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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1328 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 12/12/1990,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1993, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Michela LETTIERI e Martina
SALMISTRARO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e in EG (VI) in data 7.7.2018, Parte_2 Parte_1
trascritto al n.5, Parte II, Serie A, nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune per l'anno 2018.
2) Ordinare al Comune di EG (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente.
4) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in EG (VI) in data 7/07/2018.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
300/2024 pubblicata in data 15/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
2 accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 300/2024 del
15/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in EG (VI) il 7/07/2018 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
3 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2018;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1328 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 12/12/1990,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
14/05/1993, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Michela LETTIERI e Martina
SALMISTRARO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori e in EG (VI) in data 7.7.2018, Parte_2 Parte_1
trascritto al n.5, Parte II, Serie A, nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune per l'anno 2018.
2) Ordinare al Comune di EG (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza economica e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente.
4) I ricorrenti dichiarano già di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in EG (VI) in data 7/07/2018.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
300/2024 pubblicata in data 15/07/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
2 accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 300/2024 del
15/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in EG (VI) il 7/07/2018 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto
3 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EG (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2018;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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