Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1068/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1068 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. Parte_1 P.IVA_1
– CF: , in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele CodiceFiscale_1
Cozza come da procura in atti ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Camiscia come da procura in atti CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale Parte_1
, in persona del titolare, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la
[...] [...]
e – premesso che nell'anno 1976 aveva intrattenuto Controparte_2 con la allora (oggi il c/c n. 133896 ed il conto anticipi n. 635 CP_3 Controparte_1 per euro 500.000,00; che, nell'anno 2011, al fine di ridurre l'apertura di credito sul conto suindicato, aveva sottoscritto un mutuo fondiario per la somma di euro 500.000,00, importo transitato direttamente sullo scoperto del c/c n. 133896 per chiudere l'esposizione all'epoca vantata
1
che questo Tribunale, con la sentenza n. 969/2018 (emessa a conclusione del giudizio promosso dalla ditta odierna attrice, e passata in giudicato), aveva riscontrato la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e quindi rideterminato un saldo positivo in favore dell'istante pari ad € 123.000,11 alla data del 30.9.2015; che il Tribunale aveva altresì dichiarato la nullità parziale del mutuo fondiario, con diritto della ditta a ripetere gli interessi versati Parte_1 sulla somma di € 179.197,25, pari alla differenza tra la somma mutuata e destinata a coprire quello scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, oltre al diritto alla ripetizione della medesima somma;
che, sebbene il rapporto di anticipo fatture n. 635, oggetto del precedente contenzioso, avesse registrato un saldo zero nell'estratto conto del 30.9.2015, la banca aveva successivamente preteso il pagamento di fatture insolute, addebitando all'attrice, dopo la menzionata sentenza, con data/valuta 07.01.2019, un importo di € 139.531,36 con causale di estinzione anticipo fatture;
che l'istituto di credito aveva altresì intimato al il pagamento Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 217.612,49 per altre 8 “fatture tornate insolute”; che, con riferimento al contratto di mutuo, la banca continuava ad imputare una rata mensile arbitraria e a non rettificare l'ammontare del capitale residuo così come stabilito in sentenza – tanto premesso, chiedeva dichiararsi che la ditta attrice nulla doveva in riferimento alle fatture insolute annotate sul conto anticipi n. 635, con conseguente condanna dell'istituto di credito al rimborso della somma di euro
139.531,36 incamerata a titolo di pagamento delle ulteriori fatture insolute, oltre interessi e rivalutazione.
Parte attrice chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla ripetizione della somma di € 88.707,74 versata tra il 31.10.2011 ed il 31.05.2018 a titolo di interessi sul mutuo fondiario dichiarato parzialmente nullo con la citata sentenza n. 969/2018, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del suddetto importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
infine, chiedeva rideterminarsi il piano di ammortamento dal 31.05.2018 al 30.06.2034 e conseguentemente la rata mensile del mutuo fondiario in forza della nullità parziale, con individuazione di tutte le somme eccedenti versate e per le quali l'attrice aveva diritto alla ripetizione, con condanna dell'istituto di credito al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la violazione del principio del “ne bis in idem”, per avere il presente giudizio lo stesso oggetto di quello definito con la citata sentenza n. 969/18, passata in giudicato.
Nel merito, la convenuta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, e dispiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di euro €. 220.053,90, di cui € 217.612,49 per gli anticipi rimasti insoluti sulle fatture indicate in atti, € 906,31 per il saldo a debito sul conto corrente n. 0139350414 ed €. 1.535,10 sull'ulteriore conto corrente di corrispondenza n. 393 133896-5.
Così compendiati i fatti di causa, si osserva in primo luogo che è stata rispettata la condizione di procedibilità, poiché nel corso del giudizio è stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente come da verbale in atti.
2 Sotto altro profilo, nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la presente controversia non ha ad oggetto la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e del mutuo ipotecario ma, piuttosto, la verifica della esatta esecuzione della ripetuta sentenza n. 969/2018, sul presupposto che la banca non avrebbe ottemperato alle relative statuizioni.
Ciò posto, e passando all'esame del merito, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta.
In primo luogo, giova premettere che il nominato CT, alla luce delle verifiche effettuate, ha accertato che l'istituto di credito ha ottemperato alle statuizioni di cui alla sentenza n. 969/18 (per la parte relativa al conto corrente 133896) avendo proceduto:
“All'accredito della somma di € 125.079,99 pari al saldo attivo accertato con la sentenza oltre alle spese liquidate;
All'accredito della somma di € 159.983,44, pari al saldo debitore del conto corrente alla data del
07/01/2019, azzerando di fatto il debito generato dalle commissioni e dagli interessi passivi addebitati sul rapporto”.
Ciò posto, la ditta attrice si duole del comportamento della banca successivo alla sentenza in questione, ritenendolo illegittimo per avere in particolare la convenuta annotato sul conto corrente ordinario n. 133896 l'addebito di euro 139.531,36 con causale “Estinzione anticipo documenti – scarico fatture rimaste insolute come sentenza n. 969-2018” nonché richiesto il pagamento di ulteriori euro 217.612,49 per fatture anticipate e a suo dire rimaste insolute.
Ebbene, è opportuno ricordare che il conto anticipi è un mero conto transitorio, inscindibile dal conto corrente ordinario, come risulta dalle pattuizioni contrattuali e come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza cui chi scrive intende dare seguito.
Nella specie, infatti, il funzionamento del conto anticipi n. 635 è disciplinato dall'art. 17 del relativo contratto, prodotto dalla banca, che recita, testualmente:
“1. Se il portafoglio commerciale non è pagato alla relativa scadenza il Cliente è obbligato a rimborsare alla Banca gli importi insoluti del Portafoglio Commerciale, oltre alle spese di protesto e alle commissioni per il ritorno del Portafoglio Commerciale impagato.
2. nel caso di Portafoglio Commerciale insoluto la Banca comunica nel più breve tempo possibile l'elenco dei titoli non pagati.
3. l'importo corrispondente al portafoglio commerciale eventualmente insoluto, spese ed accessori,
è addebitato sul conto corrente di regolamento indicato dal cliente. Nel caso in cui i fondi presenti nel conto siano insufficienti, il cliente è tenuto a rimborsare alla le somme relative ai titoli CP_1 insoluti.
4. resta inteso che il Portafoglio Commerciale presentato per lo sconto ed impagato alla scadenza è restituito dalla al Cliente accompagnato da una contabile contenete l'indicazione delle spese, CP_1 contro pagamento di quanto dovuto, in relazione alla operazione di sconto effettuata.
3 5. su tutti gli importi, relativi alle singole prestazioni e non pagati alla scadenza, privi di copertura sul conto corrente, sono dovuti dal cliente interessi moratori nella misura pattuita.
6. se i titoli insoluti risultano pagati successivamente alla scadenza, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto”.
Il rapporto di cui trattasi, in sostanza, è un normale conto anticipi quale “conto transitorio”, che prevede che le spese, gli oneri, gli accessori e l'eventuale insoluto vengano riportati sul conto corrente ordinario del cliente e non su un conto diverso e distinto.
Il contratto, dunque, non prevede alcuna “partita transitoria extracontabile”, come sostenuto dalla ma, al contrario, l'addebito delle fatture anticipate “sul conto corrente di regolamento CP_1 indicato dal cliente” e dunque, nella specie, il conto corrente ordinario n. 133896.
Lo stesso CT ha evidenziato la non conformità del comportamento dell'istituto di credito al dettato contrattuale, affermando che “La sostiene infatti che gli addebiti siano stati sospesi e CP_1 registrati su una partita transitoria extracontabile in attesa della restituzione da parte del correntista degli importi relativi alle fatture tornate insolute. L'evidenziata gestione contabile delle partite insolute effettuata dalla sicuramente non risulta conforme a quanto previsto nelle richiamate CP_1 norme contrattuali del conto anticipi (art. 17 comma 3) che prevedono invece il contestuale addebito sul conto corrente ordinario” (p.17 dell'elaborato).
La condotta dell'istituto di credito, che ha affermato di avere annotato gli insoluti su un conto
“extracontabile”, contrasta con le pattuizioni contrattuali e deve quindi ritenersi illegittima, poiché nella specie siamo di fronte ad una linea di credito funzionalmente correlata al conto corrente ordinario del cliente e dallo stesso inscindibile.
Lo stesso CT ha affermato (p. 14 della relazione) che, “sulla base di quanto previsto dal richiamato contratto sottoscritto tra le parti gli importi degli insoluti, comprensivi di spese ed accessori, dovevano essere addebitati di volta in volta sul conto corrente di regolamento, ossia sul conto ordinario n. 133896”.
Tali considerazioni trovano il conforto della giurisprudenza che si è ripetutamente pronunciata sulla natura del conto anticipi, affermando principi che vengono condivisi dal Tribunale.
In particolare, secondo Cass. n. 14321/22 “il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il CP_1 saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto”.
Ed ancora, più recentemente: “In tema di rapporti bancari, il conto anticipi costituisce uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario, privo di autonomia e con mera evidenza contabile, utilizzato per i finanziamenti eseguiti mediante anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In tale conto vengono annotate in "dare" le anticipazioni erogate al correntista CP_1
e in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali
4 presentati. Il saldo debitore del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, poiché i conti e le relative contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, con debiti e crediti che scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale. In presenza di tale collegamento funzionale, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni richiede necessariamente la ricostruzione dei rapporti dare- avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza principale” (Cass. n. 5565/2024).
Anche la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1531/24, in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, si è pronunciata sulla inscindibilità tra conto anticipi e conto ordinario allo stesso collegato, affermando quanto segue: “appare utile fare una doverosa precisazione in relazione alla possibilità per la di agire in giudizio per il recupero dell'anticipazione concessa e non CP_1 rimborsata in via autonoma, ovvero a prescindere dal saldo di conto corrente ordinario cui le anticipazioni afferiscono in considerazione della “inscindibilità” del saldo. A parere della corte nell'ipotesi in cui, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all'immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario – senza separata annotazione sul conto anticipi – si può parlare di unitarietà di conti con conseguente inscindibilità del saldo.
Dal tenore del contratto di concessione linee di credito n. 313, di cui si discute, non emerge alcuna evidenza dalla quale possa desumersi la facoltà per la banca di non procedere alla annotazione del controvalore negativo nel conto corrente ordinario con addebito “sulla relativa partita a sofferenza” né si rinvengono agli atti pattuizioni ulteriori in tal senso, con la conseguenza che la mancata appostazione sul conto corrente ordinario non la può autorizzare ad agire autonomamente per il recupero di quanto non rimborsato alla scadenza in considerazione proprio dell'inscindibilità del saldo di conto corrente e soprattutto del fatto che la linea per le anticipazioni non fa sorgere una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza. In argomento è stato chiarito
(cfr. Cass.14321/22) che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il “conto anticipi” può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
“conto anticipi” rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.
Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un “conto anticipi”, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.” In considerazione di quanto appena rappresentato, la corte ritiene che le doglianze mosse con l'atto di appello in relazione alla mancanza di prova del credito azionato restano assorbite dal superiore presupposto dato dalla impossibilità di intraprendere un'autonoma azione giudiziale ben potendo, al contrario, far valere il tutto solo nel contesto della ricostruzione di tutti i rapporti dare-avere nell'ambito della verifica del saldo di conto corrente. Vi è poi da considerare che tra le parti risulta emessa precedente pronuncia (incontestatamente passata in giudicato, giusta certificazione rilasciata
5 dalla cancelleria ai sensi dell'art.124 c.2 c.p.c.-cfr. doc.1 prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.-) che ha accertato proprio in relazione a tale conto corrente e previa ricostruzione dei movimenti ivi transitati il saldo a debito del correntista, nella misura liquidata con la sentenza oggi impugnata...”.
In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni e in applicazione di tali principi, deve ritenersi che nella specie la banca non possa far valere la pretesa creditoria avente ad oggetto le risultanze di un conto anticipi non autonomo ma di mera partita contabile e pertanto inscindibile dal conto corrente ordinario già oggetto di accertamento e relativamente al quale si è già pacificamente formato il giudicato.
Pertanto, in accoglimento della domanda sul punto, va dichiarato che la ditta attrice nulla deve in ordine alle fatture insolute annotate sul conto anticipi n. 635, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 139.531,36 incamerata il 7 gennaio 2019 con riferimento alle ulteriori fatture insolute annotate sul medesimo conto anticipi, oltre interessi e rivalutazione dalla suddetta data al saldo.
A tale statuizione fa seguito il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
Per quanto concerne, infine, il contratto di mutuo fondiario, si è già detto che questo Tribunale, con la pronuncia n. 968/18, ha dichiarato: “la parziale nullità del contratto di mutuo 31.12.2011 e per l'effetto dichiara il diritto della parte istante a ripetere gli interessi versati sulla somma di €
179.197,25, pari alla differenza tra la somma mutuata e destinata a coprire quello scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di prestito alla data odierna”.
Sulla scorta di tanto, al CT è stato chiesto di verificare se la abbia provveduto a rimborsare CP_1 gli interessi di mutuo non dovuti o se li abbia decurtati dall'importo delle rate ancora dovuto.
Ebbene, si legge, sul punto, nell'elaborato peritale che “Dall'esame della documentazione è emerso che la anziché provvedere alla riduzione del residuo debito in conto capitale del mutuo, ha CP_1 provveduto a riaccreditare gli interessi non dovuti determinando gli stessi in € 33.960,37…L'importo accreditato dalla tuttavia non corrisponde agli effettivi interessi CP_1 corrisposti in più dalla , che sono stati determinati dal sottoscritto CT nella tabella Parte_1 allegata in € 41.702,06, importo ottenuto sottraendo dagli interessi complessivamente pagati dalla sino alla rata del 31/05/2018 (€ 101.579,25), quelli dovuti (€ 59.877,19) ossia Parte_1 calcolati solo sulla parte di mutuo fruttifero”.
Il CT ha quindi individuato gli interessi da ripetere alla ditta nella misura di € 41.702,06 Parte_1
e non € 33.960,37, con una differenza di € 7.741,69 a credito della odierna attrice.
Tuttavia, l'ausiliare ha ritenuto che “anziché procedere con il rimborso degli interessi pagati in più, sia più corretto considerare, gli importi corrisposti in eccesso dalla con ogni singola Parte_1 rata, come estinzione anticipata dal debito residuo in conto capitale. Utilizzando tale metodologia il debito residuo in conto capitale si riduce di volta in volta determinando interessi più bassi anche sulla quota di mutuo fruttifero a scadere. Ne consegue che l'importo di € 241.245,82 già indicato
6 come debito residuo della quota di mutuo fruttifero alla data del 31/05/2018, risulta già depurato degli interessi corrisposti in eccesso”.
Quindi, ha concluso come segue: “Sulla base delle considerazioni effettuate il Ctu ha rielaborato il piano di ammortamento del mutuo raggiungendo le seguenti conclusioni.
I. Il debito residuo della quota parte di mutuo fruttifero di interessi, alla data del 31/05/2018, ammonta ad € 241.245,82, da rimborsare oltre agli interessi contrattualmente pattuiti.
II. Il debito residuo della quota parte di mutuo infruttifero di interessi alla data del 31/05/2018 ammonta ad € 144.047,02, da rimborsare in rate mensili di € 689,22”, altresì precisando che dalle somme suindicate andranno sottratti eventuali pagamenti successivi alla data di verifica del
31/05/2018”.
A dette conclusioni il Tribunale intende uniformarsi, essendo esaustive ed immuni da vizi.
La domanda, pertanto, appare fondata anche in ordine a tale ulteriore aspetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Restano definitivamente a carico della convenuta le spese di cui alla disposta CT, nella misura già liquidata con decreto del 26 gennaio 2022.
P.Q.M.
IL Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, dalla ditta individuale Parte_1
, in persona del titolare, nei confronti della
[...] Controparte_2
in persona del procuratore speciale, nonché, in via riconvenzionale, dalla
[...] seconda nei confronti della prima, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara che la ditta nulla deve alla Parte_1 controparte con riferimento alle fatture insolute annotate sul conto anticipi n. 635;
b) per l'ulteriore effetto, condanna l'istituto di credito alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 139.531,36 incamerata il 7 gennaio 2019 con riferimento alle ulteriori fatture insolute annotate sul conto anticipi sopra richiamato, oltre interessi e rivalutazione dalla suddetta data al saldo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) accerta che il debito residuo della quota parte di mutuo fruttifero di interessi, alla data del
31/05/2018, ammonta ad € 241.245,82, da rimborsare oltre agli interessi contrattualmente pattuiti e che il debito residuo della quota parte di mutuo infruttifero di interessi alla data del
31/05/2018 ammonta ad € 144.047,02, da rimborsare in rate mensili di € 689,22;
7 e) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura di euro 10.860,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per spese, oltre accessori come per legge.
f) restano definitivamente a carico dell'istituto di credito le spese di cui alla disposta CT, nella misura già liquidata con decreto del 26 gennaio 2022.
Così deciso in Pescara, il 16 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
8