della condizione perforati- va, al contrario, avrebbe potuto richiedere un trattamento chirurgico con sutura solo della perforazione, se di piccola entità, o una resezione limita- ta al solo tratto perforato, con conseguente minore estensione dell'intervento riparatore, e ciò avrebbe consentito di evitare le compli- canze che si sono manifestate anche nel tempo, ossia una maggiore estensione della resezione, l'applicazione di un neostoma a livello addo- minale e con apprezzabile probabilità anche il laparocele.
69. Il consulente tecnico dell'ufficio, pertanto, ha proceduto a valutare le conseguenze dannose del ritardo diagnostico, tenendo conto dei maggiori esiti funzionali e anatomici del trattamento chirurgico riparativo cui si è sottoposto il , rispetto a quelli che sarebbero comunque conse- Parte_1 guiti ad un trattamento condotto precocemente, e ha valutato complessi- vamente tali esiti in una inabilità temporanea assoluta stimata pari a gior- ni 30, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, una inabi- lità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni 60, nonché una invalidità residua permanente pari al 20%.
70. In merito al risarcimento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno alla persona, vale ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità (cf. Cass. n. 2408 del 2011) ha, fra i vari aspetti, evidenziato an- che quello della uniformità di liquidazione, onde evitare che situazione so- stanzialmente analoghe possano essere oggetto di liquidazioni differenti;
per questo ha, proprio con la sentenza appena richiamata e per le ragioni ivi spiegate, indicato – in difetto di apposita normativa di riferimento – le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano per la stima del danno alla per- sona, quali parametri di riferimento per una liquidazione che, pur restan- do equitativa, consenta sia di predeterminare i valori, sia di rendere omo- genee le varie decisioni per casi del tutto simili.
Corte di Appello di Palermo pag. 21 di 30 71. La Corte di Cassazione (Cass. n. 2167 del 2016) ha pure evidenziato che “diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimonia- le il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008, Cass. n. 8828 del 2003). Va- lutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione eco- nomica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente so- ciale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., n. 12408 del 2011). Subordinata alla dimo- strata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr. Cass. n. 15478 del 2014) e alla circostanza dell'impossibi- lità o estrema difficoltà (v. Cass., n. 12613 del 2010) di prova nel suo pre- ciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'in- dividuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assol- vimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., n. 11368 del 2010, Cass. n. 10957 del 2010, Cass., n. 25820 del 2009 e, da ultimo, Cass., n. 23425 del 2014), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del ca- so concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del dan- no alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
72. Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uni- formità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tra- dursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti per- sonalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., n. 8828 del 2003). Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natu- ra o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006, Cass. n. 392 del 2007, Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo, il ri- storo deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008 cit., Cass., n. 7740 del 2007 e, nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., n. 9231 del 2013).
73. Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità danno conto di una circostanza: la tabella milanese non è 'il' parametro di riferimento unico, nel senso che è ben possibile distaccarsene, in misura inferiore o superiore, purché siano tenute in adeguata considerazione le circostanze del caso concreto, e il ristoro risulti rispetto ad esse congruo e adeguata-
Corte di Appello di Palermo pag. 22 di 30 mente satisfattivo.
74. E ciò con riguardo a tutti gli aspetti del 'danno alla persona', ivi com- presi i riflessi 'esistenziali', ovvero alla incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del soggetto leso: difatti “la natura unitaria ed onnicomprensi- va del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attri- buire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. … Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno bio- logico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto inte- riore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad in- cidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. n. 9196 del 2018), da considerare non come voce a sé ma come indice per la ulteriore personalizzazione del ristoro, in modo da ricom- prendervi ogni aspetto, ivi compresa appunto la sofferenza interiore, inte- sa come danno morale.
75. Alla luce dei criteri di valutazione sin qui illustrati, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, pari a 42 anni, applican- do le tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024 l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale va quantificato nella seguente misura:
Danno biologico permanente 20% € 82.382,00
Personalizzazione del risarcimento conse-
€ 8.238,20 guente al danno da cenestesi lavorativa (10%)
Invalidità temporanea assoluta (30 gg) € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg) € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg) € 1.725,00
Spese mediche € 1.847,00
TOTALE € 100.229,70
76. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del
Corte di Appello di Palermo pag. 23 di 30 tempo intervenuto tra il giorno del sinistro e il giorno della presente liqui- dazione.
77. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura:
Importo attuale del risarcimento dovuto € 100.229,70
Importo devalutato alla data del verificarsi del
€ 75.247,52 danno
Interessi € 20.400,98
TOTALE RISARCIMENTO € 120.630,68
78. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano il provvedimento impugnato per l'omessa liquidazione del danno patrimo- niale subito dal stante la riduzione della propria capacità lavora- Parte_1 tiva conseguente al danno subito.
79. Il motivo di appello non può trovare accoglimento, dal momento che, già con il provvedimento impugnato e anche in questa sede, con l'accoglimento del motivo di impugnazione che precede, è stato ricono- sciuto in favore dell'appellante un danno da cenestesi lavorativa, ravvisa- bile ogni qual volta in esito all'evento lesivo il soggetto non subisce una contrazione del proprio reddito, ma è costretto a sopportare maggiori sforzi per lo svolgimento dell'attività lavorativa cui lo stesso già in prece- denza era dedito.
80. Si tratta, dunque, di una lesione del bene salute e che in quanto tale non dà luogo ad un autonomo risarcimento, ma rientra nella quantifica- zione operata a titolo di danno biologico, che è stato in questa sede per- sonalizzato mediante il riconoscimento di un aumento del 10% sull'ammontare standard del danno non patrimoniale.
81. Già il Tribunale di Palermo con motivazione coerente ed esente da vi- zi, che viene condivisa in questa sede da questa Corte, ha ritenuto che il non abbia fornito la prova né dell'incidenza che la lesione subita Parte_1 ha avuto sulla sua capacità lavorativa né tantomeno di una contrazione reddituale subita a seguito dell'evento lesivo non essendo stato possibile
Corte di Appello di Palermo pag. 24 di 30 accertare la differenza tra i redditi pregressi di cui l'appellante godeva e quelli percepiti dopo l'evento lesivo.
82. Come puntualmente ricostruito dalla sentenza impugnata, il compen- dio probatorio acquisito ha consentito solo di accertare che il , Parte_1 all'epoca dipendente come cuoco, ebbe dapprima ad assentarsi dal lavoro e poi a licenziarsi nel periodo in cui dovette sottoporsi agli interventi chi- rurgici precedentemente indicati, ma non è stata fornita alcuna prova dell'ammontare dei redditi precedentemente percepiti, né del fatto che dopo la guarigione l'appellante non abbia più ripreso la sua attività lavora- tiva presso altra sede lavorativa.
83. Dal materiale probatorio raccolto all'esito del giudizio di primo grado, può, dunque, solamente ricavarsi che l'espletamento dell'attività lavorati- va di cuoco già precedentemente svolta sia divenuta maggiormente gra- vosa, con conseguente riconoscimento del solo danno da cenestesi lavo- rativa, nei termini precedentemente illustrati.
84. Non può, del pari, trovare accoglimento l'ulteriore motivo di impugna- zione, con il quale gli appellanti lamentano la mancata liquidazione da parte del primo giudice delle spese mediche sostenute in esito all'occorso sinistro, giacché il Tribunale di Palermo ha specificamente indicato tale voce risarcitoria a pag. 14 dell'impugnata sentenza accertando un esborso a titolo di spese pari ad euro 1.847,00, ossia nella medesima misura indi- cata dagli stessi appellanti.
85. In ragione delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto dal va solo parzialmente accolto, con conseguente rigetto del con- Parte_1 trapposto appello incidentale proposto dalla TR
e quest'ultima società va condannata, in solido con
[...] CP_15
, al pagamento in favore dell'appellante della
[...] Parte_1 complessiva somma di euro 120.630,68.
86. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
87. Alla luce del rigetto del primo motivo di appello incidentale proposto dalla per i motivi già illustrati, va esami- TR nato il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la predetta casa di cura ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Paler- mo sulla domanda di rivalsa esercitata in via riconvenzionale nei confronti degli appellati e . Controparte_5 Parte_3
88. La domanda proposta nei confronti dell'appellato Parte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 25 di 30 non può trovare accoglimento, alla luce del rigetto della domanda risarci- toria proposta nei suoi confronti dagli appellanti, per le considerazioni già svolte ai punti da 46 a 58 del presente provvedimento.
89. Ciò posto va precisato, innanzitutto, che il presente giudizio ha ad og- getto fatti che esulano dall'applicazione della normativa sopravvenuta in tema di rivalsa, introdotta dalla L. n. 24 del 2017, riferendosi all'esecuzione di un intervento chirurgico effettuato nel 2008.
90. Al riguardo deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28987 del 2019, secondo cui, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario nei rapporti tra essi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal program- ma condiviso di tutela della salute, cui la struttura risulti essersi obbligata.
91. Nel caso in esame, stante l'assoluta assenza di elementi tali da poter consentire di affermare che l'errore commesso dal configuri CP_5 una ipotesi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggetti- vamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute, la domanda proposta va accolta nei limiti del 50% della somma che la sarà eventualmente tenuta a sborsare TR in favore degli appellanti.
92. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto, pertanto, la sentenza impugnata va riformata con l'accertamento del diritto della di essere rimborsata da parte di TR [...]
in via di regresso di quanto eventualmente versato in ecce- CP_5 denza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessivamente do- vuto.
93. Va, poi, rilevato che la compagnia di assicurazioni Controparte_3
nella propria comparsa di risposta ha:
[...]
a) eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta risarcitoria proposta dall'appellata , per- Parte_2 ché formulata per la prima volta al di fuori del periodo di copertu- ra della garanzia assicurativa;
b) insistito nella domanda di regresso proposta nei confronti degli al- tri corresponsabili in solido;
c) chiesto l'accertamento del proprio diritto di regresso contro l'altra compagnia di assicurazione “ ” Controparte_2 per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute
Corte di Appello di Palermo pag. 26 di 30 secondo i rispettivi contratti
94. Le eccezioni e richieste in questione non risultano correlate ad alcun appello incidentale, dal momento che la non ha pro- Controparte_3 posto alcun appello incidentale né formalizzato alcuna richiesta di riforma del provvedimento impugnato.
95. Va rilevato, peraltro, che la predetta parte appellata trascura di consi- derare che le domande di garanzia proposte dalla Parte_11 nei confronti delle due compagnie di assicurazioni chiamate in
[...] causa avevano oggetto differente, dal momento che nei confronti della la casa di cura ha chiesto di essere garantita dalle Controparte_3 domande proposte nei suoi confronti dal , mentre nei confronti Parte_1 della of ha chiesto di essere garantita dalle Controparte_2 CP_2 domande proposte nei suoi confronti dalla . Coerentemente rispetto Pt_2
a ciò, la sentenza impugnata ha condannato la a te- Controparte_3 nere indenne la dal pagamento delle TR somme dovute in favore del solo . Parte_1
96. La medesima parte trascura, inoltre, di considerare che la domanda di regresso è stata già accolta dal Tribunale di Palermo che, con il provvedi- mento impugnato, ha espressamente condannato, in via di regresso, i ter- zi corresponsabili alla refusione in suo favore di quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto alla propria quota.
97. Va, infine, rilevato che la compagnia di assicurazioni
[...]
nella propria comparsa di risposta ha chiesto in via su- TR6 bordinata che venga dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti del massimale di polizza.
98. Anche tale richiesta non risulta correlata ad alcun appello incidentale, dal momento che la predetta società non ha proposto alcun appello inci- dentale né formalizzato alcuna richiesta di riforma del provvedimento im- pugnato, di tal che va ritenuta inammissibile.
99. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, riassuntivamente:
- va parzialmente accolto l'appello principale, con la rideterminazio- ne della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;
- va accolto integralmente l'appello incidentale proposto da PT
, mediante il rigetto delle domande risarcitorie proposte
[...] nei suoi confronti;
- va accolto il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla dovendosi dichiarare il diritto del- TR la medesima società di essere rimborsata da parte di Parte_10
Corte di Appello di Palermo pag. 27 di 30 in via di regresso di quanto eventualmente versato in ec- Parte_4 cedenza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessi- vamente dovuto.
100. Le spese seguono la soccombenza, di tal che:
- gli appellati , TR Controparte_5
e vanno con- Controparte_3 Controparte_4 dannati a rimborsare agli appellanti le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate, in applicazione dei parametri pre- visti dal D.M. n. 55 del 2014 in euro 7.200,00 (di cui euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introduttiva, euro 2.190 per fase istrutto- ria ed euro 2.560 per fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- gli appellanti e vanno condannati Parte_1 Parte_2 al rimborso in favore di delle spese di entrambi i Parte_3 gradi del presente giudizio, che vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in euro 7.070,00 per il giudizio di primo grado (così determinati: euro 1.280 per studio, euro 820 per fase introduttiva, euro 2.840 per fase istruttoria ed euro 2.130 per fase decisionale) e in euro 7.200,00 per il giudizio di appello (così determinati: euro 1.490 per studio, euro 960 per fase introduttiva, euro 2.190 per fase istruttoria ed euro 2.560 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge;
101. Sussistono, invece, i presupposti per disporre l'integrale compensa- zione delle spese processuali del presente giudizio di appello nei rapporti tra tutte le restanti parti del giudizio;
102. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di appello vanno poste definitivamente a carico degli appellati
[...] CP_1
, e TR Controparte_5 Controparte_3
in solido fra loro, con conseguente con- Controparte_4 danna degli stessi a rimborsare agli appellanti le somme eventualmente a tale titolo versate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_6
e nei confronti di
[...] Parte_2 TR
Corte di Appello di Palermo pag. 28 di 30 , CP_1 Parte_3 Controparte_3 [...]
, e Controparte_2 Controparte_4 [...]
con citazione del 10/01/2017 ed in parziale riforma CP_5 della sentenza n. 5028/2016 pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 03/08-13/10/2026 all'esito del pro- cedimento iscritto al N.R.G. 9232/2016, condanna la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tem- TR pore e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellante , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, dell'importo di euro € 120.630,68, oltre interessi al saggio lega- le dalla data della presente decisione e sino all'effettivo pagamento;
• in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_18
con la comparsa di costituzione e risposta del 10/4/2017, e in
[...] parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte nei confronti del medesimo da e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione del 21/06/2011;
• in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...] con la comparsa di costituzione e ri- TR sposta del 23/02/2017, e in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto della predetta società di essere rimborsata da parte di in via di regresso di quanto eventualmente Controparte_5 versato in eccedenza rispetto alla quota del 50% del risarcimento complessivamente dovuto;
• in parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellanti e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_18
le spese di entrambi i gradi del presente giudizio, che vengono
[...] liquidate in euro 7.070,00 per il giudizio di primo grado e in euro 7.200,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• condanna gli appellati TR [...]
, e Parte_10 Controparte_3 TR9
in solido fra loro, a rimborsare agli appellanti
[...] Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio, li-
[...] Parte_2 quidate in euro 7.200,00, oltre spese esenti in misura pari al contribu- to unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara integralmente compensate nei rapporti tra le restanti parti le spese del presente giudizio di appello;
• pone definitivamente a carico degli appellati ON
, e
[...] Controparte_5 Controparte_3 in solido fra loro, le spese della Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 29 di 30 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di appello e li condanna a rimborsare agli appellanti le somme eventualmente a tale titolo versate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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