Decreto presidenziale 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00548/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilia Pulcini, Giovanni Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Andrea Ciardo, Riccardo Schinina' e Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari dei seguenti provvedimenti:
- ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il S.U.A.P. del Comune di Carovigno ha dichiarato la decadenza del diritto della sig.ra-OMISSIS- ad esercitare l'attività di ristorazione in pretesa esecuzione della Informazione Interdittiva Antimafia emessa dal Prefetto di Brindisi prot. n. -OMISSIS-;
- Informazione Interdittiva Antimafia adottata dal Prefetto di Brindisi prot. n. -OMISSIS-, oltre atti consequenziali, presupposti e connessi, anche non conosciuti, ivi compresa per quanto possa occorrere la Relazione prefettizia allegata al D.P.R. 12 marzo 2021 nella sola parte in cui contiene un probabile riferimento alla posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to E. Pulcini, avv.to G. Francioso, e avv.to dello Stato S. Libertini;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso si rivela infondato, ove si tenga conto - da un lato - del rilievo che l'Informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di "cautela avanzata", a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere "più probabile che non" (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell'impresa destinataria (così, ex multis , Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284); e - dall'altro - che appaiono prive di pregio giuridico tutte le articolate censure formulate dalla ricorrente avverso i provvedimenti impugnati, in quanto: - non si ravvisa la denunciata violazione degli artt. 84 e 91 Decreto Legislativo n. 159/2011 perché le plurime circostanze dalle quali, nella specie, è stato desunto il concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa individuale della ricorrente rientrano tra quelle a tal fine previste dal legislatore (nel Codice antimafia) come intese dal diritto vivente; - l'art. 100 del Decreto Legislativo n. 159/2011 dispone l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo alla pronuncia di scioglimento di cui all'art. 143 T.U.E.L. n. 267/2000 a prescindere dal valore economico del contratto o della concessione; - non sussiste l'allegata illogicità e/o erroneità a carico della discrezionale valutazione (unitaria) operata dal Prefetto di Brindisi del complessivo quadro indiziario; - non si ravvisa la denunciata violazione dell'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento de quo per la presenza di una situazione di urgenza qualificata espressamente indicata dalla P.A., né la violazione dell'art. 94- bis del Decreto Legislativo n. 159/2011 per la motivata decisione prefettizia di insussistenza dei presupposti di legge (agevolazione occasionale) per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa recentemente introdotte dal legislatore; - alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi di Informativa interdittiva antimafia sopravvenuta sussiste, ai sensi dell'art. 94 del Decreto Legislativo n. 159/2011, l'obbligo assoluto dell'A.C. intimata di revocare le concessioni di suolo pubblico e di adottare il provvedimento di inibizione dell'attività oggetto di S.C.1.A. commerciale presentata dalla destinataria dell'Informazione (Consiglio di Stato, III Sezione, 2/9/2019 n. 6057).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.