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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/09/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 742/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 11/07/2025 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(AP), in via Sardegna, n. 5, codice fiscale , e C.F._1 Parte_2
, nato a Kovin in [...] il [...], residente a [...]
[...]
(AP), in via San Serafino da Montegranaro, n. 35, codice fiscale
, entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Simona Podda del C.F._2
Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19/09/2025 ha espresso parere favorevole al ricorso OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla loro unione era nato, in data 18/07/2018 ad Ascoli Piceno, il figlio
[...]
, codice fiscale , minore di età; Per_1 C.F._3
- erano sorti contrasti che rendevano impossibile la convivenza more uxorio e, pertanto, essi avevano deciso di separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di stabilire, ove meglio creda, la propria residenza con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior Per_1
interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, educazione, e salute;
3) stabiliscono che la madre sarà il genitore collocatario presso l'abitazione della quale il figlio vivrà stabilmente, il minore soggiornerà presso l'abitazione del padre ogni fine settimana e anche durante la settimana, in giorni da stabilire di volta in volta, secondo i suoi impegni e compatibilmente con il lavoro del padre. La ripartizione di ferie e festività (pasquali, estive, invernali e ponti) seguirà il criterio dell'alternanza, sempre in modo rispettoso delle esigenze del minore e degli impegni dei genitori;
4) entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio minore in uguale misura, si prevede la corresponsione di un assegno mensile di integrazione di mantenimento pari ad euro 250,00 (duecentocinquantaeuro) da parte del padre nei confronti della madre in considerazione del fatto che il minore soggiornerà maggiormente nell'abitazione materna;
5) le spese straordinarie per il minore, previamente concordate, condivise e documentate (spese mediche, quali visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
spese scolastiche quali, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione;
spese per attività sportive;
spese per vacanze e quant'altro) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
6) il sig. , qualora si trovi, per motivi inerenti la sua famiglia Parte_2
d'origine, in Serbia, suo Paese di provenienza, delega la Sig.ra a Parte_1
sottoscrivere, ed esprimere il consenso anche per proprio conto, in tutti i documenti relativi all'iscrizione e alle attività scolastico-didattiche di , ad Persona_1
autorizzare trattamenti sanitari urgenti e non urgenti riguardanti il figlio minore, a richiedere e ritirare il passaporto, rinnovare il documento di identità del minore ed a prestare il consenso per ogni eventuale autorizzazione riguardante il figlio minore sino al compimento della maggiore età dello stesso.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra. Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 742/2025 V.G. promossa con ricorso depositato in data 11/07/2025 da
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(AP), in via Sardegna, n. 5, codice fiscale , e C.F._1 Parte_2
, nato a Kovin in [...] il [...], residente a [...]
[...]
(AP), in via San Serafino da Montegranaro, n. 35, codice fiscale
, entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Simona Podda del C.F._2
Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19/09/2025 ha espresso parere favorevole al ricorso OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla loro unione era nato, in data 18/07/2018 ad Ascoli Piceno, il figlio
[...]
, codice fiscale , minore di età; Per_1 C.F._3
- erano sorti contrasti che rendevano impossibile la convivenza more uxorio e, pertanto, essi avevano deciso di separarsi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con il figlio minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di stabilire, ove meglio creda, la propria residenza con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior Per_1
interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, educazione, e salute;
3) stabiliscono che la madre sarà il genitore collocatario presso l'abitazione della quale il figlio vivrà stabilmente, il minore soggiornerà presso l'abitazione del padre ogni fine settimana e anche durante la settimana, in giorni da stabilire di volta in volta, secondo i suoi impegni e compatibilmente con il lavoro del padre. La ripartizione di ferie e festività (pasquali, estive, invernali e ponti) seguirà il criterio dell'alternanza, sempre in modo rispettoso delle esigenze del minore e degli impegni dei genitori;
4) entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio minore in uguale misura, si prevede la corresponsione di un assegno mensile di integrazione di mantenimento pari ad euro 250,00 (duecentocinquantaeuro) da parte del padre nei confronti della madre in considerazione del fatto che il minore soggiornerà maggiormente nell'abitazione materna;
5) le spese straordinarie per il minore, previamente concordate, condivise e documentate (spese mediche, quali visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
spese scolastiche quali, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione;
spese per attività sportive;
spese per vacanze e quant'altro) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
6) il sig. , qualora si trovi, per motivi inerenti la sua famiglia Parte_2
d'origine, in Serbia, suo Paese di provenienza, delega la Sig.ra a Parte_1
sottoscrivere, ed esprimere il consenso anche per proprio conto, in tutti i documenti relativi all'iscrizione e alle attività scolastico-didattiche di , ad Persona_1
autorizzare trattamenti sanitari urgenti e non urgenti riguardanti il figlio minore, a richiedere e ritirare il passaporto, rinnovare il documento di identità del minore ed a prestare il consenso per ogni eventuale autorizzazione riguardante il figlio minore sino al compimento della maggiore età dello stesso.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 18/09/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nato il figlio minore di cui sopra. Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con il figlio, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi del figlio medesimo.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere affettivo che economico, di ciascuna delle parti con il figlio minore della coppia saranno regolamentati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi