Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3534 dell'anno 2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede legale in Roma in via Eufemiano n.8, quale mandataria dell (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano in via San Prospero n.4, rappresentata e difesa dall'avv.
Concetta Sorrentino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma in Largo Arrigo
VII n.4 ha eletto domicilio
-attrice-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in presso il proprio Controparte_1
ufficio legale alla via Sant'Anna II tronco Palazzo Tibi
-convenuta-
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
pagina 1 di 4
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e nei verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 09.11.2022 la società quale Parte_1
mandataria della conveniva in giudizio l per Pt_2 Parte_2 Controparte_3
sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 44.210,95 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, essendo cessionaria della società
la quale aveva eseguito nell'anno 2009 diverse prestazioni Controparte_2
specialistiche ambulatoriali e di laboratorio in regime di accreditamento con l'azienda sanitaria provinciale . Controparte_1
Si costituiva l' la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la Controparte_3
decadenza dalla azione per l'omessa circolarizzazione del credito nel termine perentorio fissato dall'art.16 septies della Legge n.215/2021 che prevede la obbligatorietà della circolarizzazione dei debiti commerciali pregressi;
deduceva, in ogni caso nel merito,
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, poiché il credito, per come portato dalle fatture indicate dalla società attrice era stato già interamente soddisfatto, per come attestato dai mandati di pagamento quietanzati n.1333 dell'08.04.2010 e n.1812 del
13.05.2010, evidenziando, ancora, che tali somme erano state corrisposte tempestivamente ed in data antecedente alla cessione dei crediti;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Autorizzata la società attrice a chiamare in causa la società cedente, a seguito delle difese svolte dall'azienda sanitaria, la società rimaneva Controparte_2
contumace.
pagina 2 di 4 In assenza di richieste istruttorie, all'udienza dell'11.06.2024 svoltasi mediante trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di successivi giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, va rilevato, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della ragione più liquida, che dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che tutte le fatture analiticamente indicate nell'atto di citazione e poste a base della pretesa creditoria vantata (n.2189/2009 di € 9.604,93; n 2198/2009 di € 4.188,91; n.2200/2009 di € 10.329,10; n.2195/2009 di € 4.834,82; n.2309/2009 di € 6.596,54; fattura n.2763/2009 di € 6731,41; fattura n.2769/2009 di € 3768,93) risultano essere state pagate tempestivamente e quietanzate con i mandati di pagamento n.1333 dell'08.04.2010 e n.1812 del 13.05.2010, ossia in data anteriore alla cessione dei predetti crediti maturati, a mezzo di un primo bonifico bancario sul conto corrente n.1176003 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di un secondo bonifico bancario sul conto corrente n.230 tratto sulla Banca Carime S.p.A., intestato al
[...]
Controparte_4
Restano assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società quale mandataria della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell' Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione Controparte_3
pagina 3 di 4 notificato il 09.11.2022, e con la chiamata in causa del terzo Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la società quale mandataria della Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore dell , delle spese processuali del presente Controparte_3
giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 05.01.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
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