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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3544 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San NN IU, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sini, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Antonio Tusacciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
In data 13/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni.
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed il sig. Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo.
2) Disporre che la casa coniugale di proprietà comune, sita in San NN IU via Sassari n. 11,
venga assegnata ad uso esclusivo e nella sua totalità e con gli arredi che la compongono alla sig.ra
Parte_1
3) Disporre che il sig. corrisponda alla moglie un assegno mensile, a titolo di Controparte_1
mantenimento non inferiore a €. 1.000,00 da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
2.07.1977, tra i sig.ri e ed il sig. e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Leini, Atto Nr. 10 – Parte II- Serie A, Anno 1977, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
in via preliminare:
1.modificare il provvedimento in data 1° luglio 2024 disponendo che l'assegno provvisorio di mantenimento venga quantificato in misura non superiore ad €. 200,00 mensili.
Nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi cambiamenti di indirizzo, rigettando la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e ponendo a carico della stessa l'addebito della separazione.
Per quanto attiene alla disponibilità dei beni:
a) disporre che la casa coniugale, di proprietà comune, ma di fatto realizzata a cura e spese esclusivamente del signor sita in San NN IU via Sassari n.11, venga assegnata ai CP_1
coniugi secondo le modalità indicate nel progetto di divisione predisposto dall'ing. , Persona_1
assegnando il piano terreno, con tutte le pertinenze esistenti, al signor e il piano primo Controparte_1
alla signora Parte_1
b) Disporre che i mobili esistenti nell'immobile sito in via Sassari n.11 di San NN IU,
vengano divisi tra le parti, assegnando a ciascuna parte, quote di eguale valore, tenendo presente che gran parte degli stessi sono stati costruiti personalmente dal signor CP_1
c) Assegnare al signor in via esclusiva, le attrezzature da lavoro esistenti nelle pertinenze CP_1
poste al piano terreno dell'immobile, essendo state le stesse acquistate ed utilizzate esclusivamente dal convenuto.
d) Assegnare in uso esclusivo al signor l'immobile di proprietà comune sito in San Controparte_1
NN IU, località Is Pusceddus.
e) Assegnare alla signora in uso esclusivo l'immobile di proprietà comune ubicato Parte_1
in Carloforte, disponendo che le spese necessarie per migliorarli e renderli agibili vengano sostenute a spese comuni.
f) Dare atto che la , pur sussistendo i presupposti per ottenere l'erogazione dell'assegno Pt_1
sociale, non ha provveduto a farne richiesta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 5 giugno 2024, la sig.ra ha Parte_1
domandato la pronuncia della separazione personale dal coniuge sig. con addebito a Controparte_1 carico di quest'ultimo, formulando contestualmente istanza di scioglimento del vincolo matrimoniale ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 2 luglio 1977, dal quale sono nati due CP_1
figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che in data 30 maggio 1980 i coniugi hanno acquistato un terreno edificabile nel Comune di
San NN IU, sul quale è stato costruito l'immobile adibito a casa familiare;
- che in data 31 dicembre 2015 il sig. ha acquistato un ulteriore terreno nello stesso CP_1
Comune, ove è stata edificata una seconda abitazione, attualmente da lui occupata;
- che il resistente ha acquistato in data 9 giugno 2005 un appartamento sito in Carloforte,
condotto in locazione sin dall'acquisto, percependone i canoni in via esclusiva;
- che la ricorrente è casalinga, mentre il resistente, già operaio, è attualmente pensionato e percepisce i canoni di locazione dell'immobile di Carloforte;
- che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento del resistente, il quale ha abbandonato la casa coniugale in modo repentino e definitivo, violando i doveri matrimoniali di coabitazione e assistenza morale e materiale, costringendo la ricorrente a rivolgersi ai figli per ottenere sostegno economico.
La ricorrente ha pertanto chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito,
l'assegnazione della casa familiare e la corresponsione, da parte del resistente, di un assegno mensile pari a euro 1.000 a titolo di mantenimento.
***
Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 30 giugno 2024, ha preliminarmente richiesto un termine per l'esame del fascicolo, deducendo di non aver potuto ritirare l'atto introduttivo prima dell'udienza, essendo lo stesso giacente presso l'Ufficio postale, nel merito ha dedotto:
- di essersi allontanato dalla casa familiare non volontariamente, ma a seguito di minacce ricevute dalla coniuge;
- di aver corrisposto alla stessa, da agosto 2023 a febbraio 2024, la somma di euro 500 mensili;
- che la ricorrente percepisce ulteriori redditi derivanti da locazioni immobiliari e da contributi
GSE per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico;
- che la ricorrente gli ha impedito l'accesso alle attrezzature da lavoro site nella casa familiare;
- che non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento,
potendo la ricorrente provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
***
All'udienza del 1 luglio 2024, le parti hanno reso dichiarazioni in merito alla situazione economica e abitativa. Il Giudice, preso atto della corresponsione spontanea da parte del resistente di euro 500
mensili, ha disposto il mantenimento provvisorio in pari misura.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025, il Giudice delegato ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare a fronte dell'assenza di figli minorenni o non autosufficienti.
***
All'udienza del 13 ottobre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze istruttorie emerge il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti, la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, non reiterata nel corso del procedimento e non riportata nelle conclusioni,
deve ritenersi rinunciata, mentre la domanda di addebito proposta dal resistente, non coltivata nel corso del giudizio ma riportata nelle conclusioni, deve essere rigettata in assenza di prova sui fatti che avrebbero reso la convivenza intollerabile.
Parimenti da rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare, nonché le ulteriori domande relative alla divisione tra le parti degli immobili di cui sono titolari: la prima, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, con conseguente applicazione delle regole dominicali,
le altre perché esulano dalla competenza del giudice della separazione.
Quanto ai profili economici, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di 1.000
euro mensili.
Parte resistente ha chiesto di limitare l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in misura non superiore a 200 euro mensili, potendo ella contare sul contributo GSE e sul reddito dalla locazione dell'appartamento sito al primo piano della casa familiare.
La domanda di mantenimento deve essere accolta nei limiti che seguono.
Quanto alla situazione economica e personale, la , che durante la vita coniugale non ha mai Pt_1
lavorato e che certamente non può inserirsi nel mondo del lavoro all'età di 71 anni, percepisce un rimborso per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico pari a circa 150 euro mensili
(550/600 euro ogni quattro mesi) – circostanza emersa dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti alla prima udienza – e potenzialmente può ricavare reddito dalla locazione dell'appartamento sito al primo piano della casa familiare. È infatti emerso dalle dichiarazioni di entrambi, che essi hanno nei mesi estivi concesso in locazione tale appartamento, attualmente nella disponibilità della Pt_2
Quest'ultima, sebbene abbia inizialmente negato tale circostanza, ha successivamente dichiarato al
Giudice non solo di averlo affittato in estate, benché solo nel mese di agosto, ma anche di essere stata contattata dall'inquilina dell'anno precedente che avrebbe voluto affittare la casa anche per l'estate successiva, aggiungendo di non essere ancora convinta se accettare o meno. Da ciò si evince la potenzialità dell'immobile di costituire una fonte di reddito.
La ricorrente, inoltre, non sostiene oneri abitativi, considerato che vive nella casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi.
Il resistente percepisce la pensione nella misura di 1.600 euro mensili ed è proprietario di un immobile in Carloforte che certamente costituisce una potenziale fonte di reddito. Invero il sentito dal CP_1
Giudice all'udienza del 29/10/2024, ha sostanzialmente smentito quanto riferito alla precedente udienza del 1/07/2024, ovvero di aver concesso detto immobile in comodato d'uso gratuito, e ha dichiarato di averlo affittato a terzi, seppur precisando che la casa è da ristrutturare e che i conduttori pagano le bollette e un piccolo canone. Inoltre, come la coniuge, non è gravato da oneri abitativi,
considerato che vive in un immobile sito in San NN IU di cui è proprietario.
Pertanto, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite e rilevato che entrambi i coniugi hanno disponibilità di beni immobili che costituiscono fonti di reddito attuali o potenziali, appare equo confermare l'importo provvisoriamente stabilito dal Giudice all'esito della prima udienza e per l'effetto porre in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1
coniuge con un assegno pari a 500 euro mensili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Monteleone di Puglia Parte_1
il 16/98/1954 e nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Leini in Controparte_1
data 2/07/1977, trascritto nel registro degli atti dello Stato civile di detto Comune al n. 10,
parte II, serie A, anno 1977), disponendo la trascrizione della sentenza a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile;
2. pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge Controparte_1 [...]
, mediante il versamento di un assegno mensile pari a 500,00 euro;
Pt_1
3. rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
4. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva;
5. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza. Così deciso in Cagliari in data 16/10/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 3544 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. ALESSANDRO SINI, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. ANTONIO TUSACCIU, Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti,
pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 10/02/2026, ore 10:30, davanti al giudice delegato dott.ssa Nicole Cefis, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito. Così deciso in Cagliari in data 16/10/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti